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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/07/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Maria D'Antonio, all'udienza del 16 luglio 2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3034/2024 Reg.Gen. Sez. lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SCARABINO PIETRO GIULIO e dall'avv. Parte_1
FALVELLA NICOLA
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
rapp. E dif. dall'avv. BOVE FRANCESCO CP_3
RESISTENTE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.6.2025, il ricorrente in epigrafe , già dipendente del
[...]
in servizio presso la Prefettura di Salerno dal 29.9.1979, adiva il Tribunale chiedendo il CP_1 riconoscimento del proprio diritto al computo del periodo di servizio svolto, in virtù di contratto di formazione lavoro ex art. 26 bis L. n. 285/1977, dal 29.09.1979 al 25.6.1982, in relazione alla quota parte di indennità di fine lavoro ed al trattamento di fine rapporto, anche ai fini pensionistici, nonché la condanna dell' al risarcimento dei danni subiti per effetto della Controparte_4 mancata erogazione e/o accantonamento dell'indennità ed al pagamento delle spese di lite.
Quanto ai motivi di ricorso, il ricorrente deduceva di essersi già precedentemente rivolto al medesimo
Tribunale, con ricorso del 14.10.2021, iscritto al n. 5424/2021, per ottenere il riconoscimento “della quota parte relativa all'indennità di fine lavoro per il periodo relativo al contratto di formazione lavoro e la corresponsione del trattamento di fine rapporto per il medesimo periodo svolto presso il
dal 29.09.10979 e sede di servizio effettivo presso alla Prefettura di Controparte_1 CP_2
a decorrere dall'01.10.1979, anche ai fini pensionistici”. Egli riferiva, inoltre, che il Giudice - dopo aver intimato al ricorrente la produzione del contratto di formazione lavoro dedotto in giudizio - disattese l'istanza di ordine di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c., formulata dal medesimo in ragione della mancata ottemperanza all'ordine del Giudice per l'impossibilità dell'Amministrazione di reperire il documento, ed accolse parzialmente il ricorso, accertando e dichiarando “il diritto del ricorrente al computo , ai fini del calcolo della indennità di buonuscita, del servizio non di ruolo prestato dal ricorrente alle dipendenze del a decorrere Controparte_5 dal superamento dell'esame di idoneità per l'immissione nei ruoli della amministrazione pubblica”.
Il ricorrente, dunque, con il ricorso in epigrafe, reiterava la domanda di accertamento del proprio diritto al computo del periodo di formazione lavoro, affermando di essersi rivolto, all'esito del suddetto primo procedimento, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del DPR 184/2006, chiedendo l'ostensione del contratto di formazione-lavoro stipulato dal ricorrente, ed ottenendo così il contratto di formazione lavoro stipulato con l'Amministrazione.
CP_ Si costituiva l chiedendo il rigetto del ricorso sulla base di articolate argomentazioni.
All'udienza di trattazione del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice riscontrava che la Prefettura di Salerno ed il , convenuti unitamente Controparte_1 all' , non si erano costituiti in giudizio e che non risultava depositata in atti la prova della notifica CP_3 alle predette parti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione. Pertanto, invitava il ricorrente a fornire la prova della rituale instaurazione del contraddittorio, disponendo il rinvio della causa.
All'udienza del 14.05.2025, il Giudice rilevava che la documentazione prodotta dal ricorrente - ovverosia la mera riproduzione digitale della stampa degli atti asseritamente trasmessi telematicamente - non era idonea a fornire la prova della corretta notificazione dell'atto introduttivo, invitando la parte a produrre la ricevuta di avvenuta consegna del ricorso e relativi allegati con busta elettronica della notifica telematica, rinviando nuovamente la causa.
Il ricorrente chiedeva, così, termine per la rinotificazione dell'atto introduttivo, deducendo l'impossibilità di provvedere a produzione degli attestati di accettazione e consegna della notifica telematica già eseguita per problemi con il sistema di firma digitale. Sicché, all'udienza del
29.05.2025, il giudice rinviava la causa al 16 luglio 2025.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si costituivano il e la Prefettura Controparte_1 di Salerno, con declaratoria di contumacia.
In data odierna, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
* * * * *
La domanda del ricorrente è inammissibile per le ragioni che seguono.
L'art. 2909 c.c., com'è noto, disciplina l'autorità della cosa giudicata, disponendo che l'accertamento contenuto nella sentenza fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. La vincolatività della sentenza, che integra il giudicato sostanziale, è diretta conseguenza della formazione del giudicato formale, che si ha, in ossequio all'art. 324 c.p.c., quando il provvedimento non è più soggetto ai mezzi ordinari di impugnazione.
