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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/11/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maddalena
Saturni, all'esito dell'udienza del 25.11.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 33/2025 da:
( ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ROSA DENIS
( che lo rappresenta e difende per procura alle liti C.F._2
allegata al ricorso unitamente agli avvocati Giovanni Rinaldi, C.F.
, AL Miceli, C.F. , LA C.F._3 C.F._4
Zampieri, C.F. , BI NC C.F. C.F._5 C.F._6
RI MA, C.F. C.F._7
ricorrente
Contro
:
Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Treviso presso lo studio dell'avv. ROZZA STEFANO che lo rappresenta e difende per procura C.F._8
alle liti allegata alla memoria difensiva.
resistente
IN PUNTO: Altre ipotesi
Conclusioni:
PER PARTE RICORRENTE
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015
e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano
l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato)
e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione
della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle
clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito
dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e
21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e
dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per
gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di
precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta
al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente
Cont condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le
modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre
2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con
- 2 - accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00,
quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento
dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e
dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del
diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Cont condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da
liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa
somma risultante dovuta.
***
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme
risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22%
oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da
distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver
anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione
dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4,
comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018”.
PER PARTE RESISTENTE
“In via principale:
- 3 - Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni
conseguenza di legge.
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con
vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p.c.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in
considerazione solo la richiesta per l'anno in corso al momento del deposito
del ricorso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare
l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio
effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/01/2025 parte ricorrente Parte_1
ha adito questo Tribunale dando atto di essere un'insegnante in ruolo dall'anno scolastico 2023-24; illustrava di aver in precedenza prestato servizio d'insegnamento con contratto a tempo determinato alle dipendenze del negli anni scolatici 2020-21, 2021- Controparte_1
22, 2022-23 e di non aver beneficiato della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (c.d. «Carta
Elettronica del docente»).
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto chiedeva l'assegnazione della somma complessiva di € 1.500,00 relativa agli anni scolastici indicati.
Produceva altresì la diffida di messa in mora ricevuta via raccomandata dal in data 14 agosto 2024. CP_1
- 4 - L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del
[...]
, dal momento che in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, Controparte_1
l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del Governo, non
citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei
Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di Controparte_1
legittimazione passiva in quanto datore di lavoro della ricorrente.
*
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sent n. 29961/2023, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile
2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
- 5 - 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può
ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
- 6 - scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.,
che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è pure intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE.
Con ordinanza del 18.05.2022 Causa C-450/21 , ha ritenuto che “l'indennità
di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante
tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo
quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo
indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
- 7 - , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1
dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di
detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio CP_1
precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in
modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali
docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro
deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale
che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio CP_1
di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine
di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al
profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre
attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di
assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
*
- 8 - Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di
Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020-21, 2021-22, 2022-23
tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a CP_1
mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro
1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti,
non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Va pure precisato che l'importo in questione non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 è
chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
*
Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente , CP_1
soccombente, per la frazione di metà, compensando tra le parti la residua metà.
- 9 - Invero la compensazione delle spese di lite non presuppone necessariamente la reciproca soccombenza (Cass. n. 4575 del 06/05/1998)
e può avere luogo anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa;
le ragioni poste alla base della compensazione parziale risiedono nella serialità
del contenzioso (su cui si veda Cass. L. n. 3244 del 18/02/2015).
Le spese vengono liquidate come in dispositivo ai minimi di tabella, per le 3
fasi studio, introduttiva e decisoria, escludendo l'istruttoria che non si è
tenuta, scaglione di valore fino ad € 5.200,00 in base al decisum.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda,
eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del Parte_1
beneficio economico per gli aa.ss. 2020-21, 2021-22, 2022-23 tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2. condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500,00 tramite il sistema della
Carta elettronica;
3. condanna il convenuto a rifondere in favore della parte CP_1
ricorrente la metà delle spese di lite che liquida, per l'intero, in € 49,00 per esborsi, ed Euro 1.030,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore attoreo avv. ROSA DENIS che si è dichiarato antistatario unitamente agli atri difensori indicati in epigrafe;
4. compensa tra le parti la residua metà delle spese.
- 10 - Treviso 25/11/2025
- 11 -
Il giudice del lavoro dott. Maddalena Saturni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maddalena
Saturni, all'esito dell'udienza del 25.11.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 33/2025 da:
( ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ROSA DENIS
( che lo rappresenta e difende per procura alle liti C.F._2
allegata al ricorso unitamente agli avvocati Giovanni Rinaldi, C.F.
, AL Miceli, C.F. , LA C.F._3 C.F._4
Zampieri, C.F. , BI NC C.F. C.F._5 C.F._6
RI MA, C.F. C.F._7
ricorrente
Contro
:
Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Treviso presso lo studio dell'avv. ROZZA STEFANO che lo rappresenta e difende per procura C.F._8
alle liti allegata alla memoria difensiva.
resistente
IN PUNTO: Altre ipotesi
Conclusioni:
PER PARTE RICORRENTE
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015
e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano
l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato)
e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione
della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle
clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito
dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e
21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e
dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per
gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di
precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta
al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente
Cont condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le
modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre
2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con
- 2 - accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00,
quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento
dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e
dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del
diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Cont condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da
liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa
somma risultante dovuta.
***
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme
risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22%
oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da
distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver
anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione
dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4,
comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018”.
PER PARTE RESISTENTE
“In via principale:
- 3 - Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni
conseguenza di legge.
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con
vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p.c.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in
considerazione solo la richiesta per l'anno in corso al momento del deposito
del ricorso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare
l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio
effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/01/2025 parte ricorrente Parte_1
ha adito questo Tribunale dando atto di essere un'insegnante in ruolo dall'anno scolastico 2023-24; illustrava di aver in precedenza prestato servizio d'insegnamento con contratto a tempo determinato alle dipendenze del negli anni scolatici 2020-21, 2021- Controparte_1
22, 2022-23 e di non aver beneficiato della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (c.d. «Carta
Elettronica del docente»).
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto chiedeva l'assegnazione della somma complessiva di € 1.500,00 relativa agli anni scolastici indicati.
Produceva altresì la diffida di messa in mora ricevuta via raccomandata dal in data 14 agosto 2024. CP_1
- 4 - L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del
[...]
, dal momento che in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, Controparte_1
l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del Governo, non
citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei
Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di Controparte_1
legittimazione passiva in quanto datore di lavoro della ricorrente.
*
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sent n. 29961/2023, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile
2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
- 5 - 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può
ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
- 6 - scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.,
che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è pure intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE.
Con ordinanza del 18.05.2022 Causa C-450/21 , ha ritenuto che “l'indennità
di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante
tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo
quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo
indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
- 7 - , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1
dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di
detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio CP_1
precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in
modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali
docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro
deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale
che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio CP_1
di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine
di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al
profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre
attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di
assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
*
- 8 - Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di
Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020-21, 2021-22, 2022-23
tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a CP_1
mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro
1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti,
non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Va pure precisato che l'importo in questione non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 è
chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
*
Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente , CP_1
soccombente, per la frazione di metà, compensando tra le parti la residua metà.
- 9 - Invero la compensazione delle spese di lite non presuppone necessariamente la reciproca soccombenza (Cass. n. 4575 del 06/05/1998)
e può avere luogo anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa;
le ragioni poste alla base della compensazione parziale risiedono nella serialità
del contenzioso (su cui si veda Cass. L. n. 3244 del 18/02/2015).
Le spese vengono liquidate come in dispositivo ai minimi di tabella, per le 3
fasi studio, introduttiva e decisoria, escludendo l'istruttoria che non si è
tenuta, scaglione di valore fino ad € 5.200,00 in base al decisum.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda,
eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del Parte_1
beneficio economico per gli aa.ss. 2020-21, 2021-22, 2022-23 tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2. condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500,00 tramite il sistema della
Carta elettronica;
3. condanna il convenuto a rifondere in favore della parte CP_1
ricorrente la metà delle spese di lite che liquida, per l'intero, in € 49,00 per esborsi, ed Euro 1.030,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore attoreo avv. ROSA DENIS che si è dichiarato antistatario unitamente agli atri difensori indicati in epigrafe;
4. compensa tra le parti la residua metà delle spese.
- 10 - Treviso 25/11/2025
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Il giudice del lavoro dott. Maddalena Saturni