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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 20 marzo 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2650/2020 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pagano ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via Giovanni
XXIII n. 7, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), in qualità di titolare Controparte_1 C.F._2
della ditta individuale G.V. AGRICOLTURA DI VERTULLI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Mancuso ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Potenza, alla via Maratea n.8, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 30.10.2020 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere stato assunto dalla ditta individuale G.V. Agricoltura di Vertulli Giuseppe, con contratto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno (40 ore settimanali – nella categoria del personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate) ed indeterminato, con la qualifica di operario (CCNL Industria Privata – (A.P.I.)
Confapi, Settore Metalmeccanico, Livello II°), dal 25.11.2015 al 7.01.2019; che, durante tutto il rapporto lavorativo e sino alla cessazione dello stesso
(7.01.2019), nonostante i diversi e ripetuti solleciti di pagamento operati, parte datoriale ometteva la consegna dei prospetti paga mensili e del contratto di lavoro e corrispondeva soltanto acconti sugli stipendi mensili (anche per le tredicesime mensilità annuali), per complessivi € 26.650,00 netti, omettendo, in tal senso, il pagamento del saldo dovuto a tale titolo (retribuzioni mensili e tredicesime mensilità secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento), per € 39.813,95 netti, cui andava aggiunto l'importo netto di €
4.177,70 maturato a titolo di trattamento di fine rapporto, rimanendo in credito per complessivi € 43.991,65 netti;
che, inoltre, nonostante l'assunzione fosse eseguita per 40 ore settimanali, l'attività lavorativa del ricorrente (addetto all'officina meccanica per la riparazione, la manutenzione e la vendita delle macchine agricole, lubrificanti e ricambi), veniva realmente resa nei seguenti orari: dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 sino alle ore 18.00, dal lunedì al sabato compreso (9 ore al giorno di lavoro, pari a 54 ore settimanali), con la sola fruizione di una settimana all'anno di ferie durante il mese di agosto;
che, per l'effetto, era creditore anche dell'importo netto di € 6.100,00 a titolo di lavoro straordinario;
che, per quanto sopra, risultava creditore del saldo delle retribuzioni mensili maturate dall'inizio del rapporto lavorativo sino alla cessazione dello stesso, ivi comprese le tredicesime mensilità maturate, per €
39.813,95 netti;
di € 4.177,70 netti dovuti a titolo di trattamento di fine rapporto maturato (mai corrisposto, neppure parzialmente), ed € 6.018,00 netti a titolo di ore di straordinario eseguite, per un credito complessivo netto di € 50.009,65.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di condannare il sig. CP_1
in qualità di titolare della ditta individuale G.V. Agricoltura di Vertulli
[...]
2 Giuseppe, C.F. , con sede in Genzano di Lucania (PZ), C.F._3
alla Via Agostino Magliani, 7, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva netta di € 50.009,65, ovvero di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge, per i titoli di cui in narrativa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva , in qualità di titolare della ditta individuale G.V. Controparte_1
Agricoltura di Vertulli Giuseppe, e domandava di accertare e dichiarare infondata, illegittima e non provata la pretesa vantata dal sig. , Parte_1
e per l'effetto rigettare la domanda giudiziale alla luce delle motivazioni espresse in narrativa;
con vittoria di spese ed onorari di causa da liquidare in favore del procuratore antistatario.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e, assegnata alla scrivente in conseguenza dell'operata redistribuzione delle cause vetuste, in data 20 marzo
2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente conviene in giudizio il titolare della ditta individuale denominata
“G.V. AGRICOLTURA DI VERTULLI GIUSEPPE”, affermando di essere stato dipendente dal 25.11.2015 al 7.01.2019 con la qualifica di operario di cui al
CCNL di settore e di avere percepito soltanto degli acconti sugli stipendi mensili e tredicesime mensilità per un importo complessivo netto di € 26.650,00, in luogo dell'importo stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento di €
39.813,95 netti, e di non avere percepito il trattamento di fine rapporto di €
4.177,70 netti. Sostiene, inoltre, che, per tutta la durata del rapporto, abbia
3 prestato la propria attività oltre le 40 ore settimanali indicate nel contratto individuale e, in particolare dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 sino alle ore 18.00, dal lunedì al sabato compreso, per nove ore di lavoro al giorno, svolgendo l'attività di addetto all'officina meccanica per la riparazione, la manutenzione e la vendita delle macchine agricole, lubrificanti e ricambi, quindi, di avere prestato lavoro straordinario pari a 54 ore settimanali, lamentando, sotto il profilo retributivo, la mancata corresponsione dei conseguenti emolumenti.
Sulla base di tali premesse, chiede al Tribunale adito la condanna della ditta datoriale al pagamento del saldo delle retribuzioni mensili maturate per tutta la durata del rapporto di lavoro, comprese le tredicesime mensilità, per € 39.813,95 netti, oltre al pagamento di € 4.177,70 netti a titolo di trattamento di fine rapporto;
chiede, infine, previo accertamento dello svolgimento di complessive 9 ore giornaliere (pari a 54 ore settimanali), la condanna della ditta datoriale al pagamento in suo favore della somma netta di € 6.018,00 quale differenza salariale a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario, oltre accessori di legge.
Giova rammentare, in termini generali, che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei
“fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta e, laddove venga richiesto il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, spetta al lavoratore fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, quale proiezione del principio del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Con riguardo, in particolare, ai compensi rivendicati per lavoro straordinario, la
Suprema Corte, con orientamento costante, ha ravvisato in capo al lavoratore, oltre ad un rigoroso onere probatorio, anche un preliminare onere di specifica
4 allegazione del fatto costitutivo (diritto al compenso per lavoro straordinario), secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova. Ha statuito, infatti, in relazione ai richiamati oneri, che
“Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3714 del 16.02.2009) e che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.)” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 16150 del 19.06.2018).
Tanto premesso, sul piano giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, in relazione ai compensi rivendicati a tiolo di lavoro straordinario, parte ricorrente si limita ad affermare di avere lavorato in qualità di operaio, dalle ore
7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 sino alle ore 18.00, dal lunedì al sabato compreso e, quindi, complessivamente, per 12 ore giornaliere (pari a 54 ore settimanali), quale addetto all'officina meccanica per la riparazione, la manutenzione e la vendita delle macchine agricole, lubrificanti e ricambi, nulla viene, tuttavia, puntualmente allegato, prima ancora che provato, in relazione a ciascuna ora della quale è richiesto il compenso maggiorato.
Si osserva, infatti, come le circostanze articolate in ricorso siano carenti di allegazioni, in quanto i capitoli si presentano generici, in quanto non è specificato, in relazione ad ogni giorno lavorativo, il numero di ore
5 effettivamente svolto oltre l'orario normale di lavoro e per le quali sarebbe maturata la retribuzione maggiorata.
Da ciò discende il convincimento che il ricorso sia carente, in parte qua, di allegazioni circostanziate in merito a quei profili attuativi che valgono a ricondurre la rivendicazione attorea (già a livello di prospettazione) nell'alveo del lavoro straordinario.
Il mancato assolvimento dell'onere di allegazione degli elementi che nella specie varrebbero a dimostrare lo svolgimento di lavoro straordinario assume efficacia preclusiva nel rigido sistema del processo del lavoro, che impone al ricorrente di individuare il thema disputandum in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo del giudizio.
In una tale situazione, l'espletamento della prova per testi richiesta, senza alcuna ulteriore specificazione non consente di ottenere l'accertamento domandato, ciò in quanto il testimone o si limiterebbe a confermare il capitolo di prova nella sua genericità, oppure potrebbe tentare di fornirgli contenuti specifici. È però evidente che nel primo caso la conferma del teste sarebbe inservibile per la sua genericità, mentre nel secondo caso sarebbe inutilizzabile perché finirebbe per introdurre nel processo fatti nuovi, non allegati dalla ricorrente, in violazione delle preclusioni anzidette.
Né si potrebbe ritenere che tali fatti nuovi possano qualificarsi come chiarimenti, ai sensi dell'art. 253, c. 1, c.p.c., poiché la norma consente al giudice di rivolgere ai testi domande utili a chiarire i «fatti già introdotti», ma non lo autorizza ad introdurre, mediante le sue domande, fatti nuovi ed estranei a quelli sui quali il convenuto ha potuto prendere posizione nella memoria di costituzione.
Né potrebbe sostenersi che tanto il giudice è abilitato a fare dall'art. 421 c.p.c., atteso che le prove d'ufficio possono riguardare solo i fatti ritualmente allegati dalle parti, allo scopo di colmare lacune probatorie residuate dall'istruttoria svolta e non già allo scopo di supplire ad allegazioni carenti che l'istruttoria inibiscono.
Per le ragioni esposte, l'attività istruttoria - comunque ammessa, espletata e risultata contraddittoria (si vedano le deposizioni rese nel corso del 29.11.2023 e del 15.10.2024) - non ha consentito di ritenere provato lo svolgimento del lavoro
6 straordinario come dedotto, attesa la genericità della capitolazione proprio in relazione a quegli aspetti che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, il lavoratore avrebbe dovuto puntualmente allegare.
Si osserva, inoltre, che, esaminando le deposizioni rese dai testimoni escussi, le allegazioni attoree non appaiono neanche puntualmente provate.
In particolare, ferma l'ammissibilità e anche la possibile attendibilità dei genitori del ricorrente escussi come testi (sig. escusso nel corso Testimone_1 dell'udienza del 29.11.2023, e sig.ra , escussa nel corso Controparte_2 dell'udienza del 15.10.2024) (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. I, ordinanza n.
6001 del 28.02.2023 “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità. (In applicazione di detto principio, la S.C., ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in tema di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari dello straniero, aveva ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale della moglie italiana sulla circostanza della convivenza effettiva con il ricorrente, senza dare contezza di quegli ulteriori elementi destinati a corroborare la ritenuta non credibilità della teste)”), si osserva che, in relazione ai fatti di cui sono stati informati dal ricorrente, la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. I, sentenza n. 569 del 15.01.2015 “In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris” sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato” in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad
7 assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha cassato la decisione nella quale la Corte territoriale aveva attribuito la qualifica di testimoni indiretti non pienamente attendibili perché controinteressati a soggetti che invece avevano direttamente preso parte alle consultazioni sindacali oggetto della loro testimonianza)”), mentre in relazione al fatto oggetto di accertamento (svolgimento del lavoro straordinario) nulla è emerso. Né, al riguardo, può assumere rilievo la testimonianza resa dal sig. , escusso nel corso dell'udienza del 29.11.2023, sia in Testimone_2
quanto dipendente della ditta convenuta dal 10.06.2015 all'08.10.2015, e quindi in epoca antecedente alla formale assunzione del ricorrente, ossia il 25.11.2015, data dalla quale rivendica nel presente giudizio i compensi in esame, e sia perché teste, al pari dei genitori del ricorrente, “de relato actoris”.
In relazione alle rivendicate differenze retributive, parte ricorrente si limita ad affermare di avere ricevuto solo acconti sulle retribuzioni mensili per tutto il periodo di lavoro e di non avere ricevuto il trattamento di fine rapporto.
Viceversa, dalla documentazione in atti e dalle risultanze dell'attività istruttoria espletata (si veda la deposizione del sig. , escusso nel corso Testimone_3 dell'udienza del 29.11.2023) è emerso che parte ricorrente venisse retribuito in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato ed emersa, altresì, la corrispondenza degli importi delle buste paga con l'attività effettivamente resa dal lavoratore.
La genericità delle allegazioni, neanche ritualmente confermate nel corso dell'istruttoria espletata, e la documentazione prodotta rendono superflua la domandata consulenza tecnica d'ufficio (si veda, ex multis, Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 9060 del 6.06.2003 “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed
è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una
8 indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. La parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata, mentre al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando
l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con
l'ausilio di speciali cognizioni tecniche : in questo caso è consentito al c.t.u. anche acquisire ogni elementi necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati” nonché Cass. civ., sez. 6, ordinanza n. 30218 del 15.12.2017: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
Per tutte le ragioni esposte, consegue il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 30.10.2020, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
9 1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 7.616,00, oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 20 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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