Art. 2.
Il fondo costituito ai sensi del precedente articolo 1 provvede:
a) alla erogazione delle provvidenze di cui alla decisione del Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea del 22 dicembre 1966 fino alla concorrenza di un importo pari al doppio del contributo comunitario CEE;
b) alle spese per il funzionamento del comitato previsto dal successivo articolo 3;
c) al rimborso, salvi gli impegni derivanti dalle operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) e fino ad un massimo di lire 1 miliardo e 100 milioni, delle spese riferentisi alla rieducazione professionale ed alla nuova sistemazione dei lavoratori di cui all'articolo 1, relativamente al periodo compreso fra il 1 luglio 1963 ed il 31 dicembre 1970, in misura non superiore alle somme erogate dalla CEE in conformita' del regolamento del Consiglio, n. 9 del 25 agosto 1960, e successive integrazioni e modificazioni.
Le entrate derivanti dall'intervento della Comunita' economica europea di cui al secondo comma, lettera a), del precedente articolo 1 non concorrono a formare le disponibilita' per le provvidenze indicate alla lettera c).
Le provvidenze di cui al punto a) del presente articolo, compresi gli adempimenti contributivi per le assicurazioni sociali, sono concesse nei limiti e con le modalita' fissati nella decisione della commissione della Comunita' economica europea del 12 maggio 1967, relativa "alla determinazione delle modalita' per la concessione di aiuti ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo in Italia e di borse per la formazione professionale dei loro figli" alla quale con la presente legge si da' esecuzione.
Il fondo costituito ai sensi del precedente articolo 1 provvede:
a) alla erogazione delle provvidenze di cui alla decisione del Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea del 22 dicembre 1966 fino alla concorrenza di un importo pari al doppio del contributo comunitario CEE;
b) alle spese per il funzionamento del comitato previsto dal successivo articolo 3;
c) al rimborso, salvi gli impegni derivanti dalle operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) e fino ad un massimo di lire 1 miliardo e 100 milioni, delle spese riferentisi alla rieducazione professionale ed alla nuova sistemazione dei lavoratori di cui all'articolo 1, relativamente al periodo compreso fra il 1 luglio 1963 ed il 31 dicembre 1970, in misura non superiore alle somme erogate dalla CEE in conformita' del regolamento del Consiglio, n. 9 del 25 agosto 1960, e successive integrazioni e modificazioni.
Le entrate derivanti dall'intervento della Comunita' economica europea di cui al secondo comma, lettera a), del precedente articolo 1 non concorrono a formare le disponibilita' per le provvidenze indicate alla lettera c).
Le provvidenze di cui al punto a) del presente articolo, compresi gli adempimenti contributivi per le assicurazioni sociali, sono concesse nei limiti e con le modalita' fissati nella decisione della commissione della Comunita' economica europea del 12 maggio 1967, relativa "alla determinazione delle modalita' per la concessione di aiuti ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo in Italia e di borse per la formazione professionale dei loro figli" alla quale con la presente legge si da' esecuzione.