Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1136
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza di primo grado per errata indicazione della data di notifica della cartella e per aver considerato la prescrizione rispetto alla cartella e non all'intimazione

    La Corte rileva un mero errore materiale nella sentenza di primo grado riguardo alla data di notifica della cartella, ma conferma la validità della notifica come avvenuta in data antecedente. Rileva inoltre che la cartella non è stata impugnata e che, anche considerando la prescrizione quinquennale, il periodo di sospensione dei termini dovuto alla normativa emergenziale (d.l. n. 18/2020 e successive modifiche) ha impedito il maturare della prescrizione.

  • Rigettato
    Erroneità della motivazione della sentenza di primo grado per aver dato rilevanza alla data di adempimento dell'ente e non a quella di conoscenza del contribuente

    La Corte ritiene che la questione della data di notifica sia stata superata dall'accertamento che la cartella, atto presupposto, non è stata impugnata e che la prescrizione non è maturata a causa delle sospensioni normative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1136
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1136
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo