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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composto dai sig.ri magistrati:
- dott.ssa Monica Stocco Presidente
- dott. Stefano Sajeva Giudice relatore
- dott.ssa Silvia Ingrassia Giudice
all'esito della camera di consiglio svoltasi il 10 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n° 9473 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2018, vertente tra
nato a [...] il 23 agosto Parte_1
1979 (c.f. ) e C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (c.f.
[...]
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
), rappresentati e difesi dall'avv. Leto Ettore, C.F._2
giusta procura in calce alla citazione.
ATTORI
e
, nata a [...] il 10 Controparte_1
febbraio 1974 (c.f. ) e , nata C.F._3 CP_2
Palermo il 19 novembre 1968 (c.f. ), entrambe C.F._4
rappresentate e difese dall'Avv. Di Trapani Francesco Paolo, giusta procura in calce alla comparsa responsiva.
, nata a [...] l'[...] (c.f. Parte_3
, in proprio e nella qualità di erede di C.F._5 Per_1
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e ivi
[...] C.F._6
deceduto il 5.10.2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale
Mogavero, unitamente e disgiuntamente, con l'Avv. Ignazio
Marino, presso il cui studio, in Palermo è elettivamente domiciliata,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del 23.09.2024.
CONVENUTA
FATTI CONTROVERSI
La causa giunge definitivamente in decisione innanzi al
Collegio all'esito degli adempimenti istruttori disposti con ordinanza del 23 marzo 2023 e a seguito della parziale definizione del giudizio avvenuta con sentenza n. 238/2021 del 22 gennaio 2021
e con successiva sentenza n. 1117/2023 dell' 8 marzo 2023, a mezzo delle quali il Collegio ha: (i) dichiarato aperta la successione di nato a [...] il 1dicembre 1911 ed ivi deceduto in Persona_2
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
data 4 ottobre 1985; (ii) dichiarato che la successione di
[...]
è regolata dal testamento ricevuto in Palermo dal notaio Per_2
il 21 novembre 1980 (rep. 70) registrato con verbale Persona_3
del 15 ottobre 1985 (rep. n. 11294 racc. n. 5148) e trascritto in data 8
novembre 1985 ai nn. 38870 – 30124, rigettando per l'effetto ogni diversa domanda spiegata dagli attori;
(iii) dichiarato che l'eredità
dallo stesso relitta si è devoluta, in parti eguali, in favore dei figli
, , e (iv) Persona_1 Parte_3 CP_3 CP_4
dichiarato che la quota dell'eredità di di spettanza Persona_2
di (nata in [...] il [...] e ivi deceduta il CP_3
7 luglio 2016) si è devoluta ab intestato (art. 566 c.c.) soltanto nei confronti dei figli e;
(v) dichiarato Parte_1 Parte_2
che la quota dell'eredità di di spettanza di Persona_2 CP_4
(nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 24
[...]
novembre 2011) si è devoluta soltanto in favore delle figlie
[...]
e , giusta testamento olografo del 6 agosto Controparte_1 CP_2
2011 pubblicato ai rogiti del notaio il 11 Persona_4
novembre 2011 rep 4508 racc 1804; (vi) dichiarato che l'eredità
relitta da è costituita dagli immobili siti a Palermo, Persona_2
via Sferracavallo n. 146/A, D, E e indicati al N.C.E.U. al fg. 6, p.lla
745 sub 1, 2, 21, 30 (meglio identificati a pagina 45 della relazione peritale) oltre al lastrico solare privo di una identità catastale, dagli immobili siti a Palermo, via Sferracavallo n. 148, ricadenti al
Catasto nel fg. 6 p.lla 727 sub 3, 4, 5,6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 (meglio identificati a pagina 46 della relazione peritale), dall'immobile sito a
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Palermo via Sferracavallo n. 146 e indicato al N.C.E.U. al fg. 6, p.lla
405 (meglio identificato a pagina 46 della relazione) dall'immobile sito a Palermo via Sferracavallo n. 148/A indicato al N.C.E.U. al fg. 6
p.lla 1222 (meglio identificato a pagina 46 della relazione),
dall'immobile sito a Palermo via Sferracavallo n. 146 indicato al
N.C.E.U. al fg. 6, p.lla 1223 (meglio identificato a pagina 46 della relazione), dagli immobili siti a Palermo via dell'Arancio snc indicato al N.C.E.U. al fg. 6 p.lla 1224 sub da 1 a 11 (meglio identificati a pagina 46 della relazione), dai terreni siti in Palermo
identificati al catasto al fg. 2 p.lla 103 (limitatamente al sub 3), 2165,
2168, 2169 (quest'ultima nei limiti di cui in parte motiva), 2171, dai terreni siti in Palermo identificati al catasto al fg. 6 p.lla 82, 339, 405,
480, 490, 572, 574, 668, 970, 1012, 1224, 2089, 2091, 2093, 2110, 4592,
dal terreno sito in Torretta (Pa.) identificato al catasto al fg. 1 p.lla
184; (vii) dichiarato improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria di con riferimento Persona_2
all'immobile sito a Palermo, via Sferracavallo n. 146/A, D, E e indicati al N.C.E.U. al fg. 6, p.lla 745 sub 1 (meglio identificati a pagina 45 della relazione peritale) oltre al lastrico solare privo di una identità catastale, agli immobili siti a Palermo, via Sferracavallo
n. 148, ricadenti al Catasto nel fg. 6 p.lla 727 sub 3, 4, 5,6 ,7, 8, 9, 11,
12, 14 (meglio identificati a pagina 46 della relazione peritale),
all'immobile sito a Palermo via Sferracavallo n. 146 e indicato al
N.C.E.U. al fg. 6, p.lla 405 (meglio identificato a pagina 46 della relazione), all'immobile sito a Palermo via Sferracavallo n. 148/A
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
indicato al N.C.E.U. al fg. 6 p.lla 1222 (meglio identificato a pagina
46 della relazione); (v) dall'immobile sito a Palermo via
Sferracavallo n. 146 indicato al N.C.E.U. al fg. 6, p.lla 1223 (meglio identificato a pagina 46 della relazione), agli immobili siti a Palermo
via dell'Arancio snc indicato al N.C.E.U. al fg. 6 p.lla 1224 sub da 1 a
11 (meglio identificati a pagina 46 della relazione); (viii) rimesso la causa sul ruolo istruttorio per elaborare, a mezzo di ctu integrativa,
un progetto volto alla individuazione dei beni che è diritto dei coeredi non donatari prelevare dalla massa e, all'esito di tale incombente, alla divisione dell'eventuale residuo.
All'udienza del 16 gennaio 2024 il procuratore di Persona_1
dichiarava il suo decesso e il presente giudizio, interrotto con provvedimento di pari data, è stato successivamente riassunto con ricorso del 10 aprile 2024 nei confronti di , costituitasi Parte_3
in proprio e nella qualità di erede di . Persona_1
La causa è pervenuta è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2024 e alla scadenza dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MERITO DELLA LITE
Deve preliminarmente darsi atto che , con Parte_3
comparsa del 23 settembre 2024, si è costituita in giudizio in proprio e nella qualità di erede di , giusta testamento olografo Persona_1
del 10 novembre 2016 pubblicato a Palermo il 20 novembre 2023 in notaio (rep. 3710, racc. 3058). Persona_5
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Per tale ragione è revocata la dichiarazione di contumacia pronunciata nei suoi confronti.
Ciò posto, come evidenziato in premessa, in questa sede il
Collegio è chiamato a procedere all'individuazione degli immobili che si iscrivono nel relictum di (e che secondo le Persona_2
statuizioni contenute nella sentenza non definitiva n. 1117/2023
dell'8 marzo 2023 sono concretamente divisibili) che è diritto dei coeredi non donatari prelevare dalla massa e, all'esito di tale incombente, procedere alla divisione fra i coeredi di Persona_2
dell'eventuale residuo.
A tal riguardo, il Collegio precisa che la sentenza non definitiva n. 1117/2023 dell' 8 marzo 2023 è affetta da un evidente errore materiale nella parte motiva (pagina 14): perché indica fra i beni che si iscrivono nel relictum di e che possono Persona_2
essere divisi fra i suoi coeredi (perché eretti in conformità alla normativa urbanistica e regolari al catasto) anche i terreni siti in
Palermo identificati al catasto al fg. 6 p.lla 339, 405, 480, 57, 2089,
2091, 2093, terreni che invece sono stati attribuiti a titolo di prelegato a con testamento ricevuto in Palermo dal Persona_1
notaio il 21 novembre 1980 (rep. 70) registrato con Persona_3
verbale del 15 ottobre 1985 (rep. n. 11294 racc. n. 5148) e trascritto in data 8 novembre 1985 ai nn. 38870 – 30124 come accertato con la precedente sentenza non definitiva n. 238/2021 del 22 gennaio 2021.
Così, una volta ricordato che, per principio generale, la natura di un provvedimento giurisdizionale e (dunque il suo conseguente
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
regime) prescinde della forma impiegata e dipende esclusivamente dagli effetti che lo stesso produce sul rapporto processuale e una volta evidenziato che il passaggio motivazionale della suindicata sentenza che risulta affetto dal suddetto errore non ha natura di decisoria, ma eminentemente ordinatoria (in quanto funzionale non già a definire le domande proposte dalle parti, ma semplicemente ad orientare il prosieguo dell'istruttoria), può procedersi alla revoca
in parte qua del suddetto provvedimento (cfr. Cass. n. 1721/2000).
Tanto chiarito, deve adesso evidenziarsi che le operazioni peritali integrative disposte in corso di causa (cfr. relazione integrativa 2.11.2023 in atti) – che il Tribunale conferma essere immuni da vizi di validità per le ragioni già illustrate con sentenza non definitiva . 1117/2023 (alle quali si fa diretto rinvio) e i cui risultati vanno condivisi, in quanto esito di uno scrupoloso e perito accertamento tecnico del quale l'ausiliario ha illustrato le premesse metodologiche e i criteri impiegati, rispondendo in modo esaustivo,
chiaro e pertinente alle osservazioni critiche ricevute (cfr.
controdeduzioni del ctu prodotte a corredo della relazione del
2.11.2023) – hanno consentito di ottenere: (i) la stima, alla data di apertura della successione di (art. 747 c.c.), del Persona_2
valore della donazione (quantificata in Lire 164.050.000,00) avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in Palermo, via
Sferracavallo n. 146, piano 5 (identificato al N.C.E.U. al fg. 6, p.lla
745, sub. 17) posta in essere da in favore della figlia Persona_2
il 31 dicembre 1997 (con atto redatto in Palermo notaio CP_4
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
G.B. Ficani) e che è suo obbligo (art. 737 c.c.) portare in collazione per imputazione;
(ii) la stima, alla data di apertura della successione di del valore dei beni relitti dal suddetto de cuius Persona_2
che con sentenza non definitiva n. 1117/2023 sono stati dichiarati effettivamente divisibili (gli immobili siti a Palermo, via
Sferracavallo n. 146/A, D, E ricadenti al Catasto nel fg. 6 p.lla 745
sub 2, 21, 30; l'immobile sito a Palermo via Sferracavallo n. 148
ricadente al Catasto nel fg. 6 p.lla 727 sub 10; i terreni siti in Palermo
identificati al catasto al fg. 2 p.lla 103 (limitatamente al sub 3), 2165,
2168, 2169 (nei limiti della quota 8/72), 2171; i terreni siti in Palermo
identificati al catasto al fg. 6 p.lla 82, 490, 574, 668, 970, 1224, 2110,
4592 il terreno sito in Torretta (Pa.) identificato al catasto al fg. 1
p.lla 184; (iii) l'individuazione dei beni immobili omogenei a quello donato a che è diritto degli altri coeredi non donatari CP_4
prelevare dalla massa per riequilibrare la loro posizione (art. 725
c.c.); (iv) l'elaborazione di un progetto per la ripartizione di detti beni fra i suddetti aventi diritto [il quale prevede che: (i) a (gli eredi di) sia assegnata la piena proprietà dell'unità Persona_1
immobiliare al piano scantinato del fabbricato di via Sferracavallo
n.146/A, identificato in N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 6
particella 745 sub.21; a sia assegnata la piena Parte_3
proprietà dell'unità immobiliare al piano terra del fabbricato di via
Sferracavallo n.146/D-E, identificato in N.C.E.U. del Comune di
Palermo al foglio 6 particella 745 sub.30; a (gli eredi di)
[...]
sia assegnata la piena proprietà dell'unità immobiliare al CP_3
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
piano terra del fabbricato di via Sferracavallo n.146/D-E, identificato in N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 6 particella 745 sub.2
nonché la piena proprietà dei terreni in contrada Schillaci a
Sferracavallo, identificati al Catasto dei Terreni del Comune di
Palermo al foglio 2 particelle 2165, 2168, 2169 (nei limiti della quota
8/72), 2171 e 103 (limitatamente al sub 3]; (v) la quantificazione dei conguagli in danaro (art. 728 c.c.) che è obbligo dei coeredi assegnatari corrispondere a (gli eredi di) per CP_4
compensare la differenza fra il valore dei beni loro assegnati e quello attribuitole dal de cuius a mezzo della predetta donazione
[chiarendo, nel dettaglio, che (gli eredi di) debbano Persona_1
corrispondere a (gli eredi di) € 820.78; che CP_4 [...]
debba corrispondere a (gli eredi di) € 2,383.06 Pt_3 CP_4
e che, infine, (gli eredi di) debba corrispondere a (gli CP_3
eredi di) € 918.91]. CP_4
Tale progetto di riparto, elaborato dal ctu in esecuzione delle direttive impartite, è immune da vizi giuridici e idoneo a realizzare la finalità del procedimento di collazione (perché, come detto,
consente di provvedere all'assegnazione ai coeredi non donatari dei beni che si iscrivono nel relictum del de cuius e che hanno natura e valore simile a quello che è stato donato senza dispensa da collazione alla coerede a ). CP_4
Tale piano di riparto, inoltre, non è stato oggetto di osservazioni critiche e (ferme le dichiarazioni di riserva di appello formulate avverso le predette pronunce non definitive) è stato dalle
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
parti sostanzialmente condiviso. Per tali assorbenti ragioni, i prelevanti dei coeredi non donatari saranno disposti in sua esecuzione.
I residui beni comuni (un'unica unità immobiliare, ricadente nel fabbricato di via Sferracavallo n.148 e da particelle di terreno,
ricadenti nel Foglio n.6 del Catasto dei Terreni del Comune di
Palermo e nel Foglio n.1 del Catasto dei Terreni del Comune di
Torretta, in provincia di Palermo) come accertato dal nominato ausiliario - con valutazione anch'essa attendibile e corretta - non sono comodamente divisibili fra gli aventi diritto.
Il ctu, infatti, ha chiarito che “l'eventuale progetto di divisione
degli stessi tra tutti i coeredi […] renderebbe necessario operare una
suddivisione fisica dell'unità immobiliare di via Sferracavallo n.148 in
quanto il valore del bene rappresenta da solo la somma di almeno due quote
ereditarie [che] in ragione della conformazione planimetrica e del
posizionamento dell'accesso all'appartamento, si ritiene non praticabile
[…] senza comprometterne il valore e la funzionalità delle stesse.
Analogamente […] anche i terreni riportati in Tabella n.11, sono stati
considerati difficilmente divisibili a meno di rilevanti opere di
frazionamento che comunque ne avrebbero limitato il già ridotto valore
unitario, esponendo le parti a spese significative per le necessarie
operazioni di rilievi, recinzioni e predisposizione degli accessi” (così p. 19
relazione integrativa 2.11.2023 in atti).
Pertanto, poiché nessuno dei coeredi - che sono titolari di quote eguali (1/4 ciascuno) - e ha domandato ai sensi dell'art. 720
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c.c. l'attribuzione esclusiva dei beni comuni, ai sensi dell'art. 721 c.c.
lo scioglimento della comunione avverrà – all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza - mediante sua vendita al prezzo indicato dal ctu.
********************************
In ragione della natura definitiva della presente sentenza, deve provvedersi in ordine alle spese di lite, le quali attesa la soccombenza reciproca (parte attrice e i convenuti eredi di CP_4
che vi hanno aderito rispetto alla impugnazione del
[...]
testamento gli eredi di rispetto alla domanda di Persona_1
usucapione) e atteso l'interesse comune dei condividenti rispetto alla residua domanda di divisione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. devono essere integralmente compensate.
I costi della ctu, liquidati con separati decreti di pagamento,
sono posti definitivamente i costi della ctu, liquidati con separati decreti, a carico di tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote nei rapporti interni e in solido nei rapporti esterni.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indica, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DISPONE che ai sensi dell'art. 725 c.c.: (gli eredi di) Per_1
prelevi(no) dalla massa ereditaria di la piena
[...] Persona_2
proprietà dell'unità immobiliare al piano scantinato del fabbricato di via Sferracavallo n.146/A, identificato in N.C.E.U. del Comune di
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Palermo al foglio 6 particella 745 sub.21; prelevi Parte_3
dalla massa ereditaria di la piena proprietà Persona_2
dell'unità immobiliare al piano terra del fabbricato di via
Sferracavallo n.146/D-E, identificato in N.C.E.U. del Comune di
Palermo al foglio 6 particella 745 sub.30; (gli eredi di)
[...]
prelevi(no) dalla massa ereditaria di la CP_3 Persona_2
piena proprietà dell'unità immobiliare al piano terra del fabbricato di via Sferracavallo n.146/D-E, identificato in N.C.E.U. del Comune
di Palermo al foglio 6 particella 745 sub.2 nonché la piena proprietà
dei terreni in contrada Schillaci a Sferracavallo, identificati al
Catasto dei Terreni del Comune di Palermo al foglio 2 particelle
2165, 2168, 2169 (nei limiti della quota 8/72), 2171 e 103
(limitatamente al sub 3].
CONDANNA: (gli eredi di) a corrispondere a Persona_1
(gli eredi di) € 820,78 a titolo di conguaglio;
CP_4 [...]
a corrispondere a (gli eredi di) € 2.383,06 a Pt_3 CP_4
titolo di conguaglio;
(gli eredi di) a corrispondere a CP_3
(gli eredi di) € 918,91 a titolo di conguaglio. CP_4
DISPONE lo scioglimento della residua comunione ereditaria relitta da avente ad oggetto l'immobile Persona_2
sito a Palermo via Sferracavallo n. 148 (identificato in N.C.E.U. del
Comune di Palermo al fg. 6 p.lla 727 sub 10 e i terreni siti in contrada Schillaci a Sferracavallo, identificati al Catasto dei Terreni
del Comune di Palermo al foglio 2 particelle 2165, 2168, 2169 (nei limiti della quota 8/72), 2171 e 103 (limitatamente al sub 3]
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
appartenenti in proprietà indivisa a , (gli eredi di) Parte_3
, (gli eredi di) e a (gli eredi di) CP_4 CP_3 Per_1
, mediante la loro vendita.
[...]
RIMANDA le operazioni divisionali di vendita al passaggio in giudicato della sentenza.
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
PONE definitivamente i costi della ctu, liquidati con separati decreti, a carico di tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote nei rapporti interni e in solido nei rapporti esterni.
Così deciso a Palermo, lì 10 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Stefano Sajeva Dott.ssa Monica Stocco
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composto dai sig.ri magistrati:
- dott.ssa Monica Stocco Presidente
- dott. Stefano Sajeva Giudice relatore
- dott.ssa Silvia Ingrassia Giudice
all'esito della camera di consiglio svoltasi il 10 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n° 9473 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2018, vertente tra
nato a [...] il 23 agosto Parte_1
1979 (c.f. ) e C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (c.f.
[...]
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
), rappresentati e difesi dall'avv. Leto Ettore, C.F._2
giusta procura in calce alla citazione.
ATTORI
e
, nata a [...] il 10 Controparte_1
febbraio 1974 (c.f. ) e , nata C.F._3 CP_2
Palermo il 19 novembre 1968 (c.f. ), entrambe C.F._4
rappresentate e difese dall'Avv. Di Trapani Francesco Paolo, giusta procura in calce alla comparsa responsiva.
, nata a [...] l'[...] (c.f. Parte_3
, in proprio e nella qualità di erede di C.F._5 Per_1
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e ivi
[...] C.F._6
deceduto il 5.10.2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale
Mogavero, unitamente e disgiuntamente, con l'Avv. Ignazio
Marino, presso il cui studio, in Palermo è elettivamente domiciliata,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del 23.09.2024.
CONVENUTA
FATTI CONTROVERSI
La causa giunge definitivamente in decisione innanzi al
Collegio all'esito degli adempimenti istruttori disposti con ordinanza del 23 marzo 2023 e a seguito della parziale definizione del giudizio avvenuta con sentenza n. 238/2021 del 22 gennaio 2021
e con successiva sentenza n. 1117/2023 dell' 8 marzo 2023, a mezzo delle quali il Collegio ha: (i) dichiarato aperta la successione di nato a [...] il 1dicembre 1911 ed ivi deceduto in Persona_2
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
data 4 ottobre 1985; (ii) dichiarato che la successione di
[...]
è regolata dal testamento ricevuto in Palermo dal notaio Per_2
il 21 novembre 1980 (rep. 70) registrato con verbale Persona_3
del 15 ottobre 1985 (rep. n. 11294 racc. n. 5148) e trascritto in data 8
novembre 1985 ai nn. 38870 – 30124, rigettando per l'effetto ogni diversa domanda spiegata dagli attori;
(iii) dichiarato che l'eredità
dallo stesso relitta si è devoluta, in parti eguali, in favore dei figli
, , e (iv) Persona_1 Parte_3 CP_3 CP_4
dichiarato che la quota dell'eredità di di spettanza Persona_2
di (nata in [...] il [...] e ivi deceduta il CP_3
7 luglio 2016) si è devoluta ab intestato (art. 566 c.c.) soltanto nei confronti dei figli e;
(v) dichiarato Parte_1 Parte_2
che la quota dell'eredità di di spettanza di Persona_2 CP_4
(nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 24
[...]
novembre 2011) si è devoluta soltanto in favore delle figlie
[...]
e , giusta testamento olografo del 6 agosto Controparte_1 CP_2
2011 pubblicato ai rogiti del notaio il 11 Persona_4
novembre 2011 rep 4508 racc 1804; (vi) dichiarato che l'eredità
relitta da è costituita dagli immobili siti a Palermo, Persona_2
via Sferracavallo n. 146/A, D, E e indicati al N.C.E.U. al fg. 6, p.lla
745 sub 1, 2, 21, 30 (meglio identificati a pagina 45 della relazione peritale) oltre al lastrico solare privo di una identità catastale, dagli immobili siti a Palermo, via Sferracavallo n. 148, ricadenti al
Catasto nel fg. 6 p.lla 727 sub 3, 4, 5,6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 (meglio identificati a pagina 46 della relazione peritale), dall'immobile sito a
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Palermo via Sferracavallo n. 146 e indicato al N.C.E.U. al fg. 6, p.lla
405 (meglio identificato a pagina 46 della relazione) dall'immobile sito a Palermo via Sferracavallo n. 148/A indicato al N.C.E.U. al fg. 6
p.lla 1222 (meglio identificato a pagina 46 della relazione),
dall'immobile sito a Palermo via Sferracavallo n. 146 indicato al
N.C.E.U. al fg. 6, p.lla 1223 (meglio identificato a pagina 46 della relazione), dagli immobili siti a Palermo via dell'Arancio snc indicato al N.C.E.U. al fg. 6 p.lla 1224 sub da 1 a 11 (meglio identificati a pagina 46 della relazione), dai terreni siti in Palermo
identificati al catasto al fg. 2 p.lla 103 (limitatamente al sub 3), 2165,
2168, 2169 (quest'ultima nei limiti di cui in parte motiva), 2171, dai terreni siti in Palermo identificati al catasto al fg. 6 p.lla 82, 339, 405,
480, 490, 572, 574, 668, 970, 1012, 1224, 2089, 2091, 2093, 2110, 4592,
dal terreno sito in Torretta (Pa.) identificato al catasto al fg. 1 p.lla
184; (vii) dichiarato improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria di con riferimento Persona_2
all'immobile sito a Palermo, via Sferracavallo n. 146/A, D, E e indicati al N.C.E.U. al fg. 6, p.lla 745 sub 1 (meglio identificati a pagina 45 della relazione peritale) oltre al lastrico solare privo di una identità catastale, agli immobili siti a Palermo, via Sferracavallo
n. 148, ricadenti al Catasto nel fg. 6 p.lla 727 sub 3, 4, 5,6 ,7, 8, 9, 11,
12, 14 (meglio identificati a pagina 46 della relazione peritale),
all'immobile sito a Palermo via Sferracavallo n. 146 e indicato al
N.C.E.U. al fg. 6, p.lla 405 (meglio identificato a pagina 46 della relazione), all'immobile sito a Palermo via Sferracavallo n. 148/A
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indicato al N.C.E.U. al fg. 6 p.lla 1222 (meglio identificato a pagina
46 della relazione); (v) dall'immobile sito a Palermo via
Sferracavallo n. 146 indicato al N.C.E.U. al fg. 6, p.lla 1223 (meglio identificato a pagina 46 della relazione), agli immobili siti a Palermo
via dell'Arancio snc indicato al N.C.E.U. al fg. 6 p.lla 1224 sub da 1 a
11 (meglio identificati a pagina 46 della relazione); (viii) rimesso la causa sul ruolo istruttorio per elaborare, a mezzo di ctu integrativa,
un progetto volto alla individuazione dei beni che è diritto dei coeredi non donatari prelevare dalla massa e, all'esito di tale incombente, alla divisione dell'eventuale residuo.
All'udienza del 16 gennaio 2024 il procuratore di Persona_1
dichiarava il suo decesso e il presente giudizio, interrotto con provvedimento di pari data, è stato successivamente riassunto con ricorso del 10 aprile 2024 nei confronti di , costituitasi Parte_3
in proprio e nella qualità di erede di . Persona_1
La causa è pervenuta è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2024 e alla scadenza dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MERITO DELLA LITE
Deve preliminarmente darsi atto che , con Parte_3
comparsa del 23 settembre 2024, si è costituita in giudizio in proprio e nella qualità di erede di , giusta testamento olografo Persona_1
del 10 novembre 2016 pubblicato a Palermo il 20 novembre 2023 in notaio (rep. 3710, racc. 3058). Persona_5
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Per tale ragione è revocata la dichiarazione di contumacia pronunciata nei suoi confronti.
Ciò posto, come evidenziato in premessa, in questa sede il
Collegio è chiamato a procedere all'individuazione degli immobili che si iscrivono nel relictum di (e che secondo le Persona_2
statuizioni contenute nella sentenza non definitiva n. 1117/2023
dell'8 marzo 2023 sono concretamente divisibili) che è diritto dei coeredi non donatari prelevare dalla massa e, all'esito di tale incombente, procedere alla divisione fra i coeredi di Persona_2
dell'eventuale residuo.
A tal riguardo, il Collegio precisa che la sentenza non definitiva n. 1117/2023 dell' 8 marzo 2023 è affetta da un evidente errore materiale nella parte motiva (pagina 14): perché indica fra i beni che si iscrivono nel relictum di e che possono Persona_2
essere divisi fra i suoi coeredi (perché eretti in conformità alla normativa urbanistica e regolari al catasto) anche i terreni siti in
Palermo identificati al catasto al fg. 6 p.lla 339, 405, 480, 57, 2089,
2091, 2093, terreni che invece sono stati attribuiti a titolo di prelegato a con testamento ricevuto in Palermo dal Persona_1
notaio il 21 novembre 1980 (rep. 70) registrato con Persona_3
verbale del 15 ottobre 1985 (rep. n. 11294 racc. n. 5148) e trascritto in data 8 novembre 1985 ai nn. 38870 – 30124 come accertato con la precedente sentenza non definitiva n. 238/2021 del 22 gennaio 2021.
Così, una volta ricordato che, per principio generale, la natura di un provvedimento giurisdizionale e (dunque il suo conseguente
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regime) prescinde della forma impiegata e dipende esclusivamente dagli effetti che lo stesso produce sul rapporto processuale e una volta evidenziato che il passaggio motivazionale della suindicata sentenza che risulta affetto dal suddetto errore non ha natura di decisoria, ma eminentemente ordinatoria (in quanto funzionale non già a definire le domande proposte dalle parti, ma semplicemente ad orientare il prosieguo dell'istruttoria), può procedersi alla revoca
in parte qua del suddetto provvedimento (cfr. Cass. n. 1721/2000).
Tanto chiarito, deve adesso evidenziarsi che le operazioni peritali integrative disposte in corso di causa (cfr. relazione integrativa 2.11.2023 in atti) – che il Tribunale conferma essere immuni da vizi di validità per le ragioni già illustrate con sentenza non definitiva . 1117/2023 (alle quali si fa diretto rinvio) e i cui risultati vanno condivisi, in quanto esito di uno scrupoloso e perito accertamento tecnico del quale l'ausiliario ha illustrato le premesse metodologiche e i criteri impiegati, rispondendo in modo esaustivo,
chiaro e pertinente alle osservazioni critiche ricevute (cfr.
controdeduzioni del ctu prodotte a corredo della relazione del
2.11.2023) – hanno consentito di ottenere: (i) la stima, alla data di apertura della successione di (art. 747 c.c.), del Persona_2
valore della donazione (quantificata in Lire 164.050.000,00) avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in Palermo, via
Sferracavallo n. 146, piano 5 (identificato al N.C.E.U. al fg. 6, p.lla
745, sub. 17) posta in essere da in favore della figlia Persona_2
il 31 dicembre 1997 (con atto redatto in Palermo notaio CP_4
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G.B. Ficani) e che è suo obbligo (art. 737 c.c.) portare in collazione per imputazione;
(ii) la stima, alla data di apertura della successione di del valore dei beni relitti dal suddetto de cuius Persona_2
che con sentenza non definitiva n. 1117/2023 sono stati dichiarati effettivamente divisibili (gli immobili siti a Palermo, via
Sferracavallo n. 146/A, D, E ricadenti al Catasto nel fg. 6 p.lla 745
sub 2, 21, 30; l'immobile sito a Palermo via Sferracavallo n. 148
ricadente al Catasto nel fg. 6 p.lla 727 sub 10; i terreni siti in Palermo
identificati al catasto al fg. 2 p.lla 103 (limitatamente al sub 3), 2165,
2168, 2169 (nei limiti della quota 8/72), 2171; i terreni siti in Palermo
identificati al catasto al fg. 6 p.lla 82, 490, 574, 668, 970, 1224, 2110,
4592 il terreno sito in Torretta (Pa.) identificato al catasto al fg. 1
p.lla 184; (iii) l'individuazione dei beni immobili omogenei a quello donato a che è diritto degli altri coeredi non donatari CP_4
prelevare dalla massa per riequilibrare la loro posizione (art. 725
c.c.); (iv) l'elaborazione di un progetto per la ripartizione di detti beni fra i suddetti aventi diritto [il quale prevede che: (i) a (gli eredi di) sia assegnata la piena proprietà dell'unità Persona_1
immobiliare al piano scantinato del fabbricato di via Sferracavallo
n.146/A, identificato in N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 6
particella 745 sub.21; a sia assegnata la piena Parte_3
proprietà dell'unità immobiliare al piano terra del fabbricato di via
Sferracavallo n.146/D-E, identificato in N.C.E.U. del Comune di
Palermo al foglio 6 particella 745 sub.30; a (gli eredi di)
[...]
sia assegnata la piena proprietà dell'unità immobiliare al CP_3
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piano terra del fabbricato di via Sferracavallo n.146/D-E, identificato in N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 6 particella 745 sub.2
nonché la piena proprietà dei terreni in contrada Schillaci a
Sferracavallo, identificati al Catasto dei Terreni del Comune di
Palermo al foglio 2 particelle 2165, 2168, 2169 (nei limiti della quota
8/72), 2171 e 103 (limitatamente al sub 3]; (v) la quantificazione dei conguagli in danaro (art. 728 c.c.) che è obbligo dei coeredi assegnatari corrispondere a (gli eredi di) per CP_4
compensare la differenza fra il valore dei beni loro assegnati e quello attribuitole dal de cuius a mezzo della predetta donazione
[chiarendo, nel dettaglio, che (gli eredi di) debbano Persona_1
corrispondere a (gli eredi di) € 820.78; che CP_4 [...]
debba corrispondere a (gli eredi di) € 2,383.06 Pt_3 CP_4
e che, infine, (gli eredi di) debba corrispondere a (gli CP_3
eredi di) € 918.91]. CP_4
Tale progetto di riparto, elaborato dal ctu in esecuzione delle direttive impartite, è immune da vizi giuridici e idoneo a realizzare la finalità del procedimento di collazione (perché, come detto,
consente di provvedere all'assegnazione ai coeredi non donatari dei beni che si iscrivono nel relictum del de cuius e che hanno natura e valore simile a quello che è stato donato senza dispensa da collazione alla coerede a ). CP_4
Tale piano di riparto, inoltre, non è stato oggetto di osservazioni critiche e (ferme le dichiarazioni di riserva di appello formulate avverso le predette pronunce non definitive) è stato dalle
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parti sostanzialmente condiviso. Per tali assorbenti ragioni, i prelevanti dei coeredi non donatari saranno disposti in sua esecuzione.
I residui beni comuni (un'unica unità immobiliare, ricadente nel fabbricato di via Sferracavallo n.148 e da particelle di terreno,
ricadenti nel Foglio n.6 del Catasto dei Terreni del Comune di
Palermo e nel Foglio n.1 del Catasto dei Terreni del Comune di
Torretta, in provincia di Palermo) come accertato dal nominato ausiliario - con valutazione anch'essa attendibile e corretta - non sono comodamente divisibili fra gli aventi diritto.
