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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. IL AL,
in esito all'udienza svoltasi a trattazione scritta in data 17.12.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti n. 1413 / 2025 e n. 2494/2024 R.G. vertenti
TRA
nata a [...] il [...] e residente ad Ali (ME), Parte_1
), rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Micali presso il cui studio Cod. Fisc. C.F. 1
è elettivamente domiciliata per procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco
Fazio, giusta procura generale per atto del Notaio dott. Per 1 di Roma, elettivamente domiciliato in Messina, presso l'Ufficio dell'Avvocatura DistrettualeCP
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art.445 bis c.p.c. la Signora Parte_1 esponeva di aver presentato domanda amministrativa per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a godere dell'assegno ordinario di invalidità e che, a seguito della visita medica era stata riconosciuta invalida nella misura non sufficiente. Deduceva che le patologie dalle quali era affetta non Le consentivano lo svolgimento a pieno della sua attività lavorativa e chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale a far data dalla domanda amministrativa.
Disposta c.t.u. medico legale, non era stato accertato un grado di invalidità sufficiente .
Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso depositato in data 17.03.2025 la ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva il diritto alla chiesta misura assistenziale. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità a far data dalla domanda o, in subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio
Procuratore.
CP L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data 17 dicembre 2025 veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità
a decorrere dal mese di marzo 2025, e quindi non dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ma dalla data di deposito del ricorso di merito .
Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato che la ricorrente è affetta da un insieme di patologie che le consentono di raggiungere il requisito sanitario per essere riconosciuta soggetto con ridotta capacità lavorativa a meno di un terzo, con diritto alla fruizione dell'assegno, se pure a decorrere dal mese di marzo 2025, così concludendo l'indagine peritale: "Per il complesso delle patologie riconosciute si può affermare che le affezioni riscontrate sono sufficienti a concretare, allo stato attuale, un quadro clinico caratterizzato da "infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali". Sulla base della documentazione sanitaria prodotta, il beneficio economico dell'assegno ordinario di invalidità può essere concesso sin dal mese di Marzo 2025""
Il c.t.u. ha quindi accertato che tali patologie determinano una ridotta capacità lavorativa, con diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data di presentazione del ricorso introduttivo della presente fase del giudizio.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che la Signora possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'ASSEGNOParte_1
ORDINARIO DI INVALIDITA' a decorrere dal MESE DI MARZO 2025.
Il parziale accoglimento della domanda comporta la compensazione nella misura di 1\2 delle spese del presente giudizio e la condanna dell' al pagamento del rimanente 1\2.CP
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico dell, CP
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla Parte_2 con
CP in persona del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. e con ricorso di merito, riuniti, nei confronti dell' legale rappresentante pro tempore, così provvede:
in parziale accoglimento delle domande, dichiara che la Parte_2
possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'ASSEGNO ORDINARIO DI
INVALIDITA' a decorrere dal mese di MARZO 2025 ;
Compensa nella misura di 1\2 le spese processuali della presente fase del giudizio;
-
- Condanna l' CP_1 al pagamento di 1\2 delle spese giudiziali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.137,50 per compensi professionali della presente fase di merito, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del Procuratore anticipatario.
pone definitivamente a carico dell'CP gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 18 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
IL AL
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. IL AL,
in esito all'udienza svoltasi a trattazione scritta in data 17.12.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti n. 1413 / 2025 e n. 2494/2024 R.G. vertenti
TRA
nata a [...] il [...] e residente ad Ali (ME), Parte_1
), rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Micali presso il cui studio Cod. Fisc. C.F. 1
è elettivamente domiciliata per procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco
Fazio, giusta procura generale per atto del Notaio dott. Per 1 di Roma, elettivamente domiciliato in Messina, presso l'Ufficio dell'Avvocatura DistrettualeCP
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art.445 bis c.p.c. la Signora Parte_1 esponeva di aver presentato domanda amministrativa per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a godere dell'assegno ordinario di invalidità e che, a seguito della visita medica era stata riconosciuta invalida nella misura non sufficiente. Deduceva che le patologie dalle quali era affetta non Le consentivano lo svolgimento a pieno della sua attività lavorativa e chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale a far data dalla domanda amministrativa.
Disposta c.t.u. medico legale, non era stato accertato un grado di invalidità sufficiente .
Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso depositato in data 17.03.2025 la ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva il diritto alla chiesta misura assistenziale. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità a far data dalla domanda o, in subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio
Procuratore.
CP L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data 17 dicembre 2025 veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità
a decorrere dal mese di marzo 2025, e quindi non dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ma dalla data di deposito del ricorso di merito .
Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato che la ricorrente è affetta da un insieme di patologie che le consentono di raggiungere il requisito sanitario per essere riconosciuta soggetto con ridotta capacità lavorativa a meno di un terzo, con diritto alla fruizione dell'assegno, se pure a decorrere dal mese di marzo 2025, così concludendo l'indagine peritale: "Per il complesso delle patologie riconosciute si può affermare che le affezioni riscontrate sono sufficienti a concretare, allo stato attuale, un quadro clinico caratterizzato da "infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali". Sulla base della documentazione sanitaria prodotta, il beneficio economico dell'assegno ordinario di invalidità può essere concesso sin dal mese di Marzo 2025""
Il c.t.u. ha quindi accertato che tali patologie determinano una ridotta capacità lavorativa, con diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data di presentazione del ricorso introduttivo della presente fase del giudizio.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che la Signora possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'ASSEGNOParte_1
ORDINARIO DI INVALIDITA' a decorrere dal MESE DI MARZO 2025.
Il parziale accoglimento della domanda comporta la compensazione nella misura di 1\2 delle spese del presente giudizio e la condanna dell' al pagamento del rimanente 1\2.CP
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico dell, CP
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla Parte_2 con
CP in persona del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. e con ricorso di merito, riuniti, nei confronti dell' legale rappresentante pro tempore, così provvede:
in parziale accoglimento delle domande, dichiara che la Parte_2
possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'ASSEGNO ORDINARIO DI
INVALIDITA' a decorrere dal mese di MARZO 2025 ;
Compensa nella misura di 1\2 le spese processuali della presente fase del giudizio;
-
- Condanna l' CP_1 al pagamento di 1\2 delle spese giudiziali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.137,50 per compensi professionali della presente fase di merito, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del Procuratore anticipatario.
pone definitivamente a carico dell'CP gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 18 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
IL AL