Ordinanza cautelare 31 marzo 2023
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 28/04/2026, n. 7754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7754 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07754/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04776/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4776 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Solari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto K10-OMISSIS-del 7 ottobre 2021, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 25 novembre 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 la dott.ssa RA OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto n. K10-OMISSIS-del 7 ottobre 2021, notificato in data 16 dicembre 2022, con il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), L. n. 91/92, presentata dal signor -OMISSIS- in data 25 novembre 2016.
L'Amministrazione, alla luce della documentazione fornita dall'interessata, anche a seguito della comunicazione del preavviso di diniego di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/90, ha negato la cittadinanza in considerazione della sussistenza a suo carico dei seguenti pregiudizi di natura penale: sentenza del Tribunale di -OMISSIS-in composizione monocratica n. -OMISSIS- del 29.06.2009 (irrevocabile in data 29.12.2009) in ordine al reato di cui all’art. 22 c.12 L. 286/98 (assunzione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno); decreto penale n. -OMISSIS- del 20.09.2004 in ordine al reato di cui all’art. 489 c.p. (uso di atto falso).
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l'odierno deducente, affidato al seguente unico motivo di diritto: “ Violazione di legge e difetto di motivazione ”.
In sintesi, il signor -OMISSIS- ha sostenuto che l’istruttoria condotta dalla P.A. sarebbe lacunosa e non puntuale ed il provvedimento di rigetto non supportato da una motivazione sufficiente.
In particolare, non sarebbe emerso che il richiedente si sarebbe inserito stabilmente nel tessuto socio economico del nostro Paese, avendo avviato una attività in forma individuale con un fatturato che, nell’anno 2012, era pari ad euro 200.000,00, e che nel 2021 è arrivato a euro 649.597,00.
Inoltre il lavoratore privo del permesso di soggiorno di cui alla sentenza del Tribunale di -OMISSIS-n. -OMISSIS- era il fratello. Il reato di cui al decreto penale di condanna sarebbe di basso allarme sociale.
Si è costituito il Ministero con memoria di stile.
In data 23 aprile 2026 la difesa dell’Amministrazione ha versato in atti documenti.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 24 aprile 2026 la parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito dei predetti documenti.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente ritiene il Collegio di aderire all’eccezione di tardività formulata dalla ricorrente all’udienza del 24 aprile 2026, disponendo lo stralcio dei documenti depositati dall’Amministrazione in data 23 aprile 2026, in quanto depositati oltre il termine perentorio di cui all'art. 73 co. 1 c.p.a.
Invero, secondo orientamento giurisprudenziale costante, “ I termini fissati dall'art. 73 c.p.a. per il deposito in giudizio di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent ” (cfr. C. di St. n. 4542/2024. Nello stesso senso: TAR Napoli n. 5897/2024).
3. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si vengono ad illustrare.
4. Giova sul punto osservare, alla luce della giurisprudenza di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V n. 8854/2024), che l'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell'art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “ può ” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei “ diritti politici ” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l'espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all'autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d'ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (TAR Roma n. 15926/2025).
L’interesse dell'istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “ composita ”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell'identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
Inoltre l’Amministrazione, allorché venga presentata un’istanza di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 legge n. 91/1992 , come nel caso in esame, conserva senza dubbio il potere di provvedere anche dopo la scadenza del termine, trattandosi di termine pacificamente ordinatorio e non perentorio, il cui inutile decorso, come ripetutamente chiarito anche da questa Sezione, può semmai legittimare il richiedente a proporre il ricorso avverso il silenzio illegittimamente serbato dall'Amministrazione ex artt. 31 e 117 c.p.a., nonché, eventualmente, un’azione di risarcimento per il danno da ritardo, sebbene in presenza di tutti gli altri necessari presupposti (in tal senso, ex multis : TAR Roma n. 2768/2024).
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l'assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “ cittadinanza sostanziale ” che giustifica l'attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l'Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V n. 8854/2024; sez. I ter, n. 3227/2021, n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n. 798/1999).
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione - circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale - non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell'esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all'autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l'acquisizione dello status di cittadino.
Il vaglio giurisdizionale “ non può sconfinare, quindi, nell'esame del merito della scelta adottata, riservata all'autonoma valutazione discrezionale dell'Amministrazione (ex multis, Cons. St., sez. IV n. 6473/2021; sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 3226/2021; sez. II quater, n. 5665/2012), la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, “ben può rilevare che nell'ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni ” (T.A.R. Lazio, sentenza n. 5615/2015)” (cfr. TAR Roma n. 8854/2024).
5. Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell’odierna ricorrente, risultando a suo carico la sentenza del Tribunale di -OMISSIS-in composizione monocratica n. -OMISSIS- del 29.06.2009 (irrevocabile in data 29.12.2009) in ordine al reato di cui all’art. 22c.12L. 286/98 (assunzione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno) e il decreto penale n. -OMISSIS- del 20.09.2004 in ordine al reato di cui all’art. 489 c.p. (uso di atto falso).
Come già evidenziato, “ La concessione allo straniero della cittadinanza nazionale è atto ampiamente discrezionale, che deve tenere conto non soltanto dei fatti penalmente rilevanti, ma valutare anche l'area della prevenzione dei reati, con accurati apprezzamenti sulla personalità e la condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dello Stato. In relazione all'istanza per il riconoscimento della cittadinanza, il comportamento dell'istante è valutabile come fatto storico anche nell'ipotesi di estinzione del reato e, conseguentemente, può essere ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza ” (cfr. T.A.R. Roma n. 3401/2025).
E’ stato altresì precisato che: “ Il decreto di rigetto segnatamente chiarisce che, sotto il profilo sostanziale, i comportamenti contestati assumono rilevanza per la valenza sintomatica di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza e per il grave allarme sociale destato, tenuto conto della lesività di plurimi interessi fondamentali tutelati dall’ordinamento, tra cui in particolare, l’integrità fisica e la libertà delle persone. Peraltro, tra le condotte contestate al richiedente è possibile rinvenire reati, segnatamente quello di lesione personale ex art. 582 c.p., che - in quanto puniti con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione - rientrano nel novero dei reati automaticamente ostativi ex art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1192, i quali, in caso di condanna, precludono il conseguimento della cittadinanza persino a chi è coniuge del cittadino italiano, che presenta la relativa istanza iure matrimonii, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 e che vanta un vero e proprio diritto soggettivo, vista la finalità avuta di mira dal legislatore di assicurare tutela all’unità familiare del cittadino italiano ” (cfr. T.A.R. Lazio n. 18682/2024).
Peraltro, l’omessa dichiarazione dell’esistenza di una condanna definitiva, fornendo una falsa dichiarazione, passibile di sanzione penale avvalora il giudizio di insufficiente adesione da parte dello straniero ai valori dell'ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis.
Si osserva ancora sul punto che, tra i principi cardine dell'ordinamento italiano, vi è quello dell'autoresponsabilità, che assume particolare pregnanza nello strumento della dichiarazione sostitutiva disciplinata dal D.P.R. 445/2000.
La formulazione consapevole delle dichiarazioni poste a fondamento all'istanza di naturalizzazione costituisce, pertanto, essa stessa uno degli indici di inserimento sociale del richiedente, al pari della piena comprensione del relativo contenuto lessicale e delle conseguenze legali derivanti dalla formulazione di dichiarazioni false e/o mendaci.
Deriva che il mendacio dichiarativo commesso proprio nell'ambito del fondamentale procedimento di ingresso nella comunità nazionale costituisce condotta che, quando non automaticamente ostativa del beneficio in applicazione dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ben può essere oggetto, quantomeno, della complessiva valutazione compiuta dell'Amministrazione, come accaduto nella specie (cfr. in proposito Tar Lazio, n. 5994/2025).
Deve ancora essere rilevato che le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, in quanto l'Amministrazione ha l’onere di valutare il fatto storico in un’ottica di prevenzione (Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n. 3121; Consiglio di Stato sez. III,21/10/2019 nr. 7122/2019).
Infine, si osserva che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessato di ripresentare l’istanza nel futuro e di conseguire lo status anelato ove concorrano tutte le condizioni richieste, per cui le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “ interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente ” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
6. Alla luce di una valutazione globale della controversia, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
GI IU, Presidente FF
RA OL, Primo Referendario, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RA OL | GI IU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.