Il ctu, infatti, ha chiarito che “l'eventuale progetto di divisione
degli stessi tra tutti i coeredi […] renderebbe necessario operare una
suddivisione fisica dell'unità immobiliare di via Sferracavallo n.148 in
quanto il valore del bene rappresenta da solo la somma di almeno due quote
ereditarie [che] in ragione della conformazione planimetrica e del
posizionamento dell'accesso all'appartamento, si ritiene non praticabile
[…] senza comprometterne il valore e la funzionalità delle stesse.
Analogamente […] anche i terreni riportati in Tabella n.11, sono stati
considerati difficilmente divisibili a meno di rilevanti opere di
frazionamento che comunque ne avrebbero limitato il già ridotto valore
unitario, esponendo le parti a spese significative per le necessarie
operazioni di rilievi, recinzioni e predisposizione degli accessi” (così p. 19
relazione integrativa 2.11.2023 in atti).
Pertanto, poiché nessuno dei coeredi - che sono titolari di quote eguali (1/4 ciascuno) - e ha domandato ai sensi dell'art. 720
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c.c. l'attribuzione esclusiva dei beni comuni, ai sensi dell'art. 721 c.c.
lo scioglimento della comunione avverrà – all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza - mediante sua vendita al prezzo indicato dal ctu.
********************************
In ragione della natura definitiva della presente sentenza, deve provvedersi in ordine alle spese di lite, le quali attesa la soccombenza reciproca (parte attrice e i convenuti eredi di CP_4
che vi hanno aderito rispetto alla impugnazione del
[...]
testamento gli eredi di rispetto alla domanda di Persona_1
usucapione) e atteso l'interesse comune dei condividenti rispetto alla residua domanda di divisione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. devono essere integralmente compensate.
I costi della ctu, liquidati con separati decreti di pagamento,
sono posti definitivamente i costi della ctu, liquidati con separati decreti, a carico di tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote nei rapporti interni e in solido nei rapporti esterni.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indica, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DISPONE che ai sensi dell'art. 725 c.c.: (gli eredi di) Per_1
prelevi(no) dalla massa ereditaria di la piena
[...] Persona_2
proprietà dell'unità immobiliare al piano scantinato del fabbricato di via Sferracavallo n.146/A, identificato in N.C.E.U. del Comune di
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Palermo al foglio 6 particella 745 sub.21; prelevi Parte_3
dalla massa ereditaria di la piena proprietà Persona_2
dell'unità immobiliare al piano terra del fabbricato di via
Sferracavallo n.146/D-E, identificato in N.C.E.U. del Comune di
Palermo al foglio 6 particella 745 sub.30; (gli eredi di)
[...]
prelevi(no) dalla massa ereditaria di la CP_3 Persona_2
piena proprietà dell'unità immobiliare al piano terra del fabbricato di via Sferracavallo n.146/D-E, identificato in N.C.E.U. del Comune
di Palermo al foglio 6 particella 745 sub.2 nonché la piena proprietà
dei terreni in contrada Schillaci a Sferracavallo, identificati al
Catasto dei Terreni del Comune di Palermo al foglio 2 particelle
2165, 2168, 2169 (nei limiti della quota 8/72), 2171 e 103
(limitatamente al sub 3].
CONDANNA: (gli eredi di) a corrispondere a Persona_1
(gli eredi di) € 820,78 a titolo di conguaglio;
CP_4 [...]
a corrispondere a (gli eredi di) € 2.383,06 a Pt_3 CP_4
titolo di conguaglio;
(gli eredi di) a corrispondere a CP_3
(gli eredi di) € 918,91 a titolo di conguaglio. CP_4
DISPONE lo scioglimento della residua comunione ereditaria relitta da avente ad oggetto l'immobile Persona_2
sito a Palermo via Sferracavallo n. 148 (identificato in N.C.E.U. del
Comune di Palermo al fg. 6 p.lla 727 sub 10 e i terreni siti in contrada Schillaci a Sferracavallo, identificati al Catasto dei Terreni
del Comune di Palermo al foglio 2 particelle 2165, 2168, 2169 (nei limiti della quota 8/72), 2171 e 103 (limitatamente al sub 3]
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appartenenti in proprietà indivisa a , (gli eredi di) Parte_3
, (gli eredi di) e a (gli eredi di) CP_4 CP_3 Per_1
, mediante la loro vendita.
[...]
RIMANDA le operazioni divisionali di vendita al passaggio in giudicato della sentenza.
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
PONE definitivamente i costi della ctu, liquidati con separati decreti, a carico di tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote nei rapporti interni e in solido nei rapporti esterni.
Così deciso a Palermo, lì 10 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Stefano Sajeva Dott.ssa Monica Stocco
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