Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1199
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di intimazione

    L'atto impositivo era stato oggetto di autonomo ricorso, quindi il ricorrente ne aveva piena conoscenza e non sussisteva obbligo di allegazione all'intimazione di pagamento.

  • Inammissibile
    Infondatezza della pretesa erariale

    Le eccezioni di merito sono inammissibili in questa sede in quanto già oggetto del precedente giudizio e non proponibili a seguito dell'impugnazione dell'atto della riscossione stante la regolare notifica del prodromico atto impositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1199
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1199
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo