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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/08/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 151/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 151 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 trattenuta in decisione il 13.03.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Viareggio, Via San Francesco 2 (LU) presso lo studio dell'Avv. GIANDOMENICO PAOLINI, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico in data 15.11.2019;
- attrice contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, Via XX Settembre n.78, presso lo studio dell'Avv. NICCOLI VALLESI NICCOLO' che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
- convenuta
Oggetto: “Assicurazione contro i danni”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo all'intestato Tribunale la condanna della Controparte_1 compagnia assicurativa al pagamento di € 154.680,82 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di due furti perpetrati all'interno della concessionaria di Pisa nella notte CP_2 fra il 9 ed il 10 marzo 2017 e nella notte fra il 19 ed il 20 luglio 2017.
A sostegno della domanda svolta, l'attrice ha dedotto: - di avere subito, nella notte fra il 9 ed il 10 marzo 2017, il furto della vettura del valore di € 74.537,26; - di avere altresì subito, Controparte_3 nella notte fra il 19 ed il 20 luglio 2017, il furto di vari componenti di alcune autovetture per un valore complessivo di € 80.143,56; - di essere assicurata per tali eventi con la Controparte_4
(polizza n. 131600768), alle quale ha chiesto in data 24.10.2017 il risarcimento
[...] dei danni subiti, senza successo.
In data 27.04.2018 si è costituita che ha chiesto il rigetto Controparte_1 della domanda attorea, eccependo, in via preliminare: - l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 e il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, stante la mancata determinazione dell'ammontare dei danni ai sensi degli artt. 16 - 17 delle C.G.A. attraverso perizia contrattuale con mandato ai periti;
- la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in quanto divenuta proprietaria del veicolo Bmw 535 I (telaio n.WBA5H310X0GZ8850) in data successiva all'asserito furto.
Nel merito ha contestando l'an della domanda, deducendo l'inoperatività della polizza, stante la mancata prova dei furti e comunque l'inoperatività della garanzia assicurativa rispetto al furto in tesi avvenuto nella notte fra il 19 ed il 20 luglio 2017 in virtù della clausola contrattuale che esclude la copertura assicurativa per i furti avvenuti “quando, per qualsiasi motivo non sia operante la difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione”; ha altresì contestato il quantum debeatur, deducendo, con riferimento agli oggetti sottratti dalle due vetture parcheggiate all'esterno della Concessionaria, l'applicabilità di una franchigia del 20% con uno scoperto minimo di €
2.000.00.
All'udienza del 3.05. 2018 il giudice, rilevato l'omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ne ha disposto lo svolgimento in corso di causa, assegnando termine alla parte attrice per la sua attivazione ai sensi dell'art 5-comma 1 bis, d.lgs. 28/2010.
In data 30.07.2018, a seguito del ritrovamento del veicolo Bmw 535 I (telaio n.WBA5H310X0GZ8850) avvenuto il 18.04.2018, l'attrice ha instaurato un procedimento ex art 699
c.p.c. (R.G. 151-1/2018) al fine di determinare l'originario valore commerciale del mezzo al momento del furto e quello alla data del 18.04.2018, tenuto conto della diminuzione del valore dello stesso dovuto all'usura, stante l'utilizzo fattone dalla data del furto a quella del ritrovamento e quantificare gli eventuali danni subiti dalla vettura, nonché gli interventi necessari per il loro eventuale ripristino.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite escussione di testi alle udienze del 21.11.2019, del 13.11.2020 e del 4.05.2022.
Esaurita l'istruttoria, in data 2.12.2024 il fascicolo è stato assegnato a questo giudice, dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni in vista dell'udienza cartolare del 13.03.2025; in pari data, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge. *****
1. In limine litis, va rigettata l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta per pretesa violazione dell'articolo 5 comma 1 - bis d.lgs. n. 28/2010: detta questione, rilevabile anche d'ufficio, non tiene conto che il tentativo è stato effettivamente svolto in corso di causa, come si ricava dalla lettura del verbale di mediazione del 29.05.2018 versato in atti (doc. 1 allegato alla memoria ex art 183 comma
6 n. 2 della convenuta). Non sussiste dunque alcuna causa di improcedibilità della domanda, essendo stata integrata la condizione di legge.
2. È altresì infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione del Tribunale adito.
Invero, all'art 12 della nota informativa allegata alla polizza assicurativa rubricato “Reclami”, si legge che “In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti”. Inoltre, sebbene l'articolo 13 della medesima nota informativa, rubricato
“perizia contrattuale”, disponga che “Il contratto prevede che, a richiesta di una delle Parti, la determinazione dell'ammontare del danno sia demandata a due Periti, nominati uno dalla Società e
l'altro dal Contraente, alla successiva voce “Avvertenza” si precisa che “resta in ogni caso fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria”.
3. È del pari infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla compagnia assicuratrice in relazione alla domanda di indennizzo svolta dalla per i Parte_1 danni derivati dal furto del veicolo Bmw 535 I, stante l'irrilevanza della circostanza che all'epoca del furto l'autovettura risultasse “in riservata proprietà” della casa costruttrice. Invero “la legittimazione ad agire, rappresentando una condizione dell'azione, non può subire limitazioni temporali sicché è sufficiente che essa sussista al momento della decisione poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione aborigene indipendente dal momento in cui si verifichi” (cfr. Cass. civ., sent.
