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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 8124/2024 promossa da:
GI CI, elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio
Emanuele II 168, presso lo studio degli avv. Armando Rossi e Giovanni Pezzella, che lo rappresentano e difendono per delega in atti;
attore;
CONTRO
e per essa la elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliata in Torino, via San Francesco da Paola 43, presso lo studio dell'avv.
Giulia Prunas Tola Arnaud;
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “… a. Annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2014/2020 del 05/03/2020 emesso dal Tribunale ordinario di Torino, in persona del Giudice,
Dott.ssa Rosanna Caterina Musa, nella procedura recante RG 4980/2020, e notificato in data 21/10/2020, attesa l'infondatezza della pretesa dell'opposto e, in particolare, l'illegittimità del contratto di finanziamento, sussistendo clausole vessatorie da ritenersi nulle, per l'effetto dichiarare infondato il ricorso;
b. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Società opposta, non essendo stato depositato contratto di cessione del credito, anche alla luce della recente giurisprudenza;
c. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Società opposta, per irregolarità del mandato di rappresentanza diretta;
d. Tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Convenuta: “… Nel merito in via principale
- dichiarare la legittimazione attiva della Controparte_1
- rigettare l'eccezione di irregolarità del mandato di rappresentanza diretta;
- dichiarare la validità delle clausole contenute nel contratto n. 2917 stipulato tra e il Sig. CI GI;
Controparte_3
-rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n° 2014/2020 (RG n. 4980/2020 )- Tribunale di TORINO
Nel merito in via gradata
- Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti Controparte_1 di IO GI, per l'importo di € 47.602,08, oltre interessi come da domanda sino all'effettivo soddisfo e spese di procedura, e per l'effetto con- dannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende.”
MOTIVAZIONE
L'attore ha fatto opposizione ai sensi dell'art. 650 Cpc al decreto n.
2014/2020 - con cui il Tribunale gli ha ingiunto di pagare alla convenuta €
2 49.809,63 (oltre interessi e spese della procedura), a titolo di restituzione di un finanziamento - sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 9479/2023, adducendo a motivo l'abusività degli articoli 3 (“Garanzie del finanziamento”), 10 (“Trasmissione dei dati”), 12
(“Modifiche delle condizioni del finanziamento”) e 17 (“Sanzioni, interessi, penali, spese e divieti”; cit. p. 4), nonché questioni relative all'”avvenuta cessione dei crediti” e all'esistenza di “un mandato di rappresentanza diretta” (p. 6).
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
La natura della controversia rende opportuno rilevare che nella sentenza citata le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, per quanto concerne l'obbligo di motivazione del giudice adito in via monitoria, che il controllo d'ufficio deve riguardare le clausole “rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione”, ossia quelle che “abbia(no) incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore”; con riferimento alla fase esecutiva, che il giudice dell'esecuzione “dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole - sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per far accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”; in ordine alla fase di cognizione, che il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 Cpc “una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale”.
Dall'applicazione del secondo e del terzo principio al caso di specie discende l'infondatezza dei motivi di opposizione riguardanti la cessione del credito e il mandato, che non attengono al profilo di abusività di clausole contrattuali, il quale costituisce il necessario oggetto dell'opposizione in esame, che può riferirsi
“solo ed esclusivamente” a esso.
Sulla base del primo principio non possono invece essere accolti i restanti motivi, perché l'attore si è limitato a sostenere la vessatorietà delle clausole citate, senza prospettare in alcun modo le conseguenze di essa rispetto alla pretesa in
3 concreto fatta valere dalla convenuta.
Al riguardo, va infatti osservato che egli non ha indicato la sussistenza di garanzie, modalità di trasmissione dei dati, il verificarsi di modifiche delle condizioni contrattuali e l'ammontare di somme di diverse dal capitale.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e delle domande attoree.
Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 5.261,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisionale), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta l'opposizione e le domande proposte da GI CI nei confronti della Controparte_1
condanna GI CI a rimborsare alla le spese Controparte_1 di lite, liquidate in € 5.261,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, Cpa e Iva.
Torino, 21/01/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
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