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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 910/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
LONGO NATALE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1088/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - IN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036433628 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 693/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate riscossione in data 26/4/2025, il sig. Nominativo_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240036433628, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RIFIUTI solidi urbani dal
2008 al 2012, per un importo totale di euro 722,88.
Avverso detta cartella, la ricorrente ha articolato i motivi di ricorso di seguito compendiati.
a) mancata notifica degli atti presupposti (ove effettuata con poste private sarebbe comunque nullo);
b) intervenuta prescrizione;
c) nullità per mancata sottoscrizione e mancata indicazione del responsabile del procedimento;
d) difetto di motivazione della cartella ed erronea determinazione delle somme;
e) si tratterebbe di carichi annullati di diritto ai sensi della legge n. 197/2022 (essendo di importo inferiore ai 1.000 euro).
Il contribuente ha quindi concluso chiedendo, previa sospensiva, di annullare la cartella gravata per le esposte ragioni, con vittoria di spese e onorari (difensore anticipatario).
Con memoria del 18/7/2025, si è costituita l'ER, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 del d. lgs. n. 546/1992, non avendo il ricorrente citato in giudizio l'ente impositore.
Sempre in via preliminare, l'ER ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai vizi di competenza dell'ente impositore.
Con riferimento ai motivi di ricorso relativi alla decadenza e alla prescrizione, dopo aver richiamato la normativa emergenziale covid-19, l'ER ha ritenuto responsabile l'ente impositore, in quanto esse si sarebbero determinate in epoca antecedente all'atto impugnato e tenuto conto che l'Agenzia di riscossione non potrebbe sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo.
Pertanto, l'ER ha sostento il proprio difetto di legittimazione passiva, in quando l'TO le ha consegnato i ruoli in questione in data 10/1/2024 e che l'attività precedente è di competenza dell'amministrazione creditrice del tributo.
L'ER ha quindi concluso chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità della procedura di riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
Con ordinanza n. 2821/2025 del 20/10/2025, questa Corte ha ordinato al ricorrente di notificare il ricorso all'TO 1 IN, titolare del credito richiesto, adempimento eseguito in data 21/10/2025.
L'TO non risulta costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] In via preliminare, deve respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'ER, considerato che il ricorrente impugna un atto dell'Agenzia e lamenta vizi che riguardano, almeno astrattamente, anche l'attività dell'agenzia della riscossione.
[2] Avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie concreta sub iudice, il ricorso, che concerne una cartella notificata a fine 2024 e riguarda la TASSA RIFIUTI solidi urbani dal 2008 al 2012, deve essere accolto per intervenuta prescrizione, rimanendo assorbiti gli ulteriori profili di censura.
Trattandosi di tributi comunali (soggetti a prescrizione quinquennale), non può che riscontrarsi che l'impugnata cartella è stata notificata nel 2025, mentre i tributi risalgono agli anni dal 2008 al 2012, senza che le parti convenute abbiano comprovato l'avvenuta notifica di atti interruttivi.
Il ricorso deve dunque essere accolto.
Nella cartella impugnata si fa peraltro riferimento ad una intimazione del 2019 che sarebbe stata notificata il 16/10/2019, pertanto comunque tardivamente.
Inoltre si tratta di intimazione atipica (per come riscontrato nell'attività dell'STO 1 IN), la cui eventuale notifica non interdice l'impugnativa relativa alla prescrizione precedentemente maturata, trattandosi di atto solo facoltativamente impugnabile.
[3] Le spese processuali (liquidate come da dispositivo avuto riguardo alla linearità delle questioni) vengono imputate alla sola TO E1 (cfr: Cass. ord. n. 39495/2021), in quanto all'ADER, pur formalmente soccombente, non può esser addebitata responsabilità alcuna per l'intervenuta prescrizione, considerato che i ruoli sono stati consegnati all'ADER in data 25/4/2024, quando orami erano scaduti i suddetti termini.
Le spese del giudizio vengono invece compensate nei riguardi della pur soccombente ADER.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'TO1 IN al pagamento delle spese processuali a beneficio del ricorrente, quantificate in euro 400,00 (difensore anticipatario), oltre contributo unificato ed eventuali accessori come per legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
LONGO NATALE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1088/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - IN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036433628 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 693/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate riscossione in data 26/4/2025, il sig. Nominativo_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240036433628, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RIFIUTI solidi urbani dal
2008 al 2012, per un importo totale di euro 722,88.
Avverso detta cartella, la ricorrente ha articolato i motivi di ricorso di seguito compendiati.
a) mancata notifica degli atti presupposti (ove effettuata con poste private sarebbe comunque nullo);
b) intervenuta prescrizione;
c) nullità per mancata sottoscrizione e mancata indicazione del responsabile del procedimento;
d) difetto di motivazione della cartella ed erronea determinazione delle somme;
e) si tratterebbe di carichi annullati di diritto ai sensi della legge n. 197/2022 (essendo di importo inferiore ai 1.000 euro).
Il contribuente ha quindi concluso chiedendo, previa sospensiva, di annullare la cartella gravata per le esposte ragioni, con vittoria di spese e onorari (difensore anticipatario).
Con memoria del 18/7/2025, si è costituita l'ER, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 del d. lgs. n. 546/1992, non avendo il ricorrente citato in giudizio l'ente impositore.
Sempre in via preliminare, l'ER ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai vizi di competenza dell'ente impositore.
Con riferimento ai motivi di ricorso relativi alla decadenza e alla prescrizione, dopo aver richiamato la normativa emergenziale covid-19, l'ER ha ritenuto responsabile l'ente impositore, in quanto esse si sarebbero determinate in epoca antecedente all'atto impugnato e tenuto conto che l'Agenzia di riscossione non potrebbe sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo.
Pertanto, l'ER ha sostento il proprio difetto di legittimazione passiva, in quando l'TO le ha consegnato i ruoli in questione in data 10/1/2024 e che l'attività precedente è di competenza dell'amministrazione creditrice del tributo.
L'ER ha quindi concluso chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità della procedura di riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
Con ordinanza n. 2821/2025 del 20/10/2025, questa Corte ha ordinato al ricorrente di notificare il ricorso all'TO 1 IN, titolare del credito richiesto, adempimento eseguito in data 21/10/2025.
L'TO non risulta costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] In via preliminare, deve respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'ER, considerato che il ricorrente impugna un atto dell'Agenzia e lamenta vizi che riguardano, almeno astrattamente, anche l'attività dell'agenzia della riscossione.
[2] Avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie concreta sub iudice, il ricorso, che concerne una cartella notificata a fine 2024 e riguarda la TASSA RIFIUTI solidi urbani dal 2008 al 2012, deve essere accolto per intervenuta prescrizione, rimanendo assorbiti gli ulteriori profili di censura.
Trattandosi di tributi comunali (soggetti a prescrizione quinquennale), non può che riscontrarsi che l'impugnata cartella è stata notificata nel 2025, mentre i tributi risalgono agli anni dal 2008 al 2012, senza che le parti convenute abbiano comprovato l'avvenuta notifica di atti interruttivi.
Il ricorso deve dunque essere accolto.
Nella cartella impugnata si fa peraltro riferimento ad una intimazione del 2019 che sarebbe stata notificata il 16/10/2019, pertanto comunque tardivamente.
Inoltre si tratta di intimazione atipica (per come riscontrato nell'attività dell'STO 1 IN), la cui eventuale notifica non interdice l'impugnativa relativa alla prescrizione precedentemente maturata, trattandosi di atto solo facoltativamente impugnabile.
[3] Le spese processuali (liquidate come da dispositivo avuto riguardo alla linearità delle questioni) vengono imputate alla sola TO E1 (cfr: Cass. ord. n. 39495/2021), in quanto all'ADER, pur formalmente soccombente, non può esser addebitata responsabilità alcuna per l'intervenuta prescrizione, considerato che i ruoli sono stati consegnati all'ADER in data 25/4/2024, quando orami erano scaduti i suddetti termini.
Le spese del giudizio vengono invece compensate nei riguardi della pur soccombente ADER.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'TO1 IN al pagamento delle spese processuali a beneficio del ricorrente, quantificate in euro 400,00 (difensore anticipatario), oltre contributo unificato ed eventuali accessori come per legge.