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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/10/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 915/'19 R. G. A. C. C. (riunito 914/19), avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1
LE SI ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Bagnoli del Trigno (IS)
alla Piazza Umberto I n° 18/20; -opponente-
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Controparte_1
LE SI ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Bagnoli del Trigno (IS)
alla Piazza Umberto I n° 18/20; -opponente-
NONCHE'
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele ZURLO e Controparte_2
AN AT ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paola PAPA in
La Spezia alla Via Paolo Emilio Taviani n°170;
-opposta-
Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Parti opponenti, e proponevano Parte_1 Controparte_1
opposizione al d. i. n. 210/19 emesso dal Tribunale di Isernia in data 18.06.2019 in favore della con la quale veniva ingiunto alle predette opponenti il Controparte_2
pagamento della somma di € 12.660,75 oltre interessi e competenze legali, deducendo l'illegittimità dello stesso, perchè non supportato da idonea documentazione e contestando le somme ingiunte.
Nel corso del giudizio si costituiva che contestata l'atto di Controparte_2
opposizione.
Con ordinanza del 12.11.2021 Questo Giudice disponeva la riunione al presente fascicolo del fascicolo contraddistinto con ° R. G. 914/19.
2 Va in primis, opportunamente premesso che il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è investito del potere di valutare la legittimità del decreto opposto di dichiarane o meno la validità.
Andando ad esaminare l'atto di opposizione e le argomentazioni spiegate dall'opposto con la comparsa di costituzione e risposta, va subito detto che, ai sensi dell'art. 633 c. p. c. il decreto risulta legittimamente emesso perché, nella fase monitoria, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento, anche privo di efficacia probatoria assoluta. La documentazione posta a supporto del ricorso per decreto ingiuntivo è idonea ai fini dell'emissione dello stesso, pertanto, il provvedimento deve ritenersi legittimamente emesso.
Infatti, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento, che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta,
risulti attendibile in ordine all'esistenza del credito azionato.
Ritenuto per fermo detto principio passando a trattare il caso, che ci occupa,
non può non rilevarsi però che i documenti, prodotti dal creditore nella fase monitoria,
del tutto idonei in quella fase, non possono assolutamente avere la dignità di prova nel presente giudizio di opposizione, che è un giudizio di cognizione a tutti gli effetti anche in ordine alla severità della prova, che deve essere rigorosa e porre il Giudicante nella consapevolezza che la somma ingiunta sia fondata su documenti e prove, che portano a ritenere certo liquido ed esigibile quel credito il cui ammontare non può
assolutamente essere un dato fornito dallo stesso creditore.
Va ritenuto, inoltre, per fermo il principio secondo il quale, in tema di
3 opposizione a decreto ingiuntivo, la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto e quella di convenuto al debitore opponente e ciò con esplicito riferimento ad un punto di vista sostanziale e con riguardo alla ripartizione del relativo onere probatorio.
Ebbene, andando ad esaminare le risultanze probatorie acquisite lungo l'iter procedurale, il Giudicante è giunto al motivato convincimento che porta a ritenere che l'opposto, cioè l'attore sostanziale, ha ampiamente provato l'assunto.
Il credito risulta provato con la produzione documentale in atti.
Nella specie, le opponenti lamentano la nullità del contratto di finanziamento in questione per un presunto difetto di forma ex art. 117 T.U.B. perchè non sottoscritto dalla società erogatrice del finanziamento. Questo Giudice osserva che come da consolidato orientamento giurisprudenziale, un contratto di finanziamento non firmato dalla banca erogatrice non è necessariamente nullo, perché il suo consenso può essere desunto da comportamenti concludenti, come l'erogazione del finanziamento. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per la validità di un contratto di finanziamento, è sufficiente la firma del cliente, a condizione che il contratto sia redatto per iscritto e che il cliente ne abbia ricevuto una copia e la banca esegua l'accordo (Cass. Civile I sez. 22.03.2012, n. 4564; Cass. Civ. Sez. VI – 1 Ord. 30.01.2014
n° 2039; Cass. Civ. Sez. I 02.07.2014 n°1535).
In merito ai documenti prodotti, posti alla base del d. i., Questo Giudice
osserva che oltre al contratto le risultanze dell'estratto conto, idonei a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno
4 efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di contestazioni circostanziate e dirette, in quanto l'estratto conto costituisce
“trasmissione” ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando l'opponente alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria di tale documentazione.
Sul punto la Cassazione, con sentenza Cass. 09/01/2019 n. 279 ha precisato che “la contestazione delle poste del conto corrente, ai sensi dell'art. 1832 c.c., affinché
sia idonea ad elidere gli effetti della prova indiziaria del medesimo, deve essere
specifica e deve indicare le singole voci del conto reputate inesatte, pur senza l'esigenza
di formule sacramentali. Come questa Corte ha già precisato, nel rapporto di conto
corrente gli estratti conto costituiscono piena prova del credito della banca anche nei
confronti del fideiussore, ove questi non li assoggetti ad alcuna specifica contestazione
(Cass. 25 settembre 2003, n. 14234; Cass. 2 maggio 2002, n. 6258)”.
Questo Giudice ritiene l'opposizione infondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato nella sua interezza.
I particolari profili del caso di specie legittimano la compensazione delle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 915/19 R. G. A. C. C. (riunito 914/19) vertente tra
5 e contro concernente Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
opposizione a decreto ingiuntivo, così decide:
1.rigetta l'opposizione
2. conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Isernia
n° 210/'19 del dì 18.06.2019;
3) spese compensate.
Così deciso in Isernia il 28 settembre 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
6
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 915/'19 R. G. A. C. C. (riunito 914/19), avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1
LE SI ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Bagnoli del Trigno (IS)
alla Piazza Umberto I n° 18/20; -opponente-
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Controparte_1
LE SI ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Bagnoli del Trigno (IS)
alla Piazza Umberto I n° 18/20; -opponente-
NONCHE'
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele ZURLO e Controparte_2
AN AT ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paola PAPA in
La Spezia alla Via Paolo Emilio Taviani n°170;
-opposta-
Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Parti opponenti, e proponevano Parte_1 Controparte_1
opposizione al d. i. n. 210/19 emesso dal Tribunale di Isernia in data 18.06.2019 in favore della con la quale veniva ingiunto alle predette opponenti il Controparte_2
pagamento della somma di € 12.660,75 oltre interessi e competenze legali, deducendo l'illegittimità dello stesso, perchè non supportato da idonea documentazione e contestando le somme ingiunte.
Nel corso del giudizio si costituiva che contestata l'atto di Controparte_2
opposizione.
Con ordinanza del 12.11.2021 Questo Giudice disponeva la riunione al presente fascicolo del fascicolo contraddistinto con ° R. G. 914/19.
2 Va in primis, opportunamente premesso che il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è investito del potere di valutare la legittimità del decreto opposto di dichiarane o meno la validità.
Andando ad esaminare l'atto di opposizione e le argomentazioni spiegate dall'opposto con la comparsa di costituzione e risposta, va subito detto che, ai sensi dell'art. 633 c. p. c. il decreto risulta legittimamente emesso perché, nella fase monitoria, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento, anche privo di efficacia probatoria assoluta. La documentazione posta a supporto del ricorso per decreto ingiuntivo è idonea ai fini dell'emissione dello stesso, pertanto, il provvedimento deve ritenersi legittimamente emesso.
Infatti, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento, che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta,
risulti attendibile in ordine all'esistenza del credito azionato.
Ritenuto per fermo detto principio passando a trattare il caso, che ci occupa,
non può non rilevarsi però che i documenti, prodotti dal creditore nella fase monitoria,
del tutto idonei in quella fase, non possono assolutamente avere la dignità di prova nel presente giudizio di opposizione, che è un giudizio di cognizione a tutti gli effetti anche in ordine alla severità della prova, che deve essere rigorosa e porre il Giudicante nella consapevolezza che la somma ingiunta sia fondata su documenti e prove, che portano a ritenere certo liquido ed esigibile quel credito il cui ammontare non può
assolutamente essere un dato fornito dallo stesso creditore.
Va ritenuto, inoltre, per fermo il principio secondo il quale, in tema di
3 opposizione a decreto ingiuntivo, la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto e quella di convenuto al debitore opponente e ciò con esplicito riferimento ad un punto di vista sostanziale e con riguardo alla ripartizione del relativo onere probatorio.
Ebbene, andando ad esaminare le risultanze probatorie acquisite lungo l'iter procedurale, il Giudicante è giunto al motivato convincimento che porta a ritenere che l'opposto, cioè l'attore sostanziale, ha ampiamente provato l'assunto.
Il credito risulta provato con la produzione documentale in atti.
Nella specie, le opponenti lamentano la nullità del contratto di finanziamento in questione per un presunto difetto di forma ex art. 117 T.U.B. perchè non sottoscritto dalla società erogatrice del finanziamento. Questo Giudice osserva che come da consolidato orientamento giurisprudenziale, un contratto di finanziamento non firmato dalla banca erogatrice non è necessariamente nullo, perché il suo consenso può essere desunto da comportamenti concludenti, come l'erogazione del finanziamento. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per la validità di un contratto di finanziamento, è sufficiente la firma del cliente, a condizione che il contratto sia redatto per iscritto e che il cliente ne abbia ricevuto una copia e la banca esegua l'accordo (Cass. Civile I sez. 22.03.2012, n. 4564; Cass. Civ. Sez. VI – 1 Ord. 30.01.2014
n° 2039; Cass. Civ. Sez. I 02.07.2014 n°1535).
In merito ai documenti prodotti, posti alla base del d. i., Questo Giudice
osserva che oltre al contratto le risultanze dell'estratto conto, idonei a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno
4 efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di contestazioni circostanziate e dirette, in quanto l'estratto conto costituisce
“trasmissione” ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando l'opponente alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria di tale documentazione.
Sul punto la Cassazione, con sentenza Cass. 09/01/2019 n. 279 ha precisato che “la contestazione delle poste del conto corrente, ai sensi dell'art. 1832 c.c., affinché
sia idonea ad elidere gli effetti della prova indiziaria del medesimo, deve essere
specifica e deve indicare le singole voci del conto reputate inesatte, pur senza l'esigenza
di formule sacramentali. Come questa Corte ha già precisato, nel rapporto di conto
corrente gli estratti conto costituiscono piena prova del credito della banca anche nei
confronti del fideiussore, ove questi non li assoggetti ad alcuna specifica contestazione
(Cass. 25 settembre 2003, n. 14234; Cass. 2 maggio 2002, n. 6258)”.
Questo Giudice ritiene l'opposizione infondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato nella sua interezza.
I particolari profili del caso di specie legittimano la compensazione delle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 915/19 R. G. A. C. C. (riunito 914/19) vertente tra
5 e contro concernente Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
opposizione a decreto ingiuntivo, così decide:
1.rigetta l'opposizione
2. conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Isernia
n° 210/'19 del dì 18.06.2019;
3) spese compensate.
Così deciso in Isernia il 28 settembre 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
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