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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/05/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 721/22 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Strongoli Parte_1
RICORRENTE
e
( Controparte_1 già “ ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa CP_2 dall'avv. Stefania Tramonti
RESISTENTE
e
, in Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
13.05.2025.
Con ricorso depositato in data 08.04.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, dipendente dell' , deduceva di prestare attività Controparte_4 di dirigente medico, in continuità assistenziale, presso l'Unità Operativa di
Radioterapia, attiva presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini” di
1 Catanzaro, fin dal 10.4.2015, giusta Decreto del Commissario ad acta n.16 del
09.4.2015, con il quale veniva stato disposto il trasferimento, anche, della suindicata
Unità Operativa, dalla Fondazione “Tommaso Campanella” all' CP_5
che in virtù della sua assegnazione presso l'U.O. di Radioterapia-Medicina
[...]
Nucleare percepiva regolarmente la c.d. indennità di rischio radiologico, nella misura fissa di € 103,29 mensili e ciò fino al mese di febbraio 2014; che a far data dal mese di settembre 2014, ovvero a seguito di un periodo di aspettativa non retribuita fruita dal
16 marzo 2014 al 15 settembre 2014, la voce retributiva corrispondente alla predetta indennità veniva decurtata, nonostante il continuo svolgimento della propria attività Co lavorativa presso l'U.O. di originaria appartenenza, ovvero quella Radioterapia-
Medicina Nucleare.
Ciò premesso, adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la condanna della datrice di lavoro all'immediato ripristino dell'indennità di rischio radiologico e, conseguentemente, al pagamento di tutti i ratei maturati fin dal mese di aprile del 2015, per un ammontare complessivo di € 8.779,65, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le parti resistenti argomentavano per l'infondatezza dell'avversa domanda chiedendone il rigetto. Eccepivano, in ogni caso, la prescrizione quinquennale del diritto di credito.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato.
In punto di diritto, si osserva che la legge n. 460/1988 aveva previsto testualmente, ai primi tre commi dell'articolo 1, quanto segue: “
1. I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la minima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito.
2. Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al D.P.R. 20 maggio 1968, n. 270, art. 58, comma 1, l'indennità mensile lorda di L. 30.000 corrisposta ai sensi della L. 28 marzo 1968, n.
416, è aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988.
2
3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 10 gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 4".
La disposizione da ultimo richiamata prevede che tale accertamento sia effettuato da un'apposita commissione, la cui composizione è stata modificata dall'art. 54, comma
4, del D.P.R. n. 384/1990.
La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità dell'articolo 1, commi
2 e 3, della Legge n. 460/1988, per disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratori, ovvero tra il personale medico e tecnico di radiologia e il personale esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, con la sentenza n.
343/1992, non ha ravvisato la violazione del canone di ragionevolezza, sulla base del rilievo secondo cui la presunzione assoluta di rischio prevista solo per il personale della prima categoria non esclude che, nell'ambito del restante personale, siano presenti posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, per la continua esposizione al rischio radiologico, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia.
Muovendo, inoltre, dalla natura non risarcitoria, ma preventiva, dell'indennità di rischio, che rappresenta un concorso alle spese che l'operatore sanitario esposto al rischio deve affrontare, a scopo profilattico e terapeutico, il Giudice delle leggi ha escluso l'incostituzionalità della norma e riconosciuto anche agli operatori diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 460/1988 il diritto all'indennità di rischio in misura piena, ove sia accertata l'effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa, per continuità e intensità, da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia.
Successivamente, la Legge n. 537/1993, all'articolo 8, comma 6, ha abrogato l'indennità mensile di rischio radiologico, rimettendo l'intera materia delle indennità da rischio da radiazione agli accordi collettivi relativi alle “indennità professionali” connesse a “specifiche funzioni”.
Nel mentre, la peculiare protezione per i tecnici sanitari di radiologia medica e per i medici specialistici in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, e per quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata, è stata
3 assicurata dalla Legge n. 724/1994 con l'articolo 5, che ha previsto il congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni per il c.d. recupero biologico, nonché la previsione che agli stessi, fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro, continuasse ad essere corrisposta l'indennità mensile già prevista dalla Legge n. 460/1988.
La contrattazione collettiva successiva ha, quindi, trasformato l'indennità di rischio radiologico in indennità professionale specifica per il personale di radiologia, mantenendola - unitamente ai 15 giorni di ferie aggiuntive - per il personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione.
Per l'area della dirigenza medico-veterinaria, l'art. 29 del CCNL del 2004 ha previsto che:
“
1. L'indennità di rischio radiologico prevista dall'art. 62, comma 4, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996, a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta ai dirigenti ivi previsti per 12 mensilità, nella stessa misura di
L 200.000 lorde (pari a E 103,29).
2. Ai dirigenti che non siano medici di radiologia esposti in modo permanente al rischio radiologico,
l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1, per tutta la durata del periodo di esposizione.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire con i soggetti a ciò deputati in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche dei dirigenti esposti al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.
4. Gli esiti dell'accertamento di cui al comma precedente ai fini della corresponsione dell'indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000.
5. Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2 competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione”.
Alla luce di ciò, è evidente come la ratio della normativa legislativa e contrattuale sia quella di riconoscere l'indennità di rischio radiologico in misura piena a tutti i dipendenti che - in via di fatto - sono continuativamente ed effettivamente sottoposti al rischio radiologico, senza potersi distinguere a questo scopo tra coloro che sono medici o tecnici di radiologia e coloro che – invece – non lo sono ovvero tra coloro che sono addetti all'unità operativa di radiologia e coloro che non lo sono.
4 Tuttavia, mentre per medici/tecnici di radiologia sussiste una presunzione di esposizione al rischio radiologico, per le altre categorie di lavoratori occorre accertare caso per caso la sussistenza di un effettivo rischio radiologico dovuto all'esposizione a radiazioni ionizzanti.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, che si condivide pienamente, secondo cui “al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 460 del 1988, l'indennità di rischio radiologico presuppone la sussistenza del rischio effettivo di un'esposizione non occasionale, né temporanea, analoga a quella del personale di radiologia, sicché il lavoratore che richieda detta indennità, ed il congedo aggiuntivo, ha l'onere di provare in giudizio l'esposizione qualificata in base ai criteri tecnici previsti dal d.lgs. n. 230 del 1995, ovvero lo svolgimento abituale dell'attività professionale in zona controllata o l'assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta”
(cfr., in termini, Cass. n. 17116/2015, nonché Cass. n. 4795/2012 e Cass. n.
4525/2011).
Nel caso di specie, emerge dalla documentazione in atti (cfr. attestazione di servizio allegata alle note difensive autorizzate dell'01.03.2024 di parte ricorrente, e all.ti ) che il sig. ha svolto, dapprima, la propria attività lavorativa presso l'U.O. di Pt_1
Radioterapia - attiva presso l' di - con decorrenza Controparte_5 CP_3 dal 10.04.2015 giusta Decreto del Commissario ad Acta n.16 del 09.4.2015 (con il quale è stato disposto il trasferimento della suindicata Unità Operativa dalla
Fondazione “Tommaso Campanella” all' con la qualifica di Controparte_5 dirigente medico), e successivamente, presso l' con Controparte_6 decorrenza dal luglio del 2017, con la medesima qualifica.
Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, opera in favore del ricorrente la presunzione di esposizione al rischio radiologico, considerato che il sig. Pt_1
ha prestato attività lavorativa di dirigente medico specialista dapprima presso l'U.O. di Radioterapia e successivamente presso l' presunzione Controparte_6 che non è stata superata dalle resistenti.
Ed invero, l'A.O.U. ha eccepito che parte ricorrente non ha mai CP_5 svolto, diversamente da quanto avveniva presso la Fondazione Campanella, attività che lo esponessero a rischio radiologico, senza tuttavia allegare alcuna idonea documentazione a sostegno di tale assunto.
5 La nota del 18.0.7.2016 - con la quale il D.G. dell' ha chiesto la formale CP_7 assegnazione del dott. presso l' a causa della Pt_1 Controparte_6 sospensione delle attività di Radioterapia dovute al non funzionamento dell'acceleratore lineare in dotazione (emittente le radiazioni) - non è sufficiente ad escludere il diritto all'indennità per cui è causa, dal momento che non è dato conoscere il periodo in cui la predetta attività di Radioterapia sarebbe stata sospesa.
Inoltre, l'assegnazione del dott. presso l'U.O. non Pt_1 Controparte_6 impedisce l'operare della presunzione di esposizione al rischio radiologico prevista dalla legge (che trova giustificazione nell'inerenza del rischio stesso alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita) dal momento che è la stessa L. n.
724/1994 (art. 5), cui rimanda l'art. 62, comma 4, primo alinea del CCNL 5 dicembre
1996, richiamato a sua volta dall'art. 29 del CCNL del 2004, a riconoscere le ferie aggiuntive e l'indennità in questione ai tecnici sanitari di radiologia medica e per i medici specialistici in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare - ossia tecnici e medici appartenenti alle strutture di radiologia - nonché, a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata (cfr. Cass.
