Art. 1.
Ferme restanti le speciali disposizioni sulla stampa periodica e su quella ecclesiastica, l'obbligo della licenza previsto dall' art. 113 del testo unico delle leggi pubblica sicurezza e' esteso alle affissioni di stampati e manoscritti in luogo pubblico o esposto al pubblico predisposti a cura di Enti, Amministrazioni ed Autorita' pubbliche non statali.
Ferme restanti le speciali disposizioni sulla stampa periodica e su quella ecclesiastica, l'obbligo della licenza previsto dall' art. 113 del testo unico delle leggi pubblica sicurezza e' esteso alle affissioni di stampati e manoscritti in luogo pubblico o esposto al pubblico predisposti a cura di Enti, Amministrazioni ed Autorita' pubbliche non statali.