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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6664 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere
allo scadere del termine assegnato per il deposito di note ex art 127 ter cpc, ha pronunziato e curato il contestuale deposito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., equivalente a lettura in udienza, della seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2390 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto e vertente
TRA
con sede in Napoli alla via D. Fontana n. 159 (P.I. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del titolare (C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, Parte_1 CodiceFiscale_1
alla via Pietro Castellino n. 179, presso l'avv. Raffaele Savastano (C.F. ) da cui è CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa su procura prodotta in sede di iscrizione a ruolo telematica.
APPELLANTE
E
alla via Jannelli n. 190/B (C.F. ), in persona dell'amministratore in carica Controparte_1 P.IVA_2
, elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale, Is. F4 presso l'avv. Vincenzo Liguori CP_2
(C.F. ) che lo rappresenta e difende, in uno all'avv. Giovanni Romano (C.F. CodiceFiscale_3 [...]
), in virtù di procura alle liti prodotta in allegato alla comparsa di costituzione in appello C.F._4
depositata telematicamente.
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “1. Accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare la sentenza n.3552/2021 del
pagina 1 di 15 15/4/2021 del Tribunale Civile di Napoli, rigettando la opposizione a decreto ingiuntivo - improcedibile,
inammissibile ed infondata per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione in I grado e ribaditi in appello -
e annullando il provvedimento di revoca del decreto ingiuntivo n.8605/2019 del Tribunale di Napoli, da
confermare e dichiarare esecutivo;
2. Accogliere l'appello ed affermare, in ogni caso, il credito della RE
IN. nei confronti del come indicato nel Parte_1 Controparte_3
ricorso ingiuntivo - ad integrale riforma della sentenza n.3552/2021 del Tribunale Civile di Napoli - se
necessario, anche previa dichiarazione incidentale di nullità ex art. 1419 II comma c.c. dell'art. 6 del contratto
di appalto, laddove illegittimamente estende l'esclusione del vincolo solidale anche al , e CP_1
condannare il al conseguente pagamento;
3. In linea estremamente gradata, accogliere l'appello ed CP_1
affermare il credito residuo dell'RE IN. di €.15.870,37, quale riconosciuto dal Parte_1
in sede di opposizione, o nella diversa somma intermedia che saprà valutare la Corte di Appello CP_1
dall'esame degli atti, condannandolo al conseguente pagamento;
4. Condannare il Controparte_4
al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio a favore dell' RE IN.
[...]
, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario;
5. Affermare il diritto dell'RE Parte_1
IN. al rimborso di €.5.323,11, importo corrisposto nelle more dal al Parte_1 Parte_1
difensore del in esecuzione della sentenza di I grado (bonifici allegati alle note del 26/5/2023); 6. CP_1
Condannare il per responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c., sussistendone i CP_1
presupposti di legge – anche in ragione della documentazione da ultimo acquisita dall'appellante ed occultata
dall'Ente gestorio. In via del tutto gradata, ammissione dei mezzi istruttori articolati in atto di appello”.
PER L'APPELLATO : “l'appellato, con le presenti note conclude riportandosi espressamente: per quel che
concerne la confutazione dell'appello ai paragrafi 4, 5 e sottoparagrafi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 del
“SOMMARIO” della comparsa di costituzione e risposta, rubricati come “CONFUTAZIONE
DELL'APPELLO”,”PRIMO MOTIVO DI APPELLO”, “SECONDO MOTIVO DI APPELLO”, “TERZO
MOTIVO DI APPELLO”, “QUARTO MOTIVO DI APPELLO”, “QUINTO MOTIVO DI APPELLO”, “SESTO
MOTIVO DI APPELLO”, “SETTIMO MOTIVO DI APPELLO” e “OTTAVO MOTIVO DI APPELLO” pagine
da 2 a 11 della comparsa di costituzione e risposta;
alla comparsa di costituzione e risposta ed alle conclusioni
ivi rassegnate che s'intendono qui per integralmente ripetute e trascritte;
alle note di trattazione scritta per
l'udienza del dì 1/10/2021; alle note di trattazione scritta per l'udienza del 26/5/2023; alle note ex art. 127 ter
pagina 2 di 15 c.p.c. per l'udienza del 6/12/2024; a tutte le allegazioni, eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni formulate
in tutti i suindicati atti e alle presenti note;
a tutta la documentazione ritualmente prodotta;
chiede che l'Ecc.ma
Corte di Appello di Napoli voglia: rigettare l'appello per i motivi di cui ai paragrafi 4, 5 e sottoparagrafi 5.1,
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 (sopra specificamente indicati) della comparsa di costituzione e risposta;
accogliere le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta che s'intendono in questa sede per
integralmente ripetute e trascritte;
accogliere tutte le allegazioni in fatto, eccezioni e deduzioni in diritto,
richieste e domande formulate nel giudizio di primo grado, non accolte e/o dichiarate assorbite formulate
dall'appellato e come espressamente riportato al paragrafo 6 del “SOMMARIO” della comparsa di costituzione
con appello incidentale (v. pag. 13 della medesima comparsa, rubricata come “DOMANDE RIPROPOSTE E
NON ABBANDONATE”); assegnare la causa in decisione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato il 16.11.2019 presso il Tribunale di Napoli la ditta individuale
“ ” ha chiesto di ingiungere al alla via Parte_1 Parte_1 Controparte_1 CP_4
il pagamento della somma di € 22.140,39, oltre interessi e spese, dovuta a saldo dei lavori di
[...]
manutenzione delle parti comuni del fabbricato appaltatile con contratto del 24.07.2014, ultimati il 16.12.2015
ed oggetto di regolare collaudo.
Il provvedimento monitorio, adottato il 25.11.2019 con n. 8605/2019 e notificato il 13.01.2020, è stato tempestivamente opposto dal che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva CP_1
deducendo che l'appaltatore era tenuto ad agire per i pagamenti esclusivamente nei confronti dei condomini morosi ai sensi dell'art. 6 del contratto concluso che così recita: “Per patto espresso tra le parti contraenti, per i
pagamenti per l'acconto e dei SAL, relativi ai lavori eseguiti, è escluso il vincolo di solidarietà tra i partecipanti
al condominio, e pertanto l'appaltatore accetta sin d'ora che, in caso di mancato o ritardato pagamento, dovrà
assumere tramite l'amministratore i dati personali dei morosi e relativi importi, impegnandosi ad attivare
qualsivoglia azione esclusivamente verso i singoli condomini inadempienti, con ciò rinunciando espressamente
al vincolo di solidarietà verso gli altri condomini ed il condominio”.
In subordine l'opponente ha dedotto che l'importo dovuto all'impresa appaltatrice era di € 15.870,37,
occorrendo detrarre dalla contabilità finale la penale pattuita per il ritardo nell'ultimazione dei lavori,
concludendo in via principale per l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo, ed in via pagina 3 di 15 gradata per l'accertamento della non spettanza della somma ingiunta.
L'RE IN. , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione sulla Parte_1
scorta dei principi espressi dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 9148/2008 la quale, dopo aver riconosciuto la natura parziaria delle obbligazioni assunte verso i terzi dall'amministratore nell'interesse del
, con conseguente obbligo dei singoli condòmini di risponderne solo entro i limiti della propria CP_1
quota, aveva soggiunto che una volta “conseguita, nel processo la condanna dell'amministratore, quale
rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei
singoli, secondo la quota di ciascuno”.
Del tutto legittimamente l'RE aveva dunque agito contro il Parte_1 Controparte_5
per ottenere il corrispettivo residuo dei lavori fermo restando che, una volta ottenuto il titolo giudiziale, avrebbe potuto azionarlo in executivis solo contro i morosi per il conseguimento della loro quota.
Quanto poi all'ammontare del credito residuo, l'opposto ha dedotto che in calce al certificato di regolare esecuzione e collaudo dell'01.02.2016 - con cui il D.L. nominato dal condominio aveva attestato l'ultimazione dei lavori in data 16.12.2015, la loro esecuzione a regola d'arte e la spettanza all'impresa di complessivi €
196.117,48 - l'amministratrice aveva reso la seguente dichiarazione ostativa alla richiesta di scomputo della penale dal totale: “La dott.ssa , nella sua qualità di amministratore pro tempore del condominio, CP_6
dichiara di non avere osservazioni da fare in ordine ai lavori, per cui dichiara di accettare, con il presente atto,
la consegna definitiva dell'opera senza eccezione alcuna”.
Alla prima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta per l'emergenza pandemica in corso, il produceva, in allegato alle note depositate telematicamente, ulteriore documentazione a sostegno CP_1
delle proprie difese. Il Tribunale, con ordinanza del 16.02.2021, riteneva la causa matura per la decisione e la rinviava per la sua definizione ex art. 281-sexies c.p.c. disponendo la tenuta anche di tale udienza in modalità
cartolare, invitando le parti a discutere l'eccezione di difetto di legittimazione ed assegnando alle stesse termine fino a 5 gg. prima per il deposito di note illustrative in luogo della discussione orale.
Con istanza depositata il 22.02.2021 l' chiedeva la revoca di tale ordinanza Parte_1
lamentando una lesione dei propri diritti di difesa, stante la mancata concessione dei richiesti termini ex art. 183
co. 6 c.p.c. entro cui avrebbe potuto replicare alla nuova documentazione depositata dal . CP_1
Il tribunale rigettava tale istanza e, all'esito dell'udienza di discussione del 15.04.2021, emetteva la pagina 4 di 15 sentenza n. 3552/2021 con cui accoglieva l'opposizione, dichiarando la carenza di legittimazione passiva del e revocava per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'RE Controparte_5
IN. al pagamento delle spese di lite avversarie. Parte_1
Detta sentenza, per quanto di interesse, è stata così motivata: “…venendo alla questione centrale della
controversia, occorre esaminare l'eccezione di difetto di “legittimazione passiva” sollevata dall'opponente, qui
da considerarsi come eccezione di carenza di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
L'eccezione sollevata sul punto dall'opponente è fondata e merita accoglimento.
Non si vuole in questa sede contestare il principio espresso dalla Suprema Corte (Cassazione, Sezioni
Unite, 9148/2008), ma evidenziare come le parti, nella propria autonomia privata - in forza della clausola
contrattuale di cui all'art. 6 del contratto di appalto, abbiano deciso, nel caso di morosità, di non voler
coinvolgere affatto i
Infatti, nel caso concreto, è presente nel contratto di appalto la clausola mediante la quale la ditta
appaltatrice si è impegnata (oltre a rinunciare alla solidarietà) a non chiedere nulla al condominio stesso,
intervenendo direttamente sui condomini morosi, dopo aver chiesto il nominativo dei medesimi
all'amministratore di condominio (cfr. art. 6 del contratto di appalto versato in atti). Del resto, è pienamente
riconosciuta in giurisprudenza (tra le tante, cfr. Tribunale di Salerno n 678/2015) la facoltà del creditore di
agire direttamente nei confronti del condomino moroso, anche in assenza di una pattuizione contrattuale posta
in tal senso. In linea di principio, infatti, la solidarietà esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei
debitori e della identica causa dell'obbligazione, ma altresì dell'indivisibilità della prestazione comune;
per cui
si deve ritenere che, in mancanza di quest'ultimo requisito e in difetto di un'espressa disposizione di legge, la
intrinseca parziarietà dell'obbligazione prevale sempre sopra ogni pattuizione contraria.
Le obbligazioni dei condòmini sono, di fatto, regolate da criteri simili a quelli dettati dagli articoli 752 e
1295 codice civile per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti
ereditari, solo ed esclusivamente, in proporzione alle loro quote.
Nel caso in esame, tra l'altro, la “facoltà” concessa al creditore di agire pro quota direttamente nei
confronti dei condòmini morosi viene qualificata come un “obbligo”, stante la previsione contrattuale in
questione. Infine, per la concreta applicazione pratica dell'azione, il creditore avrebbe dovuto avvalersi della
facoltà prevista dall'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, laddove prevede il diritto di
pagina 5 di 15 ottenere da parte dell'amministratore l'elenco dei condòmini morosi e i rispettivi dati.
Nel caso di specie con P.E.C. del 28.2.2019 l'amministratore dell'opponente comunicava i CP_1
nominativi dei condòmini morosi e le relative somme dagli stessi ancora dovute;
in conseguenza di quanto
contrattualmente pattuito all'art. 6 la ditta aveva l'obbligo di agire, esclusivamente, nei confronti di quest'ultimi
condòmini per la soddisfazione del proprio credito. In mancanza della completezza dei dati il creditore avrebbe
dovuto attivarsi per ottenere i nominativi per poter agire nei confronti dei debitori.
Pertanto, trattandosi di un caso in cui non solo la legge ma anche il titolo depongono per la parziarietà e
per la esigibilità dell'obbligazione direttamente nei confronti dei singoli condomini morosi, non ci sono dubbi
che la titolarità passiva del rapporto contrattuale dedotto in giudizio spetti esclusivamente a questi ultimi. La
domanda proposta dalla società opponente va, quindi, rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va revocato...”.
§§§§§§
Con atto notificato il 17.05.2021 ed iscritto a ruolo il 27.05.21 l'RE ha Parte_1
tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla rigettando l'opposizione e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo, con riconoscimento del credito dell'appaltatore nella misura indicata nel ricorso per ingiunzione, previo accertamento incidentale - se del caso - della nullità parziale ex art. 1419 co.
2 c.c. dell'art. 6 del contratto di appalto, laddove illegittimamente estende l'esclusione del vincolo solidale anche nei confronti del Condominio. In via istruttoria l'appellante ha infine chiesto di ammettere l'interrogatorio formale dell'amministratore sui seguenti capi:
1. Vero che con la sottoscrizione del collaudo finale CP_7
dei lavori - con l'espressa dichiarazione di “accettazione delle opere senza eccezione alcuna” - il Condominio
rinunciava anche ad ogni richiesta di penale da ritardo, tenuto conto dei lavori aggiuntivi commissionati ed eseguiti.
2. Vero che l'RE IN. è ancora creditrice del Parte_1 CP_3 Controparte_3
, Napoli, di € 22.140,39 per lavori al fabbricato condominiale.
[...]
Tanto, richiamandosi alla pronunzia della Cassazione n. 17046/2018 la quale ha affermato che, qualora il primo giudice abbia omesso di concedere il termine ex art. 183 co. 6 c.p.c. per l'articolazione di nuovi mezzi di prova ed il deposito di documenti, la parte che se ne duole, nel proporre appello, non può limitarsi a chiedere nuovamente la concessione di tale termine ma, in forza del combinato disposto degli artt. 342 e 163 c.p.c. è
tenuto, a pena di decadenza, ad articolare i nuovi mezzi di prova e a depositare i documenti.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello con Controparte_8
pagina 6 di 15 vittoria delle spese processuali da distrarre in favore dell'avv. Vincenzo Liguori dichiaratosi antistatario.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza comunicata il 18.07.2025 è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale si provvede al deposito della presente sentenza.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la lesione del proprio diritto di difesa che sarebbe stata consumata in primo grado disponendo, all'esito della prima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta, il rinvio della causa per la discussione orale e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. nonostante il deposito di nuovi documenti operato da controparte e la richiesta di rinvio ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c. avanzata dall'RE IN. . Parte_1
Sostiene l'appellante che la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, esaminando l'art 183 VI comma c.p.c. che testualmente recita “ Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori…” sono orientate a ritenere che il Magistrato, se anche una sola delle parti ne faccia richiesta, sia vincolato alla concessione di detti termini. Quand'anche poi si volesse ritenere, come di recente sostenuto dalla Suprema
Corte, che il giudice ha un margine di discrezionalità nel denegare i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
c.p.c., occorrerebbe in ogni caso giungere alla conclusione che, nelle eccezionali condizioni contingenti imposte dall'emergenza pandemica (udienza tenutasi con il deposito note di trattazione scritta ex D.L. 18/2020) ed in considerazione della produzione di nuovi documenti e dei disconoscimenti operati dalla controparte, la concessione dei termini rappresentava l'unica possibile garanzia di una corretta esplicazione del diritto di difesa idonea ad evitare una assoluta compressione delle facoltà di replica e corretto contraddittorio al fine di confutare la documentazione ultima prodotta dal e l'operato disconoscimento. CP_1
Il tribunale, pur se sollecitato a rivedere la sua posizione con un'istanza di revoca dell'ordinanza di rinvio della causa per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., aveva invece respinto tale richiesta con la seguente motivazione: “Letta l'istanza dell'avv. Raffaele Savastano;
considerato che
l'opponente sin dalla comparsa di
costituzione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del ai sensi dell'art. 6 del contratto di CP_1
appalto; rilevato che l'opposto si era già difeso nella comparsa di costituzione;
rilevato che le osservazioni sul
deposito di nuova documentazione allo stato non sono rilevanti atteso che la causa è stata rinviata per
pagina 7 di 15 discussione orale alla luce della sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva;
ritenuto quindi che non
vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa…”.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato perché infondato. L'art. 80-bis disp. att. c.p.c., rubricato “Rinvio al collegio
nell'udienza di prima comparizione”, stabilisce infatti testualmente che “La remissione al collegio, a norma
dell'art. 187 del codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente
alla prima comparizione delle parti”. Per tale motivo la Suprema Corte ha in più occasioni ribadito che, in forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., la richiesta avanzata dalla parte in sede di prima udienza di concessione dei termini di cui ai comma 6 dell'art. 183 c.p.c. non preclude in alcun modo al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni e di assegnare immediatamente la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette,
comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c. (cfr. ex multis cass. n. 4767/2016, cass. n. 7474/2017 e cass. n. 32577/2023).
Quanto poi alla pretesa compressione del diritto di difesa, la censura è infondata in quanto il giudice di primo grado non ha ritenuto la causa matura per la decisione sulla scorta della documentazione prodotta e del disconoscimento di un documento (fattura) operati dall'opponente con le note di trattazione 16.02.2021 ma sulla scorta dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla già con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed a cui l'odierno appellante aveva potuto replicare con la comparsa di risposta.
La documentazione in questione e l'operato disconoscimento, al pari della mancata ammissione dell'interrogatorio formale del articolato in questa sede dall'appaltatore, non hanno avuto in altri CP_1
termini alcuna incidenza sull'esito della controversia, la quale è stata decisa sulla base di un questione preliminare - quella della legittimazione - affrontata e risolta sulla sola scorta della clausola contenuta nell'art. 6
del contratto di appalto concluso tra le parti.
Nulla, infine, ha impedito all'appellante di replicare a tale documentazione ed al disconoscimento posto che la causa non è stata decisa nella stessa prima udienza ma rinviata ad altra data con termine alle parti fino a 5
gg. prima per il deposito di note destinate a tener luogo della discussione orale.
§§§§§§
pagina 8 di 15 Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta una “Inesistente motivazione della sentenza”
riconducendola al fatto che il giudice, nell'accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Condominio, ha motivato la sua decisione ricalcando i contenuti di un articolo pubblicato in internet da tale avv. Rosario Dolce, dal titolo “Il decreto ingiuntivo dell'appaltatore al condominio è illegittimo. L'ingiunzione
di pagamento va fatta solo ai morosi, se previsto da contratto”, che a sua volta commenta una sentenza del
Tribunale di Napoli e che viene prodotto in questa sede a riprova di quanto affermato.
§§§§§§
Anche questo motivo è infondato. Lo stesso appellante richiama, infatti, l'arresto delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 642/2015, nel cui solco si sono poste anche numerose pronunce successive, per il quale la motivazione di una sentenza che si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla se le ragioni della decisione sono, in ogni caso,
attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta né l'originalità dei contenuti né delle modalità
espositive, a maggior ragione se si considera che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale e disciplinare del magistrato (cfr. nello stesso senso cass. n. 9334/2015,
cass. n. 22562/2016 29028/2022).
Ciò che conta è, in altri termini, la correttezza della decisione adottata e la sua aderenza alla fattispecie esaminata (che nella fattispecie ricorrono come si vedrà in prosieguo) occorrendo differenziare - come lo stesso appellante ammette - il valore di un provvedimento giudiziario rispetto a quello di un'opera artistica.
§§§§§§
Con il terzo ed il settimo motivo di gravame, suscettibili di esame congiunto, parte appellante si duole dell'errata interpretazione della clausola di esclusione del vincolo solidale contenuta nell'art. 6 del contratto di appalto. Deduce l'appellante che l'interpretazione che di tale clausola ha fornito il tribunale si pone in contrasto col chiaro dettato della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9148/2008, di indubbio valore nomofilattico, la quale renderebbe evidente che non può mai esservi un obbligo ad agire nei soli confronti di eventuali condomini morosi e che l'esclusione del vincolo solidale costituisce esclusivamente una garanzia per i condòmini che hanno versato la loro quota in quanto il titolo ottenuto in sede di cognizione nei confronti del pagina 9 di 15 non sarà azionabile nei loro confronti ma solo verso i morosi ed il Condominio stesso. CP_1
Prosegue l'appellante sostenendo che la Cassazione, con la successiva sentenza n.70/2011, ha avuto anche modo di precisare che la sola ipotesi in cui eccezionalmente può escludersi la legittimazione processuale passiva del , non solo in sede di esecuzione ma anche in sede di cognizione, si configura qualora i singoli CP_1
condomini abbiano concluso personalmente e direttamente il contratto di appalto, senza alcuna partecipazione alla stipula dell'amministratore del . CP_1
In quella pronuncia veniva infatti affermato che, poiché nel caso esaminato i condomini avevano ritenuto di non avvalersi dell'amministratore quale loro mandatario e rappresentante per la stipula del contratto di appalto, essendone i diretti firmatari, dovevano rispondere personalmente dell'obbligazione assunta - sempre pro quota - anche nel giudizio di cognizione con conseguente erronea citazione in giudizio del . Nella CP_1
fattispecie oggi scrutinata, al contrario, era il in persona del suo amministratore, ad Controparte_5
aver stipulato il contratto con l' e non i singoli condomini. Parte_1
Sarebbe dunque illogico e giuridicamente assurdo escludere il vincolo solidale non soltanto nei confronti dei condomini pagatori, ma anche nei confronti dell'intero Condominio, senza che l'esistenza di una clausola espressa in tal senso (l'art. 6 del contratto di appalto) possa in alcun modo cambiare i termini della questione.
Posto che il principio dettato in linea generale per le obbligazioni assunte dal condominio è quello della parziarietà, la rinunzia alla solidarietà pattuita in contratto finisce, infatti per non aggiungere e non togliere nulla al regime legale delle obbligazioni condominiali costituendo una mera tautologia la previsione di una clausola volta ad escludere tale inesistente solidarietà.
Una diversa interpretazione finirebbe inoltre per sottoporre il creditore all'inutile onere di dover ottenere tanti titoli esecutivi per quanti sono i condomini morosi contro ogni regola di economia processuale.
La ricostruzione avvalorata dal Tribunale si tradurrebbe, infine, nella negazione del vincolo obbligatorio contrattuale, di fatto ponendosi una delle parti contraenti - il committente Condominio - nella condizione di poter pretendere la prestazione e di non rispondere del proprio inadempimento. Nel caso di specie il credito ancora vantato dall'RE IN. (€ 22.140,39) è infatti superiore alla sommatoria delle morosità Parte_1
comunicate dall'amministratore Condominio (€. 15.870,37). La clausola contrattuale contenuta nell'art.6 -
evidentemente mal scritta - se letta nei termini prospettati dall'opponente sarebbe pertanto da ritenere certamente nulla ex art. 1419, comma 2, c.c.
pagina 10 di 15 §§§§§§
Tali censure, al pari di quelle già esaminate, non colgono nel segno. I criteri di ermeneutica contrattuale fissati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., ivi incluso quello dell'interpretazione secondo buona fede, devono invero essere rivolti all'individuazione dell'effettivo contenuto della comune intenzione delle parti, quale emerge dalla formulazione letterale della dichiarazione negoziale, e non possono pertanto giustificare uno stravolgimento dei patti, attraverso l'introduzione di diritti e di obblighi diversi da quelli in essi contemplati, nemmeno se tali patti si presentino inidonei ad assicurare l'interesse avuto di mira da una delle parti con la stipulazione del contratto
(cfr. ex multis cass. n. 8485/2000).
Nel caso di specie non è dato dunque prescindere, ai fini interpretativi, dalle testuali previsioni contenute nell'art. 6 del contratto d'appalto con cui l'RE , in caso di mancato pagamento, si è Parte_1
espressamente obbligata “ad attivare qualsivoglia azione esclusivamente verso i singoli condomini
inadempienti, con ciò rinunciando espressamente al vincolo di solidarietà verso gli altri condomini ed il
condominio”. Resta dunque da stabilire se tale previsione costituisca o meno un'espressione lecita dell'autonomia negoziale e, in particolare, se la rappresentanza processuale dell'amministratore rispetto alle liti passive, prevista dall'art. 1331 co. 2 c.c., abbia carattere obbligatorio trattandosi di norma imperativa da osservare a pena di nullità di ogni pattuizione contraria.
La risposta al quesito deve essere senz'altro negativa anche e soprattutto alla luce di quanto affermato nel
2008 dalla Cassazione a Sezioni Unite. La pronuncia in questione, considerando: a) che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini - ancorché comune - è divisibile (venendo in considerazione una somma di danaro); b) che l'esistenza di un'organizzazione comune, essendo il Condominio privo di personalità giuridica, non incide sulla titolarità individuale dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto;
c) che l'amministratore vincola i condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, è infatti giunta a ritenere che le obbligazioni dei condòmini, in assenza di una diversa disposizione di legge, sono governate dal criterio della parziarietà.
Di conseguenza, proprio perché le obbligazioni assunte dall'amministratore - in assenza di personalità
giuridica del - sorgono direttamente, seppur parziariamente, a carico dei singoli condomini, non si CP_1
può dubitare che essi siano legittimati passivi, ovviamente pro quota, rispetto all'azione che il creditore è libero di intentare direttamente nei loro confronti per ottenere il pagamento.
pagina 11 di 15 Le Sezioni Unite, nell'affermare che la natura parziaria dell'obbligazione assunta dal Condominio nei confronti dei terzi consente al creditore di agire solo pro quota nei confronti dei singoli condòmini, qualora il titolo esecutivo sia stato ottenuto verso l'intero Condominio, non hanno infatti escluso in alcun modo la possibilità di citare in giudizio direttamente il condomino moroso essendo ciò senz'altro consentito proprio perché il contratto stipulato dall'amministratore condominiale produce effetti direttamente nei confronti di ognuno dei condomini.
Nel caso di specie la “facoltà” concessa al creditore di agire direttamente nei confronti dei condomini morosi è stata trasformata in un “obbligo” senza per questo stravolgere ma, al contrario, assecondando la regola secondo cui il contratto concluso dall'amministratore su mandato dei condomini produce effetti diretti nei loro confronti. Lo stesso art. 1131 co. 2 c.c., in tema di rappresentanza passiva dell'amministratore, stabilisce del resto che egli “può” e non che “deve” essere convenuto in giudizio per le azioni concernenti le parti comuni dell'edificio né a diversa conclusione può condurre la pronuncia della Cassazione n. 70 del 2011 posto che, in quel caso, il contratto di appalto era stato stipulato personalmente e direttamente dai singoli condomini escludendo perciò in radice la rappresentanza dell'amministratore che nessun mandato a contrarre aveva ricevuto.
L'art. 6, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non si risolve poi in una mera ripetizione tautologica della disciplina legale poiché con esso non ci si limita a ribadire la natura parziaria delle obbligazioni assunte dall'amministratore in nome e per conto dei condomini, escludendo la solidarietà, ma si sancisce l'obbligo dell'appaltatore di attivare qualsiasi pretesa economica derivante dal contratto esclusivamente nei confronti dei condomini inadempienti senza che l' possa allo stato dolersi di aver Parte_1
liberamente pattuito una modalità per lei più gravosa e dispendiosa di esazione dei propri crediti.
Nessuna limitazione di responsabilità per il discende, infine, dalla clausola in oggetto poiché CP_1
nulla impedisce che l'appaltatore, agendo contro i singoli condòmini, possa reclamare anche crediti nei confronti di soggetti che non gli sono stati segnalati come morosi dall'amministratore per la divergenza insorta circa l'esigenza o meno di scomputare dal dovuto gli importi maturati dai committenti a titolo di penale per la ritardata ultimazione dei lavori. In definitiva non vi sono dunque ragioni di sorta per ritenere nulla la clausola in esame.
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Con il quarto motivo di gravame si lamenta la “Intrinseca contraddittorietà ed illogicità della decisione”
pagina 12 di 15 conseguente al fatto che il tribunale ha dapprima concesso il decreto ingiuntivo sulla scorta del contratto di appalto prodotto in fase monitoria ed ha poi rigettato la domanda sulla base di quello stesso contratto.
Tale doglianza non merita più di una fugace risposta assolvendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proprio allo scopo di giungere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con una cognizione non più sommaria ma piena, alla corretta decisione della controversia senza alcun vincolo derivante dalla fase monitoria precedentemente svoltasi inudita altera parte.
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Restano da esaminare il quinto ed il sesto motivo di gravame, anch'essi suscettibili di esame congiunto,
con cui l'appellante si duole dell'invio, da parte dell'amministratore, di un elenco dei condomini morosi impreciso ed incompleto in quanto in esso “Vengono indicati c/o , Controparte_9 Persona_1
, - senza neanche l'indicazione dei nomi e tantomeno di una data di Persona_2 Controparte_10
nascita” rendendo in tal modo impossibile all'appaltatore, quand'anche l'avesse voluto, di intraprendere l'azione contro i condomini non pagatori. Con riferimento alla posizione riferita genericamente agli “ ”, CP_9
l'appellante ha poi dedotto di aver contattato , indicata nella comunicazione Persona_1
dell'amministratore come loro domiciliataria, ricevendo, in risposta, una missiva dell'avv. il quale, CP_11
pur fornendo finalmente i nominativi dei chiamati all'eredità, disconosceva la legittimazione dei suoi assistiti che non risponderebbero del debito ereditario per aver chiesto, in base a quanto riferito, il beneficio di inventario dei beni del de cuius.
Tali circostanze, secondo l'appellante, determinerebbero la non operatività della clausola di cui all'art. 6
in quanto il non ha adempiuto all'onere posto contrattualmente a suo carico di comunicare CP_1
correttamente i dati anagrafici e gli indirizzi dei singoli condomini morosi.
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Anche quest'ultima doglianza non ha fondamento. L'art. 6 del contratto concluso, prevedendo che
“l'appaltatore accetta sin d'ora che, in caso di mancato e/o ritardato pagamento, dovrà assumere tramite
l'amministratore i dati personali dei morosi” non ha infatti in alcun modo condizionato l'obbligo dell'impresa di agire in giudizio esclusivamente contro i condòmini inadempienti alla ricezione di informazioni dettagliate ed esaustive circa i loro dati identificativi.
D'altro canto le difficoltà che l'appellante prospetta sono esattamente le stesse a cui sarebbe andato pagina 13 di 15 incontro, in sede esecutiva, in caso di ottenimento del titolo giudiziale nei confronti dell'intero Condominio ed in larga misura neppure sono imputabili all'amministratore, il quale non è certo in grado di sapere se i chiamati all'eredità di un condòmino accetteranno o meno la sua eredità, o sono comunque agevolmente superabili attraverso il compimento di una visura presso gli Uffici dei Registri Immobiliari. Quand'anche poi, in ipotesi,
l'amministratore non avesse dato alcun riscontro alla richiesta dell'appaltatore, tale comportamento inerte non avrebbe in ogni caso giustificato l'azione nei confronti del posto che la titolarità passiva del CP_1
rapporto obbligatorio non può mutare in base alla condotta extraprocessuale tenuta dall'amministratore.
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Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti in relazione al valore della controversia dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 i quali, come per legge, vengono incrementati del 30% stante l'utilizzo da parte dell'appellato di tecniche informatiche atte ad agevolare - tramite link - la consultazione di atti e documenti.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dall'RE IN. avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli n. 3552/2021 pubblicata il 15.04.2021 e condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali avversarie che si liquidano in € 7.551,70 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Vincenzo
Liguori dichiaratosi antistatario.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico dell'RE IN. , di una sanzione pari al contributo Parte_1
unificato dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 19.12.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
pagina 14 di 15 Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello CP_12
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