26769/2014). Peraltro, è del tutto irrilevante la qualità di proprietario del veicolo in capo al danneggiato/attore, atteso che a pag. 2 della Polizza furto sottoscritta dalle parti (doc. 4 allegato alla costituzione in giudizio) si legge che “la garanzia opera esclusivamente per i beni propri, in uso, in consegna o custodia alla ”. Parte_1
4. Venendo al merito della controversia, il rapporto contrattuale allegato dall'attrice e non specificamente contestato dalla convenuta (art. 115 c.p.c.) trova conferma nella polizza prodotta in atti (polizza n.131600768, doc. 5 allegato alla citazione;
doc. 1 e 4 allegati alla comparsa) dalla quale emerge che ha concluso con la compagnia convenuta un contratto di assicurazione volto a Parte_1 garantire il rischio di furto relativo ai beni oggetto di lite. E' contestato invece il preteso diritto dell'attrice al risarcimento dei danni patrimoniali da essa subiti in conseguenza dei furti che sarebbero perpetrati all'interno della concessionaria di Pisa durante CP_2 il periodo di validità della copertura assicurativa e in conformità alle condizioni pattuite.
Il thema decidendum verte, quindi, dell'accertamento: a) della sussistenza dei presupposti di operatività della polizza n.131600768 contratta da con per la garanzia “furto” Parte_1 CP_1 rispetto agli episodi allegati dall'attrice; b) della quantificazione dei danni asseritamente subiti dalla difesa attrice.
5. La domanda è fondata e, pertanto deve essere accolta.
6. Sul piano processuale, in materia di assicurazione contro i danni, grava sull'assicurato l'onere di provare:
a) l'esistenza e la validità del contratto di assicurazione;
b) la verificazione del sinistro nei termini e secondo le modalità previste dalla polizza;
c) l'entità del danno del quale chiede il ristoro e la sua riconducibilità all'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa (sul punto, Cass. civ. ord. 08.04.2020 n. 7749: “la circostanza che l'evento dannoso rientri fra i rischi inclusi è fatto costitutivo della pretesa creditoria e va pertanto provata dall'assicurato”; conforme Cass. civ. sez. I, Ord. 14.06.2018, n. 15630; Cass. civ., n.
30656/2017).
Spetta, invece, all'assicuratore che intenda sottrarsi all'obbligo indennitario l'onere di allegare e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato dalla controparte contrattuale.
7. Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto al proprio onere probatorio.
7.1 In particolare, è stata raggiunta la prova del furto del veicolo Bmw 535 I (telaio n.WBA5H310X0GZ8850) avvenuto fra la notte del 9 e del 10 marzo 2017, come risulta dalla denuncia sporta in data 26.06.2017 presso la Stazione CC di San Piero a Grado (doc. 1 allegato alla citazione), dalla relazione dell'intervento del personale del “Corpo Guardie di Città” (acquisito agli atti ex art 210 c.p.c. in data 11.10.2019), nonché dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria orale, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, le quali hanno confermato in modo coerente e circostanziato gli episodi di furto dedotti dall'attrice.
Nel dettaglio, il teste rispondendo sul cap. 1 della memoria ex art 183 comma 6 n. 2 di parte Testimone_1 attrice ha affermato: “Sono intervenuto dopo l'accaduto, venni contattato dalla Vigilanza. All'epoca avevamo un contratto di vigilanza con “Guardie di città.” Quando sono arrivato ho potuto costatare dalle camere di sorveglianza e abbiamo visto ignoti all'interno del salone, si sono spostai al piano primo. La notte stessa abbiamo verificato che avevano dissaldato con piede di porco le piastre del portone. E avevano sbloccato il cancello automatico. La mattina successiva abbiamo visto la finestra vasistas rotta”. Rispondendo sul capitolo 2 della stessa memoria ha inoltre confermato che nell'occasione è stato rubato il veicolo BMW Touring 535, la cassaforte, 5 assegni e n.2 targhe. Il teste , sentito sul cap. 12 e 13 ha affermato: “Posso riferire che al Testimone_2 momento vi era in essere contratto di vigilanza con Corpo Guardie di Città. Posso riferire di essere stato chiamato alcune volte la notte dalle Guardie di Città. Posso riferire che la mattina mi è arrivato messaggio delle chiamate per l'intervento tra la notte tra il 9-10.3.2017”
Quanto affermato dai testi e ha trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni Tes_1 Testimone_2 testimoniali di , e che, che escussi sui capitoli di Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 prova 1) e 2) della citata memoria, hanno affermato (a) il “La mattina del 10.3.2017 ho visto Tes_3 che nella notte era stato compiuto un furto. Ho visto la finestra vasistas rotta, il lucchetto e le piastre del portone divelte. Ho visto il ponte di ingresso dell'officina che qualcosa aveva danneggiato il ponte”; (b) il “Ero responsabile dell'officina La mattina del 10.3.2017 ho visto che nella Tes_4 notte era stato compiuto un furto. Ho visto la finestra vasistas rotta, il lucchetto e le piastre del portone divelte 2) Posso confermare che era stata rubata la cassaforte e quello all'interno della cassaforte”; (c) “Si è vero, siamo stati soggetti a furto, hanno portato via la Testimone_5 cassaforte. La mattina quando sono arrivato sul lavoro ho trovato sia il cancello esterno aperto che il portone spalancato. Avevano sfondato la finestra basculante. Fu rubata la cassaforte e delle targhe di cui non ricordo il numero preciso, non ricordo degli assegni”.
I testi escussi hanno, inoltre, fornito una motivazione logicamente coerente e puntualmente circostanziata in ordine alle ragioni del ritardo nella proposizione della denuncia, evidenziando circostanze idonee a giustificare la mancata tempestività dell'adempimento.
In particolare, rispondendo sul cap. 2 della memoria della difesa attrice ha affermato: “Faccio Testimone_1 presente che ci siamo accorti del furto dell'autovettura dopo circa due tre mesi, in quanto quando siamo arrivati a targare la predetta autovettura la stessa non è stata trova fisicamente”
Coerentemente, , e sentiti sui medesimi capitoli Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 di prova hanno dichiarato (a) : “Del furto dell'auto ce ne siamo accorti dopo qualche Testimone_3 mese. Se ne è accorto il settore immatricolazioni, al momento di targare l'auto. Tale circostanza mi
è stata riferita dai rivenditori”; (b) “Del furto dell'auto ce ne siamo accorti dopo Testimone_4 qualche mese. Se ne è accorto il preparatore delle vetture vendute. Posso riferire che il preparatore circolava per l'officina con le targhe ma non trovava l'auto”; (c) “Fu rubata Testimone_5
Contr anche la di cui al capitolo ma ce ne siamo accorti del furto dopo circa due mesi, sono andato io a fare la denuncia o meglio a fare l'integrazione della precedente denuncia che non contemplava la macchina;
ce ne siamo accorti dopo del furto della macchina perché si doveva apporre la targa e quando l'abbiamo cercata non l'abbiamo trovata. Avevamo in Concessionaria, sia all'interno che all'esterno sul pazziale, circa 150 macchine e ce ne siamo accorti che la macchina non c'era più quando doveva essere apposta materialmente la targa”. Sulla base di tali elementi, valutati complessivamente, deve ritenersi raggiunta la prova del furto perpetrato ai danni della fra la notte del 9 e 10 marzo 2017. Controparte_5
Inoltre, emerge dalla polizza assicurativa versata in atti (doc. 5 allegato alla citazione) ed è comunque incontestato (art 115 c.p.c.) che detto furto rientra fra gli eventi dannosi coperti dalla garanzia assicurativa.
Pertanto, la compagnia assicuratrice convenuta è tenuta a tenere indenne la parte attrice per il danno dalla stessa subito in conseguenza dell'evento dannoso de quo da quantificare nella misura di euro 74.537,26, pari al valore ante furto della vettura.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma deve essere applicata la rivalutazione monetaria dalla data del singolo sinistro (calcolata agli indici ISTAT-CONSUMO) e interessi (compensativi) calcolati al tasso legale pro tempore vigente sulla somma di anno in anno rivalutata;
e gli interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
È priva di rilievo, ai fini della quantificazione del danno, la circostanza che dopo il suo ritrovamento avvenuto il 18.04.2018, il veicolo sia stato restituito all'attrice, atteso che la relazione peritale a firma del
CTU ing. depositata nell'ambito del procedimento ex art 699 c.p.c. in corso di causa, ha Persona_1 accertato che, al momento della restituzione avvenuta il 22 maggio 2018 (doc. 12 allegato alla memoria ex art 183 comma 2 n. 6 dell'attrice), il veicolo de quo aveva addirittura un valore negativo di € -15.823,75, stanti la perdita di valore dovuta all'usura dei chilometri percorsi (pari a euro 12.505,31), la svalutazione causata dall'uscita di produzione del modello del veicolo (pari a euro 22.361,18) e i costi necessari per il ripristino dei danni cagionati al mezzo (pari a euro 55.494,52).
7.2 Risulta altresì dimostrato l'evento dannoso dedotto in causa con riferimento al furto avvenuto nella notte fra il 19 e il 20 luglio 2017 consistito nella sottrazione di talune parti (segnatamente, navigatore, climatizzatore, radio e volante) delle automobili parcheggiate all'interno del parco auto del concessionario
(segnatamente: Bmw 320 GT Msport, con n. di telaio G802023, 320 D xdrive Msport G818990, 420D xdrive Msport BH17886, 520d Mposrt G954029, 520d sport G954054, 520D G954324, 318D tour
A040080), per il quale l'attrice risulta avere tempestivamente sporto formale denuncia-querela in data
22.07.2017 presso la Stazione CC di San Piero a Grado (doc. 2 allegato all'atto di citazione).
Inoltre, all'esito dell'istruttoria orale è emerso che gli ignoti autori del furto in questione si sono introdotti all'interno della concessionaria, manomettendo il portone dell'autolavaggio, di talché è priva di pregio l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla convenuta a motivo della clausola contrattuale riportata nell'allegato denominato “Integrazioni e/o modifiche ai contenuti di polizza” nella sezione inerente il “ ”, ove si legge che “Sono comunque esclusi i danni di furto quando, per Parte_2 qualsiasi motivo non sia operante alcuna difensa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta
l'introduzione”. Invero, i testi , , e Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2 Testimone_4 Tes_5
rispondendo sul cap. 9 della memoria di parte attrice, riscontrando peraltro che la
[...] documentazione fotografica versata in atti (doc.9 allegato alla memoria istruttoria dell'attrice), raffigurante i segni di effrazione del portone riprode fedelmente lo stato dei luoghi quale si presentava immediatamente dopo il verificarsi del furto, hanno dichiarato (a) : “Posso Testimone_2 riferire di avere visto il portone dell'autolavaggio manomesso”; (b) : “Posso riferire di Testimone_3 aver visto il portone dell'autolavaggio manomesso. Confermo il doc.9 che mi si mostra. Ho visto personalmente lo scasso in quanto la mattina andavo a prendere i ricambi fuori ed ho visto quanto rappresentato da foto”; (c) “Posso riferire di aver chiuso il portone a chiave Testimone_4
Anche il portone dell'autolavaggio e tutti i portoni del reparto service. Posso riferire che vi è stato altro furto nella notte tra il 19 e 20 luglio. La mattina posso riferire di aver visto il portone dell'autolavaggio manomesso. Confermo il doc.9 che mi si mostra. Ricordo di aver visto il chiavistello tagliato”.
Infine, il teste sui capitoli di prova 8) e 9) della stessa memoria ha affermato: Testimone_5
“[…] la mattina, cioè il giorno dopo il furto, ho visto che c'era un buco grande nel portone del lavaggio ed avevano tagliato, segato la barra della serratura che entra nel soffitto e nel pavimento e che blocca la porta; riconosco lo stato dei luoghi dalle fotografie mostrate (doc.9)”.
È priva di rilievo la circostanza che alla data del 22.07.2017 il portone risultasse privo di serratura, ben potendo essere stata asportata in occasione del furto de quo.
Ad ogni modo, dalla ricostruzione dello stato dei luoghi riportata nel verbale di primo sopralluogo effettuato in data 22.07.2017 e versato in atti (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) emerge che il locale autolavaggio dotato del citato portone in lega metallica è ubicato all'interno del volume di un magazzino chiuso dall'interno con catena e lucchetto e circondato da recinzione perimetrale dotata di sistema di allarme con collegamento al corpo delle . Parte_3
Non residuano pertanto dubbi sull'operatività della polizza assicurativa sottoscritta dalle parti in relazione al (secondo) furto ai danni della Parte_1
È pacifico in quanto allegato dall'attrice e non contestato dalla convenuta (art 115 c.p.c.) che il furto de quo ha riguardato talune parti (segnatamente, navigatore, climatizzatore, radio e volante) delle vetture parcheggiate all'interno del parco auto del concessionario (segnatamente: Bmw 320 GT Msport, con n. di telaio G802023, 320 D xdrive Msport G818990, 420D xdrive Msport BH17886, 520d Mposrt G954029,
520d sport G954054, 520D G954324, 318D tour A040080) il cui valore ammonta complessivamente a €
80.431,56 come da fatture versate in atti (doc. 4 allegato alla citazione) e non contestate.
Tuttavia, trattandosi di furto avente ad oggetto parti di veicoli parcheggiati all'interno del parco auto del concessionario e, dunque, all'aperto, trova applicazione la clausola di cui alle integrazioni e/o modifiche al contenuto della polizza furto in atti sottoscritta dalle parti che prevede l'applicazione di una franchigia del
20% con uno scoperto minimo di €2.000.00. Pertanto, l'indennizzo dovuto all'attrice deve essere rideterminato in € 64.345,25.
Anche su tale somma deve essere applicata la rivalutazione monetaria dalla data del singolo sinistro
(calcolata agli indici ISTAT-CONSUMO) e interessi (compensativi) calcolati al tasso legale pro tempore vigente sulla somma di anno in anno rivalutata;
e gli interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
8. In conclusione, le domande svolte dalla parte attrice meritano accoglimento;
è invece infondata la domanda svolta dall'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo integrata alcuna condotta di
“abuso” dello strumento processuale da parte della compagnia convenuta, la quale ha svolto le proprie difese in punto di diritto.
Le spese di lite vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) in applicazione del DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum (scaglione da 52.001,00 a
260.000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale svolta.
Le spese di ATP (già liquidate con separato provvedimento nel sub procedimento e provvisoriamente poste a carico di entrambe le parti), sono poste definitivamente a carico della compagnia assicuratrice soccombente, in linea di continuità con Cass. civ., 33510/2021, così come le spese di CTP sostenute dall'attrice nel presente giudizio per l'attività del dott. le spese vive documentate Per_2
(sia del presente giudizio sia del procedimento di ATP).
Da ultimo, la compagnia convenuta deve essere condannata al rimborso delle spese e competenze per la fase (stragiudiziale) di mediazione, anticipate dall'attrice, atteso che l'art. 91, comma primo, c.p.c. prevede che il giudice, in applicazione del principio della soccombenza, debba condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte (in termini Cass. civ., n. n. 32306/2023).
In particolare, la parte risultata vittoriosa nel successivo giudizio di merito, in applicazione del principio di cui alla citata disposizione, relativamente alla procedura di mediazione, ha diritto a vedersi rimborsate sia le spese sostenute per la propria assistenza legale in tale fase, sia gli esborsi relativi a detta procedura, con la precisazione che il mancato rimborso di questi ultimi può essere giustificato solo da gravi ed eccezionali ragioni, che nella specie non sussistono.
In proposito, la difesa attrice non ha dato prova degli esborsi sostenuti, mentre i compensi professionali per la mediazione sono liquidati in applicazione del DM n. 55/2014 (applicabile ratione temporis) per l'attività stragiudiziale, tenuto conto del valore della controversia, dei parametri medi di riferimento e della sola fase di attivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE la domanda risarcitoria della parte attrice;
per l'effetto AN in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di a somma di € Parte_1
74.537,26, a titolo di risarcimento per il danno subito in conseguenza del furto subìto fra la notte del 9
e del 10 marzo 2017, nonché la somma di € 64.345,25 a titolo di indennizzo per il danno subito in conseguenza del furto subìto fra la notte del 19 e del 20 luglio 2017, oltre rivalutazione dalla data del singolo sinistro (calcolata agli indici ISTAT-CONSUMO) e interessi (compensativi) calcolati al tasso legale pro tempore vigente sulla somma di anno in anno rivalutata;
e oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dalla difesa attrice;
AN la compagnia assicuratrice convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in € 1.283,50 per spese
(contributo unificato e marca nel presente giudizio e nel giudizio ex art 699 c.p.c. e intimazioni testi),
€ 14.103,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
AN altresì la compagnia convenuta, soccombente, alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite del sub-procedimento per ATP, già liquidate con separato provvedimento;
AN, infine, la convenuta alla refusione in favore dell'attrice dei soli compensi per la fase di mediazione obbligatoria, liquidati in euro 960,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 05/08/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 151 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 trattenuta in decisione il 13.03.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Viareggio, Via San Francesco 2 (LU) presso lo studio dell'Avv. GIANDOMENICO PAOLINI, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico in data 15.11.2019;
- attrice contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, Via XX Settembre n.78, presso lo studio dell'Avv. NICCOLI VALLESI NICCOLO' che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
- convenuta
Oggetto: “Assicurazione contro i danni”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo all'intestato Tribunale la condanna della Controparte_1 compagnia assicurativa al pagamento di € 154.680,82 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di due furti perpetrati all'interno della concessionaria di Pisa nella notte CP_2 fra il 9 ed il 10 marzo 2017 e nella notte fra il 19 ed il 20 luglio 2017.
