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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/12/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5431 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa EL LD ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
05/08/2025 tra
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/06/1978, rappresentata e difesa dall'Avv. RUSSO TERESA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
25/04/1979, rappresentato e difeso dall'Avv. RUSSO TERESA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferenti ai figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori congiuntamente e manterrà la residenza Per_1 anagrafica presso la madre, in Via Adamello n. 10 a Carugate (Mi);
2) La casa familiare sita in Via Adamello n. 10 a Carugate (Mi), composta da 3 locali posti al piano terra e piano interrato, oltre box, di proprietà al 50% delle parti viene assegnata alla madre che potrà abitarci unitamente alla figlia fino al compimento della sua maggiore età e/o al raggiungimento della sua Per_1 indipendenza economica;
3) verserà a a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di CP_1 Parte_1
€ 600,00, somma che sarà versata a anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 decorrere dal mese di settembre 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo all'anno 2025 (prima rivalutazione anno 2025);
4) terrà a proprio carico il 70 % delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le CP_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 ed il restante 30 % sarà a carico di e quindi: Parte_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
5) Le parti stabiliscono che le visite padre e figlia sono libere, come i periodi di vacanza estiva e invernale, oltre alle festività che verranno accordate dalle parti annualmente, nell'esclusivo interesse della minore.
Le parti stabiliscono altresì, sempre nell'esclusivo interesse della minore, che il padre potrà accedere liberamente e quando lo ritiene all'abitazione familiare, senza alcuna preclusione, rimanendo nella disponibilità dello stesso le chiavi di ingresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (22.07.2014) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 05/08/2025, così provvede:
[...]
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti;
2. Spese di lite compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL LD NA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa EL LD ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
05/08/2025 tra
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/06/1978, rappresentata e difesa dall'Avv. RUSSO TERESA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
25/04/1979, rappresentato e difeso dall'Avv. RUSSO TERESA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferenti ai figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori congiuntamente e manterrà la residenza Per_1 anagrafica presso la madre, in Via Adamello n. 10 a Carugate (Mi);
2) La casa familiare sita in Via Adamello n. 10 a Carugate (Mi), composta da 3 locali posti al piano terra e piano interrato, oltre box, di proprietà al 50% delle parti viene assegnata alla madre che potrà abitarci unitamente alla figlia fino al compimento della sua maggiore età e/o al raggiungimento della sua Per_1 indipendenza economica;
3) verserà a a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di CP_1 Parte_1
€ 600,00, somma che sarà versata a anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 decorrere dal mese di settembre 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo all'anno 2025 (prima rivalutazione anno 2025);
4) terrà a proprio carico il 70 % delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le CP_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 ed il restante 30 % sarà a carico di e quindi: Parte_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
5) Le parti stabiliscono che le visite padre e figlia sono libere, come i periodi di vacanza estiva e invernale, oltre alle festività che verranno accordate dalle parti annualmente, nell'esclusivo interesse della minore.
Le parti stabiliscono altresì, sempre nell'esclusivo interesse della minore, che il padre potrà accedere liberamente e quando lo ritiene all'abitazione familiare, senza alcuna preclusione, rimanendo nella disponibilità dello stesso le chiavi di ingresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (22.07.2014) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 05/08/2025, così provvede:
[...]
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti;
2. Spese di lite compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL LD NA