Articolo 8 della Legge 31 marzo 1956, n. 294
Articolo 7Articolo 9
Versione
13 maggio 1956
Art. 8.
Il comune di Venezia e' autorizzato a comprendere nel piano di risanamento di cui al regio decreto 27 maggio 1940 ed in quello particolareggiato, che dovra' in prosieguo sostituirlo ai sensi dell'art. 4 della presente legge, anche l'espropriazione degli immobili, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalita' dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.
Prima di procedere alle espropriazioni di cui sopra il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari, e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se intendono o meno essi stessi addivenire alla edificazione e ricostruzione sulle loro proprieta', singolarmente, se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilira' in relazione ai vincoli del piano ed ai regolamenti vigenti nel Comune stesso.
Il Comune dovra' altresi' notificare ai rispettivi proprietari quelle aree che verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione, in conformita' a quanto stabilito nel piano di risanamento.
Per tale vincolo verra' corrisposta ai proprietari una indennita' con le norme della presente legge.
Entrata in vigore il 13 maggio 1956