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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente
ZI PP, EL
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 713/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29420259002033204000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29420259002033204000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29420259002033204000 IRPEF-ALTRO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29420259002033204000 IRPEF-ALTRO 2010
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29420259002033204000 IVA-ALIQUOTE 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: l'avv. Nominativo_1, per ADER, insiste nelle controdeduzione per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Ricorrente_1 nato Data nascita_1 a Catania e residente Indirizzo_1, rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso contro l' Agenzia delle Entrate Riscossione – già Riscossione Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Indirizzo_2, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento, notificata in data 25/08/2025 relativa ad una serie di cartelle di pagamento avente ad oggetto Irpef anno 2007, Irpef e VA anno 2009, Irpef anno
2009.
Parte ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
I- ILLEGITTIMITA' E/O NULLITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER CARENZA DI
MOTIVAZIONE. MANCATA CONOSCENZA DELLE RAGIONI DELLA RISCOSSIONE.
II- ILLEGITTIMITA' DELLA RICOSSIONE PER MANCATA NOTIFICA DELLE PRODROMICHE CARTELLE
DI PAGAMENTO.
III - ILLEGITTIMITA' DELLA RICOSSIONE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo a tutti i vizi di illegittimità dedotti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento dell'intimazione di pagamento, notificata in data 25/08/2025 relativa ad una serie di cartelle di pagamento avente ad oggetto l'Irpef anno 2007, Irpef e VA anno 2009, Irpef anno 2009.
La Corte, preliminarmente rileva che l'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata notificata all'odierno ricorrente in data 16.08.2025, e non come erroneamente indicato in ricorso in data 25.08.25, per un debito tributario complessivo di 77.916,43 portato da n. 11 cartelle di pagamento e da un avviso di addebito INPS, avente n. 594 2012 0000474573000; si rileva, inoltre, che in ogni caso, oggetto del presente ricorso sono soltanto le tre seguenti cartelle di pagamento di cui all'impugnata intimazione n. 294 2025 9002033204000:
1. cart. n. 294 2012 0000339433000, di € 3.660,84 e notificata il 26.06.2012; 2. cart. n. 294 20130003374549000, di € 9.941,72 e notificata il 13/05/2013;
3. cart. n. 294 2015 0003803426000 di € 2.248,21 e notificata il 01/08/2015.
Diverse statuizioni vengono rassegnate da questa Corte in ordine alle tre suddette cartelle di pagamento con riferimento ai motivi di illegittimità dedotti in ricorso.
Per le cartelle di pagamento n. 29420120000339433000 e n. 2942015 0003803426000, il motivo eccepito relativo alla illegittimità della riscossione per mancata notifica risulta assorbente rispetto agli altri che, pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida non necessitano di autonomo e separato scrutinio (cfr. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019;
Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass.
Civ. n. 9936/2014).
Il motivo è fondato e, pertanto, va accolto.
Ed invero, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per assolvere all'onere probatorio della regolare notifica delle due citate cartelle di pagamento, ha versato in atti due relate di notifiche avvenute, rispettivamente, in data
26.06.2012 (cart. n. 294 2012 0000339433000) e in data 01/08/2015 (cart. n. 294 2015 0003803426000).
Tuttavia, le notifiche, da un esame attento della relata, risultano essere state fatte a famigliari conviventi
( moglie e figlio ) ma per tali notifiche non è stata prodotta la relativa CAN, adempimento necessario per il perfezionamento dell'iter notificatorio.
Il mancato assolvimento di tale onere probatorio, da interpretare anche alla luce della previsione normativa di cui all'art. 7, comma 5 del D.Lgs, 546/92, della regolare notifica degli atti prodromici costituisce vizio di illegittimità della pretesa tributaria che, pertanto, va annullata.
La norma innanzi citata afferma, invero, un principio di diritto alquanto puntuale e chiaro in quanto statuisce che “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta, comunque, al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati."
Il principio di diritto di cui alla norma citata si salda con l'altro il principio del corretto procedimento secondo cui la mancata e corretta notifica di una imposizione tributaria, inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale, in applicazione del principio del rispetto di una sequenza procedimentale, secondo cui l'omissione della notifica di un atto precedente quale la cartella di pagamento e\o l'avviso di accertamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ( Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021 ).
In altri termini e in conclusione, la mancata prova della notifica degli atti prodromici– come nel caso a mani per le due cartelle di pagamento n. 294 2012 0000339433000 e n. 294 2015 0003803426000– costituisce vizio di legittimità di tale atto che si propaga alla consequenziale ingiunzione di pagamento che viene irrimediabilmente inficiata per nullità derivata ( cfr. Cass. – Cic. Sent. Sez 5, n. 12832/2022 ).
Passando nel prosieguo ad esaminare nel merito i motivi dedotti in ricorso con riferimento alla cartella di pagamento n. 294 20130003374549000 gli stessi risultano tutti privi di pregio giuridico e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.
E così, non può trovare accoglimento l'eccezione relativa al difetto di motivazione in ragione del fatto che l'atto impugnato è congruamente motivato e indica, infatti, gli atti presupposti cui si riferiscono gli importi richiesti, la natura ed il periodo dell'imposta dovuta, la specificazione delle somme dovute per sanzioni, interessi, costi di notifica degli atti, l'indicazione dei tributi dovuti che non risultano versati.
L'atto è, altresì, perfettamente conforme al modello legale, onde nessuna illegittimità può essere contestata all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Con il secondo motivo parte ricorrente invoca illegittimità della riscossione per mancata notifica della suddetta cartella di pagamento.
Il motivo eccepito è del tutto privo di pregio giuridico in quanto l'Ente resistente ha prodotto in atti la relata di notifica della cartella di pagamento n. 294 20130003374549000 avvenuta in data 13.5.2013 e formalizzata mediante consegna diretta all'odierno ricorrente.
Anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso, relativo alla illegittimità della riscossione per intervenuta prescrizione del credito, è privo di pregio giuridico.
Ed invero, la cartella oggetto di scrutinio afferisce a tributo erariale - IRPEF 209 - con termine prescrizionale decennale.
Ebbene, nessun termine prescrizionale è maturato in quanto sia la notifica della cartella si è perfezionata in data0 13.5.2023 come puntualmente provato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, mediante idonea relata di notifica versata in atti, sia la intimazione di pagamento oggi avversata notificata in data 16.8.2025 si è perfezionata entro il termine prescrizionale decennale con termine finale al 31.12.2023 ma prorogato al 31.12.2025 per effetto dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
Ed invero, l'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. ha previsto che “ Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159(1)(2)(3).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
Il comma 4 bis di tale articolo ha poi previsto che “. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate(1)(9)”
In definitiva con il comma 4 bis dell'art 68 del D.L. 18/2020 viene generalizzata, per tutte le cartelle esattoriali
, la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel periodo di sospensione che va ai sensi del 1 comma dello stesso articolo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 esteso, poi, fino al
31.12.2021.
Ciò significa che per tutti gli anni di imposta, la cui attività accertativa avrebbe dovuto essere svolta nel periodo di sospensione ( 8 marzo 2020. 31.12.2021 ), si è ottenuto un allungamento dei termini accertativi pari al periodo coincidente con la durata del periodo di sospensione.
Sul punto di particolare interesse si appalesa il recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di
Cassazione che, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960 della prima Sez. Civ., ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”. La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 68, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Per tutte le motivazioni suesposte il ricorso è meritevole di accoglimento parziale limitatamente alle cartelle di pagamento n, 29420120000339433000 e n. 2942015 0003803426000, mentre viene confermato in ogni altra parte per quanto dedotto da parte ricorrente.
