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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/03/2022, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2022
N. 00474/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01077/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Troso e Francesco Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la declaratoria
del diritto della ricorrente ad esercitare l’accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione ed il valore retributivo degli stessi, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’INPS nella liquidazione della pensione;
nonché per la condanna di INPS all’esibizione del modello UNICARPE (estratto conto analitico), del modello RETR. PENS. e del modello TE 08 dell’ultima ricostituzione, relativi alla pensione -OMISSIS- cat. VO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.ti U. Troso e F.sco Cannoletta per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la parte ricorrente ha proposto l’odierno giudizio al fine di conseguire la condanna dell’INPS, sede di Campi Salentina, all’esibizione dei seguenti documenti amministrativi: modello UNICARPE, modello RETR-PENS, modello TE/08;
Rilevato che:
a ) l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S, AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;
b ) ciò detto, e preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’INPS nonché del mancato adempimento da parte di quest’ultimo agli incombenti istruttori disposti da questo TAR con ordinanza n. 1876/2021, tesi ad acquisire “una relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all ’ istanza di accesso della ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell ’ effettiva disponibilità o meno in capo all ’ Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti (Mod. Unicarpe; Mod. Retr.-Pens; Mod. TE08), fornendo, tra l ’ altro, espressa evidenza - per completezza – della necessità o meno, al fine di un ’ eventuale soddisfazione dell ’ istanza avanzata, di un ’ attività di elaborazione di dati, e ciò al fine di concretamente valutare l ’ operatività della disciplina inerente l ’ accesso agli atti, così come delineata dal legislatore agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990” , con successiva ordinanza n. 113/2022 questa Sezione ha reiterato l’ordine impartito, rinviando la causa, per il prosieguo, all’udienza camerale del 2.3.2022;
c ) nel termine fissato da questo TAR con la precitata ordinanza n. 113/2022 (gg. 15 decorrenti dalla data di notificazione della stessa presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui la ricorrente è stata espressamente onerata), l’INPS non ha fornito i chiarimenti richiesti;
d ) per condivisa giurisprudenza amministrativa: “Laddove l ’ Amministrazione non abbia svolto le attività istruttorie ordinate dal giudice né fornito elementi idonei a confutare la veridicità dei fatti, ai sensi dell ’ art. 64 c.p.a, possono ritenersi provati i fatti allegati dalla parte ricorrente, in virtù dell ’ art. 116 comma 2, c.p.c.” (TAR Napoli, IV, 1.6.2020, n. 2113);
e ) in assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, e tenuto conto della documentazione ritualmente presentata dalla parte ricorrente, reputa il Collegio che, con riferimento alla documentazione richiesta (modelli RETR PENS, UNICARPE e TE/08), è senz’altro riscontrabile la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione, trattandosi, per un verso, di documentazione da ritenersi già formata e detenuta dall’Amministrazione, preesistente - in quanto tale - alla richiesta ostensiva, e per altro verso, di documentazione strettamente correlata alla verifica della propria regolare posizione pensionistica;
Ritenuto, pertanto, per tali ragioni, di accogliere il ricorso, con conseguente ordine all’INPS, sede di Campi Salentina, di mettere a disposizione della ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, i suddetti modelli – ovvero, nell’eventualità in cui la ricorrente sia stata collocata in congedo prima dell’introduzione dei chiesti modelli, un modello equivalente – con facoltà per la ricorrente di estrarre copia dei documenti ritenuti d’interesse;
Ritenuto di porre le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, e di liquidarle nei termini di cui in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati Troso e Cannoletta, in quanto dichiaratisi anticipatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’INPS, sede di Campi Salentina, di mettere a disposizione della ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, i modelli UNICARPE, RETR-PENS e TE/08 – ovvero, nell’eventualità in cui la ricorrente sia stata collocata in congedo prima dell’introduzione dei chiesti modelli, un modello equivalente – con facoltà per la ricorrente di estrarre copia dei documenti ritenuti d’interesse.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 500,00 (cinquecento/00) per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente, avv.ti Ugo Troso e Francesco Cannoletta
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO