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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/10/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1040 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
(c.f. ) e C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), con l'avv. MILIO Parte_3 C.F._3
TIZIANA; attore contro
(c.f. ), con l'avv. GIANNONE Controparte_1 C.F._4
VINCENZO; convenuto avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
posta in decisione con ordinanza del 16.6.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 8 marzo 2018, Parte_1
, e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_2 Parte_3
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_1 e non patrimoniali subiti in conseguenza dei fatti oggetto della sentenza penale della Corte d'Appello di Catania del 19 maggio 2016, divenuta irrevocabile l'11 maggio 2017, con cui il convenuto è stato dichiarato responsabile, ai soli effetti civili, del reato di cui all'art. 424, comma 2, c.p., per aver appiccato un incendio doloso ai danni di tre motocicli di proprietà dei ricorrenti, custoditi in un garage sito in Chiaramonte Gulfi, nonché del reato di minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, c.p., con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile.
I ricorrenti hanno dedotto che, a seguito dell'incendio, hanno subito i seguenti danni patrimoniali:
− € 11.104,00 per la distruzione della motocicletta Parte_3
Yamaha R6 targata DA60133 e relativi accessori, oltre a € 2.066,66 per i danni all'immobile in comodato gratuito e € 10.000,00 per danno morale;
− : € 2.000,00 per il ciclomotore Piaggio 50 Special targato Parte_1
5M4W9, € 2.066,66 per i danni all'immobile e € 10.000,00 per danno morale;
− € 2.000,00 per il ciclomotore Piaggio 50 Special targato Parte_2
8GG18, € 2.066,66 per i danni all'immobile e € 10.000,00 per danno morale.
I ricorrenti hanno allegato documentazione fotografica, contratti di acquisto, certificati di proprietà, preventivi di spesa, relazioni tecniche e articoli di stampa, a sostegno delle proprie pretese risarcitorie.
Hanno pertanto chiesto la condanna del convenuto al pagamento delle seguenti somme:
− € 23.170,66 in favore di Parte_3
− € 14.066,66 in favore di;
Parte_1
− € 14.066,66 in favore di;
Parte_2
oltre interessi legali, rivalutazione monetaria anno per anno dalla data del fatto (20 marzo 2009) fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il convenuto , il quale ha contestato Controparte_1
integralmente le domande attoree, eccependo in via preliminare: − la nullità del procedimento per mancato esperimento della negoziazione assistita e della mediazione obbligatoria;
− il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, per mancata prova della titolarità dei beni danneggiati;
− il difetto di legittimazione passiva del resistente;
− l'inammissibilità del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c.;
− la prescrizione e decadenza del diritto azionato.
Nel merito, il resistente ha negato ogni responsabilità risarcitoria, contestando l'an e il quantum delle pretese attoree, ritenute eccessive, sproporzionate, non documentate e non provate. Ha sostenuto che i ricorrenti non hanno fornito prova della proprietà dei veicoli e dell'immobile danneggiato, né hanno prodotto fatture o certificazioni mediche a supporto dei danni patrimoniali e morali lamentati. Ha inoltre eccepito che i beni danneggiati erano obsoleti e di modesto valore, e che i ricorrenti non hanno dimostrato di aver adottato comportamenti diligenti per contenere il danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Il resistente ha infine chiesto il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese,
e in via subordinata, la quantificazione dei danni in misura minima, previa verifica del nesso causale.
***
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita deve anzitutto intendersi rinunciata, perché il convenuto, con le note scritte di precisazione delle conclusioni, dopo aver richiamato i propri precedenti atti, che contenevano l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento sia della negoziazione assistita che della mediazione, ha eccepito solo quest'ultima, dal che si desume l'abbandono dell'altra, non espressamente richiamata.
In secondo luogo, tale eccezione è comunque inammissibile.
Infatti, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza (art. 3 d.l. 132/2014). L'eccezione deve essere specifica, ossia deve essere puntualmente riferita al tipo di domanda proposta, altrimenti è irrilevante.
