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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 26/02/2026, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1238/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1003/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Associazione_1 Ricorrente_2 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Marcello Boglione, 73-81 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8816/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 28
e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 938/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato il 31 gennaio 2025 e depositato il 24 febbraio 2025, Ricorrente_1
S.p.A. e la Ricorrente_2 SRL impugnavano la sentenza n. 8816/2024 della CGT di primo grado di Roma. La controversia concerneva il diniego di rimborso del 40% dell'IRES relativa all'IMU su immobili strumentali non dedotta nel periodo d'imposta 2020. I contribuenti eccepivano l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 773, della Legge n. 160/2019, per violazione dei principi di capacità contributiva (art. 53
Cost.) ed eguaglianza (art. 3 Cost.), laddove limitava al 60% la deducibilità dell'IMU strumentale.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio e l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale I di Roma con controdeduzioni depositate in data 31 marzo 2025, chiedendo il rigetto del gravame.
In prossimità dell'udienza di trattazione, le parti depositavano congiuntamente un atto denominato "Rinuncia al ricorso in appello", sottoscritto dai legali rappresentanti delle società appellanti e dai rappresentanti delegati delle Direzioni degli uffici appellati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti, rileva che l'Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. e la Ricorrente_2 SRL hanno ritualmente espresso la volontà di rinunciare al ricorso in appello ai sensi del combinato disposto degli artt.
44 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Tale rinuncia trova fondamento nell'espresso riconoscimento, da parte dei contribuenti, del mutato quadro giurisprudenziale a seguito della sentenza n. 75 della Corte Costituzionale del 27 maggio 2025. Tale pronuncia, pur riferendosi a periodi d'imposta precedenti (2014, 2015 e 2018), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sulla limitazione della deducibilità dell'IMU strumentale, fissando principi giuridici ritenuti dalle parti estensibili anche al periodo d'imposta 2020, oggetto del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 44, comma 1, D.Lgs. 546/1992, applicabile al giudizio di secondo grado in forza del rinvio operato dall'art. 61 del medesimo decreto, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo solo qualora sia accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del giudizio.
Nel caso di specie:
La rinuncia è stata formulata per iscritto dai legali rappresentanti delle società contribuenti.
L'Agenzia delle Entrate, sia nella sua articolazione Regionale che in quella Provinciale, ha formalmente depositato atto di accettazione della rinuncia.
L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado impugnata.
In ordine alle spese di giudizio, le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver concordato la compensazione integrale delle stesse. L'art. 44, comma 2, prima parte, D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro". Essendo intervenuto, come documentato negli atti di accettazione firmati digitalmente dai funzionari delegati, il "diverso accordo" tra l'Amministrazione
Finanziaria e i contribuenti, le spese del presente grado devono essere dichiarate interamente compensate.
L'estinzione del giudizio deve essere dichiarata con sentenza, trattandosi di decisione assunta dal Collegio che definisce il processo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 13^, definitivamente pronunciando: 1.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi degli artt. 44 e 61 del d.lgs. n. 546/1992.
2. Dichiara le spese integralmente compensate tra le parti, in conformità all'accordo tra le stesse intercorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2026
La Presidente Giuliana Passero
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1003/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Associazione_1 Ricorrente_2 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Marcello Boglione, 73-81 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8816/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 28
e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 938/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato il 31 gennaio 2025 e depositato il 24 febbraio 2025, Ricorrente_1
S.p.A. e la Ricorrente_2 SRL impugnavano la sentenza n. 8816/2024 della CGT di primo grado di Roma. La controversia concerneva il diniego di rimborso del 40% dell'IRES relativa all'IMU su immobili strumentali non dedotta nel periodo d'imposta 2020. I contribuenti eccepivano l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 773, della Legge n. 160/2019, per violazione dei principi di capacità contributiva (art. 53
Cost.) ed eguaglianza (art. 3 Cost.), laddove limitava al 60% la deducibilità dell'IMU strumentale.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio e l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale I di Roma con controdeduzioni depositate in data 31 marzo 2025, chiedendo il rigetto del gravame.
In prossimità dell'udienza di trattazione, le parti depositavano congiuntamente un atto denominato "Rinuncia al ricorso in appello", sottoscritto dai legali rappresentanti delle società appellanti e dai rappresentanti delegati delle Direzioni degli uffici appellati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti, rileva che l'Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. e la Ricorrente_2 SRL hanno ritualmente espresso la volontà di rinunciare al ricorso in appello ai sensi del combinato disposto degli artt.
44 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Tale rinuncia trova fondamento nell'espresso riconoscimento, da parte dei contribuenti, del mutato quadro giurisprudenziale a seguito della sentenza n. 75 della Corte Costituzionale del 27 maggio 2025. Tale pronuncia, pur riferendosi a periodi d'imposta precedenti (2014, 2015 e 2018), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sulla limitazione della deducibilità dell'IMU strumentale, fissando principi giuridici ritenuti dalle parti estensibili anche al periodo d'imposta 2020, oggetto del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 44, comma 1, D.Lgs. 546/1992, applicabile al giudizio di secondo grado in forza del rinvio operato dall'art. 61 del medesimo decreto, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo solo qualora sia accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del giudizio.
Nel caso di specie:
La rinuncia è stata formulata per iscritto dai legali rappresentanti delle società contribuenti.
L'Agenzia delle Entrate, sia nella sua articolazione Regionale che in quella Provinciale, ha formalmente depositato atto di accettazione della rinuncia.
L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado impugnata.
In ordine alle spese di giudizio, le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver concordato la compensazione integrale delle stesse. L'art. 44, comma 2, prima parte, D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro". Essendo intervenuto, come documentato negli atti di accettazione firmati digitalmente dai funzionari delegati, il "diverso accordo" tra l'Amministrazione
Finanziaria e i contribuenti, le spese del presente grado devono essere dichiarate interamente compensate.
L'estinzione del giudizio deve essere dichiarata con sentenza, trattandosi di decisione assunta dal Collegio che definisce il processo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 13^, definitivamente pronunciando: 1.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi degli artt. 44 e 61 del d.lgs. n. 546/1992.
2. Dichiara le spese integralmente compensate tra le parti, in conformità all'accordo tra le stesse intercorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2026
La Presidente Giuliana Passero