A sostegno della domanda svolta, l'attrice ha dedotto: - di avere subito, nella notte fra il 9 ed il 10 marzo 2017, il furto della vettura del valore di € 74.537,26; - di avere altresì subito, Controparte_3 nella notte fra il 19 ed il 20 luglio 2017, il furto di vari componenti di alcune autovetture per un valore complessivo di € 80.143,56; - di essere assicurata per tali eventi con la Controparte_4
(polizza n. 131600768), alle quale ha chiesto in data 24.10.2017 il risarcimento
[...] dei danni subiti, senza successo.
In data 27.04.2018 si è costituita che ha chiesto il rigetto Controparte_1 della domanda attorea, eccependo, in via preliminare: - l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 e il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, stante la mancata determinazione dell'ammontare dei danni ai sensi degli artt. 16 - 17 delle C.G.A. attraverso perizia contrattuale con mandato ai periti;
- la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in quanto divenuta proprietaria del veicolo Bmw 535 I (telaio n.WBA5H310X0GZ8850) in data successiva all'asserito furto.
Nel merito ha contestando l'an della domanda, deducendo l'inoperatività della polizza, stante la mancata prova dei furti e comunque l'inoperatività della garanzia assicurativa rispetto al furto in tesi avvenuto nella notte fra il 19 ed il 20 luglio 2017 in virtù della clausola contrattuale che esclude la copertura assicurativa per i furti avvenuti “quando, per qualsiasi motivo non sia operante la difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione”; ha altresì contestato il quantum debeatur, deducendo, con riferimento agli oggetti sottratti dalle due vetture parcheggiate all'esterno della Concessionaria, l'applicabilità di una franchigia del 20% con uno scoperto minimo di €
2.000.00.
All'udienza del 3.05. 2018 il giudice, rilevato l'omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ne ha disposto lo svolgimento in corso di causa, assegnando termine alla parte attrice per la sua attivazione ai sensi dell'art 5-comma 1 bis, d.lgs. 28/2010.
In data 30.07.2018, a seguito del ritrovamento del veicolo Bmw 535 I (telaio n.WBA5H310X0GZ8850) avvenuto il 18.04.2018, l'attrice ha instaurato un procedimento ex art 699
c.p.c. (R.G. 151-1/2018) al fine di determinare l'originario valore commerciale del mezzo al momento del furto e quello alla data del 18.04.2018, tenuto conto della diminuzione del valore dello stesso dovuto all'usura, stante l'utilizzo fattone dalla data del furto a quella del ritrovamento e quantificare gli eventuali danni subiti dalla vettura, nonché gli interventi necessari per il loro eventuale ripristino.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite escussione di testi alle udienze del 21.11.2019, del 13.11.2020 e del 4.05.2022.
Esaurita l'istruttoria, in data 2.12.2024 il fascicolo è stato assegnato a questo giudice, dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni in vista dell'udienza cartolare del 13.03.2025; in pari data, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge. *****
1. In limine litis, va rigettata l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta per pretesa violazione dell'articolo 5 comma 1 - bis d.lgs. n. 28/2010: detta questione, rilevabile anche d'ufficio, non tiene conto che il tentativo è stato effettivamente svolto in corso di causa, come si ricava dalla lettura del verbale di mediazione del 29.05.2018 versato in atti (doc. 1 allegato alla memoria ex art 183 comma
6 n. 2 della convenuta). Non sussiste dunque alcuna causa di improcedibilità della domanda, essendo stata integrata la condizione di legge.
2. È altresì infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione del Tribunale adito.
Invero, all'art 12 della nota informativa allegata alla polizza assicurativa rubricato “Reclami”, si legge che “In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti”. Inoltre, sebbene l'articolo 13 della medesima nota informativa, rubricato
“perizia contrattuale”, disponga che “Il contratto prevede che, a richiesta di una delle Parti, la determinazione dell'ammontare del danno sia demandata a due Periti, nominati uno dalla Società e
l'altro dal Contraente, alla successiva voce “Avvertenza” si precisa che “resta in ogni caso fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria”.
3. È del pari infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla compagnia assicuratrice in relazione alla domanda di indennizzo svolta dalla per i Parte_1 danni derivati dal furto del veicolo Bmw 535 I, stante l'irrilevanza della circostanza che all'epoca del furto l'autovettura risultasse “in riservata proprietà” della casa costruttrice. Invero “la legittimazione ad agire, rappresentando una condizione dell'azione, non può subire limitazioni temporali sicché è sufficiente che essa sussista al momento della decisione poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione aborigene indipendente dal momento in cui si verifichi” (cfr. Cass. civ., sent.
26769/2014). Peraltro, è del tutto irrilevante la qualità di proprietario del veicolo in capo al danneggiato/attore, atteso che a pag. 2 della Polizza furto sottoscritta dalle parti (doc. 4 allegato alla costituzione in giudizio) si legge che “la garanzia opera esclusivamente per i beni propri, in uso, in consegna o custodia alla ”. Parte_1
4. Venendo al merito della controversia, il rapporto contrattuale allegato dall'attrice e non specificamente contestato dalla convenuta (art. 115 c.p.c.) trova conferma nella polizza prodotta in atti (polizza n.131600768, doc. 5 allegato alla citazione;
doc. 1 e 4 allegati alla comparsa) dalla quale emerge che ha concluso con la compagnia convenuta un contratto di assicurazione volto a Parte_1 garantire il rischio di furto relativo ai beni oggetto di lite. E' contestato invece il preteso diritto dell'attrice al risarcimento dei danni patrimoniali da essa subiti in conseguenza dei furti che sarebbero perpetrati all'interno della concessionaria di Pisa durante CP_2 il periodo di validità della copertura assicurativa e in conformità alle condizioni pattuite.
Il thema decidendum verte, quindi, dell'accertamento: a) della sussistenza dei presupposti di operatività della polizza n.131600768 contratta da con per la garanzia “furto” Parte_1 CP_1 rispetto agli episodi allegati dall'attrice; b) della quantificazione dei danni asseritamente subiti dalla difesa attrice.
5. La domanda è fondata e, pertanto deve essere accolta.
6. Sul piano processuale, in materia di assicurazione contro i danni, grava sull'assicurato l'onere di provare:
a) l'esistenza e la validità del contratto di assicurazione;
b) la verificazione del sinistro nei termini e secondo le modalità previste dalla polizza;
c) l'entità del danno del quale chiede il ristoro e la sua riconducibilità all'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa (sul punto, Cass. civ. ord. 08.04.2020 n. 7749: “la circostanza che l'evento dannoso rientri fra i rischi inclusi è fatto costitutivo della pretesa creditoria e va pertanto provata dall'assicurato”; conforme Cass. civ. sez. I, Ord. 14.06.2018, n. 15630; Cass. civ., n.
30656/2017).
Spetta, invece, all'assicuratore che intenda sottrarsi all'obbligo indennitario l'onere di allegare e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato dalla controparte contrattuale.
7. Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto al proprio onere probatorio.
7.1 In particolare, è stata raggiunta la prova del furto del veicolo Bmw 535 I (telaio n.WBA5H310X0GZ8850) avvenuto fra la notte del 9 e del 10 marzo 2017, come risulta dalla denuncia sporta in data 26.06.2017 presso la Stazione CC di San Piero a Grado (doc. 1 allegato alla citazione), dalla relazione dell'intervento del personale del “Corpo Guardie di Città” (acquisito agli atti ex art 210 c.p.c. in data 11.10.2019), nonché dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria orale, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, le quali hanno confermato in modo coerente e circostanziato gli episodi di furto dedotti dall'attrice.
Nel dettaglio, il teste rispondendo sul cap. 1 della memoria ex art 183 comma 6 n. 2 di parte Testimone_1 attrice ha affermato: “Sono intervenuto dopo l'accaduto, venni contattato dalla Vigilanza. All'epoca avevamo un contratto di vigilanza con “Guardie di città.” Quando sono arrivato ho potuto costatare dalle camere di sorveglianza e abbiamo visto ignoti all'interno del salone, si sono spostai al piano primo. La notte stessa abbiamo verificato che avevano dissaldato con piede di porco le piastre del portone. E avevano sbloccato il cancello automatico. La mattina successiva abbiamo visto la finestra vasistas rotta”. Rispondendo sul capitolo 2 della stessa memoria ha inoltre confermato che nell'occasione è stato rubato il veicolo BMW Touring 535, la cassaforte, 5 assegni e n.2 targhe. Il teste , sentito sul cap. 12 e 13 ha affermato: “Posso riferire che al Testimone_2 momento vi era in essere contratto di vigilanza con Corpo Guardie di Città. Posso riferire di essere stato chiamato alcune volte la notte dalle Guardie di Città. Posso riferire che la mattina mi è arrivato messaggio delle chiamate per l'intervento tra la notte tra il 9-10.3.2017”
Quanto affermato dai testi e ha trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni Tes_1 Testimone_2 testimoniali di , e che, che escussi sui capitoli di Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 prova 1) e 2) della citata memoria, hanno affermato (a) il “La mattina del 10.3.2017 ho visto Tes_3 che nella notte era stato compiuto un furto. Ho visto la finestra vasistas rotta, il lucchetto e le piastre del portone divelte. Ho visto il ponte di ingresso dell'officina che qualcosa aveva danneggiato il ponte”; (b) il “Ero responsabile dell'officina La mattina del 10.3.2017 ho visto che nella Tes_4 notte era stato compiuto un furto. Ho visto la finestra vasistas rotta, il lucchetto e le piastre del portone divelte 2) Posso confermare che era stata rubata la cassaforte e quello all'interno della cassaforte”; (c) “Si è vero, siamo stati soggetti a furto, hanno portato via la Testimone_5 cassaforte. La mattina quando sono arrivato sul lavoro ho trovato sia il cancello esterno aperto che il portone spalancato. Avevano sfondato la finestra basculante. Fu rubata la cassaforte e delle targhe di cui non ricordo il numero preciso, non ricordo degli assegni”.
I testi escussi hanno, inoltre, fornito una motivazione logicamente coerente e puntualmente circostanziata in ordine alle ragioni del ritardo nella proposizione della denuncia, evidenziando circostanze idonee a giustificare la mancata tempestività dell'adempimento.
