Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
5818/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel
dott. Damiano Dazzi Giudice
dott. Stefano Rago Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per lo scioglimento del matrimonio promosso da Pt_1
e , rappresentati e difesi come in atti
[...] Parte_2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Reggio Emilia in persona del Procuratore della Repubblica
PREMESSO
che con ricorso depositato il 26/11/2024 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in GUJRAT (PAKISTAN) il 01/01/2020;
che sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 lett.
a) Reg. UE 2201/03, risultando dai certificati in atti che entrambi i coniugi risiedono abitualmente in Italia. Al riguardo si osserva che il Regolamento citato ha un ambito di applicazione tendenzialmente universale e si applica anche ai cittadini di stati terzi che hanno contratto matrimonio all'estero, i quali abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio dello Stato membro
che la legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8
del Reg. UE 1259/10 (legge dello Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale al momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale) che è decorso il termine di cui all'art. 3, comma 3°, legge 898/70;
che i coniugi hanno depositato note scritte contenenti la dichiarazione della comune volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni da essi concordate in ricorso, da intendere qui trascritte;
IL TRIBUNALE
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato che sussistono i presupposti richiesti dalla legge 1°
dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
ritenuto che deve prendersi atto degli accordi intervenuti tra le parti considerato che le condizioni concordate appaiono legittime;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in GUJRAT (PAKISTAN) il 01/01/2020, trascritto nella Parte_2
parte II serie C n. 8 del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di NOVELLARA (RE) per l'anno 2021 prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti e sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Reggio Emilia, 14/01/2025
Il Presidente est.
Parisoli