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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/10/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 731/2025
N. R.G. 1369/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IL IN RA Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3447/2024 del Tribunale di
Milano, in funzione di giudice del lavoro, est. dr. CAROLEO, pubblicata il 4 luglio 2024, promossa da:
con gli avv.ti. MARIA GIULIA CRISTINA CAPPELLI, ROBERTA Parte_1
VILLANI, DO AL e PP IN RICCI, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Aldo Calza e Filippo Savini Nicci in piazza Gae Aulenti 1, MILANO;
contro con gli avv.ti ANNA RONCHI e MICAELA Controparte_1
CARZANIGA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Antonio Meucci n. 27 -
MILANO;
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Voglia Codesta Ecc.ma Corte, in funzione di Giudice del lavoro in appello, ogni diversa o
Pagina 1 contraria richiesta e/o istanza, anche istruttoria, disattesa e respinta, con tutti gli effetti di legge, così pronunciarsi:
A. Nel merito, riformare, in ragione dei motivi esposti nel presente ricorso, la sentenza n.
3448/2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott. RO il
4 luglio 2024 e pubblicata in pari data, nei capi (2 e 3) in cui ha rigettato le eccezioni preliminari formulate dalla appellante e per l'effetto accertare e/o disporre l'improcedibilità
e/o inammissibilità dell'azione avversaria e di tutte le domande formulate dall'appellato nel presente giudizio
B. In subordine, riformare, in ragione dei motivi esposti nel presente ricorso, la sentenza n.
3448/2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott. RO il
4 luglio 2024 e pubblicata in pari data, nei capi (4 e 5) in cui ha disposto l'applicazione al rapporto di lavoro dell'appellato della disciplina contenuta nel R.d. 148/1931 e per l'effetto rigettare la relativa domanda formulata dall'appellato nel ricorso (“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi regolato il rapporto di lavoro intercorrente con l' Parte_1 con la disciplina di cui al R.D. 148/31”)
C. In subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di una pronuncia che abbia disposto la disapplicazione al rapporto di lavoro dell'appellato delle disposizioni contenute nell'Allegato A) al CCNL del 27 novembre 2000, riformare, in ragione dei motivi esposti nel presente ricorso, la sentenza n. 3448/2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione
Lavoro, Giudice dott. RO il 4 luglio 2024 e pubblicata in pari data e per l'effetto rigettare la relativa domanda formulata dall'appellato nel ricorso (“accertare e dichiarare l'illegittimità,
l'erroneità e comunque l'inefficacia dell'applicazione dell'allegato A del C.C.N.L. del
27.11.2000 al rapporto di lavoro intercorrente tra l' e il signor Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], C.F.: ”)
[...] C.F._1
D. in ogni caso con vittoria della appellante alla rifusione di spese, diritti e onorari di lite per i due gradi di giudizio.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano – sez. Lavoro, ritenuta la propria competenza, ogni contraria istanza, azione e deduzione reietta, così giudicare:
- In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_3 per violazione delle norme di legge;
[...]
Pagina 2 - In via principale e nel merito: rigettare l'appello ex adverso proposto da Parte_3 in quanto fondato su motivi tardivi, inammissibili e palesemente infondati nel
[...] merito;
- confermare integralmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano, in funzione del Giudice del Lavoro – Dott. RO, nel procedimento R.G. n. 4430/2024, sent.
n. 3448/2024, pubblicata in data 04/07/2024; - in via istruttoria: si rinnovano tutte le istanze istruttorie già dedotte e articolate nel giudizio di primo grado;
- si chiede, in ogni caso, l'acquisizione del fascicolo e dei verbali di causa del precedente grado di giudizio.
- In via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Milano, sez. Lavoro, Giudice Dott. Carleo, sent. n. 3448/2024, specificare che
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, venga Parte_3 condannata a regolare il rapporto di lavoro intercorrente con il lavoratore con la disciplina di cui al R.D. 148/31, invece che allegato A del CCNL del 27.11.2000.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA
e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3447/2024, accertava e dichiarava il diritto del sig. all'applicazione al rapporto di lavoro della normativa di cui al R.D. n. 148/1931 e CP_1 compensava le spese di lite tra le parti.
Il sig. dipendente di ha agito in giudizio per ottenere Controparte_1 Parte_1
l'accertamento del proprio diritto ad essere inquadrato nel rapporto di lavoro secondo la disciplina speciale prevista dal Regio Decreto 148/1931, in luogo di quella applicata dalla società, ovvero l'allegato A del CCNL Autoferrotranvieri del 27.11.2000.
Il ricorrente ha sostenuto che le sue mansioni non rientrano tra i “servizi sussidiari” esclusi Parte dall'ambito di applicazione del R.D. 148/1931 e ha chiesto che venisse condannata a regolare il rapporto secondo tale normativa.
Parte
si è costituita in giudizio ed ha sollevato due eccezioni preliminari relative alla carenza di interesse ad agire da parte dell'attore ed alla genericità del petitum;
nel merito, ha sostenuto
Pagina 3 che le attività svolte dall'attore sono da qualificarsi come servizi sussidiari ai sensi dell'art. 7, lett. b) del R.D. 148/1931 e quindi esclusi dalla sua disciplina speciale.
Il Giudice di prime cure ha rigettato le eccezioni preliminari e ha accolto nel merito le domande del ricorrente, rilevando che l'interesse ad agire sussiste anche in presenza di una situazione di incertezza giuridica, che può essere superata solo con l'intervento del giudice ed ha evidenziato che tale incertezza era presente nella fattispecie, poiché il rapporto lavorativo era in corso e vi era contestazione sulla disciplina applicabile.
Inoltre, ha ritenuto che la domanda giudiziale fosse chiara e circostanziata, fondata su argomentazioni di fatto e di diritto adeguatamente sviluppate nell'atto introduttivo.
Nel merito, il Giudice di prime cure, aderendo all'orientamento giurisprudenziale di questa
Corte (Corte d'Appello di Milano, sentenze nn. 321 e 322/2024) nonché alla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sent. n. 6297/2022; n. 7731/2007, n. 4780/1999), ha ritenuto che i “servizi sussidiari del servizio dei trasporti”, ai sensi dell'art. 7, lett. b) R.D.
148/1931, sono esclusivamente quelli erogati da soggetti estranei all'organizzazione dell'azienda, esercitati in forma imprenditoriale, riferibili a servizi rivolti all'esterno, non interni alla struttura aziendale.
Quindi, ha ritenuto che non rientrino tra i servizi sussidiari le attività interne come gestione della sosta regolamentata, controlleria, assistenza clienti, verbali, gestione delle ZTL, nonché le mansioni svolte all'interno della Direzione Sosta Controlleria e Parcheggi (DSCP), cui era assegnato il ricorrente.
Ha ritenuto che tali attività non siano autonome, accessorie o esterne all'impresa, bensì funzionali e connesse al servizio di trasporto urbano e, come tali, debbano essere disciplinate dal R.D. 148/1931.
Parte Con atto del 18/12/2024, propone ricorso in appello per plurimi motivi, che di seguito si sintetizzano.
1. “La violazione dell'art. 100 c.p.c. e la carenza di legittimazione attiva del ricorrente”,
l'appellante contesta che avesse un interesse concreto e attuale a proporre CP_1
l'azione, eccependo che la domanda è fondata solo su una questione astratta e accademica, ossia l'applicabilità del R.D. 148/1931 in luogo del CCNL, senza alcuna concreta lesione o rivendicazione economica.
Pagina 4 Sostiene inoltre che nessuna condotta della società sarebbe stata contestata come lesiva, né sarebbero stati allegati danni o differenze retributive.
Richiama alcune sentenze del medesimo Tribunale di Milano, compreso lo stesso giudice
RO in altri procedimenti, hanno invece accolto l'eccezione di carenza di interesse ad agire, respingendo ricorsi simili.
2. “La genericità dell'avverso petitum e l'erronea immotivata decisione del primo Giudice”.
Con il secondo motivo di gravame ATM sostiene che la domanda del sig. è vaga CP_1
e indeterminata, in particolare nella parte in cui si chiede la “regolazione” del rapporto di lavoro secondo il R.D. 148/1931, senza specificare quali diritti sarebbero stati violati, quali conseguenze si intendano ottenere, o quali differenze ci sarebbero nel trattamento economico/normativo.
3. “ l'inapplicabilità all'appellato del R.d. 148/1931”
Parte
ribadisce che il servizio svolto da (gestione parcheggi, sosta CP_1 regolamentata, ecc.) è un servizio “sussidiario” rispetto al trasporto pubblico locale.
Evidenzia che tali servizi sono disciplinati da una convenzione separata con il Comune di
Milano, che hanno remunerazione autonoma e organizzazione distinta, che sono svolti in forma imprenditoriale, rivolti all'esterno, come qualunque altro servizio accessorio o commerciale.
Dunque, sostiene che l'applicazione del R.D. è riservata solo ai servizi centrali del trasporto, non a quelli ausiliari.
ATM contesta inoltre l'interpretazione del Giudice di primo grado, che ha ritenuto erroneamente che l'inclusione nell'organizzazione aziendale escluda la sussidiarietà, quando invece la legge fa riferimento al tipo di attività, non alla struttura organizzativa interna.
Con riferimento a “La confermata applicabilità al rapporto di lavoro dell'Allegato A) al
CCNL”: l'appellante sostiene la legittimità dell'applicazione dell'Allegato A del CCNL
27.11.2000, previsto per il personale addetto ai servizi ausiliari alla mobilità, nonché dell'accordo integrativo aziendale del 9/02/2011, mai contestato dall'attore.
ATM sottolinea che l'applicazione del CCNL non è subordinata alla (non) applicazione del
R.D. 148/31, ma è prevista contrattualmente e normativamente.
Pagina 5 Sostiene quindi che il Giudice di prime cure abbia erroneamente accertato l'applicabilità del
R.D., senza tuttavia disapplicare l'Allegato A, né l'accordo integrativo, creando una contraddizione.
Quanto alla eccepita “…manifesta illogicità del petitum avversario”: ATM censura l'impostazione logica della domanda dell'appellato in primo grado, sostenendo che l'appellato pretende l'applicazione del R.D. 148/1931, normativa di rango primario, senza contestare formalmente l'accordo integrativo aziendale del 9 febbraio 2011 e senza chiedere la disapplicazione dell'Allegato A al CCNL.
A tal riguardo, eccepisce che ciò renderebbe il petitum internamente contraddittorio, perché si chiede l'applicazione di una normativa diversa, ma non si impugna la normativa che effettivamente regola il rapporto di lavoro (ossia l'accordo aziendale e l'allegato A).
Evidenzia che il ricorso sia privo di concreta incidenza sul piano giuridico e priva di elementi fattuali sufficienti (es. nessuna allegazione di differenze retributive, danni, o violazioni specifiche) perché non mira ad ottenere un risultato concreto, ma solo un'affermazione di principio.
Rileva altresì “L'omessa impugnazione dell'accordo integrativo aziendale del 9 febbraio
2011”, sottolineando che l'accordo aziendale del 9 febbraio 2011, che disciplina specificamente le condizioni di lavoro per il personale impiegato nei servizi ausiliari alla mobilità, non è stato impugnato dall'appellato. Rileva che, essendo tale accordo parte integrante della regolamentazione del rapporto di lavoro dell'appellato, non è ammissibile chiedere l'applicazione di una disciplina alternativa (R.D. 148/1931) senza contestare esplicitamente la fonte contrattuale che già regola quel rapporto.
Parte Infine, eccepisce che l'accordo integrativo è frutto della contrattazione collettiva e ha natura vincolante, a meno che non sia dichiarato invalido o disapplicato, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Nella tesi del gravame, dunque, l'omessa impugnazione dell'accordo aziendale rende la domanda dell'appellato inammissibile o comunque infondata, poiché ignora la fonte normativa di immediata applicazione.
A tal riguardo, precisa che la parte appellata non ha mai chiesto la disapplicazione totale dell'allegato A, ma solo la sostituzione della disciplina contrattuale con quella prevista dal
R.D. 148/1931.
Pagina 6 Eccepisce che la disapplicazione parziale di un contratto collettivo (senza che venga ritenuto illegittimo nella sua interezza, né impugnato integralmente) è giuridicamente inammissibile, perché compromette il principio di unitarietà dell'accordo collettivo, la certezza e stabilità dei rapporti di lavoro disciplinati dal contratto collettivo, nonché il ruolo della contrattazione Parte collettiva, che considera vincolante nella sua interezza.
Infine, sottolinea che non è consentito al Giudice intervenire solo su parte dell'accordo collettivo, come ha fatto il Tribunale nel ritenere applicabile il R.D. 148/1931 ma senza disapplicare espressamente il CCNL.
4. con “Il quarto motivo di appello”, ATM contesta nel merito la decisione del Tribunale di applicare al rapporto di lavoro del sig. il R.D. 148/1931, ritenendola CP_1 giuridicamente errata e contraria alla disciplina normativa e giurisprudenziale.
In particolare, rileva che il rapporto dell'appellato non rientra nella sfera applicativa del R.D.
148/1931, in quanto non attiene direttamente all'attività di trasporto, ma ad un servizio sussidiario ed esterno, che la giurisprudenza stessa ha escluso dal campo di applicazione del
Regio Decreto.
Con memoria difensiva del 4/04/2025, si è costituito in appello replicando a tutti CP_1
i motivi di gravame..
Sul primo motivo “Carenza di interesse ad agire”: L'appellato sostiene che il principio giurisprudenziale consolidato (Cass. 4496/2008, Cass. 16262/2015, Cass. 6859/1993) afferma che l'interesse ad agire sussiste anche in presenza di uno stato di incertezza giuridica sul rapporto, senza bisogno di danni economici immediati.
Parte Rileva che tale incertezza era concreta, poiché contestava l'applicabilità del R.D. e applicava un diverso regime contrattuale (Allegato A).
Dunque, ritiene che la domanda giudiziale avesse lo scopo di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, cioè l'inquadramento in un regime normativo più favorevole.
Sul secondo motivo “Genericità del petitum”: L'appellato replica che la domanda è stata chiaramente formulata e che si è chiesta la disapplicazione dell'Allegato A e l'applicazione del R.D. 148/1931.
Pagina 7 Dunque, ritiene che il petitum non è generico, perché riguarda un mutamento del regime normativo del rapporto di lavoro, che ha ricadute su stabilità, trattamento economico, disciplina e garanzie procedurali.
A sostegno di ciò, cita la giurisprudenza consolidata (es. Cass. 6069/2012) che ha statuito che non è necessario allegare ogni singola conseguenza economica per rendere certa la richiesta di accertamento della normativa applicabile.
Sul terzo motivo “Inapplicabilità del R.D. 148/1931”: l'appellato evidenzia che i servizi sussidiari, secondo Cass. 4780/1999, Cass. 7731/2007, Cass. 6297/2022, sono solo quelli svolti da soggetti terzi, non da unità interne ed organizzati imprenditorialmente e rivolti direttamente all'esterno.
Alla luce di tale affermazione della Suprema Corte si deve ritenere che le attività di
(controlleria, gestione sosta, verbali, informazione al pubblico) sono svolte CP_1 all'interno dell'organizzazione di ATM, sono strumentali e funzionali al servizio di trasporto, non costituiscono attività imprenditoriale autonoma.
Parte Ritiene che non abbia provato che il servizio DSCP (Direzione Sosta Controlleria e
Parcheggi) abbia contabilità separata, organizzazione imprenditoriale distinta, finalità commerciali autonome rispetto al trasporto pubblico.
Parte Sulla “illogicità del petitum”: l'appellato respinge l'accusa di secondo cui il petitum sarebbe illogico, affermando che la domanda non è “accademica” ma finalizzata a modificare la disciplina del rapporto da meno favorevole (Allegato A CCNL) a più favorevole (R.D.); che l'applicazione della corretta normativa è una questione concreta, che produce effetti economici e normativi immediati sul contratto di lavoro.
A sostegno di ciò, cita la giurisprudenza (Cass. 6859/1993, Cass. 16262/2015, ecc.) che conferma che l'interesse ad agire sussiste anche in presenza di incertezza normativa, senza bisogno di lesione patrimoniale immediata.
Sulla “Omessa impugnazione dell'accordo integrativo aziendale del 9 febbraio 2011”:
l'appellato replica che l'illegittimità dell'Allegato A e dell'accordo aziendale è stata contestata in radice, chiedendone la disapplicazione implicita a favore del R.D.; ritiene che il fatto che non si è impugnato direttamente l'accordo del 2011 non tolga rilevanza alla richiesta principale, cioè l'accertamento dell'inapplicabilità dell'intero sistema derogatorio (Allegato A
+ accordo). Dunque, rileva che l'accordo non può prevalere su una fonte legislativa primaria come il R.D. 148/1931, di natura imperativa e inderogabile.
Pagina 8 Sulla “Inammissibilità della pronuncia parziale di disapplicazione”, l'appellato rileva che Il
CCNL generale resta applicabile in quanto compatibile con il R.D.; che l'Allegato A, invece, ha natura derogatoria e non può prevalere su norme imperative di legge.
Dunque, sostiene che il Giudice di prime cure ha correttamente delimitato l'ambito della disapplicazione, mantenendo la parte generale del CCNL solo nelle parti non in contrasto con il R.D.
Sul quarto motivo: L'appellato ribadisce che il Giudice di prime cure ha correttamente applicato quanto stabilito dalla Cassazione (Cass. 4780/1999, Cass. 7731/2007, Cass.
6297/2022), rilevando che non sono sussidiari i servizi svolti da unità organizzative interne, anche se diversi dal trasporto diretto, se non esercitati in forma imprenditoriale autonoma e verso utenti esterni. Rileva che il termine "servizio" nell'art. 7 lett. b) R.D. 148/1931 non va confuso con le mansioni o funzioni, ma con un'attività imprenditoriale distinta.
Parte Eccepisce che non ha dimostrato che il servizio a cui è addetto è una CP_1 gestione imprenditoriale autonoma rispetto al trasporto pubblico e che è esercitata con contabilità propria, obiettivi indipendenti, struttura organizzativa separata.
Sostiene che in realtà i compiti svolti (sosta regolamentata, contravvenzioni, informazioni al pubblico, verifica titoli di viaggio) sono attività interne e funzionali al servizio di trasporto pubblico locale.
Dunque, ritiene che il servizio, organicamente integrato in ATM, non ha autonomia imprenditoriale, non è rivolto direttamente all'utenza come soggetto terzo;
pertanto, non è
“sussidiario” ai sensi dell'art. 7 R.D. 148/1931, e il R.D. deve applicarsi al rapporto di lavoro dell'appellato.
All'udienza del 30 settembre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è infondato e non può essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Questa Corte ha già affrontato la questione di diritto oggetto di causa in più decisioni (Corte
d'Appello di Milano sentenze n. 321/25, 322/25 e, da ultimo, n. 644 /25) che il Collegio condivide e in questa sede si richiamano ai sensi dell'art 118 disp att cpc
In particolare, nella sentenza 644/25 la Corte ha motivato in ordine ai medesimi motivi di appello introdotti nel presente giudizio nei seguenti termini:
Pagina 9 “Per quanto concerne il primo motivo di appello la Corte rileva, preliminarmente, che gli odierni appellanti, con il ricorso introduttivo dei rispettivi giudizi hanno chiesto di accertare
e dichiarare l'illegittimità, l'erroneità e comunque l'inefficacia dell'applicazione dell'allegato A) del C.C.N.L. del 27.11.2000 al rapporto di lavoro intercorrente con
l' e di accertare e dichiarare il diritto a vedersi regolato il Parte_3 rapporto di lavoro con la disciplina di cui al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 condannando a regolare il rapporto di lavoro con la disciplina prevista dal detto Parte_1
Regio Decreto
Sempre preliminarmente deve essere richiamato l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui: “L'interesse ad agire, con un'azione di mero accertamento, non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con
l'intervento del giudice (cfr., ex aliis, Cass. n. 17026/06) …” e che:” A sua volta, tale incertezza, può preesistere all'instaurazione della lite, ma anche manifestarsi dopo pel solo fatto della contestazione in giudizio (come avvenuto nel caso di specie: cfr., ex aliis, Cass.
21.2.08 n. 4496; Cass. 26.5.08 n. 13556; Cass.
1.4.98 n. 3362; Cass. 28.3.98 n. 3292; Cass.
17.2.98 n. 1675)” (cfr. Cass. n. 16262/2015).
Nella valutazione dell'interesse ad agire – desumibile dalla complessiva lettura degli atti e della documentazione prodotta (cfr. docc. da 1 a 4 fascicoli di primo grado di parte appellante) - nella fattispecie in esame assume sicura rilevanza, in primo luogo, la complessità della Struttura organizzativa della Società descritta da entrambe le parti.
In particolare nella pagina “3” della propria memoria difensiva in appello la società appellante ha precisato che:” L'appellata non si occupa solo di gestire il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) nel Comune e nella Provincia di Milano ma…(anche)…il bike sharing, il ristorante “ATMosfera”,la locazione di tram storici, la gestione di spazi pubblicitari,
l'affitto di locali commerciali, la gestione del parcheggio su strada e nei parcheggi di proprietà del Comune di Milano…” e che alla gestione del parcheggio su strada e nei parcheggi di proprietà del Comune di Milano sono addetti:”…circa un centinaio di persone sui quasi 10.000 dipendenti della convenuta…”.
Pagina 10 Deve, inoltre, darsi rilevo anche al fatto che – come allegato sempre dalla parte appellata – la società appellante non applica a tutti i dipendenti la medesima disciplina atteso che, la stessa, varia a seconda dell'inquadramento assegnato.
A fronte della complessità della struttura organizzativa e della varietà di disciplina applicabile (cfr. anche: doc. 5, 7 e 8 fascicolo di primo grado di parte appellata) nella presente fattispecie il “risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice” richiesto in giurisprudenza per convalidare le azioni di accertamento (cfr. Cass. n. 6859/1993) risiede proprio nell'accertamento, richiesto nei ricorsi introduttivi, della disciplina applicabile e, quindi, nell'ottenimento della concreta applicazione del regime di cui al R.D. n. 148/1931, anziché di quello di cui all'allegato A) del
CCNL del 27.11.2000.
A conferma della sussistenza dell'interesse nella fattispecie in esame il Collegio richiama sia la sentenza n. 6297 del 2022 della Corte di Cassazione, vertente su una vicenda analoga, e sia i conformi precedenti di questa Corte territoriale (Sentenze n. 321 e 322 del 2024) nei quali - a fronte della medesima domanda dichiarativa dell'applicazione della normativa di cui al Regio Decreto n. 148 del 1931 in sostituzione della disciplina di cui all'allegato A) del
CCNL 27.11.2000 - non si è posta alcuna questione relativa alla sussistenza dell'interesse ad agire in capo ai lavoratori, pur trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
Alla luce delle sopra esposte motivazioni il primo motivo di appello deve essere, quindi, accolto e la vicenda dedotta in atti deve essere scrutinata nel merito.
Nel merito la questione ha ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 7 del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) secondo cui, per quanto qui di interesse:” Le disposizioni del presente decreto, ferma restando l'applicazione di quelle contenute nella legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, non si applicano: […] b) al personale addetto ai servizi che secondo l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti”.
Sull'interpretazione di tale norma è già intervenuta la Corte di Cassazione che ha chiarito alcuni profili.
Pagina 11 Innanzitutto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6297/2022, ha chiarito che per
“servizi soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" debbano intendersi “quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e, quindi, oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale”.
In particolare con la Sentenza n. 6297 del 25 febbraio 2022 la Corte di Cassazione ha ribadito che:” Questa Corte ha rilevato in proposito, con plurimi arresti, che per servizi
"soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" secondo la norma dettata dall'art.7, lett. b), del
r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, ai fini della sottrazione dei relativi addetti all'applicazione della normativa sul rapporto di lavoro per il personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, devono intendersi non quelli forniti all'azienda di trasporto da unità organizzative interne, ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e, quindi, oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale (Cass.n.7731/2007; Cass.n.4780/1999)”.
Con la medesima sentenza la Corte di Cassazione ha, inoltre, chiarito che:” la circostanza della provenienza dei dipendenti da altra società…non è sufficiente a qualificare come sussidiari i servizi resi, essendo tale qualificazione destinata ad includere solo le attività svolte da soggetti estranei alla organizzazione della società fruitrice”.
Con altra sentenza la Corte di Cassazione ha poi precisato che i servizi contemplati dall'articolo 7 lettera b) in esame non vanno intesi come mansioni, né come unità organizzative dell'azienda, ma come attività esercitate in forma imprenditoriale.
In particolare nella Sentenza n. 1819 del 17 aprile 1989 si legge che, ove l'imprenditore svolga più attività:” va fatto riferimento a quella principale se trattasi di attività distinte ma interdipendenti ed accessorie l'una rispetto all'altra, ovvero con riferimento a ciascuna attività se presentino carattere di autonomia pur risultando in un certo senso eventualmente complementari (v. Cass. 11-12-1985 n. 6250; Cass. 14-5-1985 n. 2998; Cass. 9-11-1983 n.
6652). L'inquadramento delle prestazioni della nelle attività sussidiarie del servizio Pt_4 dei trasporti, non importa che essa rimanga attratta nella disciplina dell'attività principale, una volta che a tale criterio si è con l'art. 7 del R.D. n. 148-1931 introdotta un'eccezione”.
Aderendo ai richiamati principi questa Corte Territoriale ha già valutato l'identica questione dedotta nel presente giudizio con riferimento a lavoratori inquadrati, tra l'altro, nell'ambito del parametro “116” inseriti nell'Area professionale 3^ - Area Operativa: Servizi Ausiliari per la mobilità con mansioni di addetti alla sosta e parcheggi.
Pagina 12 L'Accordo Nazionale del 27 novembre 2000 (Ipotesi di Accordo di rinnovo del Contratto di
Lavoro degli Autoferrotranvieri per il periodo 2000 – 2003) così descrive l'Operatore generico (116):”Lavoratori che sono adibiti a compiti di coordinamento degli Ausiliari, di manutenzione sulla sede e sull'armamento, assicurando la protezione dei cantieri, di collaborazione alla manutenzione nelle officine e negli impianti, nonché nell'ambito di attività collaterali a quella del trasporto pubblico locale, inerenti alla mobilità delle persone, compiti quali, a titolo esemplificativo: movimentazione e regolazione flussi di auto nei parcheggi;
sorveglianza parcheggi e aree di sosta;
riscossione pedaggi e controllo abbonamenti parcheggi”.
Con la Sentenza n. 322 del 19 marzo 2024 – qui richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.
– la Corte di Appello di Milano, con motivazione condivisa, ha ritenuto, innanzitutto, che:”
Come rilevato nella sentenza della Corte d'appello di Roma con sentenza n. 3404/2023
(confermata dalla Corte di Cassazione con la richiamata sentenza 6297/2022) “al termine
"servizio" non può che attribuirsi, in difetto di indici in senso contrario, lo stesso significato,
e cioè quello che il termine assume nell'espressione "servizio dei trasporti", la quale non designa l'attività di singoli lavoratori, o quella di una unità organizzativa necessaria o utile al funzionamento dell'azienda, ma un'attività, rivolta ad utenti esterni, caratteristica dell'impresa.“ Richiamando la ratio della normativa – secondo cui:” la norma, riservando
l'applicazione della nuova disciplina (all'epoca più favorevole) agli addetti al servizio dei trasporti sottrae tale personale alla disciplina comune, e con essa a contratti applicabili in rapporto ad attività riconducibili in linea di principio (v. legge 3/4/26 n.563) ad una categoria professionale .Il legislatore ha, cioè, considerato, oltre l'affidamento a privati appaltatori di parti dello stesso servizio dei trasporti, per il quale ha richiesto l'approvazione del Governo, anche il possibile esercizio da parte di una stessa impresa di attività ulteriori rispetto a quella di trasporto e ha ritenuto di dover escludere dal regime speciale anche le attività che, diversamente da quelle totalmente autonome, avrebbero altrimenti potuto essere attratte, in quanto strumentali o accessorie, nella disciplina dell'attività principale” - la
Corte di Appello di Milano ha quindi ritenuto che:” I servizi sussidiari di cui all'art. 7 lett. b) non sono quindi quelli forniti all'azienda da unità organizzative interne (servizio personale, servizio contabilità ecc...) ma quelli erogati, come da qualsiasi azienda produttrice di servizi, agli utenti esterni e, quindi, attività diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale. Non sono quindi fondati i rilievi della società, che contesta la interpretazione dell'art. 7, recepita in sentenza, invocando una interpretazione restrittiva
Pagina 13 della norma, dovendosi, secondo la società, far ricadere nell'ambito dei servizi sussidiari tutte le attività, tutti i compiti, tutte le mansioni non direttamente collegabili all'effettiva attività del trasporto di linea, ossia al “ nocciolo duro” del pubblico servizio per il quale si ritiene ancora opportuno una disciplina particolare del rapporto di lavoro e della sua gestione concreta”.
Condividendo il richiamato precedente anche questo Collegio ritiene che l'attività di cui al parametro “116” si inserisce, pacificamente, in una articolazione interna dell'azienda individuando attività rientranti tra quelle proprie dell'azienda esercente il trasporto urbano o agli stessi connessi e che non possono essere ricondotte ai servizi sussidiari contemplati nella lettera b) dell'articolo 7 del Regio Decreto n. 148 del 1931 includendo i servizi sussidiari - secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione - solo le attività svolte da soggetti estranei all'organizzazione della società fruitrice.
Per quanto sopra il rapporto di lavoro degli appellanti andava - e va – regolato dal Regio
Decreto n. 148 del 1931.
Per quanto concerne la questione dell'Allegato A) del CCNL di Settore del 27 novembre
2000, intestato “Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità”
(cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado di parte appellante) la Corte osserva quanto segue.
L'articolo 1 del Regio Decreto n. 138 del 1941 prevede che: “Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Province e Consorzi secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, salvo per quanto è espressamente disposto dal presente decreto e annesso regolamento (allegato A) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli orari e turni di servizio. Gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie e ogni altra indennità fissa o temporanea, di qualsiasi natura spettanti al personale, sono sempre dalle competenti Associazioni sindacali stabiliti contrattualmente, azienda per azienda”.
A tale proposito, come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito, confermata dalla Corte di
Cassazione (cfr. Corte di Cassazione n. 6297 del 2022 che conferma Appello di Roma n. 2806 del 2018, richiamata da Appello di Roma n. 3404 del 2023) va evidenziato che la disciplina contenuta nel Regio Decreto n. 138 del 1941 costituisce una speciale disciplina, organica e unitaria, che non può essere derogata dalla Contrattazione Collettiva.
Pagina 14 Sul punto questo Collegio condivide l'assunto secondo cui:” Per quanto riguarda la omessa valutazione dell'Acc. di armonizzazione contrattuale del 11 luglio 2006, che legittimamente avrebbe sottratto i lavoratori ex S. addetti alle attività accessorie all'ambito di applicazione del R.D. 1 settembre 1931, n. 148, la Corte osserva che il rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione è compiutamente ed autonomamente disciplinato dalla speciale normativa del R.D. 1 settembre 1931, n. 148, che costituisce una disciplina organica ed unitaria, avente carattere speciale in relazione alla natura dell'impiego, intermedio tra quello pubblico e privato e non può essere derogata, quanto alla sua applicabilità, dalla contrattazione collettiva”(cfr. Appello Roma n. 3404 del
5 ottobre 2023).
Trattandosi, quindi, di disciplina speciale, unitaria e organica, non si può tenere conto della previsione dell'articolo 1 dell'allegato A del CCNL all'uopo evidenziandosi – da un lato - che
l'articolo 1 del Regio Decreto quando richiama l'allegato A) si riferisce all'allegato A dello stesso Regio Decreto e - dall'altro lato - che le parti sul punto nulla hanno allegato, neppure se le previsioni dell'allegato A) del CCNL possano ritenersi applicabili quale trattamento di migliore favore.”
Alla luce delle osservazioni svolte, assorbita ogni altra questione, l'appello per le ragioni indicate in motivazione deve essere respinto e la sentenza impugnata merita integrale conferma.
Quanto alle spese di lite ritiene il collegio che nella fattispecie in esame sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del grado attesa la non univocità della giurisprudenza sulle questioni trattate (cfr. Corte Costituzionale n. 77 del 2018).
Si dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico della parte appellante integralmente soccombente dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza n. 3447/2024 del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro.
Compensa le spese di lite del grado
Dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti di legge per il raddoppio del CU
Milano, 30/09/2025
Pagina 15 Pagina 16
Presidente est.
IL IN RA
N. R.G. 1369/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IL IN RA Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3447/2024 del Tribunale di
Milano, in funzione di giudice del lavoro, est. dr. CAROLEO, pubblicata il 4 luglio 2024, promossa da:
con gli avv.ti. MARIA GIULIA CRISTINA CAPPELLI, ROBERTA Parte_1
VILLANI, DO AL e PP IN RICCI, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Aldo Calza e Filippo Savini Nicci in piazza Gae Aulenti 1, MILANO;
contro con gli avv.ti ANNA RONCHI e MICAELA Controparte_1
CARZANIGA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Antonio Meucci n. 27 -
MILANO;
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Voglia Codesta Ecc.ma Corte, in funzione di Giudice del lavoro in appello, ogni diversa o
Pagina 1 contraria richiesta e/o istanza, anche istruttoria, disattesa e respinta, con tutti gli effetti di legge, così pronunciarsi:
A. Nel merito, riformare, in ragione dei motivi esposti nel presente ricorso, la sentenza n.
3448/2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott. RO il
4 luglio 2024 e pubblicata in pari data, nei capi (2 e 3) in cui ha rigettato le eccezioni preliminari formulate dalla appellante e per l'effetto accertare e/o disporre l'improcedibilità
e/o inammissibilità dell'azione avversaria e di tutte le domande formulate dall'appellato nel presente giudizio
B. In subordine, riformare, in ragione dei motivi esposti nel presente ricorso, la sentenza n.
3448/2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott. RO il
4 luglio 2024 e pubblicata in pari data, nei capi (4 e 5) in cui ha disposto l'applicazione al rapporto di lavoro dell'appellato della disciplina contenuta nel R.d. 148/1931 e per l'effetto rigettare la relativa domanda formulata dall'appellato nel ricorso (“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi regolato il rapporto di lavoro intercorrente con l' Parte_1 con la disciplina di cui al R.D. 148/31”)
C. In subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di una pronuncia che abbia disposto la disapplicazione al rapporto di lavoro dell'appellato delle disposizioni contenute nell'Allegato A) al CCNL del 27 novembre 2000, riformare, in ragione dei motivi esposti nel presente ricorso, la sentenza n. 3448/2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione
Lavoro, Giudice dott. RO il 4 luglio 2024 e pubblicata in pari data e per l'effetto rigettare la relativa domanda formulata dall'appellato nel ricorso (“accertare e dichiarare l'illegittimità,
l'erroneità e comunque l'inefficacia dell'applicazione dell'allegato A del C.C.N.L. del
27.11.2000 al rapporto di lavoro intercorrente tra l' e il signor Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], C.F.: ”)
[...] C.F._1
D. in ogni caso con vittoria della appellante alla rifusione di spese, diritti e onorari di lite per i due gradi di giudizio.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano – sez. Lavoro, ritenuta la propria competenza, ogni contraria istanza, azione e deduzione reietta, così giudicare:
- In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_3 per violazione delle norme di legge;
[...]
Pagina 2 - In via principale e nel merito: rigettare l'appello ex adverso proposto da Parte_3 in quanto fondato su motivi tardivi, inammissibili e palesemente infondati nel
[...] merito;
- confermare integralmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano, in funzione del Giudice del Lavoro – Dott. RO, nel procedimento R.G. n. 4430/2024, sent.
n. 3448/2024, pubblicata in data 04/07/2024; - in via istruttoria: si rinnovano tutte le istanze istruttorie già dedotte e articolate nel giudizio di primo grado;
- si chiede, in ogni caso, l'acquisizione del fascicolo e dei verbali di causa del precedente grado di giudizio.
- In via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Milano, sez. Lavoro, Giudice Dott. Carleo, sent. n. 3448/2024, specificare che
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, venga Parte_3 condannata a regolare il rapporto di lavoro intercorrente con il lavoratore con la disciplina di cui al R.D. 148/31, invece che allegato A del CCNL del 27.11.2000.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA
e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3447/2024, accertava e dichiarava il diritto del sig. all'applicazione al rapporto di lavoro della normativa di cui al R.D. n. 148/1931 e CP_1 compensava le spese di lite tra le parti.
Il sig. dipendente di ha agito in giudizio per ottenere Controparte_1 Parte_1
l'accertamento del proprio diritto ad essere inquadrato nel rapporto di lavoro secondo la disciplina speciale prevista dal Regio Decreto 148/1931, in luogo di quella applicata dalla società, ovvero l'allegato A del CCNL Autoferrotranvieri del 27.11.2000.
Il ricorrente ha sostenuto che le sue mansioni non rientrano tra i “servizi sussidiari” esclusi Parte dall'ambito di applicazione del R.D. 148/1931 e ha chiesto che venisse condannata a regolare il rapporto secondo tale normativa.
Parte
si è costituita in giudizio ed ha sollevato due eccezioni preliminari relative alla carenza di interesse ad agire da parte dell'attore ed alla genericità del petitum;
nel merito, ha sostenuto
Pagina 3 che le attività svolte dall'attore sono da qualificarsi come servizi sussidiari ai sensi dell'art. 7, lett. b) del R.D. 148/1931 e quindi esclusi dalla sua disciplina speciale.
Il Giudice di prime cure ha rigettato le eccezioni preliminari e ha accolto nel merito le domande del ricorrente, rilevando che l'interesse ad agire sussiste anche in presenza di una situazione di incertezza giuridica, che può essere superata solo con l'intervento del giudice ed ha evidenziato che tale incertezza era presente nella fattispecie, poiché il rapporto lavorativo era in corso e vi era contestazione sulla disciplina applicabile.
Inoltre, ha ritenuto che la domanda giudiziale fosse chiara e circostanziata, fondata su argomentazioni di fatto e di diritto adeguatamente sviluppate nell'atto introduttivo.
Nel merito, il Giudice di prime cure, aderendo all'orientamento giurisprudenziale di questa
Corte (Corte d'Appello di Milano, sentenze nn. 321 e 322/2024) nonché alla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sent. n. 6297/2022; n. 7731/2007, n. 4780/1999), ha ritenuto che i “servizi sussidiari del servizio dei trasporti”, ai sensi dell'art. 7, lett. b) R.D.
148/1931, sono esclusivamente quelli erogati da soggetti estranei all'organizzazione dell'azienda, esercitati in forma imprenditoriale, riferibili a servizi rivolti all'esterno, non interni alla struttura aziendale.
Quindi, ha ritenuto che non rientrino tra i servizi sussidiari le attività interne come gestione della sosta regolamentata, controlleria, assistenza clienti, verbali, gestione delle ZTL, nonché le mansioni svolte all'interno della Direzione Sosta Controlleria e Parcheggi (DSCP), cui era assegnato il ricorrente.
Ha ritenuto che tali attività non siano autonome, accessorie o esterne all'impresa, bensì funzionali e connesse al servizio di trasporto urbano e, come tali, debbano essere disciplinate dal R.D. 148/1931.
Parte Con atto del 18/12/2024, propone ricorso in appello per plurimi motivi, che di seguito si sintetizzano.
1. “La violazione dell'art. 100 c.p.c. e la carenza di legittimazione attiva del ricorrente”,
l'appellante contesta che avesse un interesse concreto e attuale a proporre CP_1
l'azione, eccependo che la domanda è fondata solo su una questione astratta e accademica, ossia l'applicabilità del R.D. 148/1931 in luogo del CCNL, senza alcuna concreta lesione o rivendicazione economica.
Pagina 4 Sostiene inoltre che nessuna condotta della società sarebbe stata contestata come lesiva, né sarebbero stati allegati danni o differenze retributive.
Richiama alcune sentenze del medesimo Tribunale di Milano, compreso lo stesso giudice
RO in altri procedimenti, hanno invece accolto l'eccezione di carenza di interesse ad agire, respingendo ricorsi simili.
2. “La genericità dell'avverso petitum e l'erronea immotivata decisione del primo Giudice”.
Con il secondo motivo di gravame ATM sostiene che la domanda del sig. è vaga CP_1
e indeterminata, in particolare nella parte in cui si chiede la “regolazione” del rapporto di lavoro secondo il R.D. 148/1931, senza specificare quali diritti sarebbero stati violati, quali conseguenze si intendano ottenere, o quali differenze ci sarebbero nel trattamento economico/normativo.
