CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 977/2019 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 977/2019 R.G., posta in decisione con provvedimento del
25.11.2025 emesso in esito alla udienza del 24.11.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Rosarno (RC), Corso Garibaldi n. 99 (C.F. e P.I.
), rappresentata e difesa, come da mandato allegato al presente atto, P.IVA_1 dall'Avv. Samuele Michelagnoli (C.F. ) del Foro di Firenze, con C.F._1 studio a Firenze, in via Masaccio n. 17 e dall'Avv. Rocco Carbone (C.F.:
) del Foro di Palmi, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._2 di quest'ultimo in Gioia Tauro (RC), Via SS. 111,91
APPELLANTE
Contro
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, c.fisc. , P.IVA_2
APPELLATO
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso - appello avverso la Sentenza n. 479/2019 del Tribunale di Palmi pubblicata in data
6.5.2019, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 165/2019 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 05/12/2019 la
[...]
, IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE impugnava la sentenza n. 479/2019 emessa e pubblicata dal Tribunale di Palmi in data 6.5.2019, chiedendo che, in riforma della stessa, fossero accolte le domande spiegate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
1 Non si costituiva la , IN PERSONA DEL Controparte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE.
Alla udienza del 22.10.2021, sostituita dal deposito di note, parte appellante depositava, in allegato alle note stesse, sentenza dichiarativa del fallimento della società appellata e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la interruzione del giudizio.
Con ordinanza emessa in data 22.10.2021, la causa veniva dichiarata interrotta.
Stante la mancata riassunzione nel termine di legge, con provvedimento dell'1.11.2025
(comunicato in data 3.11.2025) al fine di dichiarare la estinzione del giudizio veniva fissata l'udienza del 24.11.2025, sostituita dal deposito di note.
Parte appellante depositava note ex art. 127 ter cpc nelle quali chiedeva che – stante la mancata riassunzione nel termine di legge – fosse dichiarata la estinzione del giudizio.
Tutto ciò premesso, in esito alla dichiarazione di interruzione del giudizio per intervenuto fallimento della società appellante, il giudizio non è stato riassunto nel termine di tre mesi da nessuna delle parti.
Conseguentemente, ex art. 307, 4° comma cpc (tenuto conto che il giudizio di primo grado è stato instaurato successivamente alla modifica dell'ultimo comma dell'art. 307 cpc), il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE contro Controparte_1
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, così
[...] decide:
1) dichiara estinto il giudizio di appello;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
25/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
2
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 977/2019 R.G., posta in decisione con provvedimento del
25.11.2025 emesso in esito alla udienza del 24.11.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Rosarno (RC), Corso Garibaldi n. 99 (C.F. e P.I.
), rappresentata e difesa, come da mandato allegato al presente atto, P.IVA_1 dall'Avv. Samuele Michelagnoli (C.F. ) del Foro di Firenze, con C.F._1 studio a Firenze, in via Masaccio n. 17 e dall'Avv. Rocco Carbone (C.F.:
) del Foro di Palmi, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._2 di quest'ultimo in Gioia Tauro (RC), Via SS. 111,91
APPELLANTE
Contro
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, c.fisc. , P.IVA_2
APPELLATO
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso - appello avverso la Sentenza n. 479/2019 del Tribunale di Palmi pubblicata in data
6.5.2019, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 165/2019 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 05/12/2019 la
[...]
, IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE impugnava la sentenza n. 479/2019 emessa e pubblicata dal Tribunale di Palmi in data 6.5.2019, chiedendo che, in riforma della stessa, fossero accolte le domande spiegate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
1 Non si costituiva la , IN PERSONA DEL Controparte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE.
Alla udienza del 22.10.2021, sostituita dal deposito di note, parte appellante depositava, in allegato alle note stesse, sentenza dichiarativa del fallimento della società appellata e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la interruzione del giudizio.
Con ordinanza emessa in data 22.10.2021, la causa veniva dichiarata interrotta.
Stante la mancata riassunzione nel termine di legge, con provvedimento dell'1.11.2025
(comunicato in data 3.11.2025) al fine di dichiarare la estinzione del giudizio veniva fissata l'udienza del 24.11.2025, sostituita dal deposito di note.
Parte appellante depositava note ex art. 127 ter cpc nelle quali chiedeva che – stante la mancata riassunzione nel termine di legge – fosse dichiarata la estinzione del giudizio.
Tutto ciò premesso, in esito alla dichiarazione di interruzione del giudizio per intervenuto fallimento della società appellante, il giudizio non è stato riassunto nel termine di tre mesi da nessuna delle parti.
Conseguentemente, ex art. 307, 4° comma cpc (tenuto conto che il giudizio di primo grado è stato instaurato successivamente alla modifica dell'ultimo comma dell'art. 307 cpc), il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE contro Controparte_1
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, così
[...] decide:
1) dichiara estinto il giudizio di appello;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
25/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
2