TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/12/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1872/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1872 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023,
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 es ivi elettivamente domiciliata nella via R. Inguaggiato n. 29/31, presso lo studio dell'Avv. Maria
Pia IS, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Termini Imerese (PA), via Pier Santi Mattarella n.9, presso lo studio dell'avv. Fabio
Sciascia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale – scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da note scritte di trattazione dell'udienza del 12.11.2025
n. 1872/2023 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.07.2023, esponeva: Parte_1
a) di aver contratto matrimonio civile, in Termini Imerese (PA), il giorno 12.10.2009, con
; CP_1
b) che dal rapporto coniugale nasceva la figlia, , nata a [...] Persona_1
(PA), il 11.04.2010;
c) che, essendo venuta meno nel tempo l'“affectio maritalis”, le parti stipulavano un accordo di separazione personale, omologato con decreto n. 5871/2015 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese il 07.04.2015;
d) che, dall' intervenuta separazione, i coniugi non avevano più ripreso la convivenza, atteso il venir meno della comunione materiale e morale tra gli stessi.
Ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con;
CP_1
- affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, con diritto di visita per il padre;
- stabilire l'obbligo in capo a di corrispondere, entro il giorno cinque di ogni CP_1 mese, la somma di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al
50% delle spese straordinarie;
- stabilire l'obbligo in capo a di corrispondere, entro il giorno cinque di ogni CP_1 mese, la somma di € 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
Con comparsa del 12.12.2023, aderiva alle richieste formulate da controparte CP_1 nel ricorso introduttivo, ad eccezione di quella inerente all'assegno divorzile.
Nel corso dell'udienza del 25.01.2024, dichiarava: “Confermo la volontà di CP_1 divorziare e mi riporto al contenuto degli atti redatti dal mio difensore, modificando soltanto la richiesta di contributo per la minore che chiedo venga fissata in € 200,00 mensili”.
Dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice formulava proposta conciliativa, assegnando alle parti termine per aderire o meno a detta proposta.
Parte ricorrente dichiarava di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, mentre parte resistente dichiarava di aderirvi.
Con ordinanza del 28.02.2024, il Tribunale di Termini Imerese:
n. 1872/2023 r.g.a.c. Pag.
2 - confermava quanto omologato dal Tribunale in sede di separazione personale tra i coniugi con riferimento all'affido, alla collocazione della minore, alla assegnazione della casa coniugale, al diritto di visita del padre, nonché al mantenimento della figlia minore.;
- riservava all'esito di una più approfondita attività istruttoria, ogni valutazione in merito al diritto di a percepire un assegno divorzile;
Parte_1
- disponeva che i servizi sociali territorialmente competenti provvedessero a depositare una relazione in merito alle condizioni di vita e socio ambientali della minore, nonché a relazionare sui suoi rapporti con ciascuna delle figure genitoriali;
- onerava a depositare entro due giorni prima dalla data della prossima Parte_1 udienza copia del proprio estratto contributivo Inps aggiornato all'attualità;
- onerava, altresì, a depositare copia delle proprie dichiarazioni reddituali CP_1 relative agli ultimi tre anni di imposta, nonché copia del proprio estratto contributivo Inps;
All'udienza del 12.11.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
*****
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda “de qua” è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, omologata con decreto n. 5871/2015 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 07.04.2015.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sulla domanda di affidamento e collocazione della minore
Deve premettersi che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, cui questo Collegio ritiene di aderire, “in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale […] è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, […] il quale, imponendo di privilegiare la
n. 1872/2023 r.g.a.c. Pag. 3 soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (cfr. Cass. ordinanza n. 14728/2016). “La regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che
l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n. 5108), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977)”
(cfr. Cass. n. 19323/2020).
Pertanto, “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”
(cfr. tra le altre Cass. n. 16593/2008; Cass. n. 24526/2010).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'affidamento condiviso sia soluzione praticabile, risultando, allo stato, la soluzione più confacente all'interesse della minore.
Infatti, non sono emersi nel corso del giudizio fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata della stessa il coinvolgimento di entrambi i genitori nelle scelte relative alla sua crescita ed educazione.
Deve poi evidenziarsi che, mentre l'affido condiviso attiene propriamente all'ambito relativo alla sfera giuridica del minore, alle scelte inerenti al suo percorso di crescita e di educazione, diversamente, l'istituto della collocazione si riferisce al piano della concreta regolazione dei rapporti del minore con ciascuno dei genitori. Pertanto, la regola dell'affido condiviso non è foriera di alcun automatismo sul piano della collocazione, non ostando, in astratto, l'affidamento ad entrambi i genitori alla collocazione del minore presso uno solo di essi, sempre però assicurando il diritto di visita del genitore non collocatario (Cass. n. 22219/2018).
n. 1872/2023 r.g.a.c. Pag. 4 Anche sotto il profilo della collocazione il giudice deve decidere secondo il prevalente interesse del minore e pertanto la regolamentazione dei rapporti con entrambi “deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo" (Cass. n. 3652/2020).
Ebbene, sotto tale profilo ritiene il collegio di disporre la collocazione prevalente della minore presso la dimora materna, luogo dove gli stessi hanno continuato a dimorare dopo l'insorgere della crisi familiare, confermando così quanto già disposto sul punto in fase presidenziale e aderendo a quanto richiesto da entrambe le parti.
Quanto, invece, al diritto di visita del padre, può accogliersi quanto richiesto dalle parti, non essendo le relative condizioni pregiudizievoli per i diritti della prole.
Si dispone, pertanto, che abbia la facoltà di vedere la figlia con la quale non CP_1 convive stabilmente secondo accordi liberamente stretti tra le parti. In caso di disaccordo si stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori con i quali non convive stabilmente per tre giorni alla settimana, nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, con facoltà di prelevarli dall'abitazione materna dalle ore 16:00 sino alle ore 19:00; a settimane alterne, il week end dalle ore 19:00 del sabato sino alle ore 18:00 della domenica;
per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, da concordare annualmente tra le parti entro il 30 giugno;
durante le festività natalizie e di fine anno, secondo il criterio dell'alternanza, o i giorni 24 e 25 dicembre oppure il 31 dicembre e l'1 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis.
Sulla domanda di mantenimento della figlia minorenne
Posto pur sempre il dovere di provvedere, in capo ad entrambi i genitori, al mantenimento dei figli, in ordine ai provvedimenti di natura economica, tenuto conto che entrambi i minori convivono con la madre, quest'ultima provvederà in via diretta al soddisfacimento di tutte le loro esigenze abitative, scolastiche, sanitarie e assistenziali.
Quanto, invece, al contributo economico da porsi in capo al genitore non collocatario, egli provvederà con la corresponsione di un assegno periodico, da determinarsi secondo i criteri stabiliti dall'art. 337 ter, comma IV, c.c., ossia: “ 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun
n. 1872/2023 r.g.a.c. Pag. 5 genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento deve, quindi, tenersi conto “non solo delle esigenze attuali del figlio, ma anche del tenore di vita goduto dallo stesso nel corso della convivenza con entrambi i genitori, nonché delle risorse economiche di questi, in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 148 cod. civ., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo” (cfr. Cass. n. 23630/2009).
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere,
“il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità” (Cass. 12283/2024; Cass. 39411/17).
In ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia soccorrono i criteri contenuti nel novellato art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, co. 4, c.c., disposizione applicabile anche in materia di divorzio.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età della minore, degli impegni di studio, di vita e di relazione della stessa e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio incremento delle esigenze e delle spese per il mantenimento legate alla crescita (cfr.
Cass. n. 17055/2007).
In secondo luogo, vanno considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa rispetto a quello della madre.