Il giudicato costituisce la “regola del caso concreto” ed impedisce al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche e la stabilità delle decisioni.
L'ambito di operatività del giudicato sostanziale è segnato dagli elementi costitutivi della domanda.
Sicché, sul piano oggettivo, i limiti della cosa giudicata sono rappresentati dal titolo dell'azione giudiziaria (causa petendi) e dal bene della vita che è oggetto della domanda (petitum mediato), indipendentemente dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato). Entro i predetti limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, estendendosi sia alle ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, sia a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, ancorché non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ferma l'identità delle parti. Restano, invece, esclusi dal perimetro del giudicato i fatti sopravvenuti e quelli che comportino un mutamento del petitum e della causa petendi articolati in seno alla domanda già esaminata (Cass. n. 1259/2024; Cass. n. 33021/2022; Cass. n. 11572/2016; Cass., n.17078/2007).
In attuazione di tali principi, la domanda formulata con il ricorso in epigrafe risulta coincidente, dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, con quella già proposta al medesimo Tribunale con ricorso del
14.10.2021 ed oggetto di parziale rigetto con sentenza del 11.10.2023. Ed invero, parte ricorrente - lungi dal dedurre fatti sopravvenuti od idonei a mutare gli elementi costitutivi della domanda già originariamente formulata - chiede l'accertamento dello stesso diritto, relativo al computo del rapporto di formazione e lavoro nel calcolo del TFR, sulla base dello stesso titolo negoziale - i.e. il contratto di formazione-lavoro - e nei confronti dei medesimi soggetti pubblici. Peraltro, viene espressamente affermato dallo stesso ricorrente che l'azione promossa nell'attuale giudizio è volta al
“riconoscimento dei diritti, imprescritti, non riconosciuti in prima istanza dal Giudice con sentenza
n. 1495/2023”, sulla base della documentazione reperita successivamente alla definizione del primo procedimento.
Occorre, infatti, osservare, che nel primo procedimento instaurato dinanzi a questo Tribunale, R.G.
n. 5424/2021, il Giudice, all'esito dell'udienza del 28.09.2022, intimò al ricorrente di produrre il contratto di formazione-lavoro dedotto in giudizio e che il ricorrente, tuttavia, dedusse l'impossibilità di ottemperare all'ordine del Giudice, atteso che la Prefettura di , alla richiesta di rilasciare CP_2 copia del suddetto contratto di lavoro aveva replicato che “agli atti dello scrivente ufficio non si è rinvenut la documentazione richiesta”, formulando istanza di ordine di esibizione ex artt. 210 e 213
c.p.c. Pertanto, in seguito all'infruttuoso esito della predetta intimazione, il Giudice, esaminata la documentazione in atti e rilevata la mancanza di chiarimenti in ordine all'effettivo periodo di rapporto di formazione e lavoro, dichiarò accertato il diritto del ricorrente al computo, ai fini del calcolo dell'indennità di fine rapporto, del solo periodo di servizio non di ruolo conseguente al superamento dell'esame di idoneità per l'immissione nei ruoli.
La circostanza che la sentenza n. 1495/2023, che ha definito il primo giudizio instaurato dal ricorrente, abbia rigettato la domanda di parte in ragione di una carenza probatoria, in relazione alla parte di rapporto lavorativo a tempo determinato non supportata dalla documentazione in atti, non può, d'altra parte, assumere rilevanza al fine di escludere la formazione della cosa giudicata. Come chiarito dalla giurisprudenza, difatti, l'accertamento negativo di un diritto, effettuato con sentenza, ancorché in dipendenza di una situazione di prova mancante od insufficiente, costituisce decisione di merito suscettibile di giudicato sostanziale (Cass. n. 1405/1980). Non è, infatti, consentita nel nostro ordinamento la pronuncia di una sentenza di rigetto “allo stato” degli atti, dovendo il giudice, ogni qual volta la parte interessata non assolva all'onere di provare il diritto fatto valere in giudizio, respingere la domanda per difetto di prova sull'esistenza del diritto, con una sentenza idonea a costituire giudicato e, di conseguenza, precludere la riproposizione della medesima domanda (Cass.
n. 910/1963).
Ne consegue la piana applicazione dei principi di intangibilità del giudicato, non trattandosi, nel caso di specie, di sopravvenienze di fatto suscettibili di mutare gli elementi costitutivi della domanda.
Le spese di lite , attesa la mancata costituzione in giudizio del e della Prefettura Controparte_1
, restano compensate tra il ricorrente e i predetti enti , mentre ragioni di equità inducono a compensare le spese con l' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra eccezione e domanda disattesa:
1. dichiara in ammissibile la domanda
2. spese compensate
Salerno 16 luglio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT , dott.ssa Camilla Scarpa .
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Maria D'Antonio, all'udienza del 16 luglio 2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3034/2024 Reg.Gen. Sez. lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SCARABINO PIETRO GIULIO e dall'avv. Parte_1
FALVELLA NICOLA
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
rapp. E dif. dall'avv. BOVE FRANCESCO CP_3
RESISTENTE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.6.2025, il ricorrente in epigrafe , già dipendente del
[...]
in servizio presso la Prefettura di Salerno dal 29.9.1979, adiva il Tribunale chiedendo il CP_1 riconoscimento del proprio diritto al computo del periodo di servizio svolto, in virtù di contratto di formazione lavoro ex art. 26 bis L. n. 285/1977, dal 29.09.1979 al 25.6.1982, in relazione alla quota parte di indennità di fine lavoro ed al trattamento di fine rapporto, anche ai fini pensionistici, nonché la condanna dell' al risarcimento dei danni subiti per effetto della Controparte_4 mancata erogazione e/o accantonamento dell'indennità ed al pagamento delle spese di lite.
Quanto ai motivi di ricorso, il ricorrente deduceva di essersi già precedentemente rivolto al medesimo
Tribunale, con ricorso del 14.10.2021, iscritto al n. 5424/2021, per ottenere il riconoscimento “della quota parte relativa all'indennità di fine lavoro per il periodo relativo al contratto di formazione lavoro e la corresponsione del trattamento di fine rapporto per il medesimo periodo svolto presso il
dal 29.09.10979 e sede di servizio effettivo presso alla Prefettura di Controparte_1 CP_2
a decorrere dall'01.10.1979, anche ai fini pensionistici”. Egli riferiva, inoltre, che il Giudice - dopo aver intimato al ricorrente la produzione del contratto di formazione lavoro dedotto in giudizio - disattese l'istanza di ordine di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c., formulata dal medesimo in ragione della mancata ottemperanza all'ordine del Giudice per l'impossibilità dell'Amministrazione di reperire il documento, ed accolse parzialmente il ricorso, accertando e dichiarando “il diritto del ricorrente al computo , ai fini del calcolo della indennità di buonuscita, del servizio non di ruolo prestato dal ricorrente alle dipendenze del a decorrere Controparte_5 dal superamento dell'esame di idoneità per l'immissione nei ruoli della amministrazione pubblica”.
Il ricorrente, dunque, con il ricorso in epigrafe, reiterava la domanda di accertamento del proprio diritto al computo del periodo di formazione lavoro, affermando di essersi rivolto, all'esito del suddetto primo procedimento, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del DPR 184/2006, chiedendo l'ostensione del contratto di formazione-lavoro stipulato dal ricorrente, ed ottenendo così il contratto di formazione lavoro stipulato con l'Amministrazione.
CP_ Si costituiva l chiedendo il rigetto del ricorso sulla base di articolate argomentazioni.
All'udienza di trattazione del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice riscontrava che la Prefettura di Salerno ed il , convenuti unitamente Controparte_1 all' , non si erano costituiti in giudizio e che non risultava depositata in atti la prova della notifica CP_3 alle predette parti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione. Pertanto, invitava il ricorrente a fornire la prova della rituale instaurazione del contraddittorio, disponendo il rinvio della causa.
All'udienza del 14.05.2025, il Giudice rilevava che la documentazione prodotta dal ricorrente - ovverosia la mera riproduzione digitale della stampa degli atti asseritamente trasmessi telematicamente - non era idonea a fornire la prova della corretta notificazione dell'atto introduttivo, invitando la parte a produrre la ricevuta di avvenuta consegna del ricorso e relativi allegati con busta elettronica della notifica telematica, rinviando nuovamente la causa.
Il ricorrente chiedeva, così, termine per la rinotificazione dell'atto introduttivo, deducendo l'impossibilità di provvedere a produzione degli attestati di accettazione e consegna della notifica telematica già eseguita per problemi con il sistema di firma digitale. Sicché, all'udienza del
29.05.2025, il giudice rinviava la causa al 16 luglio 2025.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si costituivano il e la Prefettura Controparte_1 di Salerno, con declaratoria di contumacia.
In data odierna, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
* * * * *
La domanda del ricorrente è inammissibile per le ragioni che seguono.
L'art. 2909 c.c., com'è noto, disciplina l'autorità della cosa giudicata, disponendo che l'accertamento contenuto nella sentenza fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. La vincolatività della sentenza, che integra il giudicato sostanziale, è diretta conseguenza della formazione del giudicato formale, che si ha, in ossequio all'art. 324 c.p.c., quando il provvedimento non è più soggetto ai mezzi ordinari di impugnazione.
Il giudicato costituisce la “regola del caso concreto” ed impedisce al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche e la stabilità delle decisioni.
L'ambito di operatività del giudicato sostanziale è segnato dagli elementi costitutivi della domanda.
Sicché, sul piano oggettivo, i limiti della cosa giudicata sono rappresentati dal titolo dell'azione giudiziaria (causa petendi) e dal bene della vita che è oggetto della domanda (petitum mediato), indipendentemente dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato). Entro i predetti limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, estendendosi sia alle ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, sia a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, ancorché non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ferma l'identità delle parti. Restano, invece, esclusi dal perimetro del giudicato i fatti sopravvenuti e quelli che comportino un mutamento del petitum e della causa petendi articolati in seno alla domanda già esaminata (Cass. n. 1259/2024; Cass. n. 33021/2022; Cass. n. 11572/2016; Cass., n.17078/2007).
In attuazione di tali principi, la domanda formulata con il ricorso in epigrafe risulta coincidente, dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, con quella già proposta al medesimo Tribunale con ricorso del
14.10.2021 ed oggetto di parziale rigetto con sentenza del 11.10.2023. Ed invero, parte ricorrente - lungi dal dedurre fatti sopravvenuti od idonei a mutare gli elementi costitutivi della domanda già originariamente formulata - chiede l'accertamento dello stesso diritto, relativo al computo del rapporto di formazione e lavoro nel calcolo del TFR, sulla base dello stesso titolo negoziale - i.e. il contratto di formazione-lavoro - e nei confronti dei medesimi soggetti pubblici. Peraltro, viene espressamente affermato dallo stesso ricorrente che l'azione promossa nell'attuale giudizio è volta al
“riconoscimento dei diritti, imprescritti, non riconosciuti in prima istanza dal Giudice con sentenza
n. 1495/2023”, sulla base della documentazione reperita successivamente alla definizione del primo procedimento.
Occorre, infatti, osservare, che nel primo procedimento instaurato dinanzi a questo Tribunale, R.G.
n. 5424/2021, il Giudice, all'esito dell'udienza del 28.09.2022, intimò al ricorrente di produrre il contratto di formazione-lavoro dedotto in giudizio e che il ricorrente, tuttavia, dedusse l'impossibilità di ottemperare all'ordine del Giudice, atteso che la Prefettura di , alla richiesta di rilasciare CP_2 copia del suddetto contratto di lavoro aveva replicato che “agli atti dello scrivente ufficio non si è rinvenut la documentazione richiesta”, formulando istanza di ordine di esibizione ex artt. 210 e 213
c.p.c. Pertanto, in seguito all'infruttuoso esito della predetta intimazione, il Giudice, esaminata la documentazione in atti e rilevata la mancanza di chiarimenti in ordine all'effettivo periodo di rapporto di formazione e lavoro, dichiarò accertato il diritto del ricorrente al computo, ai fini del calcolo dell'indennità di fine rapporto, del solo periodo di servizio non di ruolo conseguente al superamento dell'esame di idoneità per l'immissione nei ruoli.
La circostanza che la sentenza n. 1495/2023, che ha definito il primo giudizio instaurato dal ricorrente, abbia rigettato la domanda di parte in ragione di una carenza probatoria, in relazione alla parte di rapporto lavorativo a tempo determinato non supportata dalla documentazione in atti, non può, d'altra parte, assumere rilevanza al fine di escludere la formazione della cosa giudicata. Come chiarito dalla giurisprudenza, difatti, l'accertamento negativo di un diritto, effettuato con sentenza, ancorché in dipendenza di una situazione di prova mancante od insufficiente, costituisce decisione di merito suscettibile di giudicato sostanziale (Cass. n. 1405/1980). Non è, infatti, consentita nel nostro ordinamento la pronuncia di una sentenza di rigetto “allo stato” degli atti, dovendo il giudice, ogni qual volta la parte interessata non assolva all'onere di provare il diritto fatto valere in giudizio, respingere la domanda per difetto di prova sull'esistenza del diritto, con una sentenza idonea a costituire giudicato e, di conseguenza, precludere la riproposizione della medesima domanda (Cass.
n. 910/1963).
Ne consegue la piana applicazione dei principi di intangibilità del giudicato, non trattandosi, nel caso di specie, di sopravvenienze di fatto suscettibili di mutare gli elementi costitutivi della domanda.
Le spese di lite , attesa la mancata costituzione in giudizio del e della Prefettura Controparte_1
, restano compensate tra il ricorrente e i predetti enti , mentre ragioni di equità inducono a compensare le spese con l' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra eccezione e domanda disattesa:
1. dichiara in ammissibile la domanda
2. spese compensate
Salerno 16 luglio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT , dott.ssa Camilla Scarpa .