Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 1650/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1650/2024 promossa da:
TA (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1 C.F._1
Stefano Nicola, dall'avv. Salvatore Nicola e dall'avv. Arianna Corino, elettivamente domiciliato in Torino, Via Bligny n. “0”, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
Contro
C.F. e P.I. con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Torino, Via Pomba n. 29, in persona del Curatore, dott. ; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: sanzione disciplinare – licenziamento ritorsivo – spettanze di fine rapporto
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
IN PUNTO SANZIONE DISCIPLINARE E LICENZIAMENTO:
In via principale:
- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e, comunque, l'illegittimità del provvedimento
disciplinare della multa di tre ore di retribuzione, per i motivi esposti nel sopra trascritto ricorso ex art.
414 e segg. c.p.c. e, comunque
- accertare e dichiarare la nullità del licenziamento impugnato per i motivi esposti nel sopra trascritto ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c.;
1
Liquidazione Giudiziale n. 283/2024 – , a titolo di indennità sostitutiva della Controparte_1 reintegrazione, della somma di € 30.155,85, pari a n. 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto del ricorrente, ammontante ad € 2.010,39 o maggior o minor somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data del licenziamento sino al saldo;
- accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento da parte della convenuta e/o Parte_2 comunque all'ammissione al passivo della Liquidazione Giudiziale n. 283/2024 – Controparte_1
a titolo di indennità risarcitoria spettante per la nullità del licenziamento, di una somma
[...] commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (o sino al giorno del pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione), tenendo conto che l'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto del ricorrente era pari
a € 2.010,39, o maggior o minor somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data del licenziamento sino al saldo, ed al versamento
dei contributi assistenziali e previdenziali.
In via subordinata e salvo gravame:
- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e, comunque, l'illegittimità del provvedimento disciplinare della multa di tre ore di retribuzione, per i motivi esposti nel sopra trascritto ricorso ex art.
414 e segg. c.p.c. e, comunque
- accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e/o accertare e dichiarare la violazione, da parte del datore di lavoro, della procedura di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali dettate in materia di procedimento disciplinare e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento impugnato;
- accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento da parte della convenuta e/o Parte_2 comunque all'ammissione al passivo della Liquidazione Giudiziale n. 283/2024 – Controparte_1
a titolo di indennità risarcitoria per l'illegittimità del licenziamento, della somma di € 12.062,34 -
[...] pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto del ricorrente - o maggior o minor somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
IN PUNTO INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO nella denegata e non creduta ipotesi in cui
l'Ill.mo Giudice adito non dovesse ritenere nullo il licenziamento impugnato
- accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento da parte della convenuta e/o Parte_2 comunque all'ammissione al passivo della Liquidazione Giudiziale n. 283/2024 – Controparte_1 della somma lorda di € 3.015,59 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, o maggiore o minore
[...] somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla scadenza al saldo.
2 In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, maggiorati del 30% ai sensi dell'art
4, comma 1 bis, di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018 (in quanto sia il ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c., sia il presente atto, depositati in modalità telematica, sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti, la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto), oltre al rimborso forfetario delle spese generali 15%, oltre C.P.A. ed
I.V.A. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.2.2024 il sig. ha esposto di aver prestato la Parte_2
propria attività lavorativa dal 4.5.2022 alle dipendenze di , con Controparte_1
contratto a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di operaio, mansioni di elettricista ed inquadramento economico – normativo nel livello C2 di cui al CCNL
Industria Metalmeccanica.
Con lettera del 15.6.2023 ha contestato al sig. l'abbandono del Controparte_1 Pt_2
posto di lavoro presso un cantiere senza avvisare il responsabile e senza giustificato motivo, utilizzando inoltre il mezzo aziendale per motivi personali fino alle ore 17.
In data 19.6.2023 il sig. ha chiesto di essere sentito con un rappresentante Pt_2
sindacale, al fine di rendere le proprie giustificazioni;
nello stesso giorno è stato collocato in ferie unilateralmente dalla società datrice di lavoro sino al 29.6.2023. Con missiva in pari data, il ricorrente ha contestato la collocazione unilaterale in ferie, offrendo la propria prestazione lavorativa.
Il 28.6.2023 ha irrogato al sig. la sanzione della multa di 3 ore, in Controparte_1 Pt_2
esito alla contestazione disciplinare ricevuta il 15.6.2023.
Con raccomandata in data 30.6.2023 la convenuta ha prorogato unilateralmente il periodo di ferie fino al 7.7.2023.
Il 10.7.2023 il sig. è stato licenziato senza che gli venisse previamente contestato Pt_2
alcun ulteriore addebito disciplinare;
nella lettera di licenziamento gli è stato contestato:
- l'acquisto di beni effettuati con la carta aziendale ad uso personale o comunque non ritrovati in magazzino;
- la falsa attestazione delle ore di lavoro effettivamente prestate;
- il mancato rinvenimento di diverse caldaie smontate, rendendo impossibile all'azienda di porre in atto la pratica con danno stimabile tra i 30.000 e i CP_3
35.000 euro;
- l'appropriazione indebita di sacchi di rame destinati allo smaltimento.
3 Il ricorrente ha pertanto adito il Tribunale di Torino per l'accertamento dell'illegittimità della sanzione consistente nella multa di 3 ore di retribuzione e della nullità del licenziamento.
Il ricorrente ha altresì domandato la condanna della società al pagamento di differenze retributive per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, per lavoro straordinario, indennità sostitutiva del preavviso, TFR e spettanze di fine rapporto.
La convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni causati alla società dall'ex dipendente.
Nelle more del giudizio il Tribunale di Torino ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della (sent. n. 416/2024, dep. il 10.10.2024); è stata Controparte_1
pertanto disposta l'interruzione del presente procedimento in data 7.11.2024.
La causa è stata in seguito riassunta dal ricorrente con ricorso depositato il 16.12.2024 e all'udienza del 19.3.2025 è stata dichiarata la contumacia della liquidazione giudiziale convenuta.
***
1. Il riparto di competenze tra giudice del lavoro e giudice concorsuale
Come esposto nella parte in fatto, il ricorrente, dato atto di avere lavorato alle dipendenze di una società con meno di 15 dipendenti, ha impugnato il licenziamento intimato denunciandone la natura ritorsiva e chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro. In via subordinata ha chiesto accordarsi la tutela risarcitoria, in via principale, per difetto di contestazione disciplinare, e in via subordinata per violazione della procedura ex art. 7 l. n. 300/1970.
Il ricorrente ha altresì impugnato la sanzione disciplinare della multa inflitta dalla società convenuta e ha chiesto la condanna al pagamento di differenze retributive.
Alla luce della normativa vigente, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene che l'unica domanda decidibile in questa sede sia quella di impugnazione del licenziamento per l'asserita natura ritorsiva, in quanto l'unica volta alla reintegrazione del rapporto di lavoro e, pertanto, sottratta al potere del giudice concorsuale (per una recente ed esaustiva illustrazione dei rapporti tra giudice del lavoro e giudice concorsuale, si rimanda a Cass. civ. sez. lav. 28/10/2024, n. 27796).
Alla luce di quanto esposto, vanno dichiarate improcedibili, per intervenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società convenuta, le domande di
4 impugnazione della sanzione disciplinare della multa, le domande di impugnazione del licenziamento volte unicamente ad ottenere la tutela indennitaria e le domande aventi ad oggetto il pagamento delle differenze retributive e dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché la domanda riconvenzionale proposta dalla società in bonis, avendo tutte queste domande come unica finalità l'accertamento di diritti di credito da far valere nel concorso con gli altri creditori.
2. Il licenziamento ritorsivo
Il sig. ha impugnato il licenziamento irrogato dalla convenuta in data 10.7.2023, Pt_2
avvenuto senza previa contestazione disciplinare, chiedendo che venga accertata in via principale la natura ritorsiva del licenziamento, con conseguente diritto alla reintegrazione o al pagamento, in alternativa, della somma di € 30.155,85, pari a n. 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, oltre al pagamento di una somma commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
in via subordinata ha invece chiesto di accertare l'insussistenza della giusta causa del licenziamento e della violazione della procedura di cui all'art. 7 della l. n . 300/70.
La domanda formulata in via principale non può trovare accoglimento.
Giova premettere che secondo una consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità,
“il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è considerato un licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, secondo comma, e degli artt. 1345
e 1324 c.c. (Cass. Civ. n. 17087 del 2011 in motivazione).
22. Nella costruzione di tale forma di recesso si è valorizzata la disposizione dettata dall'art. 1345 c.c. che "derogando al principio secondo il quale i motivi dell'atto di autonomia privata sono di regola irrilevanti, eccezionalmente qualifica illecito il contratto determinato da un motivo illecito comune alle parti, in virtù del disposto di cui all'art. 1324 cod. civ." e che "trova applicazione anche rispetto agli atti unilaterali, laddove essi siano finalizzati esclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli ed antisociali, rinvenendosi l'illiceità del motivo, al pari della illiceità della causa, a mente dell'art. 1343 cod. civ., nella contrarietà dello stesso a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume" (Cass. Civ. n. 20197 del 2005).
5 23. Si è precisato che il "motivo illecito" si colloca su un piano nettamente distinto dal
(giustificato) motivo soggettivo e oggettivo di licenziamento, previsto dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966. Quest'ultimo, al pari della giusta causa (art. 2119 c.c.), costituisce presupposto del legittimo esercizio del potere (disciplinare o organizzativo) attribuito al datore di lavoro, la cui mancanza è causa di annullabilità del licenziamento. Il motivo illecito, che deve avere efficacia determinativa esclusiva, rende l'atto datoriale contrario ai valori ritenuti fondamentali per l'organizzazione sociale e ne determina la nullità. Esso rileva "indipendentemente dal motivo formalmente addotto", come recita l'art. 18, comma 1, della legge 300 del 1970, nella versione modificata dalla legge n. 92 del 2012 (secondo una formula già presente nell'art. 4, della legge 604 del 1966).
24. Il licenziamento ritorsivo è stato definito come "l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta" (Cass. Civ. n. 17087 del 2011;
Cass. Civ. n. 24648 del 2015) ” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 09/08/2024, n. 22614).
Nel caso in esame, il ricorrente sostiene la natura ritorsiva del licenziamento, in quanto conseguenza esclusiva della contestazione della decisione datoriale di collocare il dipendente in ferie “forzate”.
Tale nesso, tuttavia, è rimasto del tutto indimostrato.
La convenuta, nella lettera di licenziamento, afferma che il sig. avrebbe posto in Pt_2
essere delle condotte nel corso del rapporto di lavoro che integrerebbero reato in danno della datrice di lavoro.
Ha inoltre affermato, nella lettera di licenziamento, di avere iniziato a svolgere indagini interne dopo i fatti del 9.6.2023, che avevano portato all'irrogazione della sanzione della multa di tre ore.
La natura ritorsiva nella condotta della convenuta non appare tuttavia dimostrata dal sig.
la scelta datoriale di porre in ferie “forzate” il dipendente sospettato di aver Pt_2
commesso dei reati nei confronti del datore di lavoro appare infatti dettata da ragioni di carattere precauzionale, come risulta confermato dal fatto che la abbia Controparte_1
sporto querela (ritirata solo nel corso del presente giudizio) nei confronti del sig. Pt_2
per i fatti dedotti nella lettera di licenziamento. L'eventuale illegittimità di tale scelta può avere effetti di carattere patrimoniale;
può finanche condurre a ritenere
6 l'insussistenza della giusta causa del licenziamento, il che tuttavia, per le ragioni espresse dalla giurisprudenza sopra richiamata, non è sufficiente a dimostrare la natura ritorsiva del licenziamento rispetto ad un comportamento legittimo del dipendente.
Nonostante la giusta causa del licenziamento non sia stata dimostrata in giudizio, appare maggiormente verosimile che il licenziamento, per quanto posto in essere in spregio alle più elementari regole procedurali, sia riconducibile alle indagini avviate in seguito ai fatti che avevano portato all'irrogazione della multa, anziché alla scelta di contestare la scelta datoriale di porre il dipendente in ferie forzate.
Non può difatti ritenersi provato, nemmeno per presunzioni (Cass. civ., Sez. lavoro,
Ord., 22/12/2023, n. 35850), che il licenziamento, non preceduto da alcuna contestazione disciplinare, sia causalmente ed esclusivamente motivato sulla base della reazione del dipendente alla scelta datoriale di porre il dipendente, già colpito da sanzione conservativa, in ferie forzate, sussistendo una ragione alternativa maggiormente plausibile rispetto alla ritorsione dedotta dal ricorrente e rappresentata dal convincimento del datore circa il compimento da parte del dipendente di fatti idonei a pregiudicare il vincolo fiduciario. Mentre quest'ultimo convincimento si è esteriorizzato con la presentazione della querela, il nesso individuato dal lavoratore, tra la reazione alla collocazione in ferie forzate e il licenziamento, non trova né prova diretta, né riscontro in indizi gravi, precisi e concordanti, al di là della mera mancata prova in giudizio dell'esistenza della giusta causa di licenziamento.
3. Le spese di lite
In considerazione del rigetto dell'impugnazione del licenziamento per ritorsione e la dichiarazione di improcedibilità di tutte le ulteriori domande, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili, stante la mancata costituzione in giudizio della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
7 1. respinge la domanda di impugnazione del licenziamento per ritorsione;
2. dichiara improcedibili le ulteriori domande ai sensi dell'art. 151 d.lgs. n. 14/2019;
3. dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Torino, 20/05/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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