Sentenza 29 novembre 2000
Massime • 1
In tema di legittimazione a proporre la querela, per la proposizione di una valida istanza di punizione da parte di un condominio di edifici occorre la preventiva unanime manifestazione di volontà da parte dei condomini volta a conferire all'amministratore l'incarico di perseguire penalmente un soggetto in ordine ad un fatto ritenuto lesivo del patrimonio comune.
Commentario • 1
- 1. Maggioranza per querela contro amministratore di condominioRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2000, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NICOLA ZINGALE - Presidente - del 29/11/2000
Dott. GIORGIO DI JORIO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ERNESTO PERNA LA TORRE - Consigliere - N. 3031
Dott. NICOLA BOTTALICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSIMO ODDO - rel. Consigliere - N. 17970/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 29 marzo 2000 da Procuratore Generale avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 102 del 2 marzo 2000, che ha confermato la sentenza resa il 9 marzo 1998 dal Pretore di Campobasso, appellata dal pubblico ministero, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di IC ND - nato a [...] il [...] - in relazione al delitto di sottrazione di cose comuni - commesso in Campobasso fino al 10 febbraio 1995 - perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Febbraio, che ha concluso per il rigetto del ricorso:
OSSERVA
Il Pretore di Campobasso, qualificato come delitto di sottrazione di cose comuni l'appropriazione di energia elettrica condominiale da parte del condomino ND IC, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per l'insussistenza della legittimazione alla querela dell'amministratore del condominio. La decisione, impugnata dal pubblico ministero, era confermata dalla Corte di Appello di Campobasso ed avverso quest'ultima pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale, che denunciava con un unico motivo la violazione delle disposizioni di cui gli artt. 177 e 337, 3^ co., c.p.p..
Dopo avere premesso che nessuna di autorizzazione dell'assemblea condominiale è richiesta all'amministratore, allorquando egli derivi i suoi poteri direttamente dalla legge o dal regolamento di condominio, ha affermato che l'ordinaria attribuzione a quest'ultimo dell'attività di gestione delle cose comuni e di agire per la conservazione e la tutela di esse comporterebbe anche la legittimazione dello stesso a proporre querela per i reati in danno del condominio.
La denuncia è priva di fondamento.
Il condominio di edifici non è un soggetto giuridico dotato di una personalità distinta da quella dei suoi partecipanti (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 29 agosto 1997, n. 8257; cass. civ., sez. 2^, sent. 27 gennaio 1997, n. 826; cass. civ., sez. 2^, sent. 12 marzo 1994, n. 2393), bensì uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini diretto all'amministrazione ed al buon uso delle cose comuni, che non è suscettibile, in quanto tale, di essere portatore di propri autonomi interessi direttamente protetti dall'ordinamento penale, la cui violazione, prescindendo dalle diverse formalità eventualmente imposte dalla natura di ordinaria o straordinaria dell'atto, possa consentire una legittimazione all'esercizio del diritto di querela dell'amministratore che lo rappresenta.
Un tale esercizio da parte del rappresentante del condominio non è ipotizzabile, inoltre, in relazione alla lesione degli interessi individuali, anche se collettivi, dei partecipanti, dal momento che l'amministratore esplica, come mandatario dei condomini, soltanto le funzioni esecutive, amministrative, di gestione e di tutela dei beni e servizi a lui attribuite dalla legge, dal regolamento di condominio o dall'assemblea, a norma degli artt. 1130 e 1131, 1^ co., c.c., ed esclusivamente nell'ambito di queste ha la rappresentanza degli stessi e può agire in giudizio.
Non può, infatti, ricomprendersi la querela tra gli atti di gestione dei beni o di conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, anche se avente ad oggetto un fatto lesivo del patrimonio condominiale, costituendo la stessa un presupposto della validità del promovimento dell'azione penale e non un mezzo di cautela processuale o sostanziale, ed il competere il relativo diritto in via strettamente personale alla persona offesa dal reato esclude anche che, in assenza dello speciale mandato, previsto dagli artt. 122 e 336, c.p.p., lo stesso possa essere esercitato da un soggetto diverso dal suo titolare. Corretta, pertanto, appare la decisione del giudice che ha negato, in assenza di una unanime manifestazione di volontà dei condomini che si procedesse penalmente in ordine al fatto contestato all'imputato e di un corrispondente unanime specifico incarico conferito all'amministratore, l'esistenza della legittimazione del rappresentante del condomino alla presentazione della querela (cfr.: Cass. pen., sent. 16 ottobre 1950, ric. Silvestri). All'infondatezza del motivo segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2001