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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1136/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CA GEREMIA, TO
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2412/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17549/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 04/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249014445729000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249014445729000 TARI 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7433/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte dii giustizia Tributaria di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato il ricorso di
Ricorrente_1 avverso l'atto di intimazione n.07120249014445729/000 notificato il 05/04/2024 relativo a tari anni 2011 e 2012, per euro 1779,49, conseguente al mancato pagamento della cartella n.07120180054216180000 notificata in data 12/12/2018.
Il contribuente proponeva appello, per i seguenti motivi: a) erroneità della sentenza di primo grado, per aver ritenuto che la cartella di pagamento era stata notificata a mezzo pec in data 22\3\22 e che l'eccezione di prescrizione andava proposta contro la cartella, e non contro l'atto di intimazione;
b) erroneità della motivazione nella parte in cui dà rilevanza alla data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello successivo di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
L'ADER si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello- che vanno scrutinati unitariamente perché connessi- sono complessivamente infondati.
Deve però rilevarsi che la sentenza di primo grado – per mero errore materiale (agevolmente percepibile dalla lettura dell'atto nel suo complesso) indica come data della notifica della cartella – atto presupposto- il
22\3\22, mentre è documentato (e riconosciuto dallo stesso appellato) che la notifica ebbe luogo, a mezzo pec, il 12\12\18.
L'appellante non contesta la ritualità della notifica, ed è incontroverso che la cartella è divenuta definitiva, in quanto non impugnata.
Viene in rilievo il profilo attinente la prescrizione, nella specie – Tari – sicuramente quinquennale, ex art. 2948 c.c. (v. ex plurimis Cass. 15674\22) .
Nella specie deve poi tenersi conto del periodo di sospensione dei termini in ragione della normativa emergenziale, gli art 67 e 69 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 ; alla stregua di tali disposizione non solo tutti i termini “tributari” sono stati sospesi nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, ma anche
(v. art. 69, comma 4 bis) : “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”;.
Tali disposizioni hanno poi efficacia generale, per tutte le categorie di tributi e di atti di imposizione tributaria,
v. in ultimo Cass. 21765\25.
Ne segue, nella specie, che la pretesa tributaria, legittimamente proposta, non è prescritta, con rigetto quindi del gravame.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 410,00 oltre accessori se dovuti
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CA GEREMIA, TO
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2412/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17549/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 04/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249014445729000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249014445729000 TARI 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7433/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte dii giustizia Tributaria di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato il ricorso di
Ricorrente_1 avverso l'atto di intimazione n.07120249014445729/000 notificato il 05/04/2024 relativo a tari anni 2011 e 2012, per euro 1779,49, conseguente al mancato pagamento della cartella n.07120180054216180000 notificata in data 12/12/2018.
Il contribuente proponeva appello, per i seguenti motivi: a) erroneità della sentenza di primo grado, per aver ritenuto che la cartella di pagamento era stata notificata a mezzo pec in data 22\3\22 e che l'eccezione di prescrizione andava proposta contro la cartella, e non contro l'atto di intimazione;
b) erroneità della motivazione nella parte in cui dà rilevanza alla data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello successivo di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
L'ADER si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello- che vanno scrutinati unitariamente perché connessi- sono complessivamente infondati.
Deve però rilevarsi che la sentenza di primo grado – per mero errore materiale (agevolmente percepibile dalla lettura dell'atto nel suo complesso) indica come data della notifica della cartella – atto presupposto- il
22\3\22, mentre è documentato (e riconosciuto dallo stesso appellato) che la notifica ebbe luogo, a mezzo pec, il 12\12\18.
L'appellante non contesta la ritualità della notifica, ed è incontroverso che la cartella è divenuta definitiva, in quanto non impugnata.
Viene in rilievo il profilo attinente la prescrizione, nella specie – Tari – sicuramente quinquennale, ex art. 2948 c.c. (v. ex plurimis Cass. 15674\22) .
Nella specie deve poi tenersi conto del periodo di sospensione dei termini in ragione della normativa emergenziale, gli art 67 e 69 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 ; alla stregua di tali disposizione non solo tutti i termini “tributari” sono stati sospesi nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, ma anche
(v. art. 69, comma 4 bis) : “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”;.
Tali disposizioni hanno poi efficacia generale, per tutte le categorie di tributi e di atti di imposizione tributaria,
v. in ultimo Cass. 21765\25.
Ne segue, nella specie, che la pretesa tributaria, legittimamente proposta, non è prescritta, con rigetto quindi del gravame.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 410,00 oltre accessori se dovuti