Infatti la Corte di Cassazione ha affermato che “il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 3, del d.l. n.
132 del 2014, sia per le azioni di danni da circolazione stradale, sia per la domanda di condanna al pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, che integrano due, ben distinte e tra loro indipendenti, tipologie di controversie, con la conseguenza che, ove sia stata tempestivamente eccepita in primo grado l'improcedibilità in relazione ad una di esse, deve ritenersi tardiva la medesima eccezione proposta, con i motivi d'appello, riguardo all'altra” (C. 186/20259): tale principio presuppone quello della necessaria specificità dell'eccezione, laddove nel caso di specie il convenuto ha cumulativamente eccepito, senza spiegarne il motivo
(ossia senza dire in quale o quali ipotesi rientrassero le domande oggetto di questo giudizio), tanto la mancata negoziazione assistita quanto la mancata mediazione, con conseguente inammissibilità dell'eccezione per genericità.
Quanto all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, valgono anzitutto le medesime considerazioni appena svolte, essendo anch'essa (come detto) assolutamente generica. E comunque, anche a ritenerla ammissibile, il presente giudizio non rientra in alcuna delle ipotesi per cui l'art. 5 co. 1 bis d.lgs. 28/2010, nel testo vigente al momento della domanda, prevedeva la condizione di procedibilità.
L'eccezione di inammissibilità del rito sommario ex art. 702 bis e ss. c.p.c. “non rientrando la domanda tra quelle indicate nel predetto articolo” è manifestamente infondata perché tale rito era esperibile “nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica”, qual è la presente.
L'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale passiva è manifestamente infondata perché coperta dal giudicato penale.
È invece parzialmente fondata quella di difetto di legittimazione sostanziale attiva.
Infatti, premesso che gli attori chiedono il risarcimento del danno subito per la perdita della proprietà dei veicoli (come si evince in particolare dalla loro prima memoria istruttoria, in cui sostengono che gli stessi fossero di loro proprietà) nelle sentenze penali non vi è alcun accertamento della proprietà dei veicoli in capo agli attori, leggendosi solo nei capi di imputazione che gli stessi li avevano in uso.
Del resto, la condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile presuppone esclusivamente l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso (C.
32899/2021), esulandone qualunque accertamento dell'esistenza o della misura del danno che è rimesso al giudice della liquidazione (Cass. IV, n. 12175/2017).
Orbene, in atti vi è il certificato di proprietà della motocicletta Yamaha, da cui risulta che la stessa era dell'attore . Parte_3
Deve poi ritenersi che questi fosse proprietario della sola tuta in pelle, non anche dei guanti del casco e degli stivali, essendovi in atti solo il contratto di acquisto della prima (assieme alla moto: doc. 10 attori).
Non vi è invece alcun documento attestante che le due fossero di proprietà Pt_4
rispettivamente di e;
e il capitolo di prova orale formulato sul punto Pt_1 Pt_2
dagli attori è inammissibile perché avente ad oggetto non fatti specifici, come richiesto dall'art. 244 c.p.c., ma direttamente il diritto di proprietà, che non è un fatto percepibile coi sensi ma il risultato di una qualificazione giuridica;
in altri termini, la prova del diritto di proprietà deve essere fornita tramite la prova dei fatti costitutivi di tale diritto (ad es. la compravendita dal precedente proprietario, il possesso per il tempo necessario all'usucapione, etc.), non potendosi invece chiedere al testimone di valutare direttamente l'esistenza del diritto stesso.
Ed anzi, per ciascuna delle due Vespa, vi è in atti una “maschera di assegnazione contrassegni per ciclomotori” (tale denominazione è presente in uno solo dei due documenti, i quali sono però identici salvo che per i dati specifici) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da cui risulta che quella con codice contrassegno 8GG18 era intestata a e quella con codice Controparte_2
contrassegno 5M4W9 era intestata a (docc. d ed e di parte Persona_1
attrice, che non sembrano menzionati nell'elenco documenti), ossia a soggetti diversi dagli attori. Dato che i codici contrassegno corrispondono alle targhe indicate dagli attori, deve concludersi che e non fossero proprietari Pt_1 Pt_2
dei due ciclomotori;
con la conseguente infondatezza della domanda di risarcimento del danno derivante dalla perdita della proprietà di tali beni.
Ne consegue l'infondatezza della domanda risarcitoria relativa alla perdita dei due ciclomotori.
Quanto ai danni subiti dall'immobile, è pacifico che questo non fosse di proprietà degli attori, i quali pretendono il rimborso delle spese sostenute per le riparazioni dagli stessi effettuate in prima persona.
Tale domanda è infondata. Infatti, il danno conseguente alle lesioni riportate dall'immobile si genera nella sfera giuridica del suo proprietario, il quale è quindi unico soggetto legittimato a chiederne il risarcimento;
né è stato dedotto alcun titolo in ragione del quale gli odierni attori avrebbero astrattamente potuto rivalersi sul convenuto (surrogazione, diritto di rivalsa o regresso).
Ulteriore profilo di infondatezza di tale domanda risiede nella mancanza di prova in ordine all'effettuazione delle riparazioni da parte degli attori, avendo questi prodotto esclusivamente una relazione di stima dei lavori effettuati, che non accerta che questi furono eseguiti dagli attori.
È infondata anche la domanda relativa al danno morale, perché questo deve pur sempre essere specificamente allegato e provato nella sua consistenza oggettiva anche quando il fatto illecito costituisca reato (C. 8421/2011), e gli attori non hanno formulato alcuna istanza di prova sul punto.
Va quindi liquidato il solo pregiudizio subito da per la perdita Parte_3
della motocicletta e della tuta. Quanto alla motocicletta, può farsi riferimento alle conclusioni della c.t.u., che appaiono coerentemente formulate sulla base della documentazione in atti e di una compiuta ricerca di mercato, e che comunque le parti non hanno contestato. Il c.t.u. ha valutato la moto in € 7.200 al momento dell'incendio (20.3.2009): trattandosi di debito di valore, tale importo va rivalutato ad oggi, ottenendosi €
9.583,20.
Il c.t.u. ha poi valutato la tuta nuova in € 1000, da svalutare per la vetustà del 40%.
Tuttavia, dal citato contratto di acquisto emerge che la tuta costò all'attore € 500 il
22.6.2007. Deve quindi farsi riferimento a tale importo, rivalutato alla data dell'incendio, decurtato del 40% per la vetustà come ritenuto dal c.t.u., e poi rivalutato sino ad oggi, ottenendosi quindi € 413,28.
Infine, non è dovuto alcun rimborso della spesa di rottamazione della motocicletta, perché è stata prodotta solo una fattura non quietanzata che, come tale, non è prova del pagamento. Infatti, “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione” (ex multis:
Cass. Civ. n. 3293/2018).
In definitiva, le domande proposte da e vanno integralmente Pt_1 Pt_2
rigettate. Quella proposta da va accolta solo in relazione alla perdita della Pt_3
motocicletta e della tuta, condannando il convenuto al pagamento della somma di €
9.996,48 (9.583,20 + 413,28) oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Essendo state rigettate le domande di due attori su tre, e considerato che tutti gli attori sono assistiti dal medesimo difensore, il convenuto va condannato a risarcire agli attori un terzo delle spese di lite, compensando gli altri due terzi.
Per le medesime ragioni, le spese di c.t.u. restano a carico degli attori per due terzi ed a carico del convenuto per due terzi.
La soccombenza reciproca esclude la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dagli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_3
9.996,48 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- rigetta le ulteriori domande attoree;
- condanna a rifondere a e Controparte_1 Pt_3 Pt_1 [...]
un terzo delle spese di lite, liquidato in € 1.600 oltre iva cpa Parte_2
rimborso spese forfetario al 15%, € 79 per c.u.
