Sentenza 28 ottobre 2016
Massime • 1
È inammissibile, in quanto proposta in violazione del generale dovere di lealtà processuale, l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento concernente un precedente e concomitante impegno professionale, relativo ad un processo con reati prossimi alla prescrizione, di cui il difensore aveva già conoscenza al momento della fissazione della data di udienza.
Commentari • 2
- 1. Interrogatorio dopo avviso conclusione indagini richiesto nel corpo della memoria vale? (Cass. 28050/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 aprile 2026
La collocazione della richiesta di interrogatorio dopo l'avviso di conclusione indagini nel corpo della memoria difensiva è irrilevante, ma non esonera la difesa dall'onere di renderla immediatamente riconoscibile: una formulazione ambigua, incidentale o inserita in contesti argomentativi eterogenei non vincola il Pubblico ministero all'espletamento dell'interrogatorio. Il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. per la presentazione delle memorie e delle richieste difensive, ha natura ordinatoria, sicché i diritti difensivi possono esercitarsi fino alla richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. …
Leggi di più… - 2. Sostituzione di persona e account di posta (Cass. 42572/18/https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 ottobre 2018
Integra il reato di sostituzione di persona la creazione ed utilizzazione un "account" ed una casella di posta elettronica o l'iscrizione su un sito e-commerce servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto. In tema di reati contro il patrimonio, qualora l'elemento dell'ingiusto profitto sia costituito dall'accreditamento di una somma di denaro su una carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay") dell'agente, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto alla ricarica, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente l'effettivo conseguimento della somma - e non di un mero …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2016, n. 52215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52215 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2016 |
Testo completo
udienza pubblica del 28.10.2016 sentenza n. 2793 registro generale n. 14693/16 522 15 / 1 6 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Seconda Sezione Penale Composta da: dott. Antonio Prestipino presidente dott. Margherita Taddei dott. Luigi Agostinacchio dott. Anna Maria De Santis consigliere est, dott. Lucia Aielli Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale promossa da: GL IC nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 10347/2015 della Corte d'appello di Reggio Calabria del 16/4/2015; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Lucia Aielli;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione;
t A 1 udito il difensore avv. Antonino Napoli che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto GL IC , per mezzo del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palmi del 21/4/2009, dichiarava estinti per prescrizione i reati originariamente contestati di associazione a delinquere e usura e riduceva la pena per il residuale reato di estorsione, ad anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge avuto riguardo al tenore dell'ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento processuale avanzata dal difensore il quale aveva tempestivamente comunicato il prevalente impegno professionale;
deduce altresì la violazione di legge e la mancanza e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di usura sulla base di una consulenza tecnica che aveva recepito le indicazioni della p.o., la quale non aveva affatto indicato il tasso praticato;
eccepisce poi la violazione di legge e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla violazione dei parametri di cui agli artt. 62 bis e 133 c.p. Considerato in diritto 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per estinzione del dovuta a prescrizione essendo il primo motivo di ricorso non reato manifestamente infondato .
2. Viene preliminarmente prospettato dal ricorrente un "error in procedendo", rispetto al quale, è noto, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto e per risolvere la relativa la questione può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1 8521/2013, rv. 255304); ebbene dall'analisi dell'ordinanza del giudice di primo grado e dalla sentenza di appello che ne condivide le ragioni, risulta che il motivo del rigetto dell'istanza del difensore di rinvio per legittimo impedimento, di cui il ricorrente si duole, fu determinata, nella sostanza, dalla violazione del generale obbligo di lealtà e correttezza professionale che grava sul difensore il quale a conoscenza del pregresso impegno professionale, dovuto al mandato defensionale in processo ove molti dei reati si avviavano alla prescrizione, avrebbe dovuto prospettare presso la Corte d'Assise, l'esistenza di altro precedente, concomitante, impegno professionale ю ม я così da consentire il contemperamento delle esigenze di celerità e speditezza presenti in entrambi i processi. Questa Corte a Sezioni Unite, attingendo dal codice di autoregolamentazione forense, ha distinto l'ipotesi di impedimento in senso stretto dall'ipotesi di adesione all'astensione del difensore sottolineando che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Rv. 262912). In tale solco si colloca la sentenza impugnata che nel rigettare la richiesta di rinvio ha sottolineato il comportamento omissivo del difensore il quale è tenuto per dovere professionale, ad un comportamento processuale esplicito e collaborativo con le altre parti, per cui al momento della indicazione della data di udienza, avrebbe dovuto prospettare l'esistenza di altro impegno professionale, fissato antecedentemente. La ragione per la quale correttamente è stato ritenuto esistente un onere comunicativo al difensore, risiede nel principio di leale collaborazione del giudice e delle parti alla celebrazione di un processo equo, principio sovrapponibile a quello di lealtà processuale che, sebbene tipizzato e dunque previsto solo con riferimento al processo civile (art. 88 c.p.c.), non per questo può ritenersi estraneo al processo penale (Sez. 3, n. 4376 del 13/12/2013, dep. 30/01/2014, Palermitano ed altro, non mass.). Per rendersene conto è sufficiente considerare che il codice deontologico forense richiede che l'avvocato debba svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza (art. 6), ricavandosi poi espressamente il principio del dovere di lealtà e probità del difensore nel processo penale dall'art. 105 c.p.p., comma 4; il codice etico della magistratura richiede ai magistrati (sia ai giudici che ai pubblici ministeri) di operare, nell'esercizio delle loro funzioni, per rendere effettivo il valore dell'imparzialità, agendo con lealtà (art. 9); lo stesso codice di procedura penale contiene diverse disposizioni che documentano l'esistenza di un tale obbligo: la responsabilità per il querelante e per la parte civile in materia di spese e danni (art. 427 c.p.p., art. 541 c.p.p., comma 2, art. 542 c.p.p.); la condanna di una somma a favore della Cassa delle ammende (artt. 44, 48, 616 e 634 c.p.p.), la lealtà nell'espletamento dell'esame testimoniale (art. 499 c.p.p., comma 6). ю А 3 In più occasioni, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 15547 del 19/03/2008, Rv. 239489) ha espressamente richiamato il principio di lealtà processuale come principio che deve improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento e la cui violazione è valutabile dal giudice, come nel caso di comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti tenuti da parte dell'imputato, suscettibili di fondare il diniego della concessione delle attenuanti generiche (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253152); come nell'ipotesi di irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. per il caso di inammissibilità del ricorso per cassazione collegata esplicitamente alla violazione di un generale obbligo di lealtà processuale, manifestatasi nella scelta di adire il giudice di legittimità in modo imprudente, se non addirittura temerario, o con finalità meramente dilatorie (Sez. 5, Sentenza n. 43067 del 17/10/2001, De Salvo, Rv. 220866). Deve perciò conclusivamente ritenersi l'infondatezza del motivo del ricorso, dovendosi considerare che, da un lato, il concomitante impegno professionale era stato comunicato solo il giorno prima della udienza ovvero il 17/1/2007, in proposito la difesa ha dichiarato e non documentato che i rinvii venivano effettuati di giorno in giorno, circostanza assai improbabile stante la natura di processi come quello pendente in Corte d'assise con imputati detenuti caratterizzati da calendari di udienza opportunamente prefissati, dall'altro che il difensore avrebbe senz'altro potuto prospettare l'esistenza del pregresso impegno professionale già assunto da tempo, nel processo ritenuto prevalente, così da consentire un rinvio compatibile con il pregresso impegno professionale. Tutto ciò sopra posto, evidenziato preliminarmente che dagli atti non emergono cause di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., osserva la Corte che il ricorso, non risultando manifestamente infondato, deve essere accolto, non sulla base dei motivi proposti, ma in forza della previsione contenuta ai sensi dell'art. 609, comma 2 c.p.p., essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. Segnatamente il reato, consumato fino a marzo 2003 è estinto, essendo decorso il termine massimo di prescrizione di cui agli artt. 157 e ss c.p.p. ( anni dodici e mesi sei). Di conseguenza la sentenza deve essere annullata senza rinvio, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 620, comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Roma, 28 ottobre 2016 I Il Consigliere estensore Lucia Aielli belli Il Presidente Antonio Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 7 DIC 2016 IL Il Canoolere CANCELLIERE C A S P SA U S Claudia Riane E N O J