L'art. 337 ter c.c., tuttavia, evidenzia che ai fini della determinazione del contributo di mantenimento occorre tenere conto anche delle risorse economiche di entrambi i genitori da valutare all'attualità in ossequio al c.d. “principio di proporzionalità”; principio di portata generale in materia di mantenimento dei figli, sancito anche dall'art. 148 c.c., per il quale la condizione economica dei genitori sicuramente rileva e per cui essi adempiono l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale o casalingo. (cfr.
Cass. 23630/2009).
Nel caso di specie il contributo economico posto dal Tribunale a carico di in CP_1 sede di separazione nell'anno 2015 era di € 250,00 mensili.
Ebbene, in primo luogo, va tenuto conto della crescita della figlia minore.
n. 1872/2023 r.g.a.c. Pag. 6 Nel caso di specie, (n. il 11.04.2010) ha attualmente quindici anni, quindi, Persona_1 ormai in una età in cui le spese per le esigenze derivanti dalla crescita (impegni di studio, di vita e di relazione) risultano, necessariamente, incrementate rispetto all'età dell'infanzia e preadolescenziale.
Deve poi rilevarsi che dall'estratto contributivo Inps in atti, il reddito di risulta, CP_1 con riferimento agli ultimi tre anni, quale lavoratore dipendente part-time presso la Imera Gestione
Servizi S.a.s. di:
- € 13.895,00 per l'anno 2022;
- € 14.515,00 per l'anno 2023;
- € 1.182,00 per l'anno 2024, per avere lo stesso interrotto il rapporto di lavoro a causa della diminuzione delle ore lavorative, come dallo stesso affermato in sede di colloquio presso l'ufficio dei servizi sociali del Comune di Termini Imerese in data 17.06.2024.
Deve, comunque, considerarsi che dall'estratto emerge la figura di un soggetto che negli anni
(dal 2008 al 2024) ha svolto attività lavorativa come dipendente presso la medesima azienda, circostanza che porta a desumere, dunque, una acquisita capacità lavorativa specifica.
Elemento da valorizzare anche in ragione della giovane età del resistente di anni 36.
Del resto, deve precisarsi che ai fini della determinazione del contributo al mantenimento deve essere valorizzata anche la capacità di lavoro potenziale del soggetto;
ciò implica che anche lo stato di disoccupazione del genitore non affidatario non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, né giustificare automaticamente una riduzione dell'importo in precedenza dovuto, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato, per l'appunto, sulla scorta della capacità lavorativa della parte.
Inoltre, in ossequi al principio di proporzionalità, si osserva che, dall'estratto contributivo della ricorrente, emerge che la stessa non svolge alcuna attività lavorativa.
Ricorrente che risulta percettrice del “reddito di inclusione” dal 2023 e percepisce la somma mensile di € 569,43.
In definitiva, alla stregua di tutti gli elementi sopra enunciati, all'esito di un bilanciamento ponderato, appare equo confermare l'importo statuito in sede di separazione. Importo che rivalutato alla data di introduzione del presente giudizio (20.07.2023) viene rideterminato nella somma mensile di € 296,75; somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a e soggetta a Parte_1 sua volta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Si ritiene, altresì, di confermare l'obbligo di contribuzione in capo a per il CP_1 pagamento delle spese straordinarie della figlia nella misura del 50% (sulla qualificazione delle spese come straordinarie cfr. “ex multis” Cass. n. 3835/2021).
n. 1872/2023 r.g.a.c. Pag. 7
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile ex art.
5 L. 898/1970 e sulla domanda ex art. 12 della L. n. 898 del 1970
In merito deve considerarsi che, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, l'assegno divorzile è dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui, pur essendo economicamente autosufficiente, il matrimonio è stato causa di uno squilibrio economico tra le parti divenuto ingiustificato “ex post”; squilibrio patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno in funzione compensativa (cfr. Cass. n. 28484/2022; Cass. n. 23583/2022 e Cass. 24250/2021).
L'art. 5, comma 6 della legge 898/1970, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, impone, allora, di accertare, preliminarmente, l'esistenza di uno squilibrio economico sussistente tra le parti.
All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri in grado di garantirle una autosufficienza economica.
Una non autosufficienza economica che deve essere incolpevole (cfr. Cass. n. 10782/2019) ed
“intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso l'assegno deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell'autosufficienza come individuato dal giudice di merito” (Cass. n. 24250/2021).
Deve, altresì, precisarsi come, ex art. 2697 c.c., spetta al soggetto richiedente l'assegno dimostrare l'inadeguatezza dei propri mezzi (cfr. Cass. S.U. 18287/2018).
Ove, invece, venga accertata l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi ma una sproporzione patrimoniale tra gli stessi, l'assegno, ove richiesto, “deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale” (Cass. n. 24250/2021).
Deve poi osservarsi che in tema di divorzio, l'inizio di una convivenza con altro soggetto, espressione della volontà di assumersi volontariamente reciproci impegni di assistenza morale e materiale, costituisce condizione ostativa al riconoscimento di un assegno divorzile in funzione strettamente assistenziale, potendo in tal caso l'emolumento essere riconosciuto solo in funzione perequativo-compensativa, ove dimostrata (cfr. Cass. S.U. n. 32198/2021).
Altresì, la Suprema Corte ha precisato che per convivenza di fatto, idonea a precludere il n. 1872/2023 r.g.a.c. Pag. 8 riconoscimento di un assegno divorzile, debba intendersi una relazione affettiva stabile, risultando quello della coabitazione con l'altra persona un mero elemento indiziario al fine del riconoscimento della natura stabile della relazione e non elemento indispensabile per ritenere accertata la convivenza stessa (Cass. n. 14151/2022).
Orbene, si osserva che parte ricorrente ha dichiarato ai servizi sociali di Termini Imerese (cfr. relazione del 18.06.2024, di aver intrapreso una relazione affettiva stabile con un altro uomo, precisando, altresì, che quest'ultimo avrebbe anche instaurato un buon rapporto con entrambe le figlie.
Circostanza, dunque, che porta ad escludere ogni diritto all'emolumento in funzione strettamente assistenziale in base a quanto sopra argomentato in diritto.
Inoltre, nulla è stato dimostrato a sostegno del riconoscimento di un assegno in funzione perequativo-compensativa. Non sono state nello specifico dedotte e dimostrate circostanze che abbiano impedito o limitato l'accesso al mondo del lavoro alla ricorrente in ragione della scelta di dedicarsi in via esclusiva o prevalente ai bisogni del nucleo familiare.
In definitiva, la domanda deve essere rigettata.
Sulla regolamentazione delle spese di lite
Ritiene il Collegio che le spese di lite possano essere integralmente compensate, nonostante il rigetto della domanda di assegno divorzile, stante la natura del procedimento in esame, l'adesione di parte resistente alla richiesta di scioglimento del matrimonio, nonché tenuto conto della non contestazione, tra le parti, del diritto al mantenimento di , essendo risultato il Persona_1 contrasto focalizzato solo sulla quantificazione dell'importo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa in Termini Imerese (PA), il giorno 12.10.2009
(atto n. 20, Parte I, anno 2009, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Termini
Imerese);
2. dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso la dimora materna;
n. 1872/2023 r.g.a.c. Pag. 9 3. regolamenta il diritto di visita di con la figlia minore, , CP_1 Persona_1 secondo quanto indicato in parte motiva;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a con CP_1 Parte_1 decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 296,75, per il mantenimento della figlia . Persona_1
Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a CP_1
le spese straordinarie per il mantenimento del figlio;
Controparte_2
6. rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da . Parte_1
7. compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Termini Imerese, per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile).
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini
n. 1872/2023 r.g.a.c. Pag. 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1872 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023,
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 es ivi elettivamente domiciliata nella via R. Inguaggiato n. 29/31, presso lo studio dell'Avv. Maria
Pia IS, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Termini Imerese (PA), via Pier Santi Mattarella n.9, presso lo studio dell'avv. Fabio
Sciascia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale – scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da note scritte di trattazione dell'udienza del 12.11.2025
n. 1872/2023 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.07.2023, esponeva: Parte_1
a) di aver contratto matrimonio civile, in Termini Imerese (PA), il giorno 12.10.2009, con
; CP_1
b) che dal rapporto coniugale nasceva la figlia, , nata a [...] Persona_1
(PA), il 11.04.2010;
c) che, essendo venuta meno nel tempo l'“affectio maritalis”, le parti stipulavano un accordo di separazione personale, omologato con decreto n. 5871/2015 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese il 07.04.2015;
d) che, dall' intervenuta separazione, i coniugi non avevano più ripreso la convivenza, atteso il venir meno della comunione materiale e morale tra gli stessi.
Ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con;
CP_1
- affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, con diritto di visita per il padre;
- stabilire l'obbligo in capo a di corrispondere, entro il giorno cinque di ogni CP_1 mese, la somma di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al
50% delle spese straordinarie;
- stabilire l'obbligo in capo a di corrispondere, entro il giorno cinque di ogni CP_1 mese, la somma di € 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
Con comparsa del 12.12.2023, aderiva alle richieste formulate da controparte CP_1 nel ricorso introduttivo, ad eccezione di quella inerente all'assegno divorzile.
Nel corso dell'udienza del 25.01.2024, dichiarava: “Confermo la volontà di CP_1 divorziare e mi riporto al contenuto degli atti redatti dal mio difensore, modificando soltanto la richiesta di contributo per la minore che chiedo venga fissata in € 200,00 mensili”.
Dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice formulava proposta conciliativa, assegnando alle parti termine per aderire o meno a detta proposta.
Parte ricorrente dichiarava di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, mentre parte resistente dichiarava di aderirvi.
Con ordinanza del 28.02.2024, il Tribunale di Termini Imerese:
n. 1872/2023 r.g.a.c. Pag.
2 - confermava quanto omologato dal Tribunale in sede di separazione personale tra i coniugi con riferimento all'affido, alla collocazione della minore, alla assegnazione della casa coniugale, al diritto di visita del padre, nonché al mantenimento della figlia minore.;
- riservava all'esito di una più approfondita attività istruttoria, ogni valutazione in merito al diritto di a percepire un assegno divorzile;
Parte_1
- disponeva che i servizi sociali territorialmente competenti provvedessero a depositare una relazione in merito alle condizioni di vita e socio ambientali della minore, nonché a relazionare sui suoi rapporti con ciascuna delle figure genitoriali;
- onerava a depositare entro due giorni prima dalla data della prossima Parte_1 udienza copia del proprio estratto contributivo Inps aggiornato all'attualità;
- onerava, altresì, a depositare copia delle proprie dichiarazioni reddituali CP_1 relative agli ultimi tre anni di imposta, nonché copia del proprio estratto contributivo Inps;
All'udienza del 12.11.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
*****
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda “de qua” è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, omologata con decreto n. 5871/2015 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 07.04.2015.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sulla domanda di affidamento e collocazione della minore
Deve premettersi che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, cui questo Collegio ritiene di aderire, “in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale […] è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, […] il quale, imponendo di privilegiare la
n. 1872/2023 r.g.a.c. Pag. 3 soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (cfr. Cass. ordinanza n. 14728/2016). “La regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che
l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n. 5108), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977)”
(cfr. Cass. n. 19323/2020).
Pertanto, “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”
(cfr. tra le altre Cass. n. 16593/2008; Cass. n. 24526/2010).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'affidamento condiviso sia soluzione praticabile, risultando, allo stato, la soluzione più confacente all'interesse della minore.
Infatti, non sono emersi nel corso del giudizio fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata della stessa il coinvolgimento di entrambi i genitori nelle scelte relative alla sua crescita ed educazione.
Deve poi evidenziarsi che, mentre l'affido condiviso attiene propriamente all'ambito relativo alla sfera giuridica del minore, alle scelte inerenti al suo percorso di crescita e di educazione, diversamente, l'istituto della collocazione si riferisce al piano della concreta regolazione dei rapporti del minore con ciascuno dei genitori. Pertanto, la regola dell'affido condiviso non è foriera di alcun automatismo sul piano della collocazione, non ostando, in astratto, l'affidamento ad entrambi i genitori alla collocazione del minore presso uno solo di essi, sempre però assicurando il diritto di visita del genitore non collocatario (Cass. n. 22219/2018).
n. 1872/2023 r.g.a.c. Pag. 4 Anche sotto il profilo della collocazione il giudice deve decidere secondo il prevalente interesse del minore e pertanto la regolamentazione dei rapporti con entrambi “deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo" (Cass. n. 3652/2020).
Ebbene, sotto tale profilo ritiene il collegio di disporre la collocazione prevalente della minore presso la dimora materna, luogo dove gli stessi hanno continuato a dimorare dopo l'insorgere della crisi familiare, confermando così quanto già disposto sul punto in fase presidenziale e aderendo a quanto richiesto da entrambe le parti.
Quanto, invece, al diritto di visita del padre, può accogliersi quanto richiesto dalle parti, non essendo le relative condizioni pregiudizievoli per i diritti della prole.
Si dispone, pertanto, che abbia la facoltà di vedere la figlia con la quale non CP_1 convive stabilmente secondo accordi liberamente stretti tra le parti. In caso di disaccordo si stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori con i quali non convive stabilmente per tre giorni alla settimana, nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, con facoltà di prelevarli dall'abitazione materna dalle ore 16:00 sino alle ore 19:00; a settimane alterne, il week end dalle ore 19:00 del sabato sino alle ore 18:00 della domenica;
per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, da concordare annualmente tra le parti entro il 30 giugno;
durante le festività natalizie e di fine anno, secondo il criterio dell'alternanza, o i giorni 24 e 25 dicembre oppure il 31 dicembre e l'1 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis.
Sulla domanda di mantenimento della figlia minorenne
Posto pur sempre il dovere di provvedere, in capo ad entrambi i genitori, al mantenimento dei figli, in ordine ai provvedimenti di natura economica, tenuto conto che entrambi i minori convivono con la madre, quest'ultima provvederà in via diretta al soddisfacimento di tutte le loro esigenze abitative, scolastiche, sanitarie e assistenziali.
Quanto, invece, al contributo economico da porsi in capo al genitore non collocatario, egli provvederà con la corresponsione di un assegno periodico, da determinarsi secondo i criteri stabiliti dall'art. 337 ter, comma IV, c.c., ossia: “ 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun
n. 1872/2023 r.g.a.c. Pag. 5 genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento deve, quindi, tenersi conto “non solo delle esigenze attuali del figlio, ma anche del tenore di vita goduto dallo stesso nel corso della convivenza con entrambi i genitori, nonché delle risorse economiche di questi, in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 148 cod. civ., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo” (cfr. Cass. n. 23630/2009).
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere,
“il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità” (Cass. 12283/2024; Cass. 39411/17).
In ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia soccorrono i criteri contenuti nel novellato art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, co. 4, c.c., disposizione applicabile anche in materia di divorzio.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età della minore, degli impegni di studio, di vita e di relazione della stessa e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio incremento delle esigenze e delle spese per il mantenimento legate alla crescita (cfr.
Cass. n. 17055/2007).
In secondo luogo, vanno considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa rispetto a quello della madre.
L'art. 337 ter c.c., tuttavia, evidenzia che ai fini della determinazione del contributo di mantenimento occorre tenere conto anche delle risorse economiche di entrambi i genitori da valutare all'attualità in ossequio al c.d. “principio di proporzionalità”; principio di portata generale in materia di mantenimento dei figli, sancito anche dall'art. 148 c.c., per il quale la condizione economica dei genitori sicuramente rileva e per cui essi adempiono l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale o casalingo. (cfr.
Cass. 23630/2009).
Nel caso di specie il contributo economico posto dal Tribunale a carico di in CP_1 sede di separazione nell'anno 2015 era di € 250,00 mensili.
Ebbene, in primo luogo, va tenuto conto della crescita della figlia minore.
n. 1872/2023 r.g.a.c. Pag. 6 Nel caso di specie, (n. il 11.04.2010) ha attualmente quindici anni, quindi, Persona_1 ormai in una età in cui le spese per le esigenze derivanti dalla crescita (impegni di studio, di vita e di relazione) risultano, necessariamente, incrementate rispetto all'età dell'infanzia e preadolescenziale.
Deve poi rilevarsi che dall'estratto contributivo Inps in atti, il reddito di risulta, CP_1 con riferimento agli ultimi tre anni, quale lavoratore dipendente part-time presso la Imera Gestione
Servizi S.a.s. di:
- € 13.895,00 per l'anno 2022;
- € 14.515,00 per l'anno 2023;
- € 1.182,00 per l'anno 2024, per avere lo stesso interrotto il rapporto di lavoro a causa della diminuzione delle ore lavorative, come dallo stesso affermato in sede di colloquio presso l'ufficio dei servizi sociali del Comune di Termini Imerese in data 17.06.2024.
Deve, comunque, considerarsi che dall'estratto emerge la figura di un soggetto che negli anni
(dal 2008 al 2024) ha svolto attività lavorativa come dipendente presso la medesima azienda, circostanza che porta a desumere, dunque, una acquisita capacità lavorativa specifica.
Elemento da valorizzare anche in ragione della giovane età del resistente di anni 36.
Del resto, deve precisarsi che ai fini della determinazione del contributo al mantenimento deve essere valorizzata anche la capacità di lavoro potenziale del soggetto;
ciò implica che anche lo stato di disoccupazione del genitore non affidatario non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, né giustificare automaticamente una riduzione dell'importo in precedenza dovuto, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato, per l'appunto, sulla scorta della capacità lavorativa della parte.
Inoltre, in ossequi al principio di proporzionalità, si osserva che, dall'estratto contributivo della ricorrente, emerge che la stessa non svolge alcuna attività lavorativa.
Ricorrente che risulta percettrice del “reddito di inclusione” dal 2023 e percepisce la somma mensile di € 569,43.
In definitiva, alla stregua di tutti gli elementi sopra enunciati, all'esito di un bilanciamento ponderato, appare equo confermare l'importo statuito in sede di separazione. Importo che rivalutato alla data di introduzione del presente giudizio (20.07.2023) viene rideterminato nella somma mensile di € 296,75; somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a e soggetta a Parte_1 sua volta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Si ritiene, altresì, di confermare l'obbligo di contribuzione in capo a per il CP_1 pagamento delle spese straordinarie della figlia nella misura del 50% (sulla qualificazione delle spese come straordinarie cfr. “ex multis” Cass. n. 3835/2021).
n. 1872/2023 r.g.a.c. Pag. 7
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile ex art.
5 L. 898/1970 e sulla domanda ex art. 12 della L. n. 898 del 1970
In merito deve considerarsi che, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, l'assegno divorzile è dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui, pur essendo economicamente autosufficiente, il matrimonio è stato causa di uno squilibrio economico tra le parti divenuto ingiustificato “ex post”; squilibrio patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno in funzione compensativa (cfr. Cass. n. 28484/2022; Cass. n. 23583/2022 e Cass. 24250/2021).
L'art. 5, comma 6 della legge 898/1970, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, impone, allora, di accertare, preliminarmente, l'esistenza di uno squilibrio economico sussistente tra le parti.
All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri in grado di garantirle una autosufficienza economica.
Una non autosufficienza economica che deve essere incolpevole (cfr. Cass. n. 10782/2019) ed
“intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso l'assegno deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell'autosufficienza come individuato dal giudice di merito” (Cass. n. 24250/2021).
Deve, altresì, precisarsi come, ex art. 2697 c.c., spetta al soggetto richiedente l'assegno dimostrare l'inadeguatezza dei propri mezzi (cfr. Cass. S.U. 18287/2018).
Ove, invece, venga accertata l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi ma una sproporzione patrimoniale tra gli stessi, l'assegno, ove richiesto, “deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale” (Cass. n. 24250/2021).
Deve poi osservarsi che in tema di divorzio, l'inizio di una convivenza con altro soggetto, espressione della volontà di assumersi volontariamente reciproci impegni di assistenza morale e materiale, costituisce condizione ostativa al riconoscimento di un assegno divorzile in funzione strettamente assistenziale, potendo in tal caso l'emolumento essere riconosciuto solo in funzione perequativo-compensativa, ove dimostrata (cfr. Cass. S.U. n. 32198/2021).
Altresì, la Suprema Corte ha precisato che per convivenza di fatto, idonea a precludere il n. 1872/2023 r.g.a.c. Pag. 8 riconoscimento di un assegno divorzile, debba intendersi una relazione affettiva stabile, risultando quello della coabitazione con l'altra persona un mero elemento indiziario al fine del riconoscimento della natura stabile della relazione e non elemento indispensabile per ritenere accertata la convivenza stessa (Cass. n. 14151/2022).
Orbene, si osserva che parte ricorrente ha dichiarato ai servizi sociali di Termini Imerese (cfr. relazione del 18.06.2024, di aver intrapreso una relazione affettiva stabile con un altro uomo, precisando, altresì, che quest'ultimo avrebbe anche instaurato un buon rapporto con entrambe le figlie.
Circostanza, dunque, che porta ad escludere ogni diritto all'emolumento in funzione strettamente assistenziale in base a quanto sopra argomentato in diritto.
Inoltre, nulla è stato dimostrato a sostegno del riconoscimento di un assegno in funzione perequativo-compensativa. Non sono state nello specifico dedotte e dimostrate circostanze che abbiano impedito o limitato l'accesso al mondo del lavoro alla ricorrente in ragione della scelta di dedicarsi in via esclusiva o prevalente ai bisogni del nucleo familiare.
In definitiva, la domanda deve essere rigettata.
Sulla regolamentazione delle spese di lite
Ritiene il Collegio che le spese di lite possano essere integralmente compensate, nonostante il rigetto della domanda di assegno divorzile, stante la natura del procedimento in esame, l'adesione di parte resistente alla richiesta di scioglimento del matrimonio, nonché tenuto conto della non contestazione, tra le parti, del diritto al mantenimento di , essendo risultato il Persona_1 contrasto focalizzato solo sulla quantificazione dell'importo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa in Termini Imerese (PA), il giorno 12.10.2009
(atto n. 20, Parte I, anno 2009, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Termini
Imerese);
2. dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso la dimora materna;
n. 1872/2023 r.g.a.c. Pag. 9 3. regolamenta il diritto di visita di con la figlia minore, , CP_1 Persona_1 secondo quanto indicato in parte motiva;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a con CP_1 Parte_1 decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 296,75, per il mantenimento della figlia . Persona_1
Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a CP_1
le spese straordinarie per il mantenimento del figlio;
Controparte_2
6. rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da . Parte_1
7. compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Termini Imerese, per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile).
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini
n. 1872/2023 r.g.a.c. Pag. 10