In particolare, rispondendo sul cap. 2 della memoria della difesa attrice ha affermato: “Faccio Testimone_1 presente che ci siamo accorti del furto dell'autovettura dopo circa due tre mesi, in quanto quando siamo arrivati a targare la predetta autovettura la stessa non è stata trova fisicamente”
Coerentemente, , e sentiti sui medesimi capitoli Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 di prova hanno dichiarato (a) : “Del furto dell'auto ce ne siamo accorti dopo qualche Testimone_3 mese. Se ne è accorto il settore immatricolazioni, al momento di targare l'auto. Tale circostanza mi
è stata riferita dai rivenditori”; (b) “Del furto dell'auto ce ne siamo accorti dopo Testimone_4 qualche mese. Se ne è accorto il preparatore delle vetture vendute. Posso riferire che il preparatore circolava per l'officina con le targhe ma non trovava l'auto”; (c) “Fu rubata Testimone_5
Contr anche la di cui al capitolo ma ce ne siamo accorti del furto dopo circa due mesi, sono andato io a fare la denuncia o meglio a fare l'integrazione della precedente denuncia che non contemplava la macchina;
ce ne siamo accorti dopo del furto della macchina perché si doveva apporre la targa e quando l'abbiamo cercata non l'abbiamo trovata. Avevamo in Concessionaria, sia all'interno che all'esterno sul pazziale, circa 150 macchine e ce ne siamo accorti che la macchina non c'era più quando doveva essere apposta materialmente la targa”. Sulla base di tali elementi, valutati complessivamente, deve ritenersi raggiunta la prova del furto perpetrato ai danni della fra la notte del 9 e 10 marzo 2017. Controparte_5
Inoltre, emerge dalla polizza assicurativa versata in atti (doc. 5 allegato alla citazione) ed è comunque incontestato (art 115 c.p.c.) che detto furto rientra fra gli eventi dannosi coperti dalla garanzia assicurativa.
Pertanto, la compagnia assicuratrice convenuta è tenuta a tenere indenne la parte attrice per il danno dalla stessa subito in conseguenza dell'evento dannoso de quo da quantificare nella misura di euro 74.537,26, pari al valore ante furto della vettura.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma deve essere applicata la rivalutazione monetaria dalla data del singolo sinistro (calcolata agli indici ISTAT-CONSUMO) e interessi (compensativi) calcolati al tasso legale pro tempore vigente sulla somma di anno in anno rivalutata;
e gli interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
È priva di rilievo, ai fini della quantificazione del danno, la circostanza che dopo il suo ritrovamento avvenuto il 18.04.2018, il veicolo sia stato restituito all'attrice, atteso che la relazione peritale a firma del
CTU ing. depositata nell'ambito del procedimento ex art 699 c.p.c. in corso di causa, ha Persona_1 accertato che, al momento della restituzione avvenuta il 22 maggio 2018 (doc. 12 allegato alla memoria ex art 183 comma 2 n. 6 dell'attrice), il veicolo de quo aveva addirittura un valore negativo di € -15.823,75, stanti la perdita di valore dovuta all'usura dei chilometri percorsi (pari a euro 12.505,31), la svalutazione causata dall'uscita di produzione del modello del veicolo (pari a euro 22.361,18) e i costi necessari per il ripristino dei danni cagionati al mezzo (pari a euro 55.494,52).
7.2 Risulta altresì dimostrato l'evento dannoso dedotto in causa con riferimento al furto avvenuto nella notte fra il 19 e il 20 luglio 2017 consistito nella sottrazione di talune parti (segnatamente, navigatore, climatizzatore, radio e volante) delle automobili parcheggiate all'interno del parco auto del concessionario
(segnatamente: Bmw 320 GT Msport, con n. di telaio G802023, 320 D xdrive Msport G818990, 420D xdrive Msport BH17886, 520d Mposrt G954029, 520d sport G954054, 520D G954324, 318D tour
A040080), per il quale l'attrice risulta avere tempestivamente sporto formale denuncia-querela in data
22.07.2017 presso la Stazione CC di San Piero a Grado (doc. 2 allegato all'atto di citazione).
Inoltre, all'esito dell'istruttoria orale è emerso che gli ignoti autori del furto in questione si sono introdotti all'interno della concessionaria, manomettendo il portone dell'autolavaggio, di talché è priva di pregio l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla convenuta a motivo della clausola contrattuale riportata nell'allegato denominato “Integrazioni e/o modifiche ai contenuti di polizza” nella sezione inerente il “ ”, ove si legge che “Sono comunque esclusi i danni di furto quando, per Parte_2 qualsiasi motivo non sia operante alcuna difensa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta
l'introduzione”. Invero, i testi , , e Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2 Testimone_4 Tes_5
rispondendo sul cap. 9 della memoria di parte attrice, riscontrando peraltro che la
[...] documentazione fotografica versata in atti (doc.9 allegato alla memoria istruttoria dell'attrice), raffigurante i segni di effrazione del portone riprode fedelmente lo stato dei luoghi quale si presentava immediatamente dopo il verificarsi del furto, hanno dichiarato (a) : “Posso Testimone_2 riferire di avere visto il portone dell'autolavaggio manomesso”; (b) : “Posso riferire di Testimone_3 aver visto il portone dell'autolavaggio manomesso. Confermo il doc.9 che mi si mostra. Ho visto personalmente lo scasso in quanto la mattina andavo a prendere i ricambi fuori ed ho visto quanto rappresentato da foto”; (c) “Posso riferire di aver chiuso il portone a chiave Testimone_4
Anche il portone dell'autolavaggio e tutti i portoni del reparto service. Posso riferire che vi è stato altro furto nella notte tra il 19 e 20 luglio. La mattina posso riferire di aver visto il portone dell'autolavaggio manomesso. Confermo il doc.9 che mi si mostra. Ricordo di aver visto il chiavistello tagliato”.
