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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1199/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente e Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6163/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino N.4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003240524000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 544/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19.10.2025 ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria ed Agenzia delle Entrate Riscossione, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 7.11.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n.094 2025 90003 2405 24 000 notificata il 21.07.2025, limitatamente alla cartella esattoriale e/o al ruolo ivi contenuto “riferimento Interno
69424018580356006000” avente ad oggetto Irpef ed add. Comunale e regionale all'Irpef emessa per un importo complessivo di euro 17.324,36 ed a seguito di accertamento n.TD701PF01369/2023 per il periodo di imposta 2017.
Parte ricorrente eccepiva che l'avviso di accertamento prodromico era stato impugnato presso la Corte di
Giustizia Tributaria di Reggio Calabria con ricorso iscritto al n.RG.2965/2024 e che il ricorso era stato rigettato con dispositivo emesso in data 03.03.2025, sezione 4, n.1247/2025; il difetto di motivazione, non essendo esposti nell'avviso impugnato le ragioni sottese all'atto impositivo prodromico;
l'infondatezza della pretesa erariale, e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria che controdeduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026, alla quale parte ricorrente deduceva di aver formulato istanza di rateizzazione accolta dall'ente impositore e dichiarava di rinunciare al ricorso, e parte resistente dichiarava di non aderire alla dichiarazione di estinzione del giudizio, la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto al difetto di motivazione dell'avviso di intimazione, e della asserita violazione dell'art.7 della
L.212/2000, osserva il giudicante che l'atto impositivo ha costituito esso stesso oggetto di autonomo ricorso dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, e pertanto alcun obbligo di allegazione all'intimazione di pagamento esisteva attesa la piena conoscenza dell'atto da parte del ricorrente, per averlo conseguito a seguito della relativa notifica e persino tempestivamente impugnato.
Nel resto risultano inammissibili in questa sede le eccezioni di merito, costituendo le stesse oggetto del precedente giudizio, e comunque non potendo essere proposte a seguito dell'impugnazione dell'atto della riscossione stante la regolare notifica del prodromico atto impositivo.
Stante la proposizione di istanza di rateizzazione del debito, accolta dall'ente impositore con formulazione di piano di pagamento rateale ed avvio del pagamento, si dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la intimazione di pagamento n.094 2025 90003 2405 24 000. Dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti. Così deciso in Reggio Calabria il 10 febbraio 2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente e Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6163/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino N.4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003240524000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 544/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19.10.2025 ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria ed Agenzia delle Entrate Riscossione, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 7.11.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n.094 2025 90003 2405 24 000 notificata il 21.07.2025, limitatamente alla cartella esattoriale e/o al ruolo ivi contenuto “riferimento Interno
69424018580356006000” avente ad oggetto Irpef ed add. Comunale e regionale all'Irpef emessa per un importo complessivo di euro 17.324,36 ed a seguito di accertamento n.TD701PF01369/2023 per il periodo di imposta 2017.
Parte ricorrente eccepiva che l'avviso di accertamento prodromico era stato impugnato presso la Corte di
Giustizia Tributaria di Reggio Calabria con ricorso iscritto al n.RG.2965/2024 e che il ricorso era stato rigettato con dispositivo emesso in data 03.03.2025, sezione 4, n.1247/2025; il difetto di motivazione, non essendo esposti nell'avviso impugnato le ragioni sottese all'atto impositivo prodromico;
l'infondatezza della pretesa erariale, e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria che controdeduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026, alla quale parte ricorrente deduceva di aver formulato istanza di rateizzazione accolta dall'ente impositore e dichiarava di rinunciare al ricorso, e parte resistente dichiarava di non aderire alla dichiarazione di estinzione del giudizio, la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto al difetto di motivazione dell'avviso di intimazione, e della asserita violazione dell'art.7 della
L.212/2000, osserva il giudicante che l'atto impositivo ha costituito esso stesso oggetto di autonomo ricorso dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, e pertanto alcun obbligo di allegazione all'intimazione di pagamento esisteva attesa la piena conoscenza dell'atto da parte del ricorrente, per averlo conseguito a seguito della relativa notifica e persino tempestivamente impugnato.
Nel resto risultano inammissibili in questa sede le eccezioni di merito, costituendo le stesse oggetto del precedente giudizio, e comunque non potendo essere proposte a seguito dell'impugnazione dell'atto della riscossione stante la regolare notifica del prodromico atto impositivo.
Stante la proposizione di istanza di rateizzazione del debito, accolta dall'ente impositore con formulazione di piano di pagamento rateale ed avvio del pagamento, si dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la intimazione di pagamento n.094 2025 90003 2405 24 000. Dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti. Così deciso in Reggio Calabria il 10 febbraio 2026