Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00191/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2025, proposto da:
NT AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Siviglia, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 418/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. TU EV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- con sentenza n. 418/2024, passata in giudicato, il Tribunale di Catanzaro, Sez. Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente la carta docente, con assegnazione in essa delle somme spettanti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
Considerato che:
- il 26.01.2026 l’esponente ha prodotto documentazione da cui si evince l’integrale esecuzione della pronuncia ad opera dell’amministrazione intimata;
Ritenuto che:
- a ciò consegue la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
- attesa la soccombenza virtuale della p.a. le spese di lite sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 828,00, oltre agli accessori di legge, da distrarsi al difensore, e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR DR, Presidente
TU EV, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TU EV | AR DR |
IL SEGRETARIO