21018/2007).
Va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalle resistenti, avendo il sig. Pt_1 interrotto il decorso del termine con la diffida dell'08.10.2019, notificata alle controparti il 10.10.2019.
Infondata è, altresì, l'eccepita parcellizzazione del credito sollevata dall' CP_5
dal momento che oggetto del giudizio iscritto al n. 950/2022, come dedotto
[...] dalla stessa resistente, è il riconoscimento dell'indennità di esclusività, che ha presupposti differenti rispetto alla domanda per cui è causa e non è iscrivibile nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondato sul medesimo fatto costitutivo (cfr. Cass. S.U. n. 4090/2017).
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto e, previa declaratoria del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità in questione per il periodo da gennaio
2015 ad aprile 2022, l' in qualità di Controparte_3 datore di lavoro, e l' ” (già ) quale soggetto Controparte_8 CP_5 tenuto a verificare lo svolgimento dell'attività e di qualificare la stessa ai sensi dell'art. 1, l. 460/1988, vanno condannate al pagamento, in solido tra loro, dell'importo pari
6 ad € 8.779,65 in favore del ricorrente, ritenendosi in proposito di aderire al conteggio così come formulato nel corpo del ricorso introduttivo in quanto correttamente effettuato e non oggetto di specifica contestazione da parte delle resistenti.
Per quanto riguarda, infatti, il calcolo di quanto effettivamente spettante al ricorrente, nel rito del lavoro il convenuto ha, infatti, l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c.,
e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass. civile, sez. lav., 4051/2011; in senso conforme cfr.: Cass. n. 945/2006; Cass. n. 9285/2003).
Non trova accoglimento, invece, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità oggetto di causa relativamente al periodo successivo al mese di aprile 2022, cristallizzandosi la pretesa al momento del deposito del ricorso.
Le spese processuali vanno poste a carico delle resistenti, in solido, secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna l'
[...]
( già ) e Controparte_1 CP_2
l' , in Controparte_3 persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 8.779,65 oltre accessori di legge;
- condanna l' Controparte_1
( già “ ) e l'
[...] CP_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. al Controparte_3 pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in € 2.500,00 oltre
7 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, 13.05.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 721/22 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Strongoli Parte_1
RICORRENTE
e
( Controparte_1 già “ ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa CP_2 dall'avv. Stefania Tramonti
RESISTENTE
e
, in Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
13.05.2025.
Con ricorso depositato in data 08.04.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, dipendente dell' , deduceva di prestare attività Controparte_4 di dirigente medico, in continuità assistenziale, presso l'Unità Operativa di
Radioterapia, attiva presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini” di
1 Catanzaro, fin dal 10.4.2015, giusta Decreto del Commissario ad acta n.16 del
09.4.2015, con il quale veniva stato disposto il trasferimento, anche, della suindicata
Unità Operativa, dalla Fondazione “Tommaso Campanella” all' CP_5
che in virtù della sua assegnazione presso l'U.O. di Radioterapia-Medicina
[...]
Nucleare percepiva regolarmente la c.d. indennità di rischio radiologico, nella misura fissa di € 103,29 mensili e ciò fino al mese di febbraio 2014; che a far data dal mese di settembre 2014, ovvero a seguito di un periodo di aspettativa non retribuita fruita dal
16 marzo 2014 al 15 settembre 2014, la voce retributiva corrispondente alla predetta indennità veniva decurtata, nonostante il continuo svolgimento della propria attività Co lavorativa presso l'U.O. di originaria appartenenza, ovvero quella Radioterapia-
Medicina Nucleare.
Ciò premesso, adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la condanna della datrice di lavoro all'immediato ripristino dell'indennità di rischio radiologico e, conseguentemente, al pagamento di tutti i ratei maturati fin dal mese di aprile del 2015, per un ammontare complessivo di € 8.779,65, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le parti resistenti argomentavano per l'infondatezza dell'avversa domanda chiedendone il rigetto. Eccepivano, in ogni caso, la prescrizione quinquennale del diritto di credito.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato.
In punto di diritto, si osserva che la legge n. 460/1988 aveva previsto testualmente, ai primi tre commi dell'articolo 1, quanto segue: “
1. I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la minima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito.
2. Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al D.P.R. 20 maggio 1968, n. 270, art. 58, comma 1, l'indennità mensile lorda di L. 30.000 corrisposta ai sensi della L. 28 marzo 1968, n.
416, è aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988.
2
3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 10 gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 4".
La disposizione da ultimo richiamata prevede che tale accertamento sia effettuato da un'apposita commissione, la cui composizione è stata modificata dall'art. 54, comma
4, del D.P.R. n. 384/1990.
La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità dell'articolo 1, commi
2 e 3, della Legge n. 460/1988, per disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratori, ovvero tra il personale medico e tecnico di radiologia e il personale esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, con la sentenza n.
343/1992, non ha ravvisato la violazione del canone di ragionevolezza, sulla base del rilievo secondo cui la presunzione assoluta di rischio prevista solo per il personale della prima categoria non esclude che, nell'ambito del restante personale, siano presenti posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, per la continua esposizione al rischio radiologico, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia.
Muovendo, inoltre, dalla natura non risarcitoria, ma preventiva, dell'indennità di rischio, che rappresenta un concorso alle spese che l'operatore sanitario esposto al rischio deve affrontare, a scopo profilattico e terapeutico, il Giudice delle leggi ha escluso l'incostituzionalità della norma e riconosciuto anche agli operatori diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 460/1988 il diritto all'indennità di rischio in misura piena, ove sia accertata l'effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa, per continuità e intensità, da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia.
Successivamente, la Legge n. 537/1993, all'articolo 8, comma 6, ha abrogato l'indennità mensile di rischio radiologico, rimettendo l'intera materia delle indennità da rischio da radiazione agli accordi collettivi relativi alle “indennità professionali” connesse a “specifiche funzioni”.
Nel mentre, la peculiare protezione per i tecnici sanitari di radiologia medica e per i medici specialistici in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, e per quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata, è stata
3 assicurata dalla Legge n. 724/1994 con l'articolo 5, che ha previsto il congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni per il c.d. recupero biologico, nonché la previsione che agli stessi, fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro, continuasse ad essere corrisposta l'indennità mensile già prevista dalla Legge n. 460/1988.
La contrattazione collettiva successiva ha, quindi, trasformato l'indennità di rischio radiologico in indennità professionale specifica per il personale di radiologia, mantenendola - unitamente ai 15 giorni di ferie aggiuntive - per il personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione.
Per l'area della dirigenza medico-veterinaria, l'art. 29 del CCNL del 2004 ha previsto che:
“
1. L'indennità di rischio radiologico prevista dall'art. 62, comma 4, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996, a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta ai dirigenti ivi previsti per 12 mensilità, nella stessa misura di
L 200.000 lorde (pari a E 103,29).
2. Ai dirigenti che non siano medici di radiologia esposti in modo permanente al rischio radiologico,
l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1, per tutta la durata del periodo di esposizione.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire con i soggetti a ciò deputati in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche dei dirigenti esposti al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.
4. Gli esiti dell'accertamento di cui al comma precedente ai fini della corresponsione dell'indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000.
5. Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2 competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione”.
Alla luce di ciò, è evidente come la ratio della normativa legislativa e contrattuale sia quella di riconoscere l'indennità di rischio radiologico in misura piena a tutti i dipendenti che - in via di fatto - sono continuativamente ed effettivamente sottoposti al rischio radiologico, senza potersi distinguere a questo scopo tra coloro che sono medici o tecnici di radiologia e coloro che – invece – non lo sono ovvero tra coloro che sono addetti all'unità operativa di radiologia e coloro che non lo sono.
4 Tuttavia, mentre per medici/tecnici di radiologia sussiste una presunzione di esposizione al rischio radiologico, per le altre categorie di lavoratori occorre accertare caso per caso la sussistenza di un effettivo rischio radiologico dovuto all'esposizione a radiazioni ionizzanti.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, che si condivide pienamente, secondo cui “al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 460 del 1988, l'indennità di rischio radiologico presuppone la sussistenza del rischio effettivo di un'esposizione non occasionale, né temporanea, analoga a quella del personale di radiologia, sicché il lavoratore che richieda detta indennità, ed il congedo aggiuntivo, ha l'onere di provare in giudizio l'esposizione qualificata in base ai criteri tecnici previsti dal d.lgs. n. 230 del 1995, ovvero lo svolgimento abituale dell'attività professionale in zona controllata o l'assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta”
(cfr., in termini, Cass. n. 17116/2015, nonché Cass. n. 4795/2012 e Cass. n.
4525/2011).
