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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2024, n. 6272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6272 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PO SO, nato il [...] a [...] avverso la ordinanza del 27/06/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari convalidava l'arresto di SO IT per il reato di detenzione di plurime dosi di sostanze stupefacenti di varia tipologia in notevole quantità, verosimilmente destinate allo spaccio per l'accertata presenza nel corso Penale Sent. Sez. 6 Num. 6272 Anno 2024 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 17/01/2024 della perquisizione domiciliare di bilancini di precisione, di materiale destinato al confezionamento delle dosi e di una non irrilevante somma di denaro, disponendo altresì a carico dello stesso la misura coercitiva della custodia in carcere. 2.11 difensore di PO ha presentato ricorso per cassazione (cui si riportava con una successiva nota ritualmente depositata) avverso detta ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, sul rilevo che la polizia giudiziaria avesse ecceduto i limiti dei propri poteri per avere effettuato una perquisizione di iniziativa senza che vi fossero elementi tali da poter desumere che l'indagato detenesse sostanze stupefacenti, nonché per avere proceduto all'arresto in assenza dello stato di flagranza, asserendo che PO si sarebbe presentato spontaneamente presso la propria abitazione per assistere alla perquisizione, prima che questa avesse inizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile. 2. In linea di fatto, la perquisizione domiciliare è stata legittimamente eseguita dai Carabinieri sulla base di informazioni investigative che segnalavano all'interno di quella abitazione la presenza di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Ed è altresì pacifico che PO, chiamato sul posto, abbia presenziato fin dall'inizio alla perquisizione eseguita presso la propria abitazione, nel corso della quale trovavano conferma le informazioni e venivano rinvenuti plurimi involucri contenenti sostanze stupefacenti di vario tipo e qualità, verosimilmente destinati allo spaccio (e non all'uso esclusivamente personale di detentore) per essere stati altresì rinvenuti bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e una non irrilevante somma di denaro. Si configurava dunque la sussistenza di specifiche e concrete circostanze, tali da consentire la perquisizione e il conseguente sequestro delle sostanze stupefacenti, insieme all'arresto della persona colta in flagranza di detenzione delle medesime sostanze a fini di cessione a terzi. 3. Accertata la legittimità dell'arresto, cui si è peraltro contestualmente accompagnata l'ordinanza applicativa della misura coercitiva, ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle 2 spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila alla Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/01/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari convalidava l'arresto di SO IT per il reato di detenzione di plurime dosi di sostanze stupefacenti di varia tipologia in notevole quantità, verosimilmente destinate allo spaccio per l'accertata presenza nel corso Penale Sent. Sez. 6 Num. 6272 Anno 2024 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 17/01/2024 della perquisizione domiciliare di bilancini di precisione, di materiale destinato al confezionamento delle dosi e di una non irrilevante somma di denaro, disponendo altresì a carico dello stesso la misura coercitiva della custodia in carcere. 2.11 difensore di PO ha presentato ricorso per cassazione (cui si riportava con una successiva nota ritualmente depositata) avverso detta ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, sul rilevo che la polizia giudiziaria avesse ecceduto i limiti dei propri poteri per avere effettuato una perquisizione di iniziativa senza che vi fossero elementi tali da poter desumere che l'indagato detenesse sostanze stupefacenti, nonché per avere proceduto all'arresto in assenza dello stato di flagranza, asserendo che PO si sarebbe presentato spontaneamente presso la propria abitazione per assistere alla perquisizione, prima che questa avesse inizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile. 2. In linea di fatto, la perquisizione domiciliare è stata legittimamente eseguita dai Carabinieri sulla base di informazioni investigative che segnalavano all'interno di quella abitazione la presenza di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Ed è altresì pacifico che PO, chiamato sul posto, abbia presenziato fin dall'inizio alla perquisizione eseguita presso la propria abitazione, nel corso della quale trovavano conferma le informazioni e venivano rinvenuti plurimi involucri contenenti sostanze stupefacenti di vario tipo e qualità, verosimilmente destinati allo spaccio (e non all'uso esclusivamente personale di detentore) per essere stati altresì rinvenuti bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e una non irrilevante somma di denaro. Si configurava dunque la sussistenza di specifiche e concrete circostanze, tali da consentire la perquisizione e il conseguente sequestro delle sostanze stupefacenti, insieme all'arresto della persona colta in flagranza di detenzione delle medesime sostanze a fini di cessione a terzi. 3. Accertata la legittimità dell'arresto, cui si è peraltro contestualmente accompagnata l'ordinanza applicativa della misura coercitiva, ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle 2 spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila alla Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/01/2024