Versione
20 marzo 1974
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13 gennaio 1980
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1 luglio 1999
1 luglio 1999
Art. 5.
Per essere ammessi ai benefici di cui ai precedenti articoli i lavoratori interessati o i loro superstiti aventi diritto dovranno inoltrare domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale ai sensi dell'articolo 1 deve aver luogo la ricostruzione del loro rapporto assicurativo. ((2)) La decisione sulle domande che comportano l'ammissione alla ricostruzione del rapporto assicurativo e' demandata ad un comitato con sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composto dai seguenti membri:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avente qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica dirigenziale;
c) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale, ai sensi dell'articolo 1, deve aver luogo la ricostruzione del rapporto assicurativo;
d) un rappresentante dei lavoratori dipendenti, scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra i designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Tale comitato e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro. Il comitato delibera sulla domanda proposta entro 270 giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta e' notificata al richiedente.
Il richiedente, entro 30 giorni dalla notifica della decisione del comitato, puo' proporre ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il Ministro abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto, salva la possibilita' di adire l'autorita' giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell' articolo 443 del codice di procedura civile .(1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 19 dicembre 1979 n. 648 ha disposto (con l'articolo unico) che i termini dall' articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 sono ulteriormente prorogati per 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 9 giugno 1999 n. 172 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 , gia' prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648 , e' differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Per essere ammessi ai benefici di cui ai precedenti articoli i lavoratori interessati o i loro superstiti aventi diritto dovranno inoltrare domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale ai sensi dell'articolo 1 deve aver luogo la ricostruzione del loro rapporto assicurativo. ((2)) La decisione sulle domande che comportano l'ammissione alla ricostruzione del rapporto assicurativo e' demandata ad un comitato con sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composto dai seguenti membri:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avente qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica dirigenziale;
c) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale, ai sensi dell'articolo 1, deve aver luogo la ricostruzione del rapporto assicurativo;
d) un rappresentante dei lavoratori dipendenti, scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra i designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Tale comitato e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro. Il comitato delibera sulla domanda proposta entro 270 giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta e' notificata al richiedente.
Il richiedente, entro 30 giorni dalla notifica della decisione del comitato, puo' proporre ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il Ministro abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto, salva la possibilita' di adire l'autorita' giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell' articolo 443 del codice di procedura civile .(1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 19 dicembre 1979 n. 648 ha disposto (con l'articolo unico) che i termini dall' articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 sono ulteriormente prorogati per 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 9 giugno 1999 n. 172 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 , gia' prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648 , e' differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Giurisprudenza • 39
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4833Provvedimento: […] Il Tribunale, sulla questione della decadenza dall'azione e della prescrizione del diritto per prescrizione, richiamata la disciplina dell'art.5 della legge n.36 del 1974 cit. (domanda al Comitato, decisione di questo entro 270 giorni, […] intervenne in epoca necessariamente successiva, seppure oltre il termine di cui all'art.5 della legge n.36/1974 cit.: il superamento di tale termine poteva rilevare ai fini della legittimità amministrativa degli atti ma non ai fini della prescrizione: il termine di cui all'art.47 doveva infatti esser computato non dalla conclusione teorica del procedimento amministrativo, ma dalla effettiva decisione di effettiva reiezione del ricorso intervenuta, […]Leggi di più...
- art. 3 e 38 Cost.·
- art. 5 legge n. 36/1974·
- giurisdizione ordinaria·
- art. 1 legge n. 36/1974·
- prescrizione·
- giusta tutela·
- principio di uguaglianza·
- art. 2 legge n. 36/1974·
- licenziamento per motivi politico-sindacali·
- ricostruzione posizione assicurativa·
- art. 47 d.p.r. n. 639/1970·
- decadenza dall'azione