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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/06/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di B ari, Sezione 1^ Ci vil e, ri unito i n cam era di consigli o in persona dei
Signori Magist rat i:
1. dott. Gius eppe Di sabato - P residente
2. dott.ssa Valeri a Guaragnell a - Giudi ce rel .
3. dott.ssa S ara M azzotta - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura i scritta sot to il n. 9466/2024 R.G., prom ossa da Parte_1
(avv. C. Al legretta), ri corrente, n ei confronti di (avv.
[...] CP_1
L. Tauri no), resist ente.
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso contenzi oso il ri corrente ha propost o domanda per senti r di chi arare l o scioglim ent o del mat rimonio cel ebrat o con ri to civile.
Fissat a l a com pari zione personale del le parti per l'udi enza del 13.06.2025, i coni ugi hanno ri ferit o di aver raggiunto un accordo e hanno deposit at o tel em ati cam ent e una convenzione, da loro s ottoscritt a, chi edendo dichiararsi lo scioglim ento del mat rimonio in cam era di cons igli o, all e condi zi oni concordat e. Le parti hanno dichiarato di non vol ersi ri concil iare e di rinunciare a compari re, avvalendosi del la facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Il rit o da giudi zi al e è stat o trasform ato i n consensual e e la causa è st at a rim essa al Collegio i n cam era di consigli o.
È provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 e succ. modd. e segnat ament e:
➢ inizi o dell a s eparazione dal le concordi di chi arazioni delle parti e dall a docum ent azion e esi bita;
➢ durat a ini nt errott a dell a s eparazione – ormai di chi arat a i n m odo i rrevocabil e – da olt re s ei m esi a far t em po dalla avvenuta compari zi one dei coniugi innanzi al
President e del Tribunal e nel la procedura di separazione consensuale;
➢ mancanza di eccezi oni d'int erruzione.
Tale situazione e l'inutile tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostit ui re l a comunione m ateri al e e spirit uale, si cché, in accoglim ent o della dom anda, va di chi arato l o s ci oglim ento del m atri moni o. Gl i accordi fra le parti non contrast ano con l e norm e i nderogabili di legge.
La m ogli e perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio con i l mat rimonio, ex art. 5 comm a 2° dell a L. n. 898/1970 e succ. mod.
Copi a dell a present e s ent enza va t rasmessa, dopo il passaggio i n giudi cato, all'Ufficiale dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Le spese process uali sono compensat e come da accordo.
P.Q.M.
definit ivament e pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rit o civile t ra i coniugi anzi detti in data 11.05.2002, i scritt o nel regist ro degl i atti di m atri moni o del C omune di B ari (anno 2002, part e I, n.
86);
2. dichiara che l a m oglie perde il cognom e del m arito che avev a aggiunto al propri o a s eguito del mat rim onio;
3. ordi na al C ancelli ere di t rasm ett ere copia dell a present e sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per l e annot azioni e gli ult eriori adem pi menti di cui al l'art. 69 l ett. d) del
D.P.R . n. 396/2000;
4. dichiara effi caci le condi zioni concordat e con convenzi one deposit ata tel em aticam ente in dat a 11.06.2025, che qui si hanno per ri prodot te e trascritt e;
5. spese compens at e.
Così deciso in B ari , nella cam era di consiglio dell a S ezione 1^ Civile del
Tri bunal e, il gi orno 17.06.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
D O T T.S S A VA L E R I A GU A R A G N E L L A
I L PR E S I D E N T E
D O T T. Controparte_2
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di B ari, Sezione 1^ Ci vil e, ri unito i n cam era di consigli o in persona dei
Signori Magist rat i:
1. dott. Gius eppe Di sabato - P residente
2. dott.ssa Valeri a Guaragnell a - Giudi ce rel .
3. dott.ssa S ara M azzotta - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura i scritta sot to il n. 9466/2024 R.G., prom ossa da Parte_1
(avv. C. Al legretta), ri corrente, n ei confronti di (avv.
[...] CP_1
L. Tauri no), resist ente.
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso contenzi oso il ri corrente ha propost o domanda per senti r di chi arare l o scioglim ent o del mat rimonio cel ebrat o con ri to civile.
Fissat a l a com pari zione personale del le parti per l'udi enza del 13.06.2025, i coni ugi hanno ri ferit o di aver raggiunto un accordo e hanno deposit at o tel em ati cam ent e una convenzione, da loro s ottoscritt a, chi edendo dichiararsi lo scioglim ento del mat rimonio in cam era di cons igli o, all e condi zi oni concordat e. Le parti hanno dichiarato di non vol ersi ri concil iare e di rinunciare a compari re, avvalendosi del la facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Il rit o da giudi zi al e è stat o trasform ato i n consensual e e la causa è st at a rim essa al Collegio i n cam era di consigli o.
È provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 e succ. modd. e segnat ament e:
➢ inizi o dell a s eparazione dal le concordi di chi arazioni delle parti e dall a docum ent azion e esi bita;
➢ durat a ini nt errott a dell a s eparazione – ormai di chi arat a i n m odo i rrevocabil e – da olt re s ei m esi a far t em po dalla avvenuta compari zi one dei coniugi innanzi al
President e del Tribunal e nel la procedura di separazione consensuale;
➢ mancanza di eccezi oni d'int erruzione.
Tale situazione e l'inutile tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostit ui re l a comunione m ateri al e e spirit uale, si cché, in accoglim ent o della dom anda, va di chi arato l o s ci oglim ento del m atri moni o. Gl i accordi fra le parti non contrast ano con l e norm e i nderogabili di legge.
La m ogli e perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio con i l mat rimonio, ex art. 5 comm a 2° dell a L. n. 898/1970 e succ. mod.
Copi a dell a present e s ent enza va t rasmessa, dopo il passaggio i n giudi cato, all'Ufficiale dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Le spese process uali sono compensat e come da accordo.
P.Q.M.
definit ivament e pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rit o civile t ra i coniugi anzi detti in data 11.05.2002, i scritt o nel regist ro degl i atti di m atri moni o del C omune di B ari (anno 2002, part e I, n.
86);
2. dichiara che l a m oglie perde il cognom e del m arito che avev a aggiunto al propri o a s eguito del mat rim onio;
3. ordi na al C ancelli ere di t rasm ett ere copia dell a present e sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per l e annot azioni e gli ult eriori adem pi menti di cui al l'art. 69 l ett. d) del
D.P.R . n. 396/2000;
4. dichiara effi caci le condi zioni concordat e con convenzi one deposit ata tel em aticam ente in dat a 11.06.2025, che qui si hanno per ri prodot te e trascritt e;
5. spese compens at e.
Così deciso in B ari , nella cam era di consiglio dell a S ezione 1^ Civile del
Tri bunal e, il gi orno 17.06.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
D O T T.S S A VA L E R I A GU A R A G N E L L A
I L PR E S I D E N T E
D O T T. Controparte_2