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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/02/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13554/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il 1° aprile 1985 (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia PEDRI ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Bologna, Via E. Masi n.21; RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro LUPO ed C.F._2 elettivamente domiciliato nel suo studio a Bologna, P.zza Trento e Trieste n. 5/1; RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 11 febbraio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno intrattenuto una Parte_1 Controparte_1 relazione sentimentale, convivendo dal 2006 all'inizio del 2023. Dall'unione sono nati , il 16 settembre 2012, e il 2 settembre 2017. Per_1 Per_2
2. Con ricorso depositato il 1° ottobre 2024 la SIa a chiesto che: Parte_1
- i figli siano affidati ai due genitori in forma condivisa;
pagina 1 di 5 - siano collocati presso di lei;
- il padre li tenga con sè: a) a fine settimana alterni dal sabato mattina alle 10,00 al al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) tutte le settimane dalle 16,30 del martedì e del giovedì alla mattina successiva, con accompagnamento a scuola o a casa della madre nei giorni di vacanza;
c) nelle vacanze natalizie una settimana in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
d) nelle vacanze pasquali almeno tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) in estate tre settimane anche non consecutive;
f) nel giorno del suo compleanno, al pari della madre;
g) insieme a quest'ultima nei giorni del compleanno dei figli;
- sia posto a carico della controparte l'obbligo di versarle l'importo mensile di 800,00 euro (450,00 per e 350,00 per , oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie;
- sia previsto che ella percepisca integralmente l'assegno unico. Si è costituito in giudizio il SI , il quale ha integralmente CP_1 contestato le allegazioni di controparte e ha domandato che:
- i minori siano affidati ai due genitori in forma condivisa;
- siano collocati presso la madre;
- sia previsto che egli possa tenere i figli con sé: a) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina;
b) nelle settimane in cui li tiene con sé nel weekend il mercoledì dall'uscita da scuola alla mattina successiva;
c) nelle altre settimane nei pomeriggi del martedì, del mercoledì e del giovedì con pernottamento;
c) in estate quattro settimane, di cui una a cavallo di ferragosto;
d) nei periodi natalizio, pasquale ed estivo secondo il calendario proposto dalla ricorrente;
e) insieme alla madre nei giorni del compleanno della prole;
- egli sia autorizzato a portare i figli in vacanza all'estero, previa consegna dei passaporti di questi ultimi;
- sia posto a suo carico un contributo mensile di 300,00 euro mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza dell'11 febbraio 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta del giudice, può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
pagina 2 di 5 Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta:
1) affida e in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stesse;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
2) colloca i minori presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere i figli:
- a settimane alterne dal venerdì alle 16,30, allorché andrà a prelevarli a scuola o a casa della madre, al mercoledì mattina all'ingresso a scuola o, in periodo di vacanza scolastica, alle 9,00, con obbligo di portarli a scuola o, nei periodi di vacanza, a casa della madre;
- nelle settimane in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre dal lunedì alle 16,30 al mercoledì all'ingresso a scuola o alle 9,00 nei periodi di vacanza scolastica con obbligo per il SI di andarli a prendere e di riaccompagnarli a CP_1 scuola o a casa della madre;
4) stabilisce per i periodi di vacanza e le altre ricorrenze che e Per_1 Per_2
- nelle vacanze natalizie i figli trascorrano con ciascun genitore sette giorni in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nelle vacanze pasquali i minori passino sia con il padre che con la madre tre giorni in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate e stiano con ciascun genitore tre settimane anche non Per_1 Per_2 consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
- trascorrano i propri compleanni con i due genitori;
- passino con il padre e con la madre i giorni dei compleanni di questi ultimi;
5) a partire dalla data di deposito del ricorso pone a carico del SI CP_1
l'obbligo di corrispondere alla SIa entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 somma di 500,00 euro mensili per il mantenimento ordinario dei figli (300,00 per e 200,00 per ), somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici Per_1 Per_3
ISTAT; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare:
pagina 3 di 5 spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti hanno concordato che la SIa percepisca Parte_1 per intero l'assegno unico;
pagina 4 di 5 8) prende atto che il padre si è impegnato a non portare i figli fuori dall'Unione Europea salvo accordo con la SIa;
9) compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 12 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il 1° aprile 1985 (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia PEDRI ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Bologna, Via E. Masi n.21; RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro LUPO ed C.F._2 elettivamente domiciliato nel suo studio a Bologna, P.zza Trento e Trieste n. 5/1; RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 11 febbraio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno intrattenuto una Parte_1 Controparte_1 relazione sentimentale, convivendo dal 2006 all'inizio del 2023. Dall'unione sono nati , il 16 settembre 2012, e il 2 settembre 2017. Per_1 Per_2
2. Con ricorso depositato il 1° ottobre 2024 la SIa a chiesto che: Parte_1
- i figli siano affidati ai due genitori in forma condivisa;
pagina 1 di 5 - siano collocati presso di lei;
- il padre li tenga con sè: a) a fine settimana alterni dal sabato mattina alle 10,00 al al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) tutte le settimane dalle 16,30 del martedì e del giovedì alla mattina successiva, con accompagnamento a scuola o a casa della madre nei giorni di vacanza;
c) nelle vacanze natalizie una settimana in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
d) nelle vacanze pasquali almeno tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) in estate tre settimane anche non consecutive;
f) nel giorno del suo compleanno, al pari della madre;
g) insieme a quest'ultima nei giorni del compleanno dei figli;
- sia posto a carico della controparte l'obbligo di versarle l'importo mensile di 800,00 euro (450,00 per e 350,00 per , oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie;
- sia previsto che ella percepisca integralmente l'assegno unico. Si è costituito in giudizio il SI , il quale ha integralmente CP_1 contestato le allegazioni di controparte e ha domandato che:
- i minori siano affidati ai due genitori in forma condivisa;
- siano collocati presso la madre;
- sia previsto che egli possa tenere i figli con sé: a) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina;
b) nelle settimane in cui li tiene con sé nel weekend il mercoledì dall'uscita da scuola alla mattina successiva;
c) nelle altre settimane nei pomeriggi del martedì, del mercoledì e del giovedì con pernottamento;
c) in estate quattro settimane, di cui una a cavallo di ferragosto;
d) nei periodi natalizio, pasquale ed estivo secondo il calendario proposto dalla ricorrente;
e) insieme alla madre nei giorni del compleanno della prole;
- egli sia autorizzato a portare i figli in vacanza all'estero, previa consegna dei passaporti di questi ultimi;
- sia posto a suo carico un contributo mensile di 300,00 euro mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza dell'11 febbraio 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta del giudice, può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
pagina 2 di 5 Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta:
1) affida e in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stesse;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
2) colloca i minori presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere i figli:
- a settimane alterne dal venerdì alle 16,30, allorché andrà a prelevarli a scuola o a casa della madre, al mercoledì mattina all'ingresso a scuola o, in periodo di vacanza scolastica, alle 9,00, con obbligo di portarli a scuola o, nei periodi di vacanza, a casa della madre;
- nelle settimane in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre dal lunedì alle 16,30 al mercoledì all'ingresso a scuola o alle 9,00 nei periodi di vacanza scolastica con obbligo per il SI di andarli a prendere e di riaccompagnarli a CP_1 scuola o a casa della madre;
4) stabilisce per i periodi di vacanza e le altre ricorrenze che e Per_1 Per_2
- nelle vacanze natalizie i figli trascorrano con ciascun genitore sette giorni in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nelle vacanze pasquali i minori passino sia con il padre che con la madre tre giorni in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate e stiano con ciascun genitore tre settimane anche non Per_1 Per_2 consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
- trascorrano i propri compleanni con i due genitori;
- passino con il padre e con la madre i giorni dei compleanni di questi ultimi;
5) a partire dalla data di deposito del ricorso pone a carico del SI CP_1
l'obbligo di corrispondere alla SIa entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 somma di 500,00 euro mensili per il mantenimento ordinario dei figli (300,00 per e 200,00 per ), somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici Per_1 Per_3
ISTAT; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare:
pagina 3 di 5 spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti hanno concordato che la SIa percepisca Parte_1 per intero l'assegno unico;
pagina 4 di 5 8) prende atto che il padre si è impegnato a non portare i figli fuori dall'Unione Europea salvo accordo con la SIa;
9) compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 12 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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