Nel caso di specie, emerge dalla documentazione in atti (cfr. attestazione di servizio allegata alle note difensive autorizzate dell'01.03.2024 di parte ricorrente, e all.ti ) che il sig. ha svolto, dapprima, la propria attività lavorativa presso l'U.O. di Pt_1
Radioterapia - attiva presso l' di - con decorrenza Controparte_5 CP_3 dal 10.04.2015 giusta Decreto del Commissario ad Acta n.16 del 09.4.2015 (con il quale è stato disposto il trasferimento della suindicata Unità Operativa dalla
Fondazione “Tommaso Campanella” all' con la qualifica di Controparte_5 dirigente medico), e successivamente, presso l' con Controparte_6 decorrenza dal luglio del 2017, con la medesima qualifica.
Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, opera in favore del ricorrente la presunzione di esposizione al rischio radiologico, considerato che il sig. Pt_1
ha prestato attività lavorativa di dirigente medico specialista dapprima presso l'U.O. di Radioterapia e successivamente presso l' presunzione Controparte_6 che non è stata superata dalle resistenti.
Ed invero, l'A.O.U. ha eccepito che parte ricorrente non ha mai CP_5 svolto, diversamente da quanto avveniva presso la Fondazione Campanella, attività che lo esponessero a rischio radiologico, senza tuttavia allegare alcuna idonea documentazione a sostegno di tale assunto.
5 La nota del 18.0.7.2016 - con la quale il D.G. dell' ha chiesto la formale CP_7 assegnazione del dott. presso l' a causa della Pt_1 Controparte_6 sospensione delle attività di Radioterapia dovute al non funzionamento dell'acceleratore lineare in dotazione (emittente le radiazioni) - non è sufficiente ad escludere il diritto all'indennità per cui è causa, dal momento che non è dato conoscere il periodo in cui la predetta attività di Radioterapia sarebbe stata sospesa.
Inoltre, l'assegnazione del dott. presso l'U.O. non Pt_1 Controparte_6 impedisce l'operare della presunzione di esposizione al rischio radiologico prevista dalla legge (che trova giustificazione nell'inerenza del rischio stesso alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita) dal momento che è la stessa L. n.
724/1994 (art. 5), cui rimanda l'art. 62, comma 4, primo alinea del CCNL 5 dicembre
1996, richiamato a sua volta dall'art. 29 del CCNL del 2004, a riconoscere le ferie aggiuntive e l'indennità in questione ai tecnici sanitari di radiologia medica e per i medici specialistici in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare - ossia tecnici e medici appartenenti alle strutture di radiologia - nonché, a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata (cfr. Cass.
21018/2007).
Va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalle resistenti, avendo il sig. Pt_1 interrotto il decorso del termine con la diffida dell'08.10.2019, notificata alle controparti il 10.10.2019.
Infondata è, altresì, l'eccepita parcellizzazione del credito sollevata dall' CP_5
dal momento che oggetto del giudizio iscritto al n. 950/2022, come dedotto
[...] dalla stessa resistente, è il riconoscimento dell'indennità di esclusività, che ha presupposti differenti rispetto alla domanda per cui è causa e non è iscrivibile nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondato sul medesimo fatto costitutivo (cfr. Cass. S.U. n. 4090/2017).
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto e, previa declaratoria del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità in questione per il periodo da gennaio
2015 ad aprile 2022, l' in qualità di Controparte_3 datore di lavoro, e l' ” (già ) quale soggetto Controparte_8 CP_5 tenuto a verificare lo svolgimento dell'attività e di qualificare la stessa ai sensi dell'art. 1, l. 460/1988, vanno condannate al pagamento, in solido tra loro, dell'importo pari
6 ad € 8.779,65 in favore del ricorrente, ritenendosi in proposito di aderire al conteggio così come formulato nel corpo del ricorso introduttivo in quanto correttamente effettuato e non oggetto di specifica contestazione da parte delle resistenti.
Per quanto riguarda, infatti, il calcolo di quanto effettivamente spettante al ricorrente, nel rito del lavoro il convenuto ha, infatti, l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c.,
e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass. civile, sez. lav., 4051/2011; in senso conforme cfr.: Cass. n. 945/2006; Cass. n. 9285/2003).
Non trova accoglimento, invece, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità oggetto di causa relativamente al periodo successivo al mese di aprile 2022, cristallizzandosi la pretesa al momento del deposito del ricorso.
Le spese processuali vanno poste a carico delle resistenti, in solido, secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna l'
[...]
( già ) e Controparte_1 CP_2
l' , in Controparte_3 persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 8.779,65 oltre accessori di legge;
- condanna l' Controparte_1
( già “ ) e l'
[...] CP_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. al Controparte_3 pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in € 2.500,00 oltre
7 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, 13.05.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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