Le statuizioni assunte da questa Corte costituiscono congrue ragioni per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, accoglie il ricorso limitatamente alle cartelle di pagamento n, 29420120000339433000 e n. 2942015 0003803426000 mentre conferma l'atto impugnato in ogni altra sua parte. Le statuizioni assunte da questa Corte costituiscono congrue ragioni per compensare tra le parti le spese processuali. Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026 Il GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE Giuseppe Capizzi Domenico Guzzi
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente
ZI PP, EL
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 713/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29420259002033204000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29420259002033204000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29420259002033204000 IRPEF-ALTRO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29420259002033204000 IRPEF-ALTRO 2010
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29420259002033204000 IVA-ALIQUOTE 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: l'avv. Nominativo_1, per ADER, insiste nelle controdeduzione per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Ricorrente_1 nato Data nascita_1 a Catania e residente Indirizzo_1, rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso contro l' Agenzia delle Entrate Riscossione – già Riscossione Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Indirizzo_2, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento, notificata in data 25/08/2025 relativa ad una serie di cartelle di pagamento avente ad oggetto Irpef anno 2007, Irpef e VA anno 2009, Irpef anno
2009.
Parte ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
I- ILLEGITTIMITA' E/O NULLITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER CARENZA DI
MOTIVAZIONE. MANCATA CONOSCENZA DELLE RAGIONI DELLA RISCOSSIONE.
II- ILLEGITTIMITA' DELLA RICOSSIONE PER MANCATA NOTIFICA DELLE PRODROMICHE CARTELLE
DI PAGAMENTO.
III - ILLEGITTIMITA' DELLA RICOSSIONE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo a tutti i vizi di illegittimità dedotti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento dell'intimazione di pagamento, notificata in data 25/08/2025 relativa ad una serie di cartelle di pagamento avente ad oggetto l'Irpef anno 2007, Irpef e VA anno 2009, Irpef anno 2009.
La Corte, preliminarmente rileva che l'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata notificata all'odierno ricorrente in data 16.08.2025, e non come erroneamente indicato in ricorso in data 25.08.25, per un debito tributario complessivo di 77.916,43 portato da n. 11 cartelle di pagamento e da un avviso di addebito INPS, avente n. 594 2012 0000474573000; si rileva, inoltre, che in ogni caso, oggetto del presente ricorso sono soltanto le tre seguenti cartelle di pagamento di cui all'impugnata intimazione n. 294 2025 9002033204000:
1. cart. n. 294 2012 0000339433000, di € 3.660,84 e notificata il 26.06.2012; 2. cart. n. 294 20130003374549000, di € 9.941,72 e notificata il 13/05/2013;
3. cart. n. 294 2015 0003803426000 di € 2.248,21 e notificata il 01/08/2015.
Diverse statuizioni vengono rassegnate da questa Corte in ordine alle tre suddette cartelle di pagamento con riferimento ai motivi di illegittimità dedotti in ricorso.
Per le cartelle di pagamento n. 29420120000339433000 e n. 2942015 0003803426000, il motivo eccepito relativo alla illegittimità della riscossione per mancata notifica risulta assorbente rispetto agli altri che, pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida non necessitano di autonomo e separato scrutinio (cfr. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019;
Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass.
Civ. n. 9936/2014).
Il motivo è fondato e, pertanto, va accolto.
Ed invero, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per assolvere all'onere probatorio della regolare notifica delle due citate cartelle di pagamento, ha versato in atti due relate di notifiche avvenute, rispettivamente, in data
26.06.2012 (cart. n. 294 2012 0000339433000) e in data 01/08/2015 (cart. n. 294 2015 0003803426000).
Tuttavia, le notifiche, da un esame attento della relata, risultano essere state fatte a famigliari conviventi
( moglie e figlio ) ma per tali notifiche non è stata prodotta la relativa CAN, adempimento necessario per il perfezionamento dell'iter notificatorio.
Il mancato assolvimento di tale onere probatorio, da interpretare anche alla luce della previsione normativa di cui all'art. 7, comma 5 del D.Lgs, 546/92, della regolare notifica degli atti prodromici costituisce vizio di illegittimità della pretesa tributaria che, pertanto, va annullata.
La norma innanzi citata afferma, invero, un principio di diritto alquanto puntuale e chiaro in quanto statuisce che “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta, comunque, al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati."
Il principio di diritto di cui alla norma citata si salda con l'altro il principio del corretto procedimento secondo cui la mancata e corretta notifica di una imposizione tributaria, inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale, in applicazione del principio del rispetto di una sequenza procedimentale, secondo cui l'omissione della notifica di un atto precedente quale la cartella di pagamento e\o l'avviso di accertamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ( Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021 ).
In altri termini e in conclusione, la mancata prova della notifica degli atti prodromici– come nel caso a mani per le due cartelle di pagamento n. 294 2012 0000339433000 e n. 294 2015 0003803426000– costituisce vizio di legittimità di tale atto che si propaga alla consequenziale ingiunzione di pagamento che viene irrimediabilmente inficiata per nullità derivata ( cfr. Cass. – Cic. Sent. Sez 5, n. 12832/2022 ).
Passando nel prosieguo ad esaminare nel merito i motivi dedotti in ricorso con riferimento alla cartella di pagamento n. 294 20130003374549000 gli stessi risultano tutti privi di pregio giuridico e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.
E così, non può trovare accoglimento l'eccezione relativa al difetto di motivazione in ragione del fatto che l'atto impugnato è congruamente motivato e indica, infatti, gli atti presupposti cui si riferiscono gli importi richiesti, la natura ed il periodo dell'imposta dovuta, la specificazione delle somme dovute per sanzioni, interessi, costi di notifica degli atti, l'indicazione dei tributi dovuti che non risultano versati.
L'atto è, altresì, perfettamente conforme al modello legale, onde nessuna illegittimità può essere contestata all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Con il secondo motivo parte ricorrente invoca illegittimità della riscossione per mancata notifica della suddetta cartella di pagamento.
Il motivo eccepito è del tutto privo di pregio giuridico in quanto l'Ente resistente ha prodotto in atti la relata di notifica della cartella di pagamento n. 294 20130003374549000 avvenuta in data 13.5.2013 e formalizzata mediante consegna diretta all'odierno ricorrente.
Anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso, relativo alla illegittimità della riscossione per intervenuta prescrizione del credito, è privo di pregio giuridico.
Ed invero, la cartella oggetto di scrutinio afferisce a tributo erariale - IRPEF 209 - con termine prescrizionale decennale.
Ebbene, nessun termine prescrizionale è maturato in quanto sia la notifica della cartella si è perfezionata in data0 13.5.2023 come puntualmente provato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, mediante idonea relata di notifica versata in atti, sia la intimazione di pagamento oggi avversata notificata in data 16.8.2025 si è perfezionata entro il termine prescrizionale decennale con termine finale al 31.12.2023 ma prorogato al 31.12.2025 per effetto dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
Ed invero, l'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. ha previsto che “ Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159(1)(2)(3).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
Il comma 4 bis di tale articolo ha poi previsto che “. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate(1)(9)”
In definitiva con il comma 4 bis dell'art 68 del D.L. 18/2020 viene generalizzata, per tutte le cartelle esattoriali
, la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel periodo di sospensione che va ai sensi del 1 comma dello stesso articolo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 esteso, poi, fino al
31.12.2021.
Ciò significa che per tutti gli anni di imposta, la cui attività accertativa avrebbe dovuto essere svolta nel periodo di sospensione ( 8 marzo 2020. 31.12.2021 ), si è ottenuto un allungamento dei termini accertativi pari al periodo coincidente con la durata del periodo di sospensione.
Sul punto di particolare interesse si appalesa il recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di
Cassazione che, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960 della prima Sez. Civ., ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”. La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 68, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Per tutte le motivazioni suesposte il ricorso è meritevole di accoglimento parziale limitatamente alle cartelle di pagamento n, 29420120000339433000 e n. 2942015 0003803426000, mentre viene confermato in ogni altra parte per quanto dedotto da parte ricorrente.
Le statuizioni assunte da questa Corte costituiscono congrue ragioni per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, accoglie il ricorso limitatamente alle cartelle di pagamento n, 29420120000339433000 e n. 2942015 0003803426000 mentre conferma l'atto impugnato in ogni altra sua parte. Le statuizioni assunte da questa Corte costituiscono congrue ragioni per compensare tra le parti le spese processuali. Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026 Il GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE Giuseppe Capizzi Domenico Guzzi