TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/07/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1355/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. CACCIATORE DOMENICO Parte_1 ricorrente
E
SE LE rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 giugno 2018, parte ricorrente impugnava il verbale redatto a seguito della visita di revisione dell'invalidità civile effettuata in data 16 gennaio 2018, con il quale veniva rideterminata la percentuale di invalidità nella misura del 60%, con conseguente esclusione dai benefici di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000. Il verbale in questione veniva comunicato in data 26 gennaio
2018.
2. La parte ricorrente contestava l'esito della revisione, deducendo che le proprie condizioni sanitarie risultavano erroneamente valutate dalla Commissione medica, e
1 chiedeva il riconoscimento di una percentuale di invalidità non inferiore al 75%, al fine di ottenere il ripristino dei benefici e delle agevolazioni previste dalla suddetta disposizione normativa.
3. Si costituiva l' , eccependo, in primo luogo, l'assenza di una domanda CP_1 amministrativa espressamente finalizzata all'ottenimento del beneficio economico di cui all'art. 80, comma 3, L. 388/2000, e deducendo, inoltre, l'infondatezza della domanda per difetto dei presupposti sanitari, sulla base del giudizio espresso dalla commissione medica.
4. Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale il CTU accertava che il ricorrente, alla data del 16 gennaio 2018, presentava una riduzione della capacità lavorativa in misura compresa tra il 74% e il 99%, con percentuale definitiva pari all'80%. Le conclusioni del consulente tecnico, fondate su adeguata motivazione ed esame della documentazione sanitaria prodotta, sono da ritenersi pienamente condivisibili.
5. Alla luce dell'elaborato peritale, deve ritenersi superato il giudizio della Commissione medica dell' , con conseguente accertamento della sussistenza dei requisiti CP_1 sanitari per il riconoscimento dello status di invalido civile nella misura dell'80%, con diritto ai benefici economici previsti dalla legge.
6. L'eccezione dell' relativa all'assenza di apposita istanza amministrativa CP_1 successiva alla revisione non può essere condivisa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di revisione con esito peggiorativo, l'interessato non è tenuto a proporre una nuova domanda amministrativa, potendo chiedere in sede giudiziale l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari per la prosecuzione del beneficio. L'effetto sospensivo del provvedimento di revisione viene meno qualora sia accertato in giudizio che alla data della visita permanevano i requisiti sanitari per la prestazione (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 21612/2020; Cass. n. 25838/2019; Cass. n.
25591/2020).
7. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con riconoscimento del diritto del ricorrente a fruire delle provvidenze di cui all'art. 80, comma 3, L. 388/2000, a far data dal 16 gennaio 2018.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
2
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto:
– Accerta che il ricorrente, alla data del 16 gennaio 2018, era affetto da invalidità civile in misura pari all'80%;
– Dichiara il diritto del ricorrente a beneficiare, dalla predetta data, delle agevolazioni previste dall'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000;
– Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.800,00 CP_1 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 21/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1355/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. CACCIATORE DOMENICO Parte_1 ricorrente
E
SE LE rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 giugno 2018, parte ricorrente impugnava il verbale redatto a seguito della visita di revisione dell'invalidità civile effettuata in data 16 gennaio 2018, con il quale veniva rideterminata la percentuale di invalidità nella misura del 60%, con conseguente esclusione dai benefici di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000. Il verbale in questione veniva comunicato in data 26 gennaio
2018.
2. La parte ricorrente contestava l'esito della revisione, deducendo che le proprie condizioni sanitarie risultavano erroneamente valutate dalla Commissione medica, e
1 chiedeva il riconoscimento di una percentuale di invalidità non inferiore al 75%, al fine di ottenere il ripristino dei benefici e delle agevolazioni previste dalla suddetta disposizione normativa.
3. Si costituiva l' , eccependo, in primo luogo, l'assenza di una domanda CP_1 amministrativa espressamente finalizzata all'ottenimento del beneficio economico di cui all'art. 80, comma 3, L. 388/2000, e deducendo, inoltre, l'infondatezza della domanda per difetto dei presupposti sanitari, sulla base del giudizio espresso dalla commissione medica.
4. Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale il CTU accertava che il ricorrente, alla data del 16 gennaio 2018, presentava una riduzione della capacità lavorativa in misura compresa tra il 74% e il 99%, con percentuale definitiva pari all'80%. Le conclusioni del consulente tecnico, fondate su adeguata motivazione ed esame della documentazione sanitaria prodotta, sono da ritenersi pienamente condivisibili.
5. Alla luce dell'elaborato peritale, deve ritenersi superato il giudizio della Commissione medica dell' , con conseguente accertamento della sussistenza dei requisiti CP_1 sanitari per il riconoscimento dello status di invalido civile nella misura dell'80%, con diritto ai benefici economici previsti dalla legge.
6. L'eccezione dell' relativa all'assenza di apposita istanza amministrativa CP_1 successiva alla revisione non può essere condivisa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di revisione con esito peggiorativo, l'interessato non è tenuto a proporre una nuova domanda amministrativa, potendo chiedere in sede giudiziale l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari per la prosecuzione del beneficio. L'effetto sospensivo del provvedimento di revisione viene meno qualora sia accertato in giudizio che alla data della visita permanevano i requisiti sanitari per la prestazione (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 21612/2020; Cass. n. 25838/2019; Cass. n.
25591/2020).
7. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con riconoscimento del diritto del ricorrente a fruire delle provvidenze di cui all'art. 80, comma 3, L. 388/2000, a far data dal 16 gennaio 2018.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
2
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto:
– Accerta che il ricorrente, alla data del 16 gennaio 2018, era affetto da invalidità civile in misura pari all'80%;
– Dichiara il diritto del ricorrente a beneficiare, dalla predetta data, delle agevolazioni previste dall'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000;
– Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.800,00 CP_1 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 21/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3