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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12259 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al Ruolo Generale n. 2697/2025
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Chiana 48, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Antonio Pileggi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
in persona della Dott.ssa nella qualità di Controparte_1 Controparte_2 procuratore di in forza dei poteri conferiti in atti Notaio Controparte_1 Persona_1 del 18.11.2024 n. rep. 57011, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 134 presso lo studio dell'Avv. Luigi Fiorillo che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato in atti CONVENUTA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 24.1.2025 e successivamente iscritto a ruolo il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: che il ricorrente veniva assunto dalla Società convenuta a decorrere dal 16.3.2011 con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale di tipo verticale per lo svolgimento di attività di sportello con sede di lavoro a Rovito (CS), poi trasformato in contratto a tempo pieno a decorrere dal 1.1.2020, con contestuale assegnazione presso la Filiale di Cosenza, Ufficio Postale (UP) di Pedivigliano, ed adibizione a mansioni di Direttore e di mono- operatore (unico impiegato), con inquadramento nel livello C di cui al CCNL di Controparte_1
che il ricorrente veniva sottoposto a procedimento penale n. 1901/2020 R.G.N.R. per il reato
[...] di concussione che avrebbe commesso in veste di Sindaco del Comune di Celico e sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale con ordinanza del Tribunale di Cosenza del 31.7.2020; che la Società convenuta, richiesto ed ottenuto il provvedimento cautelare penale, sospendeva temporaneamente dal servizio senza retribuzione il ricorrente con lettera del 6.8.2020 ai sensi dell'art. 57 del CCNL del 30 novembre 2017, applicabile ratione temporis; che CP_1 il provvedimento di sospensione veniva revocato con nota del 23.6.2021 “tenuto conto che sono venute meno le necessità che imponevano l'adozione del provvedimento de quo” e, con distinta nota in pari data, al ricorrente veniva comunicato un “provvedimento cautelare non disciplinare” ai sensi dell'art. 56 del CCNL, “con effetto dal ricevimento della presente e fino alla conclusione delle indagini in corso”, consistente nell'assegnazione provvisoria dalla Filiale di Cosenza – UP di Pedivigliano alla Filiale di Cosenza – Servizio Gestione Operativa;
che il ricorrente prendeva servizio presso il Servizio Gestione Operativa della Filiale di Cosenza svolgendo mansioni implicanti un rilevante affidamento fiduciario, quali gestione delle pratiche di pignoramento, autorizzazioni al rimborso di buoni fruttiferi postali, controllo e verifica delle successioni, ricerche titoli, gestione dei rapporti con il pubblico, oltre a tutto ciò che concerne il lavoro di sportellista;
che il 9.11.2022 la Società convenuta comunicava al ricorrente un nuovo provvedimento di sospensione temporanea senza diritto alla retribuzione, in conseguenza della pronuncia del dispositivo di condanna in primo grado, di cui il ricorrente aveva immediatamente informato la Società stessa tramite i propri legali;
che infatti con lettera in data 24.10.2022 l'Avv. Vincenzo Belvedere informava immediatamente la Società convenuta che il proprio assistito aveva riportato condanna alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, come da dispositivo di sentenza di primo grado del Tribunale di Cosenza del 20.10.2022 allegato alla lettera;
che alla lettera era parimenti allegata una lettera dell'Avv. Pileggi per gli aspetti giuslavoristici;
che senza riscontrare le due suddette lettere dei legali del ricorrente la Società convenuta con lettera del 9.11.2022, avente ad oggetto
“sospensione temporanea senza diritto alla retribuzione ex art. 57 C.C.N.L. 23/06/2021” comunicava al ricorrente quanto segue: “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 del C.C.N.L. del 23/06/2021 si dispone nei suoi confronti la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione a partire dal 20/10/2022 data da cui Ella è stata sottoposta alla misura restrittiva della libertà personale nell'ambito del procedimento penale n. 1901/20 RGNR con sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 20/10/2022” ; che l'art. 57 del CCNL dispone la sospensione “in caso di misure cautelari restrittive della libertà personale adottate in esecuzione dei provvedimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria prima della definizione del primo grado di giudizio penale e della relativa sentenza”; che con lettera in data 31.3.2023 il legale del ricorrente impugnava il provvedimento di sospensione con lettera testualmente riportata in ricorso;
che anche la suddetta lettera rimaneva priva di riscontro ed il ricorrente rimaneva sospeso benché non ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 57 CCNL fino al 23.5.2023 quando, dopo un ulteriore sollecito da parte del procuratore del ricorrente, la Società gli comunicava la revoca del “suddetto provvedimento di sospensione temporanea ex art. 57 CCNL e contestualmente dispone con effetto immediato la Sua riassegnazione presso l'UP di Pedivigliano (CS)”; che il ricorrente da allora veniva assegnato presso l'UP di Pedivigliano con mansioni di Direttore/mono-operatore e veniva inoltre distaccato per esigenze di servizio, presso altri uffici postali, presso gli UP di Casole Bruzio, Celico, Spezzano della Sila, San Pietro in Guarano;
che la Società convenuta autorizzava inoltre con decorrenza 1.12.2023 il trasferimento del ricorrente dall'UP di Pedivigliano all'UP di GL LA perché svolgesse sempre mansioni di Direttore di UP mono-operatore, mansioni che svolgeva fino al 30.4.2024, data in cui la convenuta, affermando di avere “di recente acquisito le motivazioni della sentenza penale… depositate il 20 marzo 2023”, contestava testualmente al ricorrente quanto riportato nella sentenza penale non passata in giudicato, limitandosi poi ad aggiungere delle formule di stile;
che il ricorrente si giustificava con lettera del proprio legale in data 8.5 2024, chiedendo l'immediata archiviazione del procedimento disciplinare avviato a distanza di quasi quattro anni dal momento di piena conoscenza dei fatti, in violazione dell'art. 54, VI, lett. h) del CCNL che dà rilevanza disciplinare alla condanna penale solo se passata in giudicato;
che la convenuta, senza tenere conto delle giustificazioni del ricorrente, gli intimava il licenziamento per asserita giusta causa “ai sensi dell'art. 54 comma VI lettera i) e dell'art. 80 lett. e) del CCNL del 23 del CCNL del 32/06/21 che avrà effetto a far data dal 03/05/2024”; che il ricorrente ha impugnato il licenziamento con lettera del 29.7.2024; che per effetto del secondo provvedimento di sospensione cautelare (dal 9.11.2022 al 23.5.2023), erroneo perché adottato benché il ricorrente non fosse sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della libertà personale, la salute psico-fisica del ricorrente risultava danneggiata, essendo egli affetto da “sindrome ansioso-depressiva di tipo grave e di natura reattiva”, come da certificato psichiatrico in atti. In punto di diritto il ricorrente deduceva: la violazione dell'art. 54, comma VI, lett. h, del CCNL per non essere passata in giudicato la sentenza di condanna posta a base del licenziamento;
che il licenziamento del ricorrente sarebbe stato riconducibile all'art. 54, comma VI, lett. h, del CCNL (“condanna passata in giudicato per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario”), sicché è irrilevante che “i fatti costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario”; che la norma disciplinare violata da , pone due condizioni essenziali: non solo che “i fatti CP_1 costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario”, ma che sia passata in giudicato la condanna “per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro”, quest'ultima condizione insussistente;
che senza che ricorresse la prima condizione, e cioè senza che la sentenza di condanna fosse passata in giudicato, la Società convenuta è scesa ad esaminare la seconda condizione asserendo sulla base della trascrizione pedissequa della motivazione della sentenza di primo grado che “i fatti sopra riferiti da attribuirsi alla Sua responsabilità, oltre ad avere rilevanza sul piano penale, ancorché non connessi con il rapporto di lavoro in atto con questa Azienda, riverberano i loro effetti negativi…”; che ciò comporta l'illegittimità del licenziamento, riconducibile all'ipotesi di ingiustificatezza cd. qualificata di cui all'art. 18, comma 4, l. n. 108 del 1990 (intimazione del licenziamento per un fatto che il CCNL non punisce con il licenziamento se non in caso di passaggio in giudicato della sentenza di condanna) con conseguente applicazione del regime di tutela reintegratoria;
che in subordine i fatti sarebbero comunque insussistenti alla luce delle difese svolte in sede di appello penale, trascritti in ricorso alle pagine 11-29; che risulta violato il principio di immediatezza atteso che la Società convenuta aveva acquisito piena conoscenza dei fatti quattro anni prima, nell'agosto del 2020; che infatti la Società ha adottato un primo provvedimento di sospensione dal servizio del ricorrente in data 6.8.2020 a seguito delle misure cautelari disposte con Ordinanza cautelare nr. 1901 R.G.N.R emessa dal Tribunale di Cosenza in data 30.7.2020, poi revocato dalla Società con provvedimento del 23.6.2021 per essere “venute meno le necessità che imponevano l'adozione del provvedimento de quo”, senza che fosse avviato alcun procedimento disciplinare nonostante la Società disponesse della predetta ordinanza cautelare penale, e, dunque, dei capi di imputazione, e della descrizione dei fatti, e dunque già allora era in possesso di tutti gli elementi fattuali per poter avviare un procedimento disciplinare che prescindesse dalla condanna penale;
che al ricorrente deve essere risarcito il danno biologico causato dal provvedimento di illegittima sospensione cautelare del 9.11.2022, ed aggravato dal successivo licenziamento, come da certificato medico in atti, che certifica “sindrome ansioso-depressiva di tipo grave e di natura reattiva”. Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo di volere:”- accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 3 giugno 2024, per violazione dell'art. 54, comma VI, lett. h, del CCNL del 23 giugno 2021, e, CP_1 comunque, per insussistenza del fatto contestato, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannare la Società convenuta a corrispondergli l'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità; - in subordine, dichiarare risolto il rapporto e condannare la Società convenuta a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria di cui al comma 5 dell'art. 18, nella misura di 24 mensilità, o, in ulteriore subordine, quella di cui al comma 6, nella misura di 12 mensilità; in detta ipotesi condannare la convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- in ogni caso condannare la Società convenuta a risarcire al ricorrente il danno biologico causatogli dall'illegittima sospensione, comprovato dal certificato medico in atti, e da quantificare tramite CTU o equitativamente. Con vittoria di spese diritti ed onorari”. Si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva telematica ed Controparte_1 allegato fascicolo chiedendo di volere:" rigettare l'avverso ricorso e tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate. Con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge”. In particolare deduceva: che il ricorrente, dipendente di dal Controparte_1 CP_1
16.3.2011 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, era inquadrato, alla data di risoluzione del rapporto, nella categoria legale di impiegato, Livello C2, ruolo “Coordinatore”, mansioni di Direttore Monoperatore, quando, a definizione del procedimento penale a suo carico per il reato ascrittogli, punito e previsto dall'art. 317 C.p., è stata applicata nei suoi confronti “la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici”; che in data 1° agosto 2020 il Responsabile della Filiale di Cosenza, , apprendeva dalla stampa locale dell'arresto Parte_2 del Direttore dell'ufficio postale di Pedivigliano, nonché sindaco del comune di Parte_1
Celico, per il reato di concussione;
che ricevuta – per estratto - in data 5.8.2020 l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cosenza a carico del apprendeva che il dipendente era indagato in ordine al Pt_1 CP_1 reato di cui all'art. 317 c.p., riportato nella memoria difensiva;
che in data 6.8.2020 CP_1 notificava al presso la Casa Circondariale di il provvedimento ex art. 57 Pt_1 CP_3 del CCNL di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, con decorrenza dal 31.7.2020; che acquisita la notizia dalla Procura della Repubblica di Cosenza della richiesta di giudizio immediato a carico del con nota del 23.6.2021, notificata il 28.6.2021, comunicava al Pt_1 Controparte_1 ricorrente il provvedimento di revoca della sospensione dal servizio e dalla retribuzione e, nel contempo, partecipava a quest'ultimo ai sensi dell'art. 56 del CCNL “l'assegnazione provvisoria dalla Filiale di Cosenza – Ufficio postale di Pedivigliano alla Filiale di Cosenza – Servizio di Gestione Operativa”; di contestare le mansioni descritte in ricorso che avrebbe svolto presso lo Staff della Filiale di Cosenza – Ufficio di Gestione Operativa il ricorrente, avendo egli svolto mansioni senza contatto con il pubblico e, quindi, senza disimpegnare attività proprie degli operatori di sportello;
che nel perdurare degli effetti del provvedimento cautelare - non disciplinare
– di assegnazione provvisoria presso lo Staff Filiale di Cosenza i cui effetti, ai sensi della disposizione collettiva cessano con la “definizione del 1° grado di giudizio”, in data 28.10.2022 il legale – interno - incaricato dall'Azienda di monitorare lo stato del processo penale a carico del lavoratore, trasmetteva alle competenti Funzioni aziendali “il dispositivo della sentenza n. 1350/2022 con la quale il Tribunale di Cosenza, sez. penale, dott. Francesco Branda, ha condannato il dip. alla pena di anni 2 e 8 mesi di reclusione oltre alla pena Controparte_4 accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici” e, allo stesso tempo, partecipava che “Il Tribunale di Cosenza ha indicato in giorni 90 il termine per il deposito delle motivazioni”; che preso atto della statuizione resa dal Tribunale Penale di Cosenza ed in esecuzione di essa, con nota del 9.11.2022 la Società comunicava al l'adozione nei suoi confronti del provvedimento Pt_1 della sospensione del servizio e dalla retribuzione;
che venuti meno i presupposti per la prosecuzione degli effetti del provvedimento adottato, con nota del 23.5.2023 CP_1 notificava al ricorrente la revoca del suddetto provvedimento e, nel contempo assegnava il dipendente presso l'Ufficio postale di riassegnazione presso di Pedivigliano;
che in data 24.3.2024 l'Avv. De Santis notiziava le competenti Funzioni aziendali dell'avvenuto deposito, in data 20.3.2024, delle motivazioni della sentenza n. 1350/2022 da parte del Tribunale Penale di Cosenza;
che dalla disamina della suddetta pronuncia di condanna la Società apprendeva che il era Pt_1 stato ritenuto penalmente responsabile per il reato ascrittogli, previsto e punito dall'art. 317 Cod. Pen. all'esito di una ampia istruttoria dibattimentale, costituita: dalla audizione di sedici testimoni nonché della persona offesa e dall'attività tecnica del perito trascrittore dei Persona_2 messaggi intercorsi tra il e la persona offesa;
che, preso atto, con nota del 30.4.2024, prot. Pt_1 la Società convenuta contestava al ricorrente quanto riportato nella Controparte_5 memoria di costituzione;
che nell'ambito dell'audizione orale del 23-5-2024 il ricorrente forniva le proprie giustificazioni;
che, valutate le risultanze del procedimento disciplinare e ritenuta la sussistenza dei fatti addebitati poiché non contestati dal dipendente nella loro materialità del concreto verificarsi e considerata la gravità degli stessi, tenuto conto del grado di affidamento richiesto al lavoratore e delle previsione della contrattazione collettiva, in data 31.5.2024
[...]
intimava al ricorrente il licenziamento senza preavviso dal tenore letterale riportato nella CP_1 memoria di costituzione. In punto di diritto deduceva: che il recesso dal rapporto di lavoro del Controparte_1 ricorrente è stato intimato dall'Azienda – all'esito del relativo procedimento disciplinare – ai sensi non dell'art. 54, comma VI, lett. h, del CCNL, come dedotto in ricorso, bensì ai sensi della diversa previsione della contrattazione collettiva di cui all'art. 54, comma VI, lett. i, del CCNL, secondo cui: “Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze: per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”; che non si può sostenere, nel silenzio della previsione collettiva, che ai fini dell'applicazione della suddetta mancanza la “condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici” debba acquisire efficacia di giudicato;
che infatti, quando la contrattazione collettiva ha sentino la necessità di tale ricorrenza l'ha sancito in modo intelleggibile così come nella previsione di cui alla lettera h) che, per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, legittima il recesso per giusta causa solo laddove la condanna sia passata in giudicato;
che, con riferimento alla eccepita tardività, sulla base dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, il requisito della tempestività della contestazione disciplinare deve essere interpretato considerando la necessità di contemperare l'interesse del datore di lavoro a essere adeguatamente e compiutamente informato sui fatti che potrebbero essere oggetto di contestazione disciplinare, affinché possa acquisire una conoscenza completa di tali fatti e quindi formare il proprio convincimento in maniera corretta circa l'opportunità di contestarli o meno, e quello del lavoratore di essere posto in condizione di esercitare con pienezza il diritto alla difesa;
che , sin dall'applicazione CP_1 del primo provvedimento cautelare non disciplinare – così come nei successivi – ha sempre espressamente manifestato al ricorrente di riservarsi la facoltà di adottare le proprie determinazioni disciplinari man mano che il comportamento del ricorrente veniva a delinearsi;
che la mera pubblicazione del dispositivo di sentenza con cui è stata applicata la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, non consentiva all' di contestare al lavoratore Pt_3 gli addebiti mossi, non essendosi perfezionata la pubblicazione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale penale di Cosenza;
che l' ha proceduto con la massima tempestività una volta Pt_3 acquisita, in data 24.3.2024, la copia integrale della sentenza di condanna a carico del che Pt_1
l'eventuale intempestività della contestazione disciplinare potrebbe, in ipotesi, essere sanzionata con l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, co. V, L. n.300/1970 da liquidarsi nella misura minima di 12 mensilità; che i fatti “materiali”, documentalmente provati attestano una condotta contraria agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro;
che si è in presenza di un comportamento inadempiente al punto da ledere il vincolo fiduciario in considerazione del ruolo ricoperto dal ricorrente in Azienda;
che il licenziamento intimato al ricorrente è sorretto da giusta causa e proporzionato;
che il comportamento addebitato al ricorrente integra la giustificazione causale prevista dal CCNL atteso che, il contratto collettivo (Art. 54, c. 6), prevede che «si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze: i) per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
»”, che in ogni caso non ricorrono i presupposti per la reintegra che opera solo nell'ipotesi in cui il fatto sia insussistente;
che la condotta posta in essere da parte ricorrente non può essere ricondotta ad una delle sanzioni conservative previste dal contratto collettivo;
di chiedere in via subordinata che l'eventuale condanna al risarcimento del danno ex art. 18, comma 4, L. 300/1970, nella nuova formulazione introdotta dall'art. 1, comma 42, L. n.92/2012, sia ridotta tenuto conto dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum. Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze di dal 16.3.2011, inquadrato da ultimo nella categoria di impiegato, Livello C2, ruolo CP_1
“Coordinatore” ( al quale appartengono i“ Lavoratori che coordinano le risorse assegnate individuando soluzioni tecnico-operative utili alla gestione, all'addestramento ed al supporto della squadra;
presidiano la corretta esecuzione delle attività operative e fungono da interfaccia con le figure preposte gerarchicamente al livello superiore per la segnalazione e risoluzione di eventuali criticità - Figure professionali esemplificative: […] Direttore Ufficio Postale Monoperatore”, cfr, ccnl di settore), mansioni di Direttore Monoperatore. Risulta, altresì documentato che:
-con lettera del 6.8.2020 la società convenuta ha comunicato al ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 del vigente CCNL “la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione a partire dal 31/07/2020,data da cui Ella è stata sottoposta alla misura restrittiva della libertà personale”, riservandosi “ogni consentita valutazione all'atto dell'acquisizione delle ulteriori evidenze che dovessero emergere a Suo carico, anche sotto il profilo disciplinare”;