3. “ l'inapplicabilità all'appellato del R.d. 148/1931”
Parte
ribadisce che il servizio svolto da (gestione parcheggi, sosta CP_1 regolamentata, ecc.) è un servizio “sussidiario” rispetto al trasporto pubblico locale.
Evidenzia che tali servizi sono disciplinati da una convenzione separata con il Comune di
Milano, che hanno remunerazione autonoma e organizzazione distinta, che sono svolti in forma imprenditoriale, rivolti all'esterno, come qualunque altro servizio accessorio o commerciale.
Dunque, sostiene che l'applicazione del R.D. è riservata solo ai servizi centrali del trasporto, non a quelli ausiliari.
ATM contesta inoltre l'interpretazione del Giudice di primo grado, che ha ritenuto erroneamente che l'inclusione nell'organizzazione aziendale escluda la sussidiarietà, quando invece la legge fa riferimento al tipo di attività, non alla struttura organizzativa interna.
Con riferimento a “La confermata applicabilità al rapporto di lavoro dell'Allegato A) al
CCNL”: l'appellante sostiene la legittimità dell'applicazione dell'Allegato A del CCNL
27.11.2000, previsto per il personale addetto ai servizi ausiliari alla mobilità, nonché dell'accordo integrativo aziendale del 9/02/2011, mai contestato dall'attore.
ATM sottolinea che l'applicazione del CCNL non è subordinata alla (non) applicazione del
R.D. 148/31, ma è prevista contrattualmente e normativamente.
Pagina 5 Sostiene quindi che il Giudice di prime cure abbia erroneamente accertato l'applicabilità del
R.D., senza tuttavia disapplicare l'Allegato A, né l'accordo integrativo, creando una contraddizione.
Quanto alla eccepita “…manifesta illogicità del petitum avversario”: ATM censura l'impostazione logica della domanda dell'appellato in primo grado, sostenendo che l'appellato pretende l'applicazione del R.D. 148/1931, normativa di rango primario, senza contestare formalmente l'accordo integrativo aziendale del 9 febbraio 2011 e senza chiedere la disapplicazione dell'Allegato A al CCNL.
A tal riguardo, eccepisce che ciò renderebbe il petitum internamente contraddittorio, perché si chiede l'applicazione di una normativa diversa, ma non si impugna la normativa che effettivamente regola il rapporto di lavoro (ossia l'accordo aziendale e l'allegato A).
Evidenzia che il ricorso sia privo di concreta incidenza sul piano giuridico e priva di elementi fattuali sufficienti (es. nessuna allegazione di differenze retributive, danni, o violazioni specifiche) perché non mira ad ottenere un risultato concreto, ma solo un'affermazione di principio.
Rileva altresì “L'omessa impugnazione dell'accordo integrativo aziendale del 9 febbraio
2011”, sottolineando che l'accordo aziendale del 9 febbraio 2011, che disciplina specificamente le condizioni di lavoro per il personale impiegato nei servizi ausiliari alla mobilità, non è stato impugnato dall'appellato. Rileva che, essendo tale accordo parte integrante della regolamentazione del rapporto di lavoro dell'appellato, non è ammissibile chiedere l'applicazione di una disciplina alternativa (R.D. 148/1931) senza contestare esplicitamente la fonte contrattuale che già regola quel rapporto.
Parte Infine, eccepisce che l'accordo integrativo è frutto della contrattazione collettiva e ha natura vincolante, a meno che non sia dichiarato invalido o disapplicato, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Nella tesi del gravame, dunque, l'omessa impugnazione dell'accordo aziendale rende la domanda dell'appellato inammissibile o comunque infondata, poiché ignora la fonte normativa di immediata applicazione.
A tal riguardo, precisa che la parte appellata non ha mai chiesto la disapplicazione totale dell'allegato A, ma solo la sostituzione della disciplina contrattuale con quella prevista dal
R.D. 148/1931.
Pagina 6 Eccepisce che la disapplicazione parziale di un contratto collettivo (senza che venga ritenuto illegittimo nella sua interezza, né impugnato integralmente) è giuridicamente inammissibile, perché compromette il principio di unitarietà dell'accordo collettivo, la certezza e stabilità dei rapporti di lavoro disciplinati dal contratto collettivo, nonché il ruolo della contrattazione Parte collettiva, che considera vincolante nella sua interezza.
Infine, sottolinea che non è consentito al Giudice intervenire solo su parte dell'accordo collettivo, come ha fatto il Tribunale nel ritenere applicabile il R.D. 148/1931 ma senza disapplicare espressamente il CCNL.
4. con “Il quarto motivo di appello”, ATM contesta nel merito la decisione del Tribunale di applicare al rapporto di lavoro del sig. il R.D. 148/1931, ritenendola CP_1 giuridicamente errata e contraria alla disciplina normativa e giurisprudenziale.
In particolare, rileva che il rapporto dell'appellato non rientra nella sfera applicativa del R.D.
148/1931, in quanto non attiene direttamente all'attività di trasporto, ma ad un servizio sussidiario ed esterno, che la giurisprudenza stessa ha escluso dal campo di applicazione del
Regio Decreto.
Con memoria difensiva del 4/04/2025, si è costituito in appello replicando a tutti CP_1
i motivi di gravame..
Sul primo motivo “Carenza di interesse ad agire”: L'appellato sostiene che il principio giurisprudenziale consolidato (Cass. 4496/2008, Cass. 16262/2015, Cass. 6859/1993) afferma che l'interesse ad agire sussiste anche in presenza di uno stato di incertezza giuridica sul rapporto, senza bisogno di danni economici immediati.
Parte Rileva che tale incertezza era concreta, poiché contestava l'applicabilità del R.D. e applicava un diverso regime contrattuale (Allegato A).
Dunque, ritiene che la domanda giudiziale avesse lo scopo di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, cioè l'inquadramento in un regime normativo più favorevole.
Sul secondo motivo “Genericità del petitum”: L'appellato replica che la domanda è stata chiaramente formulata e che si è chiesta la disapplicazione dell'Allegato A e l'applicazione del R.D. 148/1931.
Pagina 7 Dunque, ritiene che il petitum non è generico, perché riguarda un mutamento del regime normativo del rapporto di lavoro, che ha ricadute su stabilità, trattamento economico, disciplina e garanzie procedurali.
A sostegno di ciò, cita la giurisprudenza consolidata (es. Cass. 6069/2012) che ha statuito che non è necessario allegare ogni singola conseguenza economica per rendere certa la richiesta di accertamento della normativa applicabile.
Sul terzo motivo “Inapplicabilità del R.D. 148/1931”: l'appellato evidenzia che i servizi sussidiari, secondo Cass. 4780/1999, Cass. 7731/2007, Cass. 6297/2022, sono solo quelli svolti da soggetti terzi, non da unità interne ed organizzati imprenditorialmente e rivolti direttamente all'esterno.
Alla luce di tale affermazione della Suprema Corte si deve ritenere che le attività di
(controlleria, gestione sosta, verbali, informazione al pubblico) sono svolte CP_1 all'interno dell'organizzazione di ATM, sono strumentali e funzionali al servizio di trasporto, non costituiscono attività imprenditoriale autonoma.
Parte Ritiene che non abbia provato che il servizio DSCP (Direzione Sosta Controlleria e
Parcheggi) abbia contabilità separata, organizzazione imprenditoriale distinta, finalità commerciali autonome rispetto al trasporto pubblico.
Parte Sulla “illogicità del petitum”: l'appellato respinge l'accusa di secondo cui il petitum sarebbe illogico, affermando che la domanda non è “accademica” ma finalizzata a modificare la disciplina del rapporto da meno favorevole (Allegato A CCNL) a più favorevole (R.D.); che l'applicazione della corretta normativa è una questione concreta, che produce effetti economici e normativi immediati sul contratto di lavoro.
A sostegno di ciò, cita la giurisprudenza (Cass. 6859/1993, Cass. 16262/2015, ecc.) che conferma che l'interesse ad agire sussiste anche in presenza di incertezza normativa, senza bisogno di lesione patrimoniale immediata.
Sulla “Omessa impugnazione dell'accordo integrativo aziendale del 9 febbraio 2011”:
l'appellato replica che l'illegittimità dell'Allegato A e dell'accordo aziendale è stata contestata in radice, chiedendone la disapplicazione implicita a favore del R.D.; ritiene che il fatto che non si è impugnato direttamente l'accordo del 2011 non tolga rilevanza alla richiesta principale, cioè l'accertamento dell'inapplicabilità dell'intero sistema derogatorio (Allegato A
+ accordo). Dunque, rileva che l'accordo non può prevalere su una fonte legislativa primaria come il R.D. 148/1931, di natura imperativa e inderogabile.
Pagina 8 Sulla “Inammissibilità della pronuncia parziale di disapplicazione”, l'appellato rileva che Il
CCNL generale resta applicabile in quanto compatibile con il R.D.; che l'Allegato A, invece, ha natura derogatoria e non può prevalere su norme imperative di legge.
Dunque, sostiene che il Giudice di prime cure ha correttamente delimitato l'ambito della disapplicazione, mantenendo la parte generale del CCNL solo nelle parti non in contrasto con il R.D.
Sul quarto motivo: L'appellato ribadisce che il Giudice di prime cure ha correttamente applicato quanto stabilito dalla Cassazione (Cass. 4780/1999, Cass. 7731/2007, Cass.
6297/2022), rilevando che non sono sussidiari i servizi svolti da unità organizzative interne, anche se diversi dal trasporto diretto, se non esercitati in forma imprenditoriale autonoma e verso utenti esterni. Rileva che il termine "servizio" nell'art. 7 lett. b) R.D. 148/1931 non va confuso con le mansioni o funzioni, ma con un'attività imprenditoriale distinta.
Parte Eccepisce che non ha dimostrato che il servizio a cui è addetto è una CP_1 gestione imprenditoriale autonoma rispetto al trasporto pubblico e che è esercitata con contabilità propria, obiettivi indipendenti, struttura organizzativa separata.
Sostiene che in realtà i compiti svolti (sosta regolamentata, contravvenzioni, informazioni al pubblico, verifica titoli di viaggio) sono attività interne e funzionali al servizio di trasporto pubblico locale.
Dunque, ritiene che il servizio, organicamente integrato in ATM, non ha autonomia imprenditoriale, non è rivolto direttamente all'utenza come soggetto terzo;
pertanto, non è
“sussidiario” ai sensi dell'art. 7 R.D. 148/1931, e il R.D. deve applicarsi al rapporto di lavoro dell'appellato.
All'udienza del 30 settembre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è infondato e non può essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Questa Corte ha già affrontato la questione di diritto oggetto di causa in più decisioni (Corte
d'Appello di Milano sentenze n. 321/25, 322/25 e, da ultimo, n. 644 /25) che il Collegio condivide e in questa sede si richiamano ai sensi dell'art 118 disp att cpc
In particolare, nella sentenza 644/25 la Corte ha motivato in ordine ai medesimi motivi di appello introdotti nel presente giudizio nei seguenti termini:
Pagina 9 “Per quanto concerne il primo motivo di appello la Corte rileva, preliminarmente, che gli odierni appellanti, con il ricorso introduttivo dei rispettivi giudizi hanno chiesto di accertare
e dichiarare l'illegittimità, l'erroneità e comunque l'inefficacia dell'applicazione dell'allegato A) del C.C.N.L. del 27.11.2000 al rapporto di lavoro intercorrente con
l' e di accertare e dichiarare il diritto a vedersi regolato il Parte_3 rapporto di lavoro con la disciplina di cui al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 condannando a regolare il rapporto di lavoro con la disciplina prevista dal detto Parte_1
Regio Decreto
Sempre preliminarmente deve essere richiamato l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui: “L'interesse ad agire, con un'azione di mero accertamento, non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con
l'intervento del giudice (cfr., ex aliis, Cass. n. 17026/06) …” e che:” A sua volta, tale incertezza, può preesistere all'instaurazione della lite, ma anche manifestarsi dopo pel solo fatto della contestazione in giudizio (come avvenuto nel caso di specie: cfr., ex aliis, Cass.
21.2.08 n. 4496; Cass. 26.5.08 n. 13556; Cass.
1.4.98 n. 3362; Cass. 28.3.98 n. 3292; Cass.
17.2.98 n. 1675)” (cfr. Cass. n. 16262/2015).
Nella valutazione dell'interesse ad agire – desumibile dalla complessiva lettura degli atti e della documentazione prodotta (cfr. docc. da 1 a 4 fascicoli di primo grado di parte appellante) - nella fattispecie in esame assume sicura rilevanza, in primo luogo, la complessità della Struttura organizzativa della Società descritta da entrambe le parti.
In particolare nella pagina “3” della propria memoria difensiva in appello la società appellante ha precisato che:” L'appellata non si occupa solo di gestire il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) nel Comune e nella Provincia di Milano ma…(anche)…il bike sharing, il ristorante “ATMosfera”,la locazione di tram storici, la gestione di spazi pubblicitari,
l'affitto di locali commerciali, la gestione del parcheggio su strada e nei parcheggi di proprietà del Comune di Milano…” e che alla gestione del parcheggio su strada e nei parcheggi di proprietà del Comune di Milano sono addetti:”…circa un centinaio di persone sui quasi 10.000 dipendenti della convenuta…”.
Pagina 10 Deve, inoltre, darsi rilevo anche al fatto che – come allegato sempre dalla parte appellata – la società appellante non applica a tutti i dipendenti la medesima disciplina atteso che, la stessa, varia a seconda dell'inquadramento assegnato.
A fronte della complessità della struttura organizzativa e della varietà di disciplina applicabile (cfr. anche: doc. 5, 7 e 8 fascicolo di primo grado di parte appellata) nella presente fattispecie il “risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice” richiesto in giurisprudenza per convalidare le azioni di accertamento (cfr. Cass. n. 6859/1993) risiede proprio nell'accertamento, richiesto nei ricorsi introduttivi, della disciplina applicabile e, quindi, nell'ottenimento della concreta applicazione del regime di cui al R.D. n. 148/1931, anziché di quello di cui all'allegato A) del
CCNL del 27.11.2000.
A conferma della sussistenza dell'interesse nella fattispecie in esame il Collegio richiama sia la sentenza n. 6297 del 2022 della Corte di Cassazione, vertente su una vicenda analoga, e sia i conformi precedenti di questa Corte territoriale (Sentenze n. 321 e 322 del 2024) nei quali - a fronte della medesima domanda dichiarativa dell'applicazione della normativa di cui al Regio Decreto n. 148 del 1931 in sostituzione della disciplina di cui all'allegato A) del
CCNL 27.11.2000 - non si è posta alcuna questione relativa alla sussistenza dell'interesse ad agire in capo ai lavoratori, pur trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
Alla luce delle sopra esposte motivazioni il primo motivo di appello deve essere, quindi, accolto e la vicenda dedotta in atti deve essere scrutinata nel merito.
Nel merito la questione ha ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 7 del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) secondo cui, per quanto qui di interesse:” Le disposizioni del presente decreto, ferma restando l'applicazione di quelle contenute nella legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, non si applicano: […] b) al personale addetto ai servizi che secondo l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti”.
Sull'interpretazione di tale norma è già intervenuta la Corte di Cassazione che ha chiarito alcuni profili.
Pagina 11 Innanzitutto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6297/2022, ha chiarito che per
“servizi soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" debbano intendersi “quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e, quindi, oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale”.
In particolare con la Sentenza n. 6297 del 25 febbraio 2022 la Corte di Cassazione ha ribadito che:” Questa Corte ha rilevato in proposito, con plurimi arresti, che per servizi
"soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" secondo la norma dettata dall'art.7, lett. b), del
r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, ai fini della sottrazione dei relativi addetti all'applicazione della normativa sul rapporto di lavoro per il personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, devono intendersi non quelli forniti all'azienda di trasporto da unità organizzative interne, ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e, quindi, oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale (Cass.n.7731/2007; Cass.n.4780/1999)”.
Con la medesima sentenza la Corte di Cassazione ha, inoltre, chiarito che:” la circostanza della provenienza dei dipendenti da altra società…non è sufficiente a qualificare come sussidiari i servizi resi, essendo tale qualificazione destinata ad includere solo le attività svolte da soggetti estranei alla organizzazione della società fruitrice”.
Con altra sentenza la Corte di Cassazione ha poi precisato che i servizi contemplati dall'articolo 7 lettera b) in esame non vanno intesi come mansioni, né come unità organizzative dell'azienda, ma come attività esercitate in forma imprenditoriale.
In particolare nella Sentenza n. 1819 del 17 aprile 1989 si legge che, ove l'imprenditore svolga più attività:” va fatto riferimento a quella principale se trattasi di attività distinte ma interdipendenti ed accessorie l'una rispetto all'altra, ovvero con riferimento a ciascuna attività se presentino carattere di autonomia pur risultando in un certo senso eventualmente complementari (v. Cass. 11-12-1985 n. 6250; Cass. 14-5-1985 n. 2998; Cass. 9-11-1983 n.
6652). L'inquadramento delle prestazioni della nelle attività sussidiarie del servizio Pt_4 dei trasporti, non importa che essa rimanga attratta nella disciplina dell'attività principale, una volta che a tale criterio si è con l'art. 7 del R.D. n. 148-1931 introdotta un'eccezione”.
Aderendo ai richiamati principi questa Corte Territoriale ha già valutato l'identica questione dedotta nel presente giudizio con riferimento a lavoratori inquadrati, tra l'altro, nell'ambito del parametro “116” inseriti nell'Area professionale 3^ - Area Operativa: Servizi Ausiliari per la mobilità con mansioni di addetti alla sosta e parcheggi.
Pagina 12 L'Accordo Nazionale del 27 novembre 2000 (Ipotesi di Accordo di rinnovo del Contratto di
Lavoro degli Autoferrotranvieri per il periodo 2000 – 2003) così descrive l'Operatore generico (116):”Lavoratori che sono adibiti a compiti di coordinamento degli Ausiliari, di manutenzione sulla sede e sull'armamento, assicurando la protezione dei cantieri, di collaborazione alla manutenzione nelle officine e negli impianti, nonché nell'ambito di attività collaterali a quella del trasporto pubblico locale, inerenti alla mobilità delle persone, compiti quali, a titolo esemplificativo: movimentazione e regolazione flussi di auto nei parcheggi;
sorveglianza parcheggi e aree di sosta;
riscossione pedaggi e controllo abbonamenti parcheggi”.
Con la Sentenza n. 322 del 19 marzo 2024 – qui richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.
– la Corte di Appello di Milano, con motivazione condivisa, ha ritenuto, innanzitutto, che:”
Come rilevato nella sentenza della Corte d'appello di Roma con sentenza n. 3404/2023
(confermata dalla Corte di Cassazione con la richiamata sentenza 6297/2022) “al termine
"servizio" non può che attribuirsi, in difetto di indici in senso contrario, lo stesso significato,
e cioè quello che il termine assume nell'espressione "servizio dei trasporti", la quale non designa l'attività di singoli lavoratori, o quella di una unità organizzativa necessaria o utile al funzionamento dell'azienda, ma un'attività, rivolta ad utenti esterni, caratteristica dell'impresa.“ Richiamando la ratio della normativa – secondo cui:” la norma, riservando
l'applicazione della nuova disciplina (all'epoca più favorevole) agli addetti al servizio dei trasporti sottrae tale personale alla disciplina comune, e con essa a contratti applicabili in rapporto ad attività riconducibili in linea di principio (v. legge 3/4/26 n.563) ad una categoria professionale .Il legislatore ha, cioè, considerato, oltre l'affidamento a privati appaltatori di parti dello stesso servizio dei trasporti, per il quale ha richiesto l'approvazione del Governo, anche il possibile esercizio da parte di una stessa impresa di attività ulteriori rispetto a quella di trasporto e ha ritenuto di dover escludere dal regime speciale anche le attività che, diversamente da quelle totalmente autonome, avrebbero altrimenti potuto essere attratte, in quanto strumentali o accessorie, nella disciplina dell'attività principale” - la
Corte di Appello di Milano ha quindi ritenuto che:” I servizi sussidiari di cui all'art. 7 lett. b) non sono quindi quelli forniti all'azienda da unità organizzative interne (servizio personale, servizio contabilità ecc...) ma quelli erogati, come da qualsiasi azienda produttrice di servizi, agli utenti esterni e, quindi, attività diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale. Non sono quindi fondati i rilievi della società, che contesta la interpretazione dell'art. 7, recepita in sentenza, invocando una interpretazione restrittiva
Pagina 13 della norma, dovendosi, secondo la società, far ricadere nell'ambito dei servizi sussidiari tutte le attività, tutti i compiti, tutte le mansioni non direttamente collegabili all'effettiva attività del trasporto di linea, ossia al “ nocciolo duro” del pubblico servizio per il quale si ritiene ancora opportuno una disciplina particolare del rapporto di lavoro e della sua gestione concreta”.
Condividendo il richiamato precedente anche questo Collegio ritiene che l'attività di cui al parametro “116” si inserisce, pacificamente, in una articolazione interna dell'azienda individuando attività rientranti tra quelle proprie dell'azienda esercente il trasporto urbano o agli stessi connessi e che non possono essere ricondotte ai servizi sussidiari contemplati nella lettera b) dell'articolo 7 del Regio Decreto n. 148 del 1931 includendo i servizi sussidiari - secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione - solo le attività svolte da soggetti estranei all'organizzazione della società fruitrice.
Per quanto sopra il rapporto di lavoro degli appellanti andava - e va – regolato dal Regio
Decreto n. 148 del 1931.
Per quanto concerne la questione dell'Allegato A) del CCNL di Settore del 27 novembre
2000, intestato “Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità”
(cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado di parte appellante) la Corte osserva quanto segue.
L'articolo 1 del Regio Decreto n. 138 del 1941 prevede che: “Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Province e Consorzi secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, salvo per quanto è espressamente disposto dal presente decreto e annesso regolamento (allegato A) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli orari e turni di servizio. Gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie e ogni altra indennità fissa o temporanea, di qualsiasi natura spettanti al personale, sono sempre dalle competenti Associazioni sindacali stabiliti contrattualmente, azienda per azienda”.
A tale proposito, come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito, confermata dalla Corte di
Cassazione (cfr. Corte di Cassazione n. 6297 del 2022 che conferma Appello di Roma n. 2806 del 2018, richiamata da Appello di Roma n. 3404 del 2023) va evidenziato che la disciplina contenuta nel Regio Decreto n. 138 del 1941 costituisce una speciale disciplina, organica e unitaria, che non può essere derogata dalla Contrattazione Collettiva.
Pagina 14 Sul punto questo Collegio condivide l'assunto secondo cui:” Per quanto riguarda la omessa valutazione dell'Acc. di armonizzazione contrattuale del 11 luglio 2006, che legittimamente avrebbe sottratto i lavoratori ex S. addetti alle attività accessorie all'ambito di applicazione del R.D. 1 settembre 1931, n. 148, la Corte osserva che il rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione è compiutamente ed autonomamente disciplinato dalla speciale normativa del R.D. 1 settembre 1931, n. 148, che costituisce una disciplina organica ed unitaria, avente carattere speciale in relazione alla natura dell'impiego, intermedio tra quello pubblico e privato e non può essere derogata, quanto alla sua applicabilità, dalla contrattazione collettiva”(cfr. Appello Roma n. 3404 del
5 ottobre 2023).
Trattandosi, quindi, di disciplina speciale, unitaria e organica, non si può tenere conto della previsione dell'articolo 1 dell'allegato A del CCNL all'uopo evidenziandosi – da un lato - che
l'articolo 1 del Regio Decreto quando richiama l'allegato A) si riferisce all'allegato A dello stesso Regio Decreto e - dall'altro lato - che le parti sul punto nulla hanno allegato, neppure se le previsioni dell'allegato A) del CCNL possano ritenersi applicabili quale trattamento di migliore favore.”
Alla luce delle osservazioni svolte, assorbita ogni altra questione, l'appello per le ragioni indicate in motivazione deve essere respinto e la sentenza impugnata merita integrale conferma.
Quanto alle spese di lite ritiene il collegio che nella fattispecie in esame sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del grado attesa la non univocità della giurisprudenza sulle questioni trattate (cfr. Corte Costituzionale n. 77 del 2018).
Si dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico della parte appellante integralmente soccombente dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza n. 3447/2024 del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro.
Compensa le spese di lite del grado
Dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti di legge per il raddoppio del CU
Milano, 30/09/2025
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Presidente est.
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