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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 26/11/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AR MA
RC in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 33/2025 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FRANCESCA RAISONI ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore in Livigno, Via Ostaria n. 304
ricorrente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai Dott. IMERIO CHIAPPA e
AR DA IC ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Sondrio, Via Donegani n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“NEL MERITO accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni confacente norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto del ricorrente sig. ad Parte_1 usufruire del beneficio economico relativo alla c.d Carta elettronica del Docente per
l'aggiornamento e la formazione professionale e gli annessi servizi pari all'importo nominale di €500,00 per ogni anno di servizio, e, per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_3 tempore, al pagamento in favore del medesimo ricorrente sig. Parte_1 dell'importo complessivo di €500,00 per l'anno scolastico 2023/24 a titolo di contributo alla formazione del ricorrente stesso e/o, comunque e in subordine, al riconoscimento del predetto beneficio mediante accredito della corrispondente somma sul sistema della Carta in questione, al fine di poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. condannare, altresì, il convenuto a pagare in favore del sottoscritto CP_1 difensore, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese, CPA ed IVA come per legge, in ragione anche del chiaro orientamento giurisprudenziale della menzionata sentenza del Consiglio di Stato già fatta propria nel proprio iter logico-giuridicomotivazionale dalle successive pronunce di merito (vedasi, a titolo di esempio e tra le prime pronunce, Tribunale di
Torino, Sez. Lavoro, 24.03.2022) e dall'atteggiamento di “chiusura” e totale rifiuto dell'Amministrazione scolastica a rivedere le proprie determinazioni stragiudizialmente, provvedendo alla corretta applicazione della normativa esistente.
Con sentenza esecutiva”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. Ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per
l'effetto, rigettarla;
2. In subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio
Pag. 2 di 10 di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
3. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
4. Disporre la compensazione delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/02/2025 conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro il e la sua articolazione territoriale Controparte_4
, chiedendo Controparte_5
l'accertamento del proprio diritto a vedersi attribuire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 (c.d.
“Carta Docenti”) dell'importo di € 500,00 per l'anno di servizio a tempo determinato prestato nel 2023/2024 e la conseguente condanna del . CP_1
A fondamento della domanda, parte ricorrente allegava di aver prestato servizio come docente a tempo determinato nell'anno scolastico in questione, deduceva l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, e richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16/03/2022 e la costante giurisprudenza di merito formatasi sulla questione oggetto di causa.
In data 18/04/2025 si costituiva il , contestando il Controparte_2 ricorso e chiedendone il rigetto e, in ogni caso, eccependo l'inammissibilità di una domanda di mero pagamento di una somma di denaro, in quanto in tale ultimo caso il beneficio in questione non sarebbe stato riconosciuto alle medesime condizioni applicate ai docenti di ruolo.
All'udienza del 30/10/2025 il Giudice disponeva l'acquisizione di documentazione attestante la permanenza del ricorrente nel sistema scolastico, conformemente ai principi espressi da Cass. n. 29961/2023; parte ricorrente ottemperava a tale onere con deposito del 31/10/2025.
All'udienza del 26/11/2025 la causa veniva discussa e decisa come di seguito.
Pag. 3 di 10 *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È appena il caso di osservare che la domanda svolta in via principale da parte ricorrente
è formulata quale domanda di condanna del al Controparte_2 riconoscimento del beneficio della “Carta Docenti” mediante accredito della corrispondente somma sul sistema della Carta in questione, pertanto alle medesime condizioni dei docenti di ruolo, e non di condanna al mero pagamento dell'importo corrispondente.
Tanto premesso, occorre richiamare la normativa che disciplina l'erogazione del beneficio invocato da parte ricorrente.
L'art. 1 co. 121 l. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_6 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Con i successivi D.P.C.M. 23.09.2015 e 28.11.2016 (adottati per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1 co. 122 l. 107/2015), i beneficiari della Carta in questione sono stati individuati nei docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e in prova e, con il D.P.C.M.
28.11.2016, compresi i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
Pag. 4 di 10 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari), con l'esclusione, quindi, del personale assunto con contratto a tempo determinato.
Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e
97 Cost., in quanto integra una discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.03.2022, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di
Pag. 5 di 10 aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. L.
107/2015), conforme ai principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis,
Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio
2012, n. 215). Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la
Pag. 6 di 10 materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria". Ne discende che la questione dei destinatari della Carta del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (ancora , sent. CP_7
n.1842 del 16/03/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Analogamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dopo aver qualificato l'indennità in esame come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio (“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a
Pag. 7 di 10 tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”), ha ritenuto la normativa di cui si discute contrastante la predetta clausola 4 (C.G., ord. n. 450 del
18.05.2022). È appena il caso di osservare che, nell'ambito della medesima pronuncia, la Corte di Giustizia ha ritenuto assorbito ogni ulteriore profilo sollevato in relazione alla clausola 6 del medesimo Accordo Quadro, parimenti oggetto del rinvio pregiudiziale, con la conseguenza che la riproposizione della medesima questione in questa sede da parte del convenuto risulta ultronea. CP_1
Sulla questione oggetto di causa, da ultimo, è intervenuta anche la pronuncia della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., che ha enunciato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. n. 29961/2023). CP_1
Giova specificare che i principi appena richiamati devono applicarsi anche nell'ipotesi in cui i docenti abbiano concluso contratti di supplenza c.d. “breve” susseguitisi, senza soluzione di continuità, per un arco temporale di fatto coincidente con l'intero anno scolastico, trattandosi di una prestazione lavorativa del tutto comparabile con quella relativa a un incarico di durata annuale.
Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente e non è contestato che parte ricorrente - in servizio al momento della discussione e decisione del presente giudizio, cfr. deposito di parte ricorrente del 31/10/2025 - ha prestato servizio come docente con contratti di supplenze c.d. “brevi” succedutisi per un periodo coincidente con la durata dell'anno scolastico nel 2023/2024 (doc. 1 ricorrente). È altresì pacifico che il ricorrente non ha usufruito della Carta Docenti in tale periodo.
In forza delle superiori considerazioni, la domanda deve essere accolta.
Con particolare riferimento alla pretesa azionata, occorre altresì osservare quanto segue.
Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato “Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843”, il
Legislatore ha disposto che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
Pag. 8 di 10 del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo
1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”.
La suddetta previsione non viene in rilievo ai fini della presente decisione, in quanto destinata a esplicare efficacia solo in caso di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ossia sino al 31 agosto), tipologia di contratto che non è stata conclusa tra le parti nel caso di specie.
Ne consegue che il deve essere condannato a Controparte_2 riconoscere a il beneficio della Carta Docente pari all'importo Parte_1 nominale di € 500,00 per l'anno di servizio a tempo determinato dedotto e, per l'effetto, ad accreditare il corrispondente importo di € 500,00 sulla Carta in questione, affinché il ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità della questione e delle fasi processuali effettivamente espletate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa AR MA RC, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_1 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione all'anno scolastico 2023/2024 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 500,00 sulla carta in questione;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di delle Parte_1 spese di lite, che liquida in € 258,00 per compensi, € 21,50 per esborsi, oltre 15% per
Pag. 9 di 10 spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 26/11/2025
Il Giudice
AR MA RC
Pag. 10 di 10
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AR MA
RC in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 33/2025 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FRANCESCA RAISONI ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore in Livigno, Via Ostaria n. 304
ricorrente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai Dott. IMERIO CHIAPPA e
AR DA IC ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Sondrio, Via Donegani n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“NEL MERITO accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni confacente norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto del ricorrente sig. ad Parte_1 usufruire del beneficio economico relativo alla c.d Carta elettronica del Docente per
l'aggiornamento e la formazione professionale e gli annessi servizi pari all'importo nominale di €500,00 per ogni anno di servizio, e, per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_3 tempore, al pagamento in favore del medesimo ricorrente sig. Parte_1 dell'importo complessivo di €500,00 per l'anno scolastico 2023/24 a titolo di contributo alla formazione del ricorrente stesso e/o, comunque e in subordine, al riconoscimento del predetto beneficio mediante accredito della corrispondente somma sul sistema della Carta in questione, al fine di poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. condannare, altresì, il convenuto a pagare in favore del sottoscritto CP_1 difensore, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese, CPA ed IVA come per legge, in ragione anche del chiaro orientamento giurisprudenziale della menzionata sentenza del Consiglio di Stato già fatta propria nel proprio iter logico-giuridicomotivazionale dalle successive pronunce di merito (vedasi, a titolo di esempio e tra le prime pronunce, Tribunale di
Torino, Sez. Lavoro, 24.03.2022) e dall'atteggiamento di “chiusura” e totale rifiuto dell'Amministrazione scolastica a rivedere le proprie determinazioni stragiudizialmente, provvedendo alla corretta applicazione della normativa esistente.
Con sentenza esecutiva”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. Ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per
l'effetto, rigettarla;
2. In subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio
Pag. 2 di 10 di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
3. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
4. Disporre la compensazione delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/02/2025 conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro il e la sua articolazione territoriale Controparte_4
, chiedendo Controparte_5
l'accertamento del proprio diritto a vedersi attribuire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 (c.d.
“Carta Docenti”) dell'importo di € 500,00 per l'anno di servizio a tempo determinato prestato nel 2023/2024 e la conseguente condanna del . CP_1
A fondamento della domanda, parte ricorrente allegava di aver prestato servizio come docente a tempo determinato nell'anno scolastico in questione, deduceva l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, e richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16/03/2022 e la costante giurisprudenza di merito formatasi sulla questione oggetto di causa.
In data 18/04/2025 si costituiva il , contestando il Controparte_2 ricorso e chiedendone il rigetto e, in ogni caso, eccependo l'inammissibilità di una domanda di mero pagamento di una somma di denaro, in quanto in tale ultimo caso il beneficio in questione non sarebbe stato riconosciuto alle medesime condizioni applicate ai docenti di ruolo.
All'udienza del 30/10/2025 il Giudice disponeva l'acquisizione di documentazione attestante la permanenza del ricorrente nel sistema scolastico, conformemente ai principi espressi da Cass. n. 29961/2023; parte ricorrente ottemperava a tale onere con deposito del 31/10/2025.
All'udienza del 26/11/2025 la causa veniva discussa e decisa come di seguito.
Pag. 3 di 10 *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È appena il caso di osservare che la domanda svolta in via principale da parte ricorrente
è formulata quale domanda di condanna del al Controparte_2 riconoscimento del beneficio della “Carta Docenti” mediante accredito della corrispondente somma sul sistema della Carta in questione, pertanto alle medesime condizioni dei docenti di ruolo, e non di condanna al mero pagamento dell'importo corrispondente.
Tanto premesso, occorre richiamare la normativa che disciplina l'erogazione del beneficio invocato da parte ricorrente.
L'art. 1 co. 121 l. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_6 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Con i successivi D.P.C.M. 23.09.2015 e 28.11.2016 (adottati per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1 co. 122 l. 107/2015), i beneficiari della Carta in questione sono stati individuati nei docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e in prova e, con il D.P.C.M.
28.11.2016, compresi i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
Pag. 4 di 10 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari), con l'esclusione, quindi, del personale assunto con contratto a tempo determinato.
Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e
97 Cost., in quanto integra una discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.03.2022, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di
Pag. 5 di 10 aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. L.
107/2015), conforme ai principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis,
Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio
2012, n. 215). Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la
Pag. 6 di 10 materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria". Ne discende che la questione dei destinatari della Carta del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (ancora , sent. CP_7
n.1842 del 16/03/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Analogamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dopo aver qualificato l'indennità in esame come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio (“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a
Pag. 7 di 10 tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”), ha ritenuto la normativa di cui si discute contrastante la predetta clausola 4 (C.G., ord. n. 450 del
18.05.2022). È appena il caso di osservare che, nell'ambito della medesima pronuncia, la Corte di Giustizia ha ritenuto assorbito ogni ulteriore profilo sollevato in relazione alla clausola 6 del medesimo Accordo Quadro, parimenti oggetto del rinvio pregiudiziale, con la conseguenza che la riproposizione della medesima questione in questa sede da parte del convenuto risulta ultronea. CP_1
Sulla questione oggetto di causa, da ultimo, è intervenuta anche la pronuncia della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., che ha enunciato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. n. 29961/2023). CP_1
Giova specificare che i principi appena richiamati devono applicarsi anche nell'ipotesi in cui i docenti abbiano concluso contratti di supplenza c.d. “breve” susseguitisi, senza soluzione di continuità, per un arco temporale di fatto coincidente con l'intero anno scolastico, trattandosi di una prestazione lavorativa del tutto comparabile con quella relativa a un incarico di durata annuale.
Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente e non è contestato che parte ricorrente - in servizio al momento della discussione e decisione del presente giudizio, cfr. deposito di parte ricorrente del 31/10/2025 - ha prestato servizio come docente con contratti di supplenze c.d. “brevi” succedutisi per un periodo coincidente con la durata dell'anno scolastico nel 2023/2024 (doc. 1 ricorrente). È altresì pacifico che il ricorrente non ha usufruito della Carta Docenti in tale periodo.
In forza delle superiori considerazioni, la domanda deve essere accolta.
Con particolare riferimento alla pretesa azionata, occorre altresì osservare quanto segue.
Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato “Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843”, il
Legislatore ha disposto che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
Pag. 8 di 10 del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo
1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”.
La suddetta previsione non viene in rilievo ai fini della presente decisione, in quanto destinata a esplicare efficacia solo in caso di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ossia sino al 31 agosto), tipologia di contratto che non è stata conclusa tra le parti nel caso di specie.
Ne consegue che il deve essere condannato a Controparte_2 riconoscere a il beneficio della Carta Docente pari all'importo Parte_1 nominale di € 500,00 per l'anno di servizio a tempo determinato dedotto e, per l'effetto, ad accreditare il corrispondente importo di € 500,00 sulla Carta in questione, affinché il ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità della questione e delle fasi processuali effettivamente espletate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa AR MA RC, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_1 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione all'anno scolastico 2023/2024 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 500,00 sulla carta in questione;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di delle Parte_1 spese di lite, che liquida in € 258,00 per compensi, € 21,50 per esborsi, oltre 15% per
Pag. 9 di 10 spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 26/11/2025
Il Giudice
AR MA RC
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