- con comunicazione del 23.6.2021 ha comunicato al ricorrente, facendo CP_1 seguito alla nota notificata il 6.8.2021 con cui veniva disposta la sua sospensione temporanea dal servizio, che “sono venute meno le necessità che imponevano l'adozione del provvedimento de quo” e che quindi “la predetta sospensione temporanea dal servizio senza diritto alla retribuzione viene revocata” , riservandosi l'Azienda “ogni consentita azione nei Suoi confronti a tutela dei diritti e degli interessi per tutte le evidenze riferibili a Sue eventuali responsabilità”; con nota in pari data la convenuta ha, altresì, comunicato al ricorrente “la Sua assegnazione provvisoria dalla Filiale di Cosenza -UP di Pedivigliano (GS)- alla Filiale di Cosenza- Servizio Gestione Operativa”;
- con dispositivo di sentenza del 20.10.2022 il Tribunale di Cosenza ha “dichiarato la penale responsabilità di per il reato ascrittogli nella rubrica imputativa (art. 317 Parte_1
c.p.) e, per l'effetto, riconosciute circostanze attenuanti generiche, nonché la circostanza di cui all'art. 323 bis cpc” lo ha condannato “alla pena finale di anni due e mesi otto di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali, oltre alle spese di mantenimento per la custodia in carcere” e visto l'art. 317 bis c.p. ha applicato a “la pena accessoria della Parte_1 interdizione perpetua dai pubblici uffici” e dichiarato “l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio”;
-con comunicazione del 9.11.2022 la società convenuta ha comunicato al ricorrente “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 del C.C.N.L. del 23/06/2021…la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione a partire dal 20/10/2022, data in cui Ella è stata sottoposta alla misura restrittiva della libertà personale, nell'ambito del procedimento penale nr. 1901/20 R.G.N.R. con Sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 20/10/2022. Ci riserviamo ogni consentita valutazione all'atto dell'acquisizione delle ulteriori evidenze che dovessero emergere a Suo carico, anche sotto il profilo disciplinare” (l'art. 57 del CCNL prevede la sospensione “in caso di misure cautelari restrittive della libertà personale adottate in esecuzione dei provvedimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria prima della definizione del primo grado di giudizio penale e della relativa sentenza”);
- con comunicazione del 23.5.2023 ha comunicato al ricorrente la revoca Controparte_1 del provvedimento di sospensione temporanea ex art. 57 C.C.N.L., disponendo contestualmente, con effetto immediato, la sua riassegnazione presso l'UP di LI (CS), precisando che
“l'Azienda si riserva ogni consentita azione nei Suoi confronti a tutela dei diritti e degli interessi per tutte le evidenze riferibili a Sue eventuali responsabilità e che provvederà, nei tempi tecnici necessari, al pagamento delle retribuzioni trattenute”. Emerge, altresì, documentalmente che con lettera del 30.4.2024 ha Controparte_1 contestato al ricorrente quanto segue:
“Di recente, abbiamo acquisito le motivazioni della sentenza penale N. 1350/22 Reg. Sentenze - N. 276/21 R.G.T. - N. 1901/20 R.G.N.R. emessa in data 20/10/2022 e depositata il 20/03/2023 dal Tribunale Ordinario di Cosenza - Sezione Penale - contro di Lei, attualmente applicato presso l'UP di GL LA (CS) in qualità di DUP Monoperatore - liv. C. Difatti, Lei risulta IMPUTATO in ordine al reato di cui all'art. 317 c.p. perché, abusando della qualità di sindaco pro tempere del Comune di Celico, costringeva legale rappresentante della SIETER Impianti s.r.l., Persona_2
a consegnargli indebitamente la somma complessiva di euro 3.000,00, versata in due distinti pagamenti rispettivamente pari ad euro ·1.000,00, nonché a promettergli la dazione di ulteriori euro 2.000,00 e l'esecuzione, a titolo gratuito, di lavori di impiantistica, del valore di circa 15.000,00 euro, presso l'abitazione in costruzione sita in Celico, via della Repubblica n. 39, paventando alla persona offesa l'esclusione da future gare indette dal Comune di Celico e dai Comuni limitrofi, nonché ritardi nei pagamenti in relazione a lavori già oggetto di aggiudicazione da parte della società SIETER Impianti sr.l.. In Celico, fino al 15 luglio 2020. Il procedimento penale instaurato a Suo carico è scaturito dalla denuncia-querela presentata in data 17.6.2020 dal sig. legale rappresentante della SIETER Impianti S.r.l., il quale, Persona_2 titolare di un'impresa di impianti elettrici dal 1996, ha ripercorso puntualmente i fatti oggetto di causa denunciando di essersi recato presso la Guardia di Finanza di Cosenzç1 in quanto esasperato dalle plurime richieste di denaro e prestazioni a titolo gratuito da Lei ricevute, in veste di sindaco di Celico (CS), allorché, a seguito della aggiudicazione, da parte della predetta Società SIETER Impianti S.r.l, di nr. due appalti di consistente importo (uno di circa 124.000 euro e l'altro di circa 30.000 euro) necessari per l'adeguamento e l'efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Celico, Lei aveva preteso di ricevere somme di denaro e l'esecuzione di lavori edili presso la Sua villa in corso di costruzione, in segno di "riconoscenza". Più precisamente, in date immediatamente successive/prossime all'aggiudicazione delle predette Per_ gare in favore di quella ditta, Lei ha convocato il sig. - una prima volta presso l'Ufficio Tecnico di quel comune ed una seconda presso l'UP di Rovito (CS), ove Lei prestava servizio, Per_ ostentando il Suo interessamento per il buon esito del contratto e pretendendo dal la corresponsione di € 5.000,00 per l'aggiudicazione del secondo appalto e l'esecuzione di lavori, a titolo gratuito del valore di € 20.000,00 da effettuarsi presso la Sua villa in costruzione, per aggiudicarsi il primo. Per_ Al fine di rafforzare tali Sue pretese, Lei ha anche minacciato il sig. lasciandogli intendere che il rifiuto di assoggettarsi a quelle richieste avrebbe comportato !"impossibilità per lui di lavorare sia presso il comune di Celico che nei comuni limitrofi. Per_ Il sig. ha quindi parzialmente aderito alle Sue richieste consegnandole in data 08/06/2020, presso la Sua abitazione in costruzione, sita in Celico, la somma di € 2.000,00 prelevandoli dal conto della Società Sìeter S.r.l e impegnandosi a corrisponderle il resto in un secondo momento. Per_ Successivamente, alle Sue pressanti richieste di denaro, il sig. - ·prima dell'ulteriore incontro per la consegna dì € 1.000,00 - ha deciso di sporgere denuncia alla Guardia di Finanza di Cosenza acconsentendo ad occultare su di se' la strumentazione idonea alla registrazione audio/video dell'incontro, previa fotocopiatura delle banconote in modo tale da individuarle all'atto della loro consegna all'appuntamento del 15/07/2020, oggetto del monitoraggio con appostamento, da tenersi presso il cantiere della Sua villa in costruzione. Per_ L'appostamento ha consentito di monitorare il Suo incontro con il sig. , immortalato dalle videoriprese così come l'atto di consegna delle banconote le quali, esibite su richiesta rivoltale dai Per_ militari, risultavano recanti la stessa matrice di quelle consegnatele dal sig. . Precedentemente all'appostamento, si era proceduto anche all'acquisizione tramite intercettazione Per_ delle conversazioni intercorse fra Lei ed il sig. da cui si evince anche il tenore dei numerosi solleciti inviati con messaggi whatsapp che Lei rivolgeva a quest'ultimo, tesi ad ottenere le somme pretese, come da stralcio che segue:
-4 giugno 20~0. ore 13:52: "E siamo a dieci telefonare Lo immaginavo. Cmq tranquillo So come riso/v 'ere ;
-5 giugno 2020, ore 22: 17: ''si na vergogna. Domani ti vengo a trovare io. Quannu te ricu nu pare e cosicelle)':
- l 1.7 .2010: "tranquillo ... arriverà presto il momento che mi chiamerai. Sono 10 giorni che ti sto aspettando. oltre alle telefono/e che ti sto facendo. sei poco serio. Saprò come regolarmi CP_6
··. Della citata sentenza emessa a Suo carico si riporta qui di seguito uno stralcio:
-visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara la penale responsabilità di per il reato a scrittogli .. ........... ..... lo Parte_1 condanna alla pena finale di anni due e mesi otto di reclusione .... . .
-visto l'art. 317 bis c.p. applica la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e dichiara l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio;
-visto l'art- 322 ter c.p. _ordina la confisca delle somme di denaro in sequestro. I fatti sopra riferiti, da attribuirsi alla Sua responsabilità, oltre ad avere rilevanza sul piano penale, ancorché non connessi con il rapporto di lavorò in atto con questa Azienda, riverberano i loro effetti negativi sia direttamente che indirettamente nell'ambito del contesto lavorativo in relazione al servizio cli pubblica rilevanza espletato dalla Società ed alla prestazione lavorativa a Lei chiesta - DUP monoperatore - che impone il contatto continuo con la clientela e implica necessariamente la ·sussistenza di un affidamento particolare, che è leso irrimediabilmente dalla condotta da Lei tenuta. La condotta da Lei complessivamente tenuta e riportata nelle specifiche circostanze che precedono, costituisce chiara violazione dei principi ispiratori del Codice Etico in vigore in Azienda, che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai principi di legalità, riservatezza, qualità, diligenza e professionalità. I fatti di cui sopra, di particolare gravità - per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Azienda - da ascriversi direttamente alla Sua responsabilità, costituiscono aperta violazione degli obblighi e dei doveri su di Lei gravanti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. . 2104 e 2105 del cod. civ., come espressamente richiamati all' art. 52 del C.C.N.L. del 23/06/2021 che impone a ciascun dipendente di "svolgere con assiduità. diligenza e spirito di collaborazione, le attività assegnategli". Le contestiamo perciò tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.. 7 della Legge 20.05.1970, n. 300 e ciel combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del CCNL del 23/06/2021, invitandola, ove lo ritenga, a produrre le Sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente (…)”.
Con lettera del 3.6.2025 ha intimato al ricorrente il licenziamento per Controparte_1 giusta causa con la seguente motivazione:
“ Si fa seguito alla lettera datata_ 30/04/2024 prot. , notificatale in Controparte_5 data 03/05/2024, con la quale Le sono state rivolte formali contestazioni, quivi allegate in copia e facenti parte integrante della presente nota, ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300 e del combinato disposto delle norme contrattuali· vigenti in materia, e tanto vale come motivazione ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 604/66 come sostituito dall'art. 1 comma 37 legge n. 92/12 .
. Al riguardo, valutate attentamente le giustificazioni addotte a sostegno inviate a mezzo pec datate 08/05/2024, ribadite nel corso dell'audizione del 23/05/2024, facenti parte del relativo verbale allegato alla presente, non sono stati ravvisati in esse elementi utili a giustificare quanto espressamente contestatole con la richiamata lettera di contestazioni. I fatti a Lei addebitati sono di tale gravità da non consentire, neppure provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro. Le intimiamo, pertanto, viste le risultanze tutte del . procedimento, il licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 54 comma VI lettera i) e dell'art. 80 lett. e) del C.C.N.L. del 23/06/2021 che avrà effetto a far data dal 03/05/2024”.. Si osserva che l'art. 54 comma VI lettera i) del CCNL del 23.6.2021 prevede che “Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze: (…) i) per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
…”, mentre l'art. 80 lett. e) del medesimo CCNL prevede che “ La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati da altre norme del presente contratto, può avvenire: (…) e) per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. e per giustificato motivo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”.
Il ricorrente ha eccepito la tardività della contestazione disciplinare atteso che la società convenuta avrebbe avuto piena conoscenza dei fatti sin dall'agosto 2020, avendo CP_1 adottato un primo provvedimento di sospensione dal servizio del ricorrente in data 6.8.2020 a seguito dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cosenza in data 30.7.202, contenente i capi di imputazione e la descrizione dei fatti, elementi che avrebbero consentito alla datrice di lavoro di poter avviare un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente. La censura è infondata. Invero, la Cassazione con consolidato indirizzo ha stabilito che “In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici” (Cass. sez. lav. sent. n. 16841 del 26/06/2018). Come già evidenziato con lettera del 6.8.2020 versata in atti la società convenuta ha comunicato al ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 del vigente CCNL “la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione a partire dal 31/07/2020,data da cui Ella è stata sottoposta alla misura restrittiva della libertà personale”, riservandosi “ogni consentita valutazione all'atto dell'acquisizione delle ulteriori evidenze che dovessero emergere a Suo carico, anche sotto il profilo disciplinare”. Nel caso di specie deve ritenersi che , solo a seguito della comunicazione Controparte_1 della sentenza integrale abbia compiutamente conosciuto gli specifici fatti riconducibili al ricorrente, che poi hanno costituito oggetto di contestazione disciplinare. Del resto, come precisato dalla Suprema Corte, “In tema di licenziamenti per motivi disciplinari, il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza” (Cass. sez. lav. sent. n. 109 del 3.1.2024). Risulta di tutta evidenza che nemmeno la mera pubblicazione del dispositivo di sentenza, avvenuta in data 20.10.2022, ha consentito alla parte convenuta di contestare al dipendente gli addebiti mossi. Invero, solo a seguito della conoscenza della motivazione completa della sentenza la datrice di lavoro ha acquisito gli elementi necessari per la contestazione disciplinare. In particolare risulta documentalmente che in data 24.3.2024 l'Avv. De Santis ha informato l'Azienda convenuta dell'avvenuto deposito, in data 20.3.2024 delle motivazioni della sentenza n. 1350/2022 da parte del Tribunale Penale di Cosenza (doc 11 fasc. conv.) e, a distanza di appena un mese, ha tempestivamente aperto il procedimento disciplinare nei confronti del Controparte_1 con la contestazione disciplinare del 30.4.2024. Pt_1
Deve, pertanto, essere respinta l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare sollevata dal ricorrente.
Il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 54, comma VI, lett. h, del CCNL del 23.6.2021 (VI. Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze: (…) h) per condanna passata in giudicato per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario”) per non essere passata in giudicato la sentenza di condanna posta a base del licenziamento.
Al riguardo si osserva che nella lettera di licenziamento non vi è alcun riferimento alla lett. h) dell'art. 54 comma VI del CCNL, risultando, richiamata la lettera i) del predetto art. 54 che, come già rilevato, prevede che “ VI. Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze: (…) i) per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”.
Sul punto occorre rilevare che la difesa del ricorrente ha allegato alle note autorizzate dispositivo di sentenza del 1.7.2025 della Corte di Appello di Catanzaro che ha così deciso:” in riforma della sentenza emessa in data 20.10.2022 dal Tribunale di Cosenza, appellata da Pt_1
, riduce ad anni cinque la durata delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e
[...] dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio”. Conferma nel resto”
Pertanto la Corte di Appello di Catanzaro, in luogo della pena accessoria “della interdizione perpetua dai pubblici uffici” e della “incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio”, applicata dal Tribunale di Cosenza, ha ridotto “anni cinque la durata delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”, con conseguente venir meno del presupposto previsto dall'art. 54 comma VI lett. I per applicare la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
Occorre, quindi, verificare se sussista giusta causa di recesso ex art. 2119 cc, richiamato dall'art. 80 lett. e) del CCNL applicato al rapporto di lavoro del ricorrente, a sua volta espressamente richiamato nella lettera di licenziamento.
Si osserva che i gravi fatti contestati al ricorrente risultano documentalmente provati ed accertati in sede penale nella sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di Appello, che si è limitata a ridurre la pena accessoria.
Detti fatti, accertati in sede penale all'esito di una approfondita istruttoria comprovano una condotta del ricorrente irrimediabilmente contraria agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro. Si osserva al riguardo che è' stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte che, ai fini del licenziamento per giusta causa, rileva la mancanza del lavoratore tanto grave da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva, dovendosi valutare il comportamento del prestatore nel suo contenuto oggettivo - ossia con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate - ma anche nella sua portata soggettiva, e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, agli effetti e all'intensità dell'elemento volitivo dell'agente (cfr. Cass. n. 2720/2012). E' stato, altresì, precisato dalla Corte di Cassazione che anche una condotta illecita extralavorativa del prestatore è suscettibile di rilievo disciplinare, e pertanto anche di dar luogo alla più grave delle sanzioni, poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche a non porre in essere, fuori dell'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da compromettere il rapporto fiduciario, comportamenti il cui apprezzamento in concreto è rimesso al giudice di merito (cfr. Cass. n. 16524/2015; Cass. n. 16268/2015). Infatti “Secondo la recente Cass. n. 3971/2025 l'onere di allegazione dell'incidenza, irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, del comportamento extralavorativo del dipendente sul rapporto di lavoro, è assolto dal datore di lavoro con la specifica deduzione del fatto in sé, quando lo stesso ha riflessi, anche solo potenziali ma oggettivi, sulla funzionalità del rapporto compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività, purché di gravità tale, per contrarietà alle norme dell'etica e del vivere comuni, da connotare la figura morale del lavoratore, tanto più se inserito in un ufficio di rilevanza pubblica a contatto con gli utenti” (Cass. sez. lav. ordin. n. 23667 del 21.8.2025). La Cassazione ha sottolineato che “dall'integrazione dell'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., deriva che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (Cass. n. 26181/2024).
7. Inoltre, è stato statuito che la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso;
tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva (Cass. n. 267 del 2024; n. 28368 del 2021; n. 16268 del 2015)” (Cass. sez. lav. ordin. n. 7793 del 24.3.2025). Occorre, altresì, evidenziare che la Cassazione ha stabilito che “ La previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenziamento rappresenta uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c., ma non è vincolante per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato” (Cass. sez. lav. . sent. n. 13412 del 1.7.2020). E ancora:”In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, spettando al giudice la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie” (Cass. sez. lav. sent. n. 33811 del 12.11.2021). Nella fattispecie risulta di tutta evidenza che la condanna in sede penale, di recente confermata in appello (modificata solo in punto di pena accessoria), a seguito di accertamento giudiziale delle responsabilità del ricorrente conferma la notevole gravità della condotta contestata al ricorrente, integrante il reato di concussione previsto e punito dall'art. 317 c.p., commesso nella sua qualità di Sindaco del Comune di Celico. L'accertata condotta posta in essere dal ricorrente, contraria alle regole dell'etica e del comune vivere civile, tenuto conto del delicato ruolo di monoperatore ricoperto dal ricorrente presso , che presuppone un intenso rapporto fiduciario con il datore di lavoro, risulta CP_1 di gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario sottostante al rapporto lavorativo, ponendosi in palese contrasto con gli obblighi di fedeltà e diligenza di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., tenuto conto della natura di servizio pubblico e della raccolta del risparmio gestito da
[...]
nell'interesse della collettività. CP_1
Per le considerazioni che precedono risulta legittimo il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c. intimato al ricorrente dalla società convenuta. Occorre, infine, rilevare che risulta del tutto generica ed apodittca la domanda di risarcimento del danno biologico “causato dal provvedimento di illegittima sospensione cautelare del 9 novembre 2022, ed aggravato dal successivo licenziamento, come da certificato medico in atti, che certifica “sindrome ansioso-depressiva di tipo grave e di natura reattiva” (pag.11 del ricorso). In ogni caso l'unico certificato medico psichiatrico prodotto al doc.21, datato 25.7.2024, indica che il sig. “è in trattamento presso la nostra U.O. dal mese di gennaio u.s.” Parte_1
(2024), e quindi a distanza di quasi un anno dalla cessazione in data 23.5.2023 della sospensione cautelare iniziata il 9.11.2022. In conseguenza, in difetto assoluto di specifiche allegazioni in fatto e in diritto e di correlata prova, deve essere respinta la domanda di risarcimento danni. In conclusione il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.242,00 di cui € 3.689,00 per compensi ed € 553,00 per spese oltre iva e cpa. Roma, 27.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi