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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/10/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 4872/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CC RA Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. EL AF Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4872/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LA CORTE Parte_1 C.F._1 VINCENZO ANTONIO
ATTRICE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. LAGHI Controparte_1 C.F._2 MONIA
CONVENUTO con l'intervento del PM in sede.
oggetto: revocazione straordinaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio al fine di domandare la revocazione ex artt. 395 co. 1 n. 1) e 3) Parte_1 e 396 c.p.c., della sentenza emessa a conclusione del procedimento di divorzio (r.g. 4149/2019), dal quale è rimasta esclusa non avendo avuto alcuna conoscenza della notificazione dell'atto introduttivo. L'attrice si è doluta del comportamento fraudolento del resistente, il quale, nonostante fosse consapevole che l'attrice avesse lasciato la casa coniugale e dimorasse altrove, come emerso nel parallelo giudizio di separazione pendente tra le parti (r.g. 9136/2016), ha deliberatamente effettuato la notifica presso l'abitazione coniugale;
che ella, dunque, è venuta a conoscenza del procedimento di divorzio solo in virtù del deposito della sentenza definitiva da parte del convenuto nel giudizio di separazione. Nel procedimento di divorzio, quindi, il convenuto si è astenuto dal fare menzione sia della documentazione versata in atti nel giudizio di separazione e attestante l'assenza di componenti reddituali in capo alla stessa, sia delle verifiche effettuate in relazione all'effettivo domicilio. Il convenuto, costituitosi, si è opposto all'accoglimento della domanda eccependo l'inammissibilità della domanda di revocazione, nonché la sua infondatezza, posto che la notifica è stata regolarmente effettuata presso l'ultima residenza nota e risultante dai registri anagrafici. L'attrice, infatti, ha domandato nel giudizio di separazione l'assegnazione della casa coniugale e in tale luogo ha ricevuto la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio nel procedimento penale pendente che l'ha vista persona offesa, dichiarando, anche in udienza, la propria residenza presso l'abitazione coniugale. La causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2025. La domanda di revocazione della sentenza n. 1724/2021, resa a definizione del giudizio di divorzio inter partes iscritto al ruolo n. 4149/2019, è inammissibile. Si premette che la revocazione prevista per il dolo di una delle parti a danno dell'altra (cfr. art. 395 co. 1 c.p.c.), può avere ad oggetto anche la nullità processuale, purché essa rappresenti una componente del comportamento fraudolento diretto ad operare sulla costituzione del rapporto processuale (cfr. Cass. n. 2393 del 22 giugno 1957). Non è pertanto sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda di revocazione, accertare la nullità della notifica tesa all'instaurazione del rapporto processuale da cui si assume essere stati illegittimamente esclusi, bensì si rende necessario accertare che tale nullità sia stata oggetto di una specifica condotta truffaldina della parte processuale. Anche il silenzio può costituire una condotta tesa ad integrare la fattispecie del dolo, qualora vengano in rilievo circostanze che sia abbia l'obbligo di riferire e siano idonee a sviare il giudice o a incidere sul potere defensionale dell'altra parte, alterando l'accertamento della verità processuale. Nel caso in esame, l'attrice si è doluta del fatto che il convenuto abbia effettuato la notificazione del ricorso per divorzio in un luogo in cui sapeva perfettamente che ella non vi dimorasse;
in particolare, nel verbale d'udienza presidenziale del giudizio di separazione, la sig.ra aveva già Parte_1 dichiarato di essersi allontanata dalla casa coniugale sita in Ardea, Via Bologna n. 69 mentre in occasione dell'udienza separatizia, celebratasi in data 19.12.2018, è stato proprio il procuratore della parte ricorrente a dichiarare che l'attrice fosse domiciliata in Roma, via Albert Einstein n. 13. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la notificazione effettuata presso il luogo di residenza anagrafico è affetta da nullità solo qualora il notificante abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza (cfr. Cass. n. 30952 del 2017). Ai fini della rilevanza della revocazione, tuttavia, è necessario approfondire se il vizio della notificazione possa ascriversi ad una condotta deliberatamente fraudolenta dell'odierna parte convenuta. Alla luce della documentazione in atti, ritiene il tribunale che non sussistano i presupposti invocati dalla parte attrice per l'accoglimento della domanda. Il fatto che l'attrice si sia allontanata dalla casa coniugale, non è di per sé un elemento che consenta di ritenere reciso il legame con il luogo in cui si mantiene la residenza anagrafica. Risulta circostanza non specificamente contestata che l'attrice, nel corso del giudizio, abbia proposto e insistito per la domanda di assegnazione della casa coniugale. Si evince, poi, che il convenuto, nell'anno 2018, abbia incaricato un investigatore privato al fine di verificare dove abitasse l'attrice, ovvero se ella svolgesse attività lavorativa, elemento che avvalora l'ignoranza dell'opponente circa il luogo di stabile dimora della coniuge. Inoltre, il rilievo desumibile dalla relazione investigativa che l'istante abitasse e lavorasse quale badante in Roma, via Albert Einstein n. 13, quantomeno al novembre 2018 (cfr. verbale d'udienza del 19.11.2018), non costituisce circostanza idonea a determinare che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di divorzio (tentata per la prima volta nel gennaio 2020) andasse fatta presso tale indirizzo, considerato che la sig.ra , in epoca successiva e, segnatamente, nell'anno 2020 Parte_1 ha ritirato la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio (del 5.02.2019 e in cui si dà atto della residenza presso la casa coniugale) - emesso nei confronti del convenuto – presso l'abitazione coniugale e, all'udienza penale del 23.09.2020, abbia nuovamente dichiarato di risiedere in Ardea, via Bologna n. 69. La circostanza che l'attrice abbia mantenuto la residenza presso la casa coniugale e che, anche nel lasso temporale successivo, abbia esternato in contesti formali, un legame con tale luogo, non consente di ascrivere al convenuto alcuna condotta fraudolenta. Anche a voler effettuare un giudizio controfattuale circa il contegno omissivo del convenuto ipotizzando invece l'avvenuta dichiarazione, nel giudizio di divorzio, relativa al fatto che l'attrice abbia dimorato nell'anno 2018, in Roma via Albert Einstein, non consente di desumere che quello fosse, al momento di instaurazione del giudizio, l'indirizzo di effettiva dimora, considerato che, nei più recenti atti del procedimento penale, ella aveva dichiarato di risiedere presso la casa coniugale. D'altronde, la variazione anagrafica, effettuata solo a far data dal febbraio 2023, vede l'attrice residente in [...]. Quanto all'ulteriore motivo di reticenza in ordine all'omessa comunicazione della situazione reddituale dell'attrice vi è carenza di interesse ad agire. Infatti, nel momento in cui risulta accertata l'assenza di qualsivoglia frode nel momento dell'instaurazione del rapporto giuridico processuale, in difetto di costituzione dell'attrice e, quindi, di domanda, non avrebbe potuto essere riconosciuto alcun assegno divorzile. Conclusivamente la domanda va dichiarata inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, considerata la natura meramente documentale del procedimento.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda di revocazione.
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte convenuta che si liquidano in Euro 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Monia Laghi.
Si comunichi. così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il giudice rel.
EL AF
Il Presidente
CC RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CC RA Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. EL AF Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4872/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LA CORTE Parte_1 C.F._1 VINCENZO ANTONIO
ATTRICE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. LAGHI Controparte_1 C.F._2 MONIA
CONVENUTO con l'intervento del PM in sede.
oggetto: revocazione straordinaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio al fine di domandare la revocazione ex artt. 395 co. 1 n. 1) e 3) Parte_1 e 396 c.p.c., della sentenza emessa a conclusione del procedimento di divorzio (r.g. 4149/2019), dal quale è rimasta esclusa non avendo avuto alcuna conoscenza della notificazione dell'atto introduttivo. L'attrice si è doluta del comportamento fraudolento del resistente, il quale, nonostante fosse consapevole che l'attrice avesse lasciato la casa coniugale e dimorasse altrove, come emerso nel parallelo giudizio di separazione pendente tra le parti (r.g. 9136/2016), ha deliberatamente effettuato la notifica presso l'abitazione coniugale;
che ella, dunque, è venuta a conoscenza del procedimento di divorzio solo in virtù del deposito della sentenza definitiva da parte del convenuto nel giudizio di separazione. Nel procedimento di divorzio, quindi, il convenuto si è astenuto dal fare menzione sia della documentazione versata in atti nel giudizio di separazione e attestante l'assenza di componenti reddituali in capo alla stessa, sia delle verifiche effettuate in relazione all'effettivo domicilio. Il convenuto, costituitosi, si è opposto all'accoglimento della domanda eccependo l'inammissibilità della domanda di revocazione, nonché la sua infondatezza, posto che la notifica è stata regolarmente effettuata presso l'ultima residenza nota e risultante dai registri anagrafici. L'attrice, infatti, ha domandato nel giudizio di separazione l'assegnazione della casa coniugale e in tale luogo ha ricevuto la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio nel procedimento penale pendente che l'ha vista persona offesa, dichiarando, anche in udienza, la propria residenza presso l'abitazione coniugale. La causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2025. La domanda di revocazione della sentenza n. 1724/2021, resa a definizione del giudizio di divorzio inter partes iscritto al ruolo n. 4149/2019, è inammissibile. Si premette che la revocazione prevista per il dolo di una delle parti a danno dell'altra (cfr. art. 395 co. 1 c.p.c.), può avere ad oggetto anche la nullità processuale, purché essa rappresenti una componente del comportamento fraudolento diretto ad operare sulla costituzione del rapporto processuale (cfr. Cass. n. 2393 del 22 giugno 1957). Non è pertanto sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda di revocazione, accertare la nullità della notifica tesa all'instaurazione del rapporto processuale da cui si assume essere stati illegittimamente esclusi, bensì si rende necessario accertare che tale nullità sia stata oggetto di una specifica condotta truffaldina della parte processuale. Anche il silenzio può costituire una condotta tesa ad integrare la fattispecie del dolo, qualora vengano in rilievo circostanze che sia abbia l'obbligo di riferire e siano idonee a sviare il giudice o a incidere sul potere defensionale dell'altra parte, alterando l'accertamento della verità processuale. Nel caso in esame, l'attrice si è doluta del fatto che il convenuto abbia effettuato la notificazione del ricorso per divorzio in un luogo in cui sapeva perfettamente che ella non vi dimorasse;
in particolare, nel verbale d'udienza presidenziale del giudizio di separazione, la sig.ra aveva già Parte_1 dichiarato di essersi allontanata dalla casa coniugale sita in Ardea, Via Bologna n. 69 mentre in occasione dell'udienza separatizia, celebratasi in data 19.12.2018, è stato proprio il procuratore della parte ricorrente a dichiarare che l'attrice fosse domiciliata in Roma, via Albert Einstein n. 13. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la notificazione effettuata presso il luogo di residenza anagrafico è affetta da nullità solo qualora il notificante abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza (cfr. Cass. n. 30952 del 2017). Ai fini della rilevanza della revocazione, tuttavia, è necessario approfondire se il vizio della notificazione possa ascriversi ad una condotta deliberatamente fraudolenta dell'odierna parte convenuta. Alla luce della documentazione in atti, ritiene il tribunale che non sussistano i presupposti invocati dalla parte attrice per l'accoglimento della domanda. Il fatto che l'attrice si sia allontanata dalla casa coniugale, non è di per sé un elemento che consenta di ritenere reciso il legame con il luogo in cui si mantiene la residenza anagrafica. Risulta circostanza non specificamente contestata che l'attrice, nel corso del giudizio, abbia proposto e insistito per la domanda di assegnazione della casa coniugale. Si evince, poi, che il convenuto, nell'anno 2018, abbia incaricato un investigatore privato al fine di verificare dove abitasse l'attrice, ovvero se ella svolgesse attività lavorativa, elemento che avvalora l'ignoranza dell'opponente circa il luogo di stabile dimora della coniuge. Inoltre, il rilievo desumibile dalla relazione investigativa che l'istante abitasse e lavorasse quale badante in Roma, via Albert Einstein n. 13, quantomeno al novembre 2018 (cfr. verbale d'udienza del 19.11.2018), non costituisce circostanza idonea a determinare che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di divorzio (tentata per la prima volta nel gennaio 2020) andasse fatta presso tale indirizzo, considerato che la sig.ra , in epoca successiva e, segnatamente, nell'anno 2020 Parte_1 ha ritirato la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio (del 5.02.2019 e in cui si dà atto della residenza presso la casa coniugale) - emesso nei confronti del convenuto – presso l'abitazione coniugale e, all'udienza penale del 23.09.2020, abbia nuovamente dichiarato di risiedere in Ardea, via Bologna n. 69. La circostanza che l'attrice abbia mantenuto la residenza presso la casa coniugale e che, anche nel lasso temporale successivo, abbia esternato in contesti formali, un legame con tale luogo, non consente di ascrivere al convenuto alcuna condotta fraudolenta. Anche a voler effettuare un giudizio controfattuale circa il contegno omissivo del convenuto ipotizzando invece l'avvenuta dichiarazione, nel giudizio di divorzio, relativa al fatto che l'attrice abbia dimorato nell'anno 2018, in Roma via Albert Einstein, non consente di desumere che quello fosse, al momento di instaurazione del giudizio, l'indirizzo di effettiva dimora, considerato che, nei più recenti atti del procedimento penale, ella aveva dichiarato di risiedere presso la casa coniugale. D'altronde, la variazione anagrafica, effettuata solo a far data dal febbraio 2023, vede l'attrice residente in [...]. Quanto all'ulteriore motivo di reticenza in ordine all'omessa comunicazione della situazione reddituale dell'attrice vi è carenza di interesse ad agire. Infatti, nel momento in cui risulta accertata l'assenza di qualsivoglia frode nel momento dell'instaurazione del rapporto giuridico processuale, in difetto di costituzione dell'attrice e, quindi, di domanda, non avrebbe potuto essere riconosciuto alcun assegno divorzile. Conclusivamente la domanda va dichiarata inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, considerata la natura meramente documentale del procedimento.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda di revocazione.
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte convenuta che si liquidano in Euro 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Monia Laghi.
Si comunichi. così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il giudice rel.
EL AF
Il Presidente
CC RA