Ragusa, 30/10/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1040 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
(c.f. ) e C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), con l'avv. MILIO Parte_3 C.F._3
TIZIANA; attore contro
(c.f. ), con l'avv. GIANNONE Controparte_1 C.F._4
VINCENZO; convenuto avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
posta in decisione con ordinanza del 16.6.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 8 marzo 2018, Parte_1
, e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_2 Parte_3
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_1 e non patrimoniali subiti in conseguenza dei fatti oggetto della sentenza penale della Corte d'Appello di Catania del 19 maggio 2016, divenuta irrevocabile l'11 maggio 2017, con cui il convenuto è stato dichiarato responsabile, ai soli effetti civili, del reato di cui all'art. 424, comma 2, c.p., per aver appiccato un incendio doloso ai danni di tre motocicli di proprietà dei ricorrenti, custoditi in un garage sito in Chiaramonte Gulfi, nonché del reato di minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, c.p., con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile.
I ricorrenti hanno dedotto che, a seguito dell'incendio, hanno subito i seguenti danni patrimoniali:
− € 11.104,00 per la distruzione della motocicletta Parte_3
Yamaha R6 targata DA60133 e relativi accessori, oltre a € 2.066,66 per i danni all'immobile in comodato gratuito e € 10.000,00 per danno morale;
− : € 2.000,00 per il ciclomotore Piaggio 50 Special targato Parte_1
5M4W9, € 2.066,66 per i danni all'immobile e € 10.000,00 per danno morale;
− € 2.000,00 per il ciclomotore Piaggio 50 Special targato Parte_2
8GG18, € 2.066,66 per i danni all'immobile e € 10.000,00 per danno morale.
I ricorrenti hanno allegato documentazione fotografica, contratti di acquisto, certificati di proprietà, preventivi di spesa, relazioni tecniche e articoli di stampa, a sostegno delle proprie pretese risarcitorie.
Hanno pertanto chiesto la condanna del convenuto al pagamento delle seguenti somme:
− € 23.170,66 in favore di Parte_3
− € 14.066,66 in favore di;
Parte_1
− € 14.066,66 in favore di;
Parte_2
oltre interessi legali, rivalutazione monetaria anno per anno dalla data del fatto (20 marzo 2009) fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il convenuto , il quale ha contestato Controparte_1
integralmente le domande attoree, eccependo in via preliminare: − la nullità del procedimento per mancato esperimento della negoziazione assistita e della mediazione obbligatoria;
− il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, per mancata prova della titolarità dei beni danneggiati;
− il difetto di legittimazione passiva del resistente;
− l'inammissibilità del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c.;
− la prescrizione e decadenza del diritto azionato.
Nel merito, il resistente ha negato ogni responsabilità risarcitoria, contestando l'an e il quantum delle pretese attoree, ritenute eccessive, sproporzionate, non documentate e non provate. Ha sostenuto che i ricorrenti non hanno fornito prova della proprietà dei veicoli e dell'immobile danneggiato, né hanno prodotto fatture o certificazioni mediche a supporto dei danni patrimoniali e morali lamentati. Ha inoltre eccepito che i beni danneggiati erano obsoleti e di modesto valore, e che i ricorrenti non hanno dimostrato di aver adottato comportamenti diligenti per contenere il danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Il resistente ha infine chiesto il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese,
e in via subordinata, la quantificazione dei danni in misura minima, previa verifica del nesso causale.
***
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita deve anzitutto intendersi rinunciata, perché il convenuto, con le note scritte di precisazione delle conclusioni, dopo aver richiamato i propri precedenti atti, che contenevano l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento sia della negoziazione assistita che della mediazione, ha eccepito solo quest'ultima, dal che si desume l'abbandono dell'altra, non espressamente richiamata.
In secondo luogo, tale eccezione è comunque inammissibile.
Infatti, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza (art. 3 d.l. 132/2014). L'eccezione deve essere specifica, ossia deve essere puntualmente riferita al tipo di domanda proposta, altrimenti è irrilevante.
Infatti la Corte di Cassazione ha affermato che “il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 3, del d.l. n.
132 del 2014, sia per le azioni di danni da circolazione stradale, sia per la domanda di condanna al pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, che integrano due, ben distinte e tra loro indipendenti, tipologie di controversie, con la conseguenza che, ove sia stata tempestivamente eccepita in primo grado l'improcedibilità in relazione ad una di esse, deve ritenersi tardiva la medesima eccezione proposta, con i motivi d'appello, riguardo all'altra” (C. 186/20259): tale principio presuppone quello della necessaria specificità dell'eccezione, laddove nel caso di specie il convenuto ha cumulativamente eccepito, senza spiegarne il motivo
(ossia senza dire in quale o quali ipotesi rientrassero le domande oggetto di questo giudizio), tanto la mancata negoziazione assistita quanto la mancata mediazione, con conseguente inammissibilità dell'eccezione per genericità.
Quanto all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, valgono anzitutto le medesime considerazioni appena svolte, essendo anch'essa (come detto) assolutamente generica. E comunque, anche a ritenerla ammissibile, il presente giudizio non rientra in alcuna delle ipotesi per cui l'art. 5 co. 1 bis d.lgs. 28/2010, nel testo vigente al momento della domanda, prevedeva la condizione di procedibilità.
L'eccezione di inammissibilità del rito sommario ex art. 702 bis e ss. c.p.c. “non rientrando la domanda tra quelle indicate nel predetto articolo” è manifestamente infondata perché tale rito era esperibile “nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica”, qual è la presente.
L'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale passiva è manifestamente infondata perché coperta dal giudicato penale.
È invece parzialmente fondata quella di difetto di legittimazione sostanziale attiva.
Infatti, premesso che gli attori chiedono il risarcimento del danno subito per la perdita della proprietà dei veicoli (come si evince in particolare dalla loro prima memoria istruttoria, in cui sostengono che gli stessi fossero di loro proprietà) nelle sentenze penali non vi è alcun accertamento della proprietà dei veicoli in capo agli attori, leggendosi solo nei capi di imputazione che gli stessi li avevano in uso.
Del resto, la condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile presuppone esclusivamente l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso (C.
32899/2021), esulandone qualunque accertamento dell'esistenza o della misura del danno che è rimesso al giudice della liquidazione (Cass. IV, n. 12175/2017).
Orbene, in atti vi è il certificato di proprietà della motocicletta Yamaha, da cui risulta che la stessa era dell'attore . Parte_3
Deve poi ritenersi che questi fosse proprietario della sola tuta in pelle, non anche dei guanti del casco e degli stivali, essendovi in atti solo il contratto di acquisto della prima (assieme alla moto: doc. 10 attori).
Non vi è invece alcun documento attestante che le due fossero di proprietà Pt_4
rispettivamente di e;
e il capitolo di prova orale formulato sul punto Pt_1 Pt_2
dagli attori è inammissibile perché avente ad oggetto non fatti specifici, come richiesto dall'art. 244 c.p.c., ma direttamente il diritto di proprietà, che non è un fatto percepibile coi sensi ma il risultato di una qualificazione giuridica;
in altri termini, la prova del diritto di proprietà deve essere fornita tramite la prova dei fatti costitutivi di tale diritto (ad es. la compravendita dal precedente proprietario, il possesso per il tempo necessario all'usucapione, etc.), non potendosi invece chiedere al testimone di valutare direttamente l'esistenza del diritto stesso.
Ed anzi, per ciascuna delle due Vespa, vi è in atti una “maschera di assegnazione contrassegni per ciclomotori” (tale denominazione è presente in uno solo dei due documenti, i quali sono però identici salvo che per i dati specifici) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da cui risulta che quella con codice contrassegno 8GG18 era intestata a e quella con codice Controparte_2
contrassegno 5M4W9 era intestata a (docc. d ed e di parte Persona_1
attrice, che non sembrano menzionati nell'elenco documenti), ossia a soggetti diversi dagli attori. Dato che i codici contrassegno corrispondono alle targhe indicate dagli attori, deve concludersi che e non fossero proprietari Pt_1 Pt_2
dei due ciclomotori;
con la conseguente infondatezza della domanda di risarcimento del danno derivante dalla perdita della proprietà di tali beni.
Ne consegue l'infondatezza della domanda risarcitoria relativa alla perdita dei due ciclomotori.
Quanto ai danni subiti dall'immobile, è pacifico che questo non fosse di proprietà degli attori, i quali pretendono il rimborso delle spese sostenute per le riparazioni dagli stessi effettuate in prima persona.
Tale domanda è infondata. Infatti, il danno conseguente alle lesioni riportate dall'immobile si genera nella sfera giuridica del suo proprietario, il quale è quindi unico soggetto legittimato a chiederne il risarcimento;
né è stato dedotto alcun titolo in ragione del quale gli odierni attori avrebbero astrattamente potuto rivalersi sul convenuto (surrogazione, diritto di rivalsa o regresso).
Ulteriore profilo di infondatezza di tale domanda risiede nella mancanza di prova in ordine all'effettuazione delle riparazioni da parte degli attori, avendo questi prodotto esclusivamente una relazione di stima dei lavori effettuati, che non accerta che questi furono eseguiti dagli attori.
È infondata anche la domanda relativa al danno morale, perché questo deve pur sempre essere specificamente allegato e provato nella sua consistenza oggettiva anche quando il fatto illecito costituisca reato (C. 8421/2011), e gli attori non hanno formulato alcuna istanza di prova sul punto.
Va quindi liquidato il solo pregiudizio subito da per la perdita Parte_3
della motocicletta e della tuta. Quanto alla motocicletta, può farsi riferimento alle conclusioni della c.t.u., che appaiono coerentemente formulate sulla base della documentazione in atti e di una compiuta ricerca di mercato, e che comunque le parti non hanno contestato. Il c.t.u. ha valutato la moto in € 7.200 al momento dell'incendio (20.3.2009): trattandosi di debito di valore, tale importo va rivalutato ad oggi, ottenendosi €
9.583,20.
Il c.t.u. ha poi valutato la tuta nuova in € 1000, da svalutare per la vetustà del 40%.
Tuttavia, dal citato contratto di acquisto emerge che la tuta costò all'attore € 500 il
22.6.2007. Deve quindi farsi riferimento a tale importo, rivalutato alla data dell'incendio, decurtato del 40% per la vetustà come ritenuto dal c.t.u., e poi rivalutato sino ad oggi, ottenendosi quindi € 413,28.
Infine, non è dovuto alcun rimborso della spesa di rottamazione della motocicletta, perché è stata prodotta solo una fattura non quietanzata che, come tale, non è prova del pagamento. Infatti, “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione” (ex multis:
Cass. Civ. n. 3293/2018).
In definitiva, le domande proposte da e vanno integralmente Pt_1 Pt_2
rigettate. Quella proposta da va accolta solo in relazione alla perdita della Pt_3
motocicletta e della tuta, condannando il convenuto al pagamento della somma di €
9.996,48 (9.583,20 + 413,28) oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Essendo state rigettate le domande di due attori su tre, e considerato che tutti gli attori sono assistiti dal medesimo difensore, il convenuto va condannato a risarcire agli attori un terzo delle spese di lite, compensando gli altri due terzi.
Per le medesime ragioni, le spese di c.t.u. restano a carico degli attori per due terzi ed a carico del convenuto per due terzi.
La soccombenza reciproca esclude la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dagli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_3
9.996,48 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- rigetta le ulteriori domande attoree;
- condanna a rifondere a e Controparte_1 Pt_3 Pt_1 [...]
un terzo delle spese di lite, liquidato in € 1.600 oltre iva cpa Parte_2
rimborso spese forfetario al 15%, € 79 per c.u.
Ragusa, 30/10/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)