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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 7532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7532 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 12376/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
, nato ad [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Renato D'Isa ), con studio in C.F._2
Napoli, Via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola A/3
- ATTORE -
E
con sede in TA (NA) alla Via San Leonardo n. 11 ), CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, , nato a [...] il CP_2
19.2.1995 ), , nato a [...] il [...] C.F._3 Controparte_3
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Palladino C.F._4
, con studio in Nola (NA), alla Via On.le F. Napolitano n. 9 C.F._5
- CONVENUTI -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle rispettive difese, ossia: parte attrice: «in forza dei motivi in diritto [1) e 2)] esposti nell'atto di citazione (…): previo accertamento, in revoca dell'ordinanza di remissione della causa in decisione, della falsità del documento ex art. 212 c.p.c. ed in subordine previo accertamento
1 negativo ex art 214 c.p.c., dichiarare invalida perché inesistente e/o nulla la delibera illegittimamente assunta e tenutesi in data 8 febbraio 2020, con conseguente declaratoria di nullità degli atti ad essa conseguenti, in particolare alla declaratoria di inesistenza e nullità dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti illegittimamente al sig. ; 2) condannare la società convenuta Parte_2
ed essi e , in proprio, anche ex artt. 2043 e 2055 c.c., al Parte_2 Controparte_3
risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa;
3) in subordine, accertata
l'inesistenza delle dimissioni e della partecipazione all'assemblea dell'attore, condannare, in ogni caso, la al risarcimento del danno per la revoca CP_1
dell'amministratore senza giusta causa di cui al motivo n. 3) 4) condannare essi convenuti, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, alla refusione di onorari, diritti e spese del presente procedimento con maggiorazioni di onorari del
30% per la redazione tecnica dell'atto. In subordine in revoca della precedente ordinanza di rimessione della causa in decisione, voglia l'Ecc.mo Tribunale disporre:
CTU In ordine alla relativa comunicazione effettuata alla Camera di Commercio competente dell'avvenuta cessazione dalla carica di amministratore della e la CP_1
contestuale nomina del nuovo amministratore, assunta al protocollo n.
PRA/21498/2020/CNAAUTO del 13.02.2020, non essendo l'odierno attore l'autore materiale, chiedendo al CTU, attraverso indagini tecniche, l'acquisizione dell'indirizzo
IP, date ed ora di invio, con l'ausilio della Polizia Postale, per verificare da quale luogo
(e computer) sia partita la predetta trasmissione telematica. Inoltre, se ritenuto necessario, si si insiste per la querela di falso, come da procura in atti, in danno, anche, dei soggetti (soci) e per aver attestato falsamente 1) la presenza Pt_2 CP_3
dell'attore in sede di delibera 2) di avergli fatto assumere la presidenza 3) di aver sottoscritto il verbale in formato digitale 4) di aver attestato le dimissioni mai formalizzate 5) di aver trasmesso senza autorizzazione alcuna la relativa delibera al
Registro in modalità telematica»;
i convenuti: «
1. In via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità del presente giudizio stante il difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale del Sig. per le causali di cui in narrativa;
2. Parte_1
In via principale e nel merito, rigettare integralmente l'avversa domanda nonché la
2 spiegata querela di falso ex art. 221 c.p.c. infondata in fatto ed in diritto e non provata, e, di conseguenza, dichiarare la legittimità della delibera assembleare della società dell'8 febbraio 2020 per le causali di cui in narrativa;
3. Ancora in CP_1
via principale, rigettare l'avversa richiesta risarcitoria ex artt. 1725 e 2475 c.c. per la revoca dell'amministratore senza giusta causa, poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
4. In ogni caso, condannare parte avversa alle spese processuali di lite da attribuirsi al (…) procuratore antistatario», nonchè «condannare
l'odierno attore, per aver convenuto la vanamente, nel presente giudizio, CP_1
al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art.
96 c.p.c., da liquidarsi in favore della stessa, anche in via equitativa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , nella spiegata qualità «di ex (ma solo formalmente per quel che Parte_1
si dirà) amministratore» della (d'ora in poi anche solo o la ), CP_1 CP_1 CP_4
ha evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia d'impresa, la suddetta società, nonché i soci, e (titolari Controparte_3 CP_2
ciascuno di una quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale), per impugnare la delibera adottata in data 8.2.2020 dall'assemblea totalitaria, che aveva preso atto delle dimissioni del dalla carica e aveva nominato il nuovo Pt_1
amministratore, , deducendone la nullità e/o l'inesistenza e/o l'invalidità CP_2
e/o l'annullabilità ex artt. 2479 ter in combinato disposto con gli artt. 2377 c.c. e ss. ed in violazione degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dello statuto dell' ed in via CP_1
incidentale ex art. 221 e ss. c.p.c. o ex art. 214 c.p.c., nonché deducendo la conseguente nullità della nomina del nuovo amministratore ex art. 2383, co. 3, c.c., sull'assunto: - di non avere mai avuto comunicazione preventiva dell'assemblea, tenutasi peraltro nella sede della società dismessa da più di due anni e mai più utilizzata;
- di non aver mai comunicato, in qualsiasi forma, le sue dimissioni e di non aver convocato di conseguenza l'assemblea per tale incombenza;
- di non aver mai partecipato alla suddetta assemblea, trovandosi in quel giorno e a quell'ora in tutt'altro luogo;
- di non aver mai sottoscritto il verbale in formato digitale e di non averlo trasmesso al Registro delle Imprese in modalità telematica;
- che, quindi, il
3 contenuto del verbale assembleare, che tra l'altro non risulta neanche materialmente firmato, sia da ritenersi ideologicamente falso. In subordine, qualora dovesse ritenersi che la decisione dell'assemblea dell'8.2.2020 sia di revoca implicita e/o indiretta dell'amministratore, ha invocato il risarcimento dei danni per mancanza di giusta causa.
2. Si sono costituiti in giudizio i convenuti, eccependo: - l'inammissibilità (per carenza di legittimazione attiva del che avrebbe ceduto la propria Pt_1
partecipazione sociale il 5.2.2020 e rassegnato le dimissioni) e l'infondatezza della domanda attorea (in quanto l'assemblea dell'8 febbraio si sarebbe tenuta con la partecipazione totalitaria dei soci, incluso lo stesso il quale avrebbe Pt_1
sottoscritto il verbale con la propria smart card e comunicato alla Camera di
Commercio la nomina del nuovo amministratore); - l'insussistenza del diritto al risarcimento, non essendovi stata revoca senza giusta causa, ma dimissioni volontarie;
- l'infondatezza della querela di falso (in quanto la firma digitale tramite smart card garantisce autenticità, integrità e non ripudio del documento); - che il
[...]
avrebbe agito con malafede o colpa grave, abusando dello strumento Pt_1
processuale.
3. Disattesa ogni altra istanza, ammessa ed espletata la prova per testi articolata da parte attrice, limitatamente ai capi 4 e 5 della memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., sulle conclusioni sopra trascritte con ordinanza del 18.12.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per una migliore comprensione delle questioni di cui è causa, oltre a quanto già esposto, occorre sinteticamente dar conto solo di quanto segue.
A fondamento delle proprie domande, il ha premesso in punto di fatto: - Pt_1
che in data 11.10.2019 la si era aggiudicata un immobile all'asta per € CP_1
519.000,00, locato alla società Stura S.r.l., che gestiva un supermercato;
- che il
[...]
, all'epoca socio unico della , non riuscendo a ottenere un mutuo, aveva Pt_1 CP_1
coinvolto e nell'operazione; - che «i promittenti acquirenti, nella CP_2 CP_3
contrattazione svoltasi solo oralmente, richiedevano, per l'impegno assunto
4 nell'acquistare l'immobile, la garanzia del passaggio delle quote della , CP_1
aggiudicataria della vendita, pertanto, con atto per di Roseto, Parte_3
registrato in data 7 febbraio 2020, l'amministratore cedeva ai Sigg.ri Parte_1
e , le quote societarie della ; - che «nel Controparte_3 CP_2 CP_1
verbale di cessione delle quote, nulla veniva stabilito di diverso in ordine alla amministrazione della società essendosi pattuito, per vero solo oralmente, la permanenza in capo al della carica di amministratore unico anche a Parte_1
fronte delle cessioni delle quote e per gli accordi presi. A fronte della cessione delle quote, le parti concordavano di confermare l'incarico di amministratore all'odierno istante, con la previsione di un compenso annuo in almeno € 24.000,00, considerato, poi, che dall'immobile aggiudicato sarebbero confluiti nelle casse della i canoni CP_1
derivanti dal fitto oppure la gestione diretta del locale commerciale»; - che il 2.3.2020 il , non essendo pervenuta la provvista per il versamento del residuo prezzo, Pt_1
aveva comunicato al delegato alla vendita la rinuncia all'aggiudicazione, così scoprendo che il 28.2.2020 l'avv. Palladino, per conto di (sedicente nuovo CP_2
amministratore), aveva versato il saldo prezzo;
- che successivamente aveva anche appreso, sempre dall'avv. Palladino, «che in data 8 febbraio, all'esito di una convocazione di assemblea ordinaria dei soci e con la presenza dell'amministratore
, che assumeva la presidenza, con all'ordine del giorno dimissioni Parte_1
dell'amministratore in carica e nomina di nuovo amministratore, si deliberava la nomina del nuovo amministratore unico il sig. ». CP_2
Tanto premesso, l'attore ha eccepito, come già anticipato, la falsità del verbale assembleare e la conseguente invalidità della delibera dell'8.2.2020, che lo avrebbe revocato, nominando amministratore il , deducendo: - di non essere mai stato CP_2
convocato e di non aver partecipato all'assemblea; - di non aver mai rassegnato le dimissioni, contrariamente a quanto risulta dal verbale, che è anche ideologicamente falso, indicando come luogo della riunione la sede da tempo dismessa della società nonchè orari di apertura e chiusura del verbale incongruenti e risultando sottoscritto mediante una firma digitale non apposta da lui, in quanto la smart card sarebbe stata consegnata al nuovo amministratore, senza autorizzazione, dal commercialista della
, il dott. . CP_1 Persona_1
5 Per dimostrare la bontà delle proprie ragioni, parte attrice ha reiterato, in particolare, la proposizione della querela di falso in via incidentale in danno dei convenuti «per aver attestato falsamente: 1) la presenza dell'attore in sede di delibera 2) di avergli fatto assumere la presidenza 3) di aver sottoscritto il verbale in formato digitale 4) di aver attestato le dimissioni mai formalizzate 5) di aver trasmesso senza autorizzazione alcuna la relativa delibera al Registro in modalità telematica» e l'istanza di disconoscimento ex art. 214 c.p.c. del verbale dell'8.2.2020,
«non essendo l'istante , né l'autore materiale del verbale né Parte_1
parimenti l'artefice della trasmissione dello stesso ai fini della registrazione, per le medesime ragioni di cui sopra».
Inoltre, ha chiesto l'ammissione di: «A) Prova orale sulle seguenti circostanze di fatto (…): 1) << Vero è che non avendo ricevuto la provvista dell'operazione dalla banca di fiducia ai fini di un mutuo, il prendeva accordi con i Sig.ri Parte_1
e , che si erano mostrati interessati all'acquisto del CP_2 Controparte_3
Lotto Unico della procedura esecutiva n. 140/2003 Tribunale Nola, compendio immobiliare sito in TA alla Via San Leonardo Zabatta n. 28 (ex 11), identificato nel n.c.e.u. al foglio 11 part.lla 56, sub 7 (già sub 1-2-3-4-5) categoria D/8, r.c. €
123.255,00, composto di un piano seminterrato adibito ad uso commerciale con annessa area scoperta di circa 3000 mq con funzione di parcheggio, con prezzo base
d'asta € 591.162,36, aggiudicato con l'offerta di € 519.000,00 e, quindi, si stabilivano accordi anche circa le modalità di versamento della somma fissata dalla procedura esecutiva >> 2) <<vero è che i promittenti acquirenti e nella cp_2 cp_3<>
contrattazione svoltasi oralmente, richiedevano, per l'impegno assunto nell'acquistare l'immobile, la garanzia del passaggio delle quote della , CP_1
aggiudicataria della vendita >> 3) << Vero è che a fronte della cessione delle quote, le parti concordavano di confermare l'incarico di amministratore, a tempo indeterminato, all'odierno istante, con la previsione di un compenso annuo in €
24.000,00 >> 4) << Vero è che nella mattinata, ovvero dalle ore 9e30 circa sino alle ore 11e30 circa, dell'8 febbraio 2020 il si trovava presso gli Uffici Parte_1
Postali di San Gennaro Vesuviano per effettuare dei bonifici nonché ulteriori adempimenti >> (…), si indicano quali testi: 1) , nato ad [...] il Testimone_1
6 24.09.1959 (CF. ) ed ivi residente a[...]; 2) C.F._6
, nato a [...] il [...] (CF. ) Parte_4 C.F._7
ed ivi residente a[...]; 3) nato il [...] a [...], CP_5
residente in [...]. Inoltre, si chiede disporsi
l'ammissione del seguente capo di prova in ordine alle affermazioni, senza contraddittorio e del tutto irrituali, addotte dal dott. Notaro nello scritto inviato a controparte e prodotto in atti: 5) << Vero è che il dott. Commercialista , Persona_1
ha svolto attività di consulenza nell'anno 2019 contabile/fiscale in favore della CP_1
ed era tenutario della seguente documentazione, all'interno di una cartellina: atto costitutivo e statuto, fitto di azienda, cessione quote, partita Iva, visura camerale ed anche della smart card/token, intestata al , all'epoca amministratore della Pt_1
>> Sulle seguenti circostanze di fatto (o su quelle di esse relative a fatti CP_1
ritenuti bisognevoli di prova dall'adito Tribunale), si indica quale teste il Sig. CP_5
nato il [...] a [...], residente in [...]. B) CTU
[...]
In ordine alla relativa comunicazione effettuata alla Camera di Commercio competente dell'avvenuta cessazione dalla carica di amministratore della e la CP_1
contestuale nomina del nuovo amministratore, assunta al protocollo n.
PRA/21498/2020/CNAAUTO del 13.02.2020, non essendo l'odierno attore l'autore materiale, chiedendo al CTU, attraverso indagini tecniche, l'acquisizione dell'indirizzo
IP, date ed ora di invio, con l'ausilio della Polizia Postale, per verificare da quale luogo
(e computer) sia partita la predetta trasmissione telematica».
2. La preliminare eccezione di inammissibilità dell'impugnativa, sollevata dai convenuti, è infondata.
A nulla rileva che il , avendo ceduto le quote sociali prima della delibera Pt_1
contestata, non essendo più socio al momento dell'assemblea, non avrebbe diritto di impugnare ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., che riserva l'impugnazione ai soci assenti, dissenzienti o astenuti. A tacer d'altro, infatti, la dedotta nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (certamente ravvisabile in capo all'attore, avendo questi un interesse diretto e attuale all'impugnazione, in quanto la delibera lo avrebbe privato della carica di amministratore).
Né va trascurato che, in caso di delibera di revoca invalida, l'amministratore
7 revocato può impugnare la deliberazione proprio a tutela della legalità societaria (in tal senso Cass. n. 13169/2005).
D'altronde, non va confuso il merito della domanda con la legittimazione ad agire, sicchè questa sussiste proprio e solo per il fatto che il contesta di aver Pt_1
partecipato all'assemblea, di aver firmato digitalmente il verbale e di aver rassegnato le dimissioni, a nulla rilevando che tali contestazioni siano o possano risultare infondate.
3. Venendo al merito, le domande attoree sono tutte infondate.
Va, anzitutto, confermata l'inammissibilità della querela di falso, considerato che:
- il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali, non redatto da un notaio
(secondo l'espressa previsione dell'art. 2375 c.c.), ma munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura medesima;
- la falsità del contenuto può essere provata con ogni mezzo, senza necessità di querela formale (Cass. n. 12707/2019).
Soprattutto, va ribadito che incombe sull'attore l'onere di provare: - di non aver apposto la firma digitale sul verbale assembleare di cui è causa;
- che la smart card per firmare digitalmente sia stata nella specie utilizzata abusivamente da terzi.
Invero, secondo l'art. 21, co. 2, del c.d. codice dell'amministrazione digitale: «il documento informatico sottoscritto con firma elettronica si presume riconducibile al titolare, salvo prova contraria».
Va ancora premesso che la prova per testi è stata correttamente ammessa ed espletata solo su alcune circostanze di fatto (i capi 4 e 5 dell'articolato attoreo), essendo quelle di cui agli altri capi di prova (1, 2 e 3) relative ad accordi verbali tra le parti (sulla cessione delle quote e sulla conferma dell'incarico di amministratore), evidentemente non rilevanti e non strettamente pertinenti alla verifica della veridicità del verbale assembleare, che costituisce l'oggetto della controversia.
I capi ammessi hanno riguardato la presenza di presso l'ufficio postale di Pt_1
San Gennaro Vesuviano nella mattina dell'8.2.2020 (volto a dimostrare che non poteva essere presente all'assemblea, tenutasi alle ore 10:00, presso la sede legale della società in Piazza Municipio n. 40, ad TA) (capo 4) e il possesso e l'uso
8 della smart card da parte del commercialista della società (onde sostenere che la firma digitale del verbale non sarebbe stata apposta dal ) (capo 5). Pt_1
L'esito della svolta istruttoria non consente di ritenere provata la falsità del verbale.
Il primo teste escusso (addotto da parte attrice), , ha dichiarato di Testimone_1
aver accompagnato e tale all'ufficio postale di S. Gennaro Pt_1 CP_5
Vesuviano il giorno dell'assemblea (8 febbraio 2020), tra le 9:30 e le 10:30 circa, affermando di averli attesi fuori per circa un'ora.
L'altro teste (sempre addotto da parte attrice), ha confermato di aver CP_5
accompagnato all'ufficio postale, ma ha riferito di averlo accompagnato da Pt_1
solo.
Tuttavia, al di là delle contraddizioni tra le due testimonianze (numero di persone presenti, auto usata, ricordi vaghi), che già inducono a ritenerle poco attendibili, ciò che maggiormente rileva è il contrasto con la versione dei fatti fornita dall'altro teste escusso (quello addotto dai convenuti), , il quale ha dichiarato di aver Testimone_2
visto il giorno dell'assemblea, verso le 9:45, al bar “ ” di TA, «per Pt_1 Pt_5
firmare delle carte relative all'assemblea della società in cui si dava atto CP_1
delle dimissioni dell'amministratore », ed ha precisato «che quel Parte_1
giorno nel bar c'erano, oltre a mio figlio e a , anche il sig. Parte_1 CP_2
e un'altra persona, che accompagnava il , di cui non conosco il nome». Pt_1
A fronte di tale quadro probatorio, la mancata partecipazione del Pt_1
all'assemblea non può ritenersi provata.
Al riguardo, inoltre, neanche può ritenersi dirimente il refuso contenuto nel verbale, relativo all'orario di chiusura dei lavori assembleari, trattandosi di mero errore materiale, così come l'eventuale errata indicazione del luogo della riunione, trattandosi di assemblea totalitaria.
Soprattutto, infatti, rileva che l'altro teste escusso, il dott. , ha Persona_1
fermamente negato di essere stato il commercialista della e, in particolare, di CP_1
aver custodito la smart card di . D'altronde, anche il teste (pur addotto Pt_1 CP_5
da parte attrice) non è stato in grado di confermare che il Notaro fosse il commercialista della . CP_1
9 Rileva, quindi, che l'attore non ha provato di non aver apposto la firma digitale sul verbale assembleare di cui è causa o, quanto meno, che la smart card per firmare digitalmente sia stata nella specie utilizzata abusivamente da terzi, per cui, giusta quanto previsto dall'art. 21, co. 2, del c.d. codice dell'amministrazione digitale, ben può presumersi che la firma elettronica apposta sul verbale di cui è causa sia riconducibile proprio al titolare, ossia al , e che sia stato sempre questi, Pt_1
incaricato di effettuare le comunicazioni di rito, a provvedervi, comunicando telematicamente alla Camera di Commercio competente l'avvenuta cessazione dalla carica di amministratore della e la contestuale nomina del nuovo CP_1
amministratore.
Ovviamente, alla luce delle esposte risultanze e stante il tenore della delibera, neanche può ritenersi provato che nella specie l'amministratore sia stato revocato, sicchè anche la domanda subordinata va disattesa.
Per completezza va segnalato che, alla luce di quanto esposto, risulta superfluo anche indugiare sulla ricognizione dell'effetto sostitutivo ex art. 2377, co. 8, c.c. delle delibere successive a quella impugnata (pure prospettato dai convenuti, sull'assunto che, nelle more del presente giudizio, non solo è stato nominato CP_2
liquidatore della società, con successiva delibera del 12.1.2022, ma successivamente
è stato sostituito da altro liquidatore in data 30.9.2022, con ulteriore deliberazione che pure non è stata impugnata).
4. La società convenuta ha insistito per la condanna dell'attore, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., sull'assunto che il suo comportamento sarebbe stato connotato da evidente malafede e colpa grave.
La domanda va rigettata, in quanto, benchè priva di pregio, l'azione non risulta promossa con colpa grave, apparendo le vicende rappresentate meritevoli di essere scrutinate in sede giudiziaria.
5. Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità), liquidando valori intermedi tra i minimi e i medi tabellari, con l'aumento e la riduzione rispettivamente previsti dal comma 2 e dal comma 4 dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 cit.,
10 con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, , con attribuzione al difensore, avv. Giuseppe
[...] CP_2 Controparte_3
Palladino, che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 12376/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
, nato ad [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Renato D'Isa ), con studio in C.F._2
Napoli, Via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola A/3
- ATTORE -
E
con sede in TA (NA) alla Via San Leonardo n. 11 ), CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, , nato a [...] il CP_2
19.2.1995 ), , nato a [...] il [...] C.F._3 Controparte_3
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Palladino C.F._4
, con studio in Nola (NA), alla Via On.le F. Napolitano n. 9 C.F._5
- CONVENUTI -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle rispettive difese, ossia: parte attrice: «in forza dei motivi in diritto [1) e 2)] esposti nell'atto di citazione (…): previo accertamento, in revoca dell'ordinanza di remissione della causa in decisione, della falsità del documento ex art. 212 c.p.c. ed in subordine previo accertamento
1 negativo ex art 214 c.p.c., dichiarare invalida perché inesistente e/o nulla la delibera illegittimamente assunta e tenutesi in data 8 febbraio 2020, con conseguente declaratoria di nullità degli atti ad essa conseguenti, in particolare alla declaratoria di inesistenza e nullità dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti illegittimamente al sig. ; 2) condannare la società convenuta Parte_2
ed essi e , in proprio, anche ex artt. 2043 e 2055 c.c., al Parte_2 Controparte_3
risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa;
3) in subordine, accertata
l'inesistenza delle dimissioni e della partecipazione all'assemblea dell'attore, condannare, in ogni caso, la al risarcimento del danno per la revoca CP_1
dell'amministratore senza giusta causa di cui al motivo n. 3) 4) condannare essi convenuti, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, alla refusione di onorari, diritti e spese del presente procedimento con maggiorazioni di onorari del
30% per la redazione tecnica dell'atto. In subordine in revoca della precedente ordinanza di rimessione della causa in decisione, voglia l'Ecc.mo Tribunale disporre:
CTU In ordine alla relativa comunicazione effettuata alla Camera di Commercio competente dell'avvenuta cessazione dalla carica di amministratore della e la CP_1
contestuale nomina del nuovo amministratore, assunta al protocollo n.
PRA/21498/2020/CNAAUTO del 13.02.2020, non essendo l'odierno attore l'autore materiale, chiedendo al CTU, attraverso indagini tecniche, l'acquisizione dell'indirizzo
IP, date ed ora di invio, con l'ausilio della Polizia Postale, per verificare da quale luogo
(e computer) sia partita la predetta trasmissione telematica. Inoltre, se ritenuto necessario, si si insiste per la querela di falso, come da procura in atti, in danno, anche, dei soggetti (soci) e per aver attestato falsamente 1) la presenza Pt_2 CP_3
dell'attore in sede di delibera 2) di avergli fatto assumere la presidenza 3) di aver sottoscritto il verbale in formato digitale 4) di aver attestato le dimissioni mai formalizzate 5) di aver trasmesso senza autorizzazione alcuna la relativa delibera al
Registro in modalità telematica»;
i convenuti: «
1. In via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità del presente giudizio stante il difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale del Sig. per le causali di cui in narrativa;
2. Parte_1
In via principale e nel merito, rigettare integralmente l'avversa domanda nonché la
2 spiegata querela di falso ex art. 221 c.p.c. infondata in fatto ed in diritto e non provata, e, di conseguenza, dichiarare la legittimità della delibera assembleare della società dell'8 febbraio 2020 per le causali di cui in narrativa;
3. Ancora in CP_1
via principale, rigettare l'avversa richiesta risarcitoria ex artt. 1725 e 2475 c.c. per la revoca dell'amministratore senza giusta causa, poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
4. In ogni caso, condannare parte avversa alle spese processuali di lite da attribuirsi al (…) procuratore antistatario», nonchè «condannare
l'odierno attore, per aver convenuto la vanamente, nel presente giudizio, CP_1
al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art.
96 c.p.c., da liquidarsi in favore della stessa, anche in via equitativa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , nella spiegata qualità «di ex (ma solo formalmente per quel che Parte_1
si dirà) amministratore» della (d'ora in poi anche solo o la ), CP_1 CP_1 CP_4
ha evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia d'impresa, la suddetta società, nonché i soci, e (titolari Controparte_3 CP_2
ciascuno di una quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale), per impugnare la delibera adottata in data 8.2.2020 dall'assemblea totalitaria, che aveva preso atto delle dimissioni del dalla carica e aveva nominato il nuovo Pt_1
amministratore, , deducendone la nullità e/o l'inesistenza e/o l'invalidità CP_2
e/o l'annullabilità ex artt. 2479 ter in combinato disposto con gli artt. 2377 c.c. e ss. ed in violazione degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dello statuto dell' ed in via CP_1
incidentale ex art. 221 e ss. c.p.c. o ex art. 214 c.p.c., nonché deducendo la conseguente nullità della nomina del nuovo amministratore ex art. 2383, co. 3, c.c., sull'assunto: - di non avere mai avuto comunicazione preventiva dell'assemblea, tenutasi peraltro nella sede della società dismessa da più di due anni e mai più utilizzata;
- di non aver mai comunicato, in qualsiasi forma, le sue dimissioni e di non aver convocato di conseguenza l'assemblea per tale incombenza;
- di non aver mai partecipato alla suddetta assemblea, trovandosi in quel giorno e a quell'ora in tutt'altro luogo;
- di non aver mai sottoscritto il verbale in formato digitale e di non averlo trasmesso al Registro delle Imprese in modalità telematica;
- che, quindi, il
3 contenuto del verbale assembleare, che tra l'altro non risulta neanche materialmente firmato, sia da ritenersi ideologicamente falso. In subordine, qualora dovesse ritenersi che la decisione dell'assemblea dell'8.2.2020 sia di revoca implicita e/o indiretta dell'amministratore, ha invocato il risarcimento dei danni per mancanza di giusta causa.
2. Si sono costituiti in giudizio i convenuti, eccependo: - l'inammissibilità (per carenza di legittimazione attiva del che avrebbe ceduto la propria Pt_1
partecipazione sociale il 5.2.2020 e rassegnato le dimissioni) e l'infondatezza della domanda attorea (in quanto l'assemblea dell'8 febbraio si sarebbe tenuta con la partecipazione totalitaria dei soci, incluso lo stesso il quale avrebbe Pt_1
sottoscritto il verbale con la propria smart card e comunicato alla Camera di
Commercio la nomina del nuovo amministratore); - l'insussistenza del diritto al risarcimento, non essendovi stata revoca senza giusta causa, ma dimissioni volontarie;
- l'infondatezza della querela di falso (in quanto la firma digitale tramite smart card garantisce autenticità, integrità e non ripudio del documento); - che il
[...]
avrebbe agito con malafede o colpa grave, abusando dello strumento Pt_1
processuale.
3. Disattesa ogni altra istanza, ammessa ed espletata la prova per testi articolata da parte attrice, limitatamente ai capi 4 e 5 della memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., sulle conclusioni sopra trascritte con ordinanza del 18.12.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per una migliore comprensione delle questioni di cui è causa, oltre a quanto già esposto, occorre sinteticamente dar conto solo di quanto segue.
A fondamento delle proprie domande, il ha premesso in punto di fatto: - Pt_1
che in data 11.10.2019 la si era aggiudicata un immobile all'asta per € CP_1
519.000,00, locato alla società Stura S.r.l., che gestiva un supermercato;
- che il
[...]
, all'epoca socio unico della , non riuscendo a ottenere un mutuo, aveva Pt_1 CP_1
coinvolto e nell'operazione; - che «i promittenti acquirenti, nella CP_2 CP_3
contrattazione svoltasi solo oralmente, richiedevano, per l'impegno assunto
4 nell'acquistare l'immobile, la garanzia del passaggio delle quote della , CP_1
aggiudicataria della vendita, pertanto, con atto per di Roseto, Parte_3
registrato in data 7 febbraio 2020, l'amministratore cedeva ai Sigg.ri Parte_1
e , le quote societarie della ; - che «nel Controparte_3 CP_2 CP_1
verbale di cessione delle quote, nulla veniva stabilito di diverso in ordine alla amministrazione della società essendosi pattuito, per vero solo oralmente, la permanenza in capo al della carica di amministratore unico anche a Parte_1
fronte delle cessioni delle quote e per gli accordi presi. A fronte della cessione delle quote, le parti concordavano di confermare l'incarico di amministratore all'odierno istante, con la previsione di un compenso annuo in almeno € 24.000,00, considerato, poi, che dall'immobile aggiudicato sarebbero confluiti nelle casse della i canoni CP_1
derivanti dal fitto oppure la gestione diretta del locale commerciale»; - che il 2.3.2020 il , non essendo pervenuta la provvista per il versamento del residuo prezzo, Pt_1
aveva comunicato al delegato alla vendita la rinuncia all'aggiudicazione, così scoprendo che il 28.2.2020 l'avv. Palladino, per conto di (sedicente nuovo CP_2
amministratore), aveva versato il saldo prezzo;
- che successivamente aveva anche appreso, sempre dall'avv. Palladino, «che in data 8 febbraio, all'esito di una convocazione di assemblea ordinaria dei soci e con la presenza dell'amministratore
, che assumeva la presidenza, con all'ordine del giorno dimissioni Parte_1
dell'amministratore in carica e nomina di nuovo amministratore, si deliberava la nomina del nuovo amministratore unico il sig. ». CP_2
Tanto premesso, l'attore ha eccepito, come già anticipato, la falsità del verbale assembleare e la conseguente invalidità della delibera dell'8.2.2020, che lo avrebbe revocato, nominando amministratore il , deducendo: - di non essere mai stato CP_2
convocato e di non aver partecipato all'assemblea; - di non aver mai rassegnato le dimissioni, contrariamente a quanto risulta dal verbale, che è anche ideologicamente falso, indicando come luogo della riunione la sede da tempo dismessa della società nonchè orari di apertura e chiusura del verbale incongruenti e risultando sottoscritto mediante una firma digitale non apposta da lui, in quanto la smart card sarebbe stata consegnata al nuovo amministratore, senza autorizzazione, dal commercialista della
, il dott. . CP_1 Persona_1
5 Per dimostrare la bontà delle proprie ragioni, parte attrice ha reiterato, in particolare, la proposizione della querela di falso in via incidentale in danno dei convenuti «per aver attestato falsamente: 1) la presenza dell'attore in sede di delibera 2) di avergli fatto assumere la presidenza 3) di aver sottoscritto il verbale in formato digitale 4) di aver attestato le dimissioni mai formalizzate 5) di aver trasmesso senza autorizzazione alcuna la relativa delibera al Registro in modalità telematica» e l'istanza di disconoscimento ex art. 214 c.p.c. del verbale dell'8.2.2020,
«non essendo l'istante , né l'autore materiale del verbale né Parte_1
parimenti l'artefice della trasmissione dello stesso ai fini della registrazione, per le medesime ragioni di cui sopra».
Inoltre, ha chiesto l'ammissione di: «A) Prova orale sulle seguenti circostanze di fatto (…): 1) << Vero è che non avendo ricevuto la provvista dell'operazione dalla banca di fiducia ai fini di un mutuo, il prendeva accordi con i Sig.ri Parte_1
e , che si erano mostrati interessati all'acquisto del CP_2 Controparte_3
Lotto Unico della procedura esecutiva n. 140/2003 Tribunale Nola, compendio immobiliare sito in TA alla Via San Leonardo Zabatta n. 28 (ex 11), identificato nel n.c.e.u. al foglio 11 part.lla 56, sub 7 (già sub 1-2-3-4-5) categoria D/8, r.c. €
123.255,00, composto di un piano seminterrato adibito ad uso commerciale con annessa area scoperta di circa 3000 mq con funzione di parcheggio, con prezzo base
d'asta € 591.162,36, aggiudicato con l'offerta di € 519.000,00 e, quindi, si stabilivano accordi anche circa le modalità di versamento della somma fissata dalla procedura esecutiva >> 2) <<vero è che i promittenti acquirenti e nella cp_2 cp_3<>
contrattazione svoltasi oralmente, richiedevano, per l'impegno assunto nell'acquistare l'immobile, la garanzia del passaggio delle quote della , CP_1
aggiudicataria della vendita >> 3) << Vero è che a fronte della cessione delle quote, le parti concordavano di confermare l'incarico di amministratore, a tempo indeterminato, all'odierno istante, con la previsione di un compenso annuo in €
24.000,00 >> 4) << Vero è che nella mattinata, ovvero dalle ore 9e30 circa sino alle ore 11e30 circa, dell'8 febbraio 2020 il si trovava presso gli Uffici Parte_1
Postali di San Gennaro Vesuviano per effettuare dei bonifici nonché ulteriori adempimenti >> (…), si indicano quali testi: 1) , nato ad [...] il Testimone_1
6 24.09.1959 (CF. ) ed ivi residente a[...]; 2) C.F._6
, nato a [...] il [...] (CF. ) Parte_4 C.F._7
ed ivi residente a[...]; 3) nato il [...] a [...], CP_5
residente in [...]. Inoltre, si chiede disporsi
l'ammissione del seguente capo di prova in ordine alle affermazioni, senza contraddittorio e del tutto irrituali, addotte dal dott. Notaro nello scritto inviato a controparte e prodotto in atti: 5) << Vero è che il dott. Commercialista , Persona_1
ha svolto attività di consulenza nell'anno 2019 contabile/fiscale in favore della CP_1
ed era tenutario della seguente documentazione, all'interno di una cartellina: atto costitutivo e statuto, fitto di azienda, cessione quote, partita Iva, visura camerale ed anche della smart card/token, intestata al , all'epoca amministratore della Pt_1
>> Sulle seguenti circostanze di fatto (o su quelle di esse relative a fatti CP_1
ritenuti bisognevoli di prova dall'adito Tribunale), si indica quale teste il Sig. CP_5
nato il [...] a [...], residente in [...]. B) CTU
[...]
In ordine alla relativa comunicazione effettuata alla Camera di Commercio competente dell'avvenuta cessazione dalla carica di amministratore della e la CP_1
contestuale nomina del nuovo amministratore, assunta al protocollo n.
PRA/21498/2020/CNAAUTO del 13.02.2020, non essendo l'odierno attore l'autore materiale, chiedendo al CTU, attraverso indagini tecniche, l'acquisizione dell'indirizzo
IP, date ed ora di invio, con l'ausilio della Polizia Postale, per verificare da quale luogo
(e computer) sia partita la predetta trasmissione telematica».
2. La preliminare eccezione di inammissibilità dell'impugnativa, sollevata dai convenuti, è infondata.
A nulla rileva che il , avendo ceduto le quote sociali prima della delibera Pt_1
contestata, non essendo più socio al momento dell'assemblea, non avrebbe diritto di impugnare ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., che riserva l'impugnazione ai soci assenti, dissenzienti o astenuti. A tacer d'altro, infatti, la dedotta nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (certamente ravvisabile in capo all'attore, avendo questi un interesse diretto e attuale all'impugnazione, in quanto la delibera lo avrebbe privato della carica di amministratore).
Né va trascurato che, in caso di delibera di revoca invalida, l'amministratore
7 revocato può impugnare la deliberazione proprio a tutela della legalità societaria (in tal senso Cass. n. 13169/2005).
D'altronde, non va confuso il merito della domanda con la legittimazione ad agire, sicchè questa sussiste proprio e solo per il fatto che il contesta di aver Pt_1
partecipato all'assemblea, di aver firmato digitalmente il verbale e di aver rassegnato le dimissioni, a nulla rilevando che tali contestazioni siano o possano risultare infondate.
3. Venendo al merito, le domande attoree sono tutte infondate.
Va, anzitutto, confermata l'inammissibilità della querela di falso, considerato che:
- il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali, non redatto da un notaio
(secondo l'espressa previsione dell'art. 2375 c.c.), ma munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura medesima;
- la falsità del contenuto può essere provata con ogni mezzo, senza necessità di querela formale (Cass. n. 12707/2019).
Soprattutto, va ribadito che incombe sull'attore l'onere di provare: - di non aver apposto la firma digitale sul verbale assembleare di cui è causa;
- che la smart card per firmare digitalmente sia stata nella specie utilizzata abusivamente da terzi.
Invero, secondo l'art. 21, co. 2, del c.d. codice dell'amministrazione digitale: «il documento informatico sottoscritto con firma elettronica si presume riconducibile al titolare, salvo prova contraria».
Va ancora premesso che la prova per testi è stata correttamente ammessa ed espletata solo su alcune circostanze di fatto (i capi 4 e 5 dell'articolato attoreo), essendo quelle di cui agli altri capi di prova (1, 2 e 3) relative ad accordi verbali tra le parti (sulla cessione delle quote e sulla conferma dell'incarico di amministratore), evidentemente non rilevanti e non strettamente pertinenti alla verifica della veridicità del verbale assembleare, che costituisce l'oggetto della controversia.
I capi ammessi hanno riguardato la presenza di presso l'ufficio postale di Pt_1
San Gennaro Vesuviano nella mattina dell'8.2.2020 (volto a dimostrare che non poteva essere presente all'assemblea, tenutasi alle ore 10:00, presso la sede legale della società in Piazza Municipio n. 40, ad TA) (capo 4) e il possesso e l'uso
8 della smart card da parte del commercialista della società (onde sostenere che la firma digitale del verbale non sarebbe stata apposta dal ) (capo 5). Pt_1
L'esito della svolta istruttoria non consente di ritenere provata la falsità del verbale.
Il primo teste escusso (addotto da parte attrice), , ha dichiarato di Testimone_1
aver accompagnato e tale all'ufficio postale di S. Gennaro Pt_1 CP_5
Vesuviano il giorno dell'assemblea (8 febbraio 2020), tra le 9:30 e le 10:30 circa, affermando di averli attesi fuori per circa un'ora.
L'altro teste (sempre addotto da parte attrice), ha confermato di aver CP_5
accompagnato all'ufficio postale, ma ha riferito di averlo accompagnato da Pt_1
solo.
Tuttavia, al di là delle contraddizioni tra le due testimonianze (numero di persone presenti, auto usata, ricordi vaghi), che già inducono a ritenerle poco attendibili, ciò che maggiormente rileva è il contrasto con la versione dei fatti fornita dall'altro teste escusso (quello addotto dai convenuti), , il quale ha dichiarato di aver Testimone_2
visto il giorno dell'assemblea, verso le 9:45, al bar “ ” di TA, «per Pt_1 Pt_5
firmare delle carte relative all'assemblea della società in cui si dava atto CP_1
delle dimissioni dell'amministratore », ed ha precisato «che quel Parte_1
giorno nel bar c'erano, oltre a mio figlio e a , anche il sig. Parte_1 CP_2
e un'altra persona, che accompagnava il , di cui non conosco il nome». Pt_1
A fronte di tale quadro probatorio, la mancata partecipazione del Pt_1
all'assemblea non può ritenersi provata.
Al riguardo, inoltre, neanche può ritenersi dirimente il refuso contenuto nel verbale, relativo all'orario di chiusura dei lavori assembleari, trattandosi di mero errore materiale, così come l'eventuale errata indicazione del luogo della riunione, trattandosi di assemblea totalitaria.
Soprattutto, infatti, rileva che l'altro teste escusso, il dott. , ha Persona_1
fermamente negato di essere stato il commercialista della e, in particolare, di CP_1
aver custodito la smart card di . D'altronde, anche il teste (pur addotto Pt_1 CP_5
da parte attrice) non è stato in grado di confermare che il Notaro fosse il commercialista della . CP_1
9 Rileva, quindi, che l'attore non ha provato di non aver apposto la firma digitale sul verbale assembleare di cui è causa o, quanto meno, che la smart card per firmare digitalmente sia stata nella specie utilizzata abusivamente da terzi, per cui, giusta quanto previsto dall'art. 21, co. 2, del c.d. codice dell'amministrazione digitale, ben può presumersi che la firma elettronica apposta sul verbale di cui è causa sia riconducibile proprio al titolare, ossia al , e che sia stato sempre questi, Pt_1
incaricato di effettuare le comunicazioni di rito, a provvedervi, comunicando telematicamente alla Camera di Commercio competente l'avvenuta cessazione dalla carica di amministratore della e la contestuale nomina del nuovo CP_1
amministratore.
Ovviamente, alla luce delle esposte risultanze e stante il tenore della delibera, neanche può ritenersi provato che nella specie l'amministratore sia stato revocato, sicchè anche la domanda subordinata va disattesa.
Per completezza va segnalato che, alla luce di quanto esposto, risulta superfluo anche indugiare sulla ricognizione dell'effetto sostitutivo ex art. 2377, co. 8, c.c. delle delibere successive a quella impugnata (pure prospettato dai convenuti, sull'assunto che, nelle more del presente giudizio, non solo è stato nominato CP_2
liquidatore della società, con successiva delibera del 12.1.2022, ma successivamente
è stato sostituito da altro liquidatore in data 30.9.2022, con ulteriore deliberazione che pure non è stata impugnata).
4. La società convenuta ha insistito per la condanna dell'attore, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., sull'assunto che il suo comportamento sarebbe stato connotato da evidente malafede e colpa grave.
La domanda va rigettata, in quanto, benchè priva di pregio, l'azione non risulta promossa con colpa grave, apparendo le vicende rappresentate meritevoli di essere scrutinate in sede giudiziaria.
5. Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità), liquidando valori intermedi tra i minimi e i medi tabellari, con l'aumento e la riduzione rispettivamente previsti dal comma 2 e dal comma 4 dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 cit.,
10 con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, , con attribuzione al difensore, avv. Giuseppe
[...] CP_2 Controparte_3
Palladino, che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
11