Infine, il teste sui capitoli di prova 8) e 9) della stessa memoria ha affermato: Testimone_5
“[…] la mattina, cioè il giorno dopo il furto, ho visto che c'era un buco grande nel portone del lavaggio ed avevano tagliato, segato la barra della serratura che entra nel soffitto e nel pavimento e che blocca la porta; riconosco lo stato dei luoghi dalle fotografie mostrate (doc.9)”.
È priva di rilievo la circostanza che alla data del 22.07.2017 il portone risultasse privo di serratura, ben potendo essere stata asportata in occasione del furto de quo.
Ad ogni modo, dalla ricostruzione dello stato dei luoghi riportata nel verbale di primo sopralluogo effettuato in data 22.07.2017 e versato in atti (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) emerge che il locale autolavaggio dotato del citato portone in lega metallica è ubicato all'interno del volume di un magazzino chiuso dall'interno con catena e lucchetto e circondato da recinzione perimetrale dotata di sistema di allarme con collegamento al corpo delle . Parte_3
Non residuano pertanto dubbi sull'operatività della polizza assicurativa sottoscritta dalle parti in relazione al (secondo) furto ai danni della Parte_1
È pacifico in quanto allegato dall'attrice e non contestato dalla convenuta (art 115 c.p.c.) che il furto de quo ha riguardato talune parti (segnatamente, navigatore, climatizzatore, radio e volante) delle vetture parcheggiate all'interno del parco auto del concessionario (segnatamente: Bmw 320 GT Msport, con n. di telaio G802023, 320 D xdrive Msport G818990, 420D xdrive Msport BH17886, 520d Mposrt G954029,
520d sport G954054, 520D G954324, 318D tour A040080) il cui valore ammonta complessivamente a €
80.431,56 come da fatture versate in atti (doc. 4 allegato alla citazione) e non contestate.
Tuttavia, trattandosi di furto avente ad oggetto parti di veicoli parcheggiati all'interno del parco auto del concessionario e, dunque, all'aperto, trova applicazione la clausola di cui alle integrazioni e/o modifiche al contenuto della polizza furto in atti sottoscritta dalle parti che prevede l'applicazione di una franchigia del
20% con uno scoperto minimo di €2.000.00. Pertanto, l'indennizzo dovuto all'attrice deve essere rideterminato in € 64.345,25.
Anche su tale somma deve essere applicata la rivalutazione monetaria dalla data del singolo sinistro
(calcolata agli indici ISTAT-CONSUMO) e interessi (compensativi) calcolati al tasso legale pro tempore vigente sulla somma di anno in anno rivalutata;
e gli interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
8. In conclusione, le domande svolte dalla parte attrice meritano accoglimento;
è invece infondata la domanda svolta dall'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo integrata alcuna condotta di
“abuso” dello strumento processuale da parte della compagnia convenuta, la quale ha svolto le proprie difese in punto di diritto.
Le spese di lite vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) in applicazione del DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum (scaglione da 52.001,00 a
260.000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale svolta.
Le spese di ATP (già liquidate con separato provvedimento nel sub procedimento e provvisoriamente poste a carico di entrambe le parti), sono poste definitivamente a carico della compagnia assicuratrice soccombente, in linea di continuità con Cass. civ., 33510/2021, così come le spese di CTP sostenute dall'attrice nel presente giudizio per l'attività del dott. le spese vive documentate Per_2
(sia del presente giudizio sia del procedimento di ATP).
Da ultimo, la compagnia convenuta deve essere condannata al rimborso delle spese e competenze per la fase (stragiudiziale) di mediazione, anticipate dall'attrice, atteso che l'art. 91, comma primo, c.p.c. prevede che il giudice, in applicazione del principio della soccombenza, debba condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte (in termini Cass. civ., n. n. 32306/2023).
In particolare, la parte risultata vittoriosa nel successivo giudizio di merito, in applicazione del principio di cui alla citata disposizione, relativamente alla procedura di mediazione, ha diritto a vedersi rimborsate sia le spese sostenute per la propria assistenza legale in tale fase, sia gli esborsi relativi a detta procedura, con la precisazione che il mancato rimborso di questi ultimi può essere giustificato solo da gravi ed eccezionali ragioni, che nella specie non sussistono.
In proposito, la difesa attrice non ha dato prova degli esborsi sostenuti, mentre i compensi professionali per la mediazione sono liquidati in applicazione del DM n. 55/2014 (applicabile ratione temporis) per l'attività stragiudiziale, tenuto conto del valore della controversia, dei parametri medi di riferimento e della sola fase di attivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE la domanda risarcitoria della parte attrice;
per l'effetto AN in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di a somma di € Parte_1
74.537,26, a titolo di risarcimento per il danno subito in conseguenza del furto subìto fra la notte del 9
e del 10 marzo 2017, nonché la somma di € 64.345,25 a titolo di indennizzo per il danno subito in conseguenza del furto subìto fra la notte del 19 e del 20 luglio 2017, oltre rivalutazione dalla data del singolo sinistro (calcolata agli indici ISTAT-CONSUMO) e interessi (compensativi) calcolati al tasso legale pro tempore vigente sulla somma di anno in anno rivalutata;
e oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dalla difesa attrice;
AN la compagnia assicuratrice convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in € 1.283,50 per spese
(contributo unificato e marca nel presente giudizio e nel giudizio ex art 699 c.p.c. e intimazioni testi),
€ 14.103,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
AN altresì la compagnia convenuta, soccombente, alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite del sub-procedimento per ATP, già liquidate con separato provvedimento;
AN, infine, la convenuta alla refusione in favore dell'attrice dei soli compensi per la fase di mediazione obbligatoria, liquidati in euro 960,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 05/08/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino