Articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 102
Articolo 2Articolo 4
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18 febbraio 1992
Art. 3. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformita' ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'acquacoltura in armonia con le disposizioni della presente legge.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1992
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