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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. n. 2079/2018
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 12.02.2025 ORE 12.32
E' comparso, in sostituzione dell'Avv. Sirena, l'Avv. Accomando, il quale si riporta agli atti di causa, evidenziando che dall'istruttoria svolta è emersa la circostanza che i veicoli che trasportavano la spazzatura spesso perdevano i sacchetti e che, pertanto, non vi è prova che il sacchetto trovato nella strada panoramica fosse nella disponibilità del ricorrente.
Nessuno è presente per l'Amministrazione resistente.
Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 15,51 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2079/2018 pendente tra
( ), elett.te dom.to in La Maddalena Parte_1 C.F._1
via Giò Maria Angioi 12 presso lo studio dell'Avv. ROBERTO SIRENA che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
( ), rappresentata e difesa dai funzionari
[...] P.IVA_1
delegati Dott.ssa Giulia Soru e Dott. Massimo Rodighiero
*****************
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
********
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1
nanti l'intestato Tribunale l'amministrazione resistente indicata in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'Ordinanza di Ingiunzione n. 204/2018 emessa dalla Controparte_3
chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, anche del
[...]
Verbale di Contestazione per le motivazioni in espositiva, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge. Asseriva il ricorrente l'infondatezza della contestata violazione dell'art. 192
c.1 del D.lgs. 152/2006 - che disciplina l'ipotesi di abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti urbani domestici non pericolosi, in conseguenza della quale gli era stata irrogata la sanzione di € 600,00 - non avendo posto in essere la condotta contestata.
L'amministrazione resistente si costituiva in giudizio, contestando le avverse deduzioni e conclusioni e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, all'udienza del 12/02/2025 veniva decisa con lettura contestuale del dispositivo della presente sentenza.
*********
L'opposizione è fondata per quanto di ragione e merita, pertanto, di essere accolta.
Va premesso brevemente che l'opposizione a sanzione amministrativa, seppur formalmente strutturata come un giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria;
attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito nel quale l'Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio, (ex plurimis Cass. Civile, Sez. V, 1999, n. 5095), come tra l'altro confermato dal dovere ad essa imposto di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, di cui all'art. 7, D. Lgs. n. 150/11 già previsto dall'art. 23, co. 2, L. n. 689/81, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione ed alla notificazione della violazione.
Il mancato deposito da parte della Pubblica Amministrazione resistente della documentazione relativa agli accertamenti e alle contestazioni dalla stessa svolte comporta, invero, l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione stessa.
Va, inoltre, evidenziato come l'efficacia di prova legale del verbale redatto dagli agenti accertatori non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti, che si svolgono in maniera tale da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento.
Ciò premesso, passando all'esame del merito della vicenda, si rileva come l'opposizione sia fondata alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta.
Giova rilevare che l'art. 23, comma 12, della xxx n. 689/1981 sotto la rubrica “giudizio di opposizione” dispone infatti che “il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Strettamente collegato al precetto di cui all'art. 23, comma 12, della xxx n. 689/1981 è l'art. 3 della stessa legge, dal quale consegue che l'onere della prova incombente sull'amministrazione resistente include non solo l'azione materiale, commissiva od omissiva, ma anche l'elemento psicologico.
Nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, l'amministrazione procedente ha pertanto l'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi dell'azione dell'illecito amministrativo, ovvero l'azione materiale vietata dalla norma, la riferibilità dell'azione al suo autore, nonché l'elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa, come risulta peraltro confermato da un orientamento consolidato della giurisprudenza in materia che si è espressa in maniera conforme ai principi informatori degli illeciti depenalizzati.
La legge esclude che possano essere applicate sanzioni amministrative in forza di un processo meramente indiziario, ove il solo accertamento di un fatto, astrattamente riconducibile al comportamento vietato e sanzionato dalla norma
(come, nel caso di specie, il rinvenimento di un sacchetto abbandonato con rifiuti e con all'interno uno scontrino apparentemente riferibile al ricorrente) possa ipoteticamente addebitarsi ad un soggetto, senza raggiungere la prova adeguata che egli sia l'effettivo autore del fatto e che tale fatto - ove provata la commissione ad opera dell'autore - sia avvenuto in forza di una azione materiale compiuta con dolo o, quanto meno, con colpa;
invero nell'illecito amministrativo non sono astrattamente possibili casi di responsabilità oggettiva.
Nel caso di specie, l'accertamento compiuto dagli agenti riguarda il dato, non contestato, del rinvenimento di un sacchetto di rifiuti in una scarpata, ma nessuna prova, nemmeno meramente indiziaria, emerge dagli atti e dall'istruttoria compiuta circa la commissione di quel fatto da parte del ricorrente-opponente; dall'istruttoria è emerso che il sacchetto era di colore verde, non si trattava di un “classico sacchetto di plastica della spesa”, come sostenuto dalla resistente e ben poteva essere uno di quelli che si ritrovano lungo le strade pubbliche negli appositi contenitori, come afferma il ricorrente, il quale sostiene di aver gettato lo scontrino in un apposito contenitore posto nella strada pubblica fuori dalla enoteca ove aveva acquistato delle merci.
Inoltre, appare alquanto improbabile che se l'opponente avesse deciso volontariamente di abbandonare il sacchetto nella scarpata ove è stato ritrovato, non avrebbe per certo lasciato al suo interno elementi idonei ad identificarlo puntualmente come trasgressore, come lo scontrino in esso rinvenuto;
non può invece escludersi, come evidenziato dal che il sacchetto possa essere Pt_1
stato perduto dal mezzo adibito alla raccolta e conferimento dei rifiuti.
Dirimenti sono le risultanze delle prove orali addotte dal ricorrente, ove gli stessi addetti hanno confermato che il mezzo di raccolta percorreva la strada
Provinciale n. 53 e che anche in altre occasioni è accaduto che dai mezzi venissero perduti dei sacchetti contenenti rifiuti.
L'efficacia probatoria del verbale in atti, redatto dagli agenti del Corpo
Forestale, ai sensi dell'art. 2700 c.c. non rileva nella fattispecie, poiché i verbalizzanti non hanno accertato condotte o dichiarazioni riferibili al ricorrente.
L'opposizione va pertanto accolta, con conseguente condanna, a carico della resistente, delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, ex art. 91 cpc., liquidate come in dispositivo. Precisamente, avuto riguardo al minimo valore della causa, come risultante dalla dichiarazione in atti di parte ricorrente (€ 600,00) i compensi - stante l'assenza di questioni particolarmente complesse - vengono liquidati sulla base del valore minimo previsto nello scaglione di riferimento rispettivamente, per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
– Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata n.
204/2018 emessa dalla Controparte_3
[...]
– Condanna la parte resistente, in persona del legale rappresentate pro tempore,
a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 500,00 per totale compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, spese vive e accessori di legge.
Tempio Pausania, 12/02/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 12.02.2025 ORE 12.32
E' comparso, in sostituzione dell'Avv. Sirena, l'Avv. Accomando, il quale si riporta agli atti di causa, evidenziando che dall'istruttoria svolta è emersa la circostanza che i veicoli che trasportavano la spazzatura spesso perdevano i sacchetti e che, pertanto, non vi è prova che il sacchetto trovato nella strada panoramica fosse nella disponibilità del ricorrente.
Nessuno è presente per l'Amministrazione resistente.
Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 15,51 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2079/2018 pendente tra
( ), elett.te dom.to in La Maddalena Parte_1 C.F._1
via Giò Maria Angioi 12 presso lo studio dell'Avv. ROBERTO SIRENA che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
( ), rappresentata e difesa dai funzionari
[...] P.IVA_1
delegati Dott.ssa Giulia Soru e Dott. Massimo Rodighiero
*****************
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
********
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1
nanti l'intestato Tribunale l'amministrazione resistente indicata in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'Ordinanza di Ingiunzione n. 204/2018 emessa dalla Controparte_3
chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, anche del
[...]
Verbale di Contestazione per le motivazioni in espositiva, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge. Asseriva il ricorrente l'infondatezza della contestata violazione dell'art. 192
c.1 del D.lgs. 152/2006 - che disciplina l'ipotesi di abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti urbani domestici non pericolosi, in conseguenza della quale gli era stata irrogata la sanzione di € 600,00 - non avendo posto in essere la condotta contestata.
L'amministrazione resistente si costituiva in giudizio, contestando le avverse deduzioni e conclusioni e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, all'udienza del 12/02/2025 veniva decisa con lettura contestuale del dispositivo della presente sentenza.
*********
L'opposizione è fondata per quanto di ragione e merita, pertanto, di essere accolta.
Va premesso brevemente che l'opposizione a sanzione amministrativa, seppur formalmente strutturata come un giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria;
attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito nel quale l'Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio, (ex plurimis Cass. Civile, Sez. V, 1999, n. 5095), come tra l'altro confermato dal dovere ad essa imposto di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, di cui all'art. 7, D. Lgs. n. 150/11 già previsto dall'art. 23, co. 2, L. n. 689/81, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione ed alla notificazione della violazione.
Il mancato deposito da parte della Pubblica Amministrazione resistente della documentazione relativa agli accertamenti e alle contestazioni dalla stessa svolte comporta, invero, l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione stessa.
Va, inoltre, evidenziato come l'efficacia di prova legale del verbale redatto dagli agenti accertatori non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti, che si svolgono in maniera tale da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento.
Ciò premesso, passando all'esame del merito della vicenda, si rileva come l'opposizione sia fondata alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta.
Giova rilevare che l'art. 23, comma 12, della xxx n. 689/1981 sotto la rubrica “giudizio di opposizione” dispone infatti che “il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Strettamente collegato al precetto di cui all'art. 23, comma 12, della xxx n. 689/1981 è l'art. 3 della stessa legge, dal quale consegue che l'onere della prova incombente sull'amministrazione resistente include non solo l'azione materiale, commissiva od omissiva, ma anche l'elemento psicologico.
Nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, l'amministrazione procedente ha pertanto l'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi dell'azione dell'illecito amministrativo, ovvero l'azione materiale vietata dalla norma, la riferibilità dell'azione al suo autore, nonché l'elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa, come risulta peraltro confermato da un orientamento consolidato della giurisprudenza in materia che si è espressa in maniera conforme ai principi informatori degli illeciti depenalizzati.
La legge esclude che possano essere applicate sanzioni amministrative in forza di un processo meramente indiziario, ove il solo accertamento di un fatto, astrattamente riconducibile al comportamento vietato e sanzionato dalla norma
(come, nel caso di specie, il rinvenimento di un sacchetto abbandonato con rifiuti e con all'interno uno scontrino apparentemente riferibile al ricorrente) possa ipoteticamente addebitarsi ad un soggetto, senza raggiungere la prova adeguata che egli sia l'effettivo autore del fatto e che tale fatto - ove provata la commissione ad opera dell'autore - sia avvenuto in forza di una azione materiale compiuta con dolo o, quanto meno, con colpa;
invero nell'illecito amministrativo non sono astrattamente possibili casi di responsabilità oggettiva.
Nel caso di specie, l'accertamento compiuto dagli agenti riguarda il dato, non contestato, del rinvenimento di un sacchetto di rifiuti in una scarpata, ma nessuna prova, nemmeno meramente indiziaria, emerge dagli atti e dall'istruttoria compiuta circa la commissione di quel fatto da parte del ricorrente-opponente; dall'istruttoria è emerso che il sacchetto era di colore verde, non si trattava di un “classico sacchetto di plastica della spesa”, come sostenuto dalla resistente e ben poteva essere uno di quelli che si ritrovano lungo le strade pubbliche negli appositi contenitori, come afferma il ricorrente, il quale sostiene di aver gettato lo scontrino in un apposito contenitore posto nella strada pubblica fuori dalla enoteca ove aveva acquistato delle merci.
Inoltre, appare alquanto improbabile che se l'opponente avesse deciso volontariamente di abbandonare il sacchetto nella scarpata ove è stato ritrovato, non avrebbe per certo lasciato al suo interno elementi idonei ad identificarlo puntualmente come trasgressore, come lo scontrino in esso rinvenuto;
non può invece escludersi, come evidenziato dal che il sacchetto possa essere Pt_1
stato perduto dal mezzo adibito alla raccolta e conferimento dei rifiuti.
Dirimenti sono le risultanze delle prove orali addotte dal ricorrente, ove gli stessi addetti hanno confermato che il mezzo di raccolta percorreva la strada
Provinciale n. 53 e che anche in altre occasioni è accaduto che dai mezzi venissero perduti dei sacchetti contenenti rifiuti.
L'efficacia probatoria del verbale in atti, redatto dagli agenti del Corpo
Forestale, ai sensi dell'art. 2700 c.c. non rileva nella fattispecie, poiché i verbalizzanti non hanno accertato condotte o dichiarazioni riferibili al ricorrente.
L'opposizione va pertanto accolta, con conseguente condanna, a carico della resistente, delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, ex art. 91 cpc., liquidate come in dispositivo. Precisamente, avuto riguardo al minimo valore della causa, come risultante dalla dichiarazione in atti di parte ricorrente (€ 600,00) i compensi - stante l'assenza di questioni particolarmente complesse - vengono liquidati sulla base del valore minimo previsto nello scaglione di riferimento rispettivamente, per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
– Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata n.
204/2018 emessa dalla Controparte_3
[...]
– Condanna la parte resistente, in persona del legale rappresentate pro tempore,
a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 500,00 per totale compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, spese vive e accessori di legge.
Tempio Pausania, 12/02/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona