CA
Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 15 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 1631/2022 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA
e entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. Ciro Fiore ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, P.zza Orazio
Marucchi 5;
APPELLANTI
E
(già Controparte_1 Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in
[...]
Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Civitavecchia n.
569/2021, pubblicata in data 22 dicembre 2021, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTI: Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello, in funzione di giudice del lavoro, previa adozione dei provvedimenti di rito all'uopo necessari, ogni istanza e deduzione contraria disattesa, per le motivazioni di cui in narrativa, riformare interamente la sentenza n.569 pubblicata il 22/12/2021 dal Tribunale di Civitavecchia, sezione lavoro, dott.ssa Silvia Vitelli, nel giudizio portante il n.ro 1329/2021 R.G., non notificata, accogliendo le seguenti conclusioni già rassegnate con il ricorso introduttivo del primo grado e di seguito riproposte e segnatamente:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma:
In via preliminare
1.Sospendere in via incidentale l'efficacia esecutiva dell' l'ordinanza di ingiunzione (opposta) n.
1037/2018 pratica n.ro 633/14/MSP, emessa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, CP_2
in data 12.06.2018 e notificata in data 11.6.2018, ricevuta dall'odierno
[...] CP_1
opponente in data 15.06.2018 e della sentenza oggi gravata di appello n.ro 569/2021 del tribunale di Civitavecchia, sezione lavoro, al fine di evitare il grave e irreparabile danno che può ve rificarsi in capo ai ricorrenti ove fossero costretti a pagare le somme pretese, poiché il credito di cui innanzi, relativo all'opposta ordinanza, deve ritenersi non dovuto, per gli esposti motivi.
Nel merito
2. accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intrattenuto tra la società opponente ed i sig.ri e apparteneva al genus dei contratti di lavoro autonomo;
Pt_3 Parte_4 Pt_5
3. per l'effetto ed in ogni caso accertare e dichiarare che non sono dovute le somme e sanzioni richieste con l'ordinanza d'ingiunzione impugnata, conseguentemente -ed in totale riforma della sentenza di prime cure- annullare e revocare la suddetta ordinanza di ingiunzione opposta n.
1037/2018 pratica n.ro 633/14/MSP, per gli esposti motivi;
4. condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre iva, cap e rimborso forfettario nelle misure di legge e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
5. Condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
alla restituzione delle somme pagate a titolo di spese di lite dal sig. in esecuzione Parte_1
della sentenza di prime cure per complessivi euro 920,00.
CONCLUSIONI APPELLATO: Voglia Codesta Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso in appello e, per l'effetto, confermare l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Con vittoria di spese e compensi.
Fatto e diritto
1.Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Civitavecchia, depositato il 13 luglio 2018,
e la società quest'ultima quale soggetto obbligato in Parte_1 Parte_2 solido, proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1037/2018 dell'
[...]
di Roma, notificata in data 15 giugno 2018, con cui l'Ufficio opposto aveva Controparte_2
2 ingiunto a , in solido con la società di pagare la Parte_1 Parte_2
somma complessiva di € 36.772,00.
Al riguardo allegavano:
- con verbale di primo accesso ispettivo del 19 marzo 2013 presso la sede operativa della società sita in Cerveteri, Viale Campo di Mare n. 10, i funzionari ispettivi Parte_2
CP_ della sede di Civitavecchia avevano contestato alla società, e per essa al suo amministratore unico , la violazione dell'art. 3, comma 3, del d.l. 12/02, convertito dalla legge Parte_1
73/02, come sostituito dall'art. 4, comma 1 della legge 183/2010, per aver impiegato n. 3 lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego competente per territorio, ovvero e Persona_1 Persona_2 Per_3
;
[...]
- dall'attività ispettiva svolta risultava altresì – così come riportato nel verbale di primo accesso - in base a dichiarazione resa dal , che: a) il collaborava da un solo giorno con il Pt_1 Parte_4
compito di procacciare, in una zona determinata di Cerenova, potenziali clienti dell'agenzia; b) il aveva iniziato a collaborare il medesimo giorno dell'accesso ed avrebbe dovuto svolgere Pt_3 anch'egli il ruolo di procacciatore di affari in una zona determinata di Cerenova;
c) la era Pt_5
agente immobiliare dal 2012;
- sulla scorta dell'errata configurazione dei rapporti di lavoro intercorrenti tra la società ed i predetti collaboratori, l'ispettore aveva accertato la violazione del richiamato art. 4, comma 1, legge 73/02 cui era conseguita la sanzione amministrativa;
- la società aveva inviato in data 14 maggio 2013, a mezzo di posta elettronica, i seguenti documenti: a) il Libro Unico Lavoro;
b) l'organigramma dell'agenzia Immobiliare Massimina
S.r.l.; c) due contratti di lavoro occasionale datati 18 e 19 marzo 2013, rispettivamente stipulati con e con d) comunicazione relativa al rapporto di lavoro Persona_2 Persona_3
occasionale del e) comunicazione relativa al rapporto di lavoro occasionale del Pt_3 Parte_4
f) due ricevute per prestazioni di lavoro occasionale emesse dal e dal g) fattura Pt_3 Parte_4
emessa dalla Pt_5
CP_
- in data 11 giugno 2013 il funzionario ispettivo della sede di Civitavecchia aveva concluso gli accertamenti ispettivi rilasciando “Verbale unico di accertamento e notificazione
n.000352896/DDL” che indicava il periodo di accertamento dal 1° settembre 2012 al 19 marzo
2013.
Tanto premesso in fatto, in diritto eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale e, nel merito, l'insussistenza dei rapporti di lavoro subordinati in relazione ai quali era stata emessa la sanzione.
3 2. Si costituiva l' deducendo sull'infondatezza dei motivi Controparte_2
d'opposizione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il processo era istruito con i documenti prodotti dalle parti e con l'audizione dei testimoni Pt_3
e Parte_4 Pt_5
3.All'esito, il Tribunale di Civitavecchia pronunciava la sentenza in oggetto con cui respingeva l'opposizione condannando la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' . CP_2
Il giudice a quo così motivava la decisione:
<Il ricorso è infondato.
In primo luogo è infondata l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria. Invero il dies a quo per la decorrenza della prescrizione decorre dall'accertamento, ovvero dal completamento di tutti gli atti di accertamento (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. V, 29 febbraio 2008 n. 5467 secondo cui
"In tema di sanzioni amministrative, e nei casi in cui non sia stata possibile la contestazione immediata, il termine entro il quale la P.A. ha l'onere di contestare l'infrazione decorre non da quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti all'incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cui abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile. Sulla individuazione di tale momento, che è rimessa al giudice del merito, non può tuttavia incidere la condotta negligente o arbitraria della stessa P.A., sicché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il “dies a quo” di decorrenza del termine di 90 giorni per la contestazione differita dell'infrazione").
Nel caso di specie il verbale di accesso è stato redatto il 19.3.2013 e il verbale unico di accertamento è dell'11.03.2013, notificato al ricorrente in data 18.6.2013 mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata al ricorrente il 12.06.2018, entro il termine quinquennale dalla notifica del verbale di accertamento.
Quanto al merito, osserva il Giudice che il ricorrente non ha puntualmente contestato la sussistenza degli illeciti accertati dagli ispettori del lavoro, limitandosi alla generica affermazione secondo cui i lavoratori sottoposti ad accertamento fossero meri procacciatori di affari, senza alcun vincolo di subordinazione con il . Evidentemente tali rilievi non possono valere a Pt_1
scalfire quanto risulta accertato dagli ispettori e quanto è stato a questi ultimi dichiarato dai lavoratori interessati (dichiarazioni in atti), documenti che conducono a concludere per la sussistenza dei fatti oggetto di addebito. Peraltro contrastano con la ricostruzione offerta dal
4 ricorrente le stesse dichiarazioni del in sede di accertamento con particolare riferimento Pt_1 alle mansioni svolte dalla In particolare in sede di ispezione quest'ultima dichiarava di Pt_5 svolgere le mansioni di segretaria, di lavorare durante l'orario di apertura dell'agenzia immobiliare e di percepire 500 euro mensili in contanti dal 1.09.2012. Lo stesso dichiarava Pt_1 che la svolgeva le mansioni di segretaria e lui solo svolgeva l'attività di agente Pt_5 immobiliare. L' in sede di escussione testimoniale ha reso dichiarazioni contraddittorie Pt_5
volte a smentire quanto dichiarato in sede di ispezione, ma non ha fornito una ragione giustificatrice della difformità delle dichiarazioni, sostenendo ben poco credibilmente che non sapeva bene cosa dire. Peraltro anche sull'attività di ricerca di immobili asseritamente svolta non ha saputo fornire alcun chiarimento, non sapendo riferire gli immobili procurati e le provvigioni percepite. Lo stesso ricorrente non ha chiarito per quale ragione in sede di ispezione abbia riferito che la svolgeva le mansioni di segretaria se la stessa era invece inviata nel territorio di Pt_5
Cerveteri alla ricerca di immobili di acquisire. Appare pertanto ben più verosimile che le informazioni rese dagli interessati nell'immediatezza dell'ispezione fossero veritiere in luogo della ricostruzione fornita nella fase istruttoria all'esito delle contestazioni dell' del lavoro. CP_2
Quanto ai lavoratori e anche in questo caso le dichiarazioni rese dai medesimi Pt_3 Parte_4
in sede di ispezione, le comunicazioni Unilav effettuate dal ricorrente soltanto in data successiva all'ispezione e all'instaurazione del rapporto di lavoro e la circostanza per cui il datore di lavoro ha dichiarato che i medesimi svolgevano contratto di prestazione occasionale con l'incarico di gestione e aggiornamento della banca dati immobili locale denominata extranet, mansione questa non menzionata dai lavoratori né il 19.3.2013 né tantomeno nella presente fase istruttoria, inducono il Tribunale a ritenere che le dichiarazioni svolte nel giudizio e la documentazione tardivamente formata dal ricorrente solo a seguito dell'ispezione siano artatamente costituite per contrastare le contestazioni dell' convenuto. Invero le dichiarazioni di e CP_2 Pt_3
e del in sede di ispezione (secondo cui i primi due provvedevano a procacciare Parte_4 Pt_1 affari, pur privi di partita iva e di patentino da agente immobiliare, durante l'orario di apertura dell'agenzia e nelle zone indicate dal datore di lavoro), e le circostanze di tempo e di luogo in cui i medesimi sono stati rinvenuti nei locali dell'agenzia immobiliare (alle ore 9, ciascuno ad una propria scrivania) inducono il Tribunale a ritenere che i medesimi svolgessero attività di lavoro subordinato alle dipendenze e secondo le direttive dell'odierno ricorrente.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato. …>>.
5 4.Avverso la suddetta decisione propongono l'odierno appello il e la società Pt_1 Parte_2 sulla base di un unico motivo d'impugnazione con cui lamentano l'omessa valutazione del materiale probatorio prodotto agli atti di causa e l'erronea qualificazione dei rapporti di lavoro.
4.1. Gli appellanti si dolgono che il giudice di prime cure avrebbe omesso di esaminare la documentazione prodotta a corredo del ricorso e che abbia ritenuto fondato l'accertamento ispettivo pur in assenza di una specifica prova in tal senso, anzi a fronte di evidenze probatorie di segno opposto.
Censurano la sentenza per avere attribuito valore dirimente alle scarne dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori interessati, omettendo di valutare e comunque non attribuendo alcun rilievo al materiale prodotto dagli opponenti ed alla prova orale esperita nel primo grado.
Gli appellanti richiamano, poi, la deposizione testimoniale resa nel primo grado del giudizio dalla e censurano il rilievo del giudice a quo relativo alla contraddittorietà di tale deposizione Pt_5
rispetto alle dichiarazioni rese in sede di ispezione.
Sul punto osservano, in primo luogo, che le scarne dichiarazioni rese in sede ispettiva furono
CP_ raccolte dal funzionario che provvedeva a trascriverle lui stesso su un verbale prestampato e che, nello specifico, si trattava di risposte a domande poste dall'ispettore di carattere induttivo.
Evidenziano che, al contrario, non possa dubitarsi del contenuto delle dichiarazioni rese in udienza, non fosse altro perché rese dinanzi al giudice rispondendo a domande poste dallo stesso, anche con richiesta di chiarimenti, in maniera articolata ed esaustiva.
Rappresentano che le deposizioni testimoniali sono attendibili perché al momento dell'assunzione della prova i testimoni non intrattenevano orami già da diversi anni rapporti di lavoro con i ricorrenti.
Evidenziano, poi, che la prova testimoniale resa dalla debba essere valutata nel complesso Pt_5
delle prove documentali fornite, ovvero: a) la circostanza che quest'ultima fosse un agente immobiliare, abilitato all'esercizio della professione;
b) il fatto che fosse titolare di una partita iva ed emettesse fatture.
Gli appellanti richiamano, poi, le deposizioni testimoniali rese dal e dal ed Parte_4 Pt_3
osservano che né la e tanto meno gli altri due testimoni, hanno mai confermato di essere Pt_5
stati sottoposto al controllo ed alle direttive del preteso datore di lavoro, ma al contrario hanno tutti confermato la loro autonomia nello svolgimento della prestazione, ed inoltre hanno confermato di non essere obbligati al rispetto di orari, di percepire compensi provvigionali, di avere poi in seguito sospeso qualsiasi collaborazione di sorta.
Osservano che anche le dichiarazioni rese dal nel corso degli accertamenti vanno lette nella Pt_1
loro interezza attribuendogli il giusto valore, anche se rapportate al contesto in cui venivano rese. Il
6 dichiarava che le mansioni di segreteria venivano svolte dalla sua socia (e moglie) che si Pt_1
occupava solo di tale incombenza. Quanto alla il dichiarava che la stessa diveniva Pt_5 Pt_1
agente immobiliare, svolgendo attività di segreteria, ma - seppure con una infelice terminologia e/o qualificazione - intendeva riferirsi all'attività consistente nell'invio di mail e nella fissazione di appuntamenti, ovvero nell'attività di procacciamento dalla stessa svolto. Inoltre (sempre in tale dichiarazione) il precisava che a volte la lo accompagnava negli appuntamenti e Pt_1 Pt_5
visite di immobili (evidentemente per quelli da quest'ultima procacciati e da lei gestiti, poiché rientranti nel suo territorio), mentre ciò non accadeva per immobili non procacciati e/o gestiti dalla
Pt_5
Evidenziano che, in presenza di tale quadro, non possa che concludersi che alcun rapporto di lavoro subordinato è mai intercorso, e che la relativa prova, il cui onere incombeva sull'ispettorato, è fallita.
5.L'appello è infondato.
5.2. Gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure sarebbe prevenuto alla conclusione di respingere l'opposizione fondando la propria decisione unicamente sulle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'accesso ispettivo, senza tenere conto dei documenti prodotti nel corso del primo grado e delle deposizioni testimoniali, la cui affidabilità sarebbe ben maggiore rispetto alle affermazioni rese nell'immediatezza.
La tesi non merita di essere condivisa alla luce delle complessive acquisizioni probatorie del giudizio di primo grado.
5.3. In sede di prova testimoniale ha dichiarato: <Conosco il sig. e Persona_3 Pt_1
l' perché ho iniziato una collaborazione con loro come consulente circa 8 Parte_2
anni fa. Loro hanno messo un annuncio perché cercavano consulenti per la ricerca di immobili, io in quel periodo cercavo lavoro e li ho contattati. La mattina in cui sono venuti gli ispettori era il giorno in cui io mi ero recato dal sig. per avere chiarimenti su cosa avrei dovuto fare, già Pt_1
avevamo fatto un colloquio qualche giorno prima in cui lui mi aveva spiegato di cosa si trattava. Io dovevo cercare dei mobili in vendita e dei potenziali acquirenti e avrei dovuto portare la “notizia”
a lui, che avrebbe poi fatto la vendita. Non avevo impegni lavorativi vincolanti, lui mi ha detto che se avessi trovato 10 case al giorno avrei guadagnato per 10 case al giorno, se volevo lavorare mezz'ora al giorno potevo farlo, non c'erano vincoli sugli orari. Non mi ha dato alcuna strumentazione. Non dovevo neanche stare in ufficio, in ufficio c'ero quel giorno solo perché mi doveva spiegare, dovevo fare il classico porta a porta o chiamare da casa, guadagnavo sui risultati che portavo.>>.
7 Le affermazioni del testimone contrastano, in primo luogo, con il contratto di lavoro occasionale dallo stesso stipulato con l' nella apparente data del 19 marzo 2013 (il Parte_2
contratto, infatti, è stato comunicato ad solamente in data 22 marzo 2013), documento CP_4
prodotto dalle parti opponenti e richiamato a supporto della fondatezza delle proprie allegazioni
(doc. 5 allegato al ricorso introduttivo).
Ebbene, in detto contratto, la prestazione richiesta al è del tutto differente da quella dallo Pt_3 stesso riferita in sede di prova testimoniale: infatti, si legge nel contratto che l'incarico conferito è quello di “espletare il servizio di gestione ed aggiornamento della banca dati immobiliare locale denominata EXTRANET per la gestione della zona in maniera informatica”.
Anche le dichiarazioni relative alla mancanza di un qualsiasi orario di lavoro ed al guadagno , correlato unicamente agli affari comunicati al , contrastano con la documentazione Pt_1 contrattuale in atti: nel contratto è indicata una durata dell'incarico dal 19 marzo 2013 al 18 aprile
2013 ed è previsto un corrispettivo di € 16,66 al lordo delle ritenute fiscali per ogni giorno di lavoro.
Gli appellanti hanno anche prodotto la ricevuta rilasciata da in data 18 aprile Persona_3
2013 per la somma di € 500,00 lordi a titolo di provvigioni, somma esattamente corrispondente alla retribuzione di 30 giorni lavorativi per il compenso pattuito in contratto (€ 16,66 x 30 = 499,80).
Inoltre, nel contratto è previsto che la prestazione doveva essere svolta presso la sede dell'azienda.
Pertanto, anche su tale ultimo punto il contratto in atti contrasta con l'affermazione che non avrebbe dovuto stare in ufficio e che la sua presenza era stata limitata solamente a quella giornata perché il avrebbe dovuto spiegargli come effettuare l'attività che sarebbe consistita nel Pt_1
classico porta a porta.
Le affermazioni rese dal in sede di prova testimoniale non trovano, quindi, supporto nella Pt_3
documentazione prodotta dagli opponenti, documentazione che, peraltro, appare realizzata ad arte dopo l'accesso ispettivo per confutare quanto verificato dagli ispettori.
Questi ultimi, infatti, come si evince dal verbale del 19 marzo 2013, in sede di primo accesso hanno rinvenuto e seduti alla scrivania intenti a Persona_1 Persona_2 Persona_3
svolgere attività di segreteria.
Si tratta di un fatto che gli ispettori hanno verificato direttamente come avvenuto alla loro presenza, sicché su tale punto il verbale di primo accesso ispettivo fa fede fino a querela di falso.
In tale occasione il ha dichiarato agli ispettori di essere dipendente della Pt_3 Parte_2
dalla stessa giornata del 19 marzo 2013, di non avere ancora preso accordi sulla
[...]
retribuzione netta mensile e di essere arrivato quella mattina alle ore 9.30. Sulle mansioni ha
8 dichiarato che avrebbe dovuto svolgere attività di procacciatore di affari, ma di non essere titolare di partita iva, né di patentino di agente immobiliare.
Richiesto di notizie per meglio chiarire la propria posizione lavorativa, ha reso le seguenti dichiarazioni: <Per l'assunzione ho parlato col sig. la scorsa settimana ma non Parte_1
so che figura ricopre all'interno della società né so se ci sono altri proprietari>>.
Tali dichiarazioni dimostrano, in modo univoco, che il ha svolto lavoro subordinato, Pt_3
essendosi definito dipendente, riferendo di non avere ancora concordato la retribuzione mensile netta e, soprattutto, avendo riferito all'ispettore di avere parlato di “assunzione” con il già Pt_1
dalla precedente settimana.
In sede di prova testimoniale il ha confermato di avere reso le dichiarazioni riportate nel Pt_3
verbale dall'ispettore e che le stesse corrispondono al vero, poi cercando di mitigare il loro reale significato con l'affermazione che “io intendevo dire che era il primo giorno che stavo là”, affermazione che, però, francamente non inficia il valore di quanto complessivamente riferito in sede ispettiva.
5.4. In sede di prova testimoniale ha dichiarato: <Conosco i resistenti perché ho Persona_2
avuto un piccolo rapporto di lavoro di 3-4 settimane, nel periodo in cui vennero a fare l'ispezione.
Confermo le dichiarazioni che mi vengano lette. Le mansioni che dovevo svolgere erano quelle di volantinaggio e di ricerca dei cartelli di vendita dei privati, di cui dovevo riferire al sig. . Pt_1
L'attività che noi svolgevamo si chiamava attività di zona, l'agenzia apriva all'orario che ho indicato, ma noi potevamo tranquillamente fare la mattina o il pomeriggio, dipendeva da noi. Non dovevamo stare nell'ufficio. Non c'era un fisso stabilito mensile, né avevamo preso accordi su come gestire il risultato finale. Quando ho visto che non riuscivo a portare il risultato e non avrei percepito una retribuzione mensile immediata dopo qualche settimana ho lasciato stare.>>.
Per il che ha affermato anch'egli in sede di prova testimoniale che si trattava di un Parte_4
lavoro di volantinaggio da svolgere al di fuori dell'ufficio e che non c'era un fisso mensile, valgono i medesimi rilievi effettuati al riguardo del le sue dichiarazioni contrastano con la stessa Pt_3
documentazione prodotta dalle parti opponenti, in particolare il contratto di lavoro occasionale recante l'apparente data del 18 marzo 2013 (ma comunicato anch'esso ad nella data del CP_4
22 marzo 2013 successiva all'accesso ispettivo).
Infatti, anche il contratto di lavoro occasione del prevede il conferimento dell'incarico di Parte_4
“espletare il servizio di gestione ed aggiornamento della banca dati immobiliare locale denominata
EXTRANET per la gestione della zona in maniera informatica”, che la prestazione avrebbe dovuto essere svolta presso la sede dell'azienda e che per la stessa era previsto il corrispettivo di € 16,66 al lordo delle ritenute fiscali per ogni giorno di lavoro. Anche per il gli appellanti hanno Parte_4
9 prodotto la ricevuta dallo stesso rilasciata in data 18 aprile 2013 di € 500,00 lordi a titolo di provvigioni.
Anche le affermazioni rese dal in sede di prova testimoniale sono, quindi, contrastanti Parte_4
con la stessa documentazione prodotta dagli opponenti che, come già in precedenza osservato, appare realizzata ad arte dopo l'accesso ispettivo per cercare di confutare quanto verificato dagli ispettori.
In primo luogo, come già sopra riferito, quanto dagli stessi accertato all'atto del primo accesso ispettivo circa il rinvenimento di e seduti Persona_1 Persona_2 Persona_3
alla scrivania intenti a svolgere attività di segreteria.
Inoltre, quanto agli stessi riferito dal che, nell'immediatezza, ha dichiarato di essere Parte_4
dipendente della dal 18 marzo 2013, di non avere ancora preso accordi Parte_2
sulla retribuzione netta mensile e di osservare l'orario di lavoro dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00.
Richiesto di meglio chiarire la propria posizione lavorativa, il suddetto ha dichiarato agli ispettori:
<Ho parlato col sig. per l'assunzione, ma ancora non abbiamo concordato Parte_1
compensi e contratto. Non so se ci sono altri proprietari, il mio unico referente sul lavoro è il sig.
. Parte_1
Le suddette dichiarazioni, che sono state confermate dal in sede di prova testimoniale, Parte_4
evidenziano che la prestazione lavorativa era svolta in regime di subordinazione.
5.5. Tirando le fila di quanto accertato dai mezzi istruttori acquisiti nel primo grado del giudizio, emerge che alla data dell'accesso ispettivo del 19 marzo 2013 né il né il Parte_4 Pt_3
avevano sottoscritto un contratto di lavoro, pur essendo stati trovati dagli ispettori intenti a prestare attività lavorativa ed avendo gli stessi dichiarato di lavorare per l'agenzia immobiliare (il Parte_4
dal 18 marzo ed il dalla stessa data del 19 marzo). Pt_3
Pertanto, avendo l' instaurato, di fatto, un rapporto di lavoro con i suddetti Parte_2
in assenza di qualsiasi formalizzazione – gli stessi e riferiscono che non era Parte_4 Pt_3
stato ancora concordato compenso e contratto - lo stesso non può che intendersi di natura subordinata, come peraltro emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese agli ispettori dagli interessati.
Ciò dimostra che i contratti di lavoro occasionale trasmessi in data 22 marzo 2013 al sistema di comunicazioni obbligatorie sono stati appositamente predisposti, dopo l'accesso CP_4
ispettivo, per cercare di contrastare quanto accertato dagli ispettori.
Infatti, le dichiarazioni al riguardo rese dal e dal rendono certo che, alla data del Parte_4 Pt_3
19 marzo 2013, i suddetti contratti non fossero stati stipulati.
10 Ed anche le deposizioni, sicuramente inattendibili, rese dai predetti e nel primo Parte_4 Pt_3
grado del giudizio non sono idonee a confutare le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori: in primo luogo perché quanto dichiarato nell'immediatezza appare certamente più verosimile di quanto dichiarato a circa otto anni di distanza;
in secondo luogo perché le dichiarazioni testimoniali rese sono addirittura contrastanti con gli inattendibili contratti di lavoro occasionale prodotti dalle parti opponenti, così evidenziando un tentativo di assemblare prove, tra loro nemmeno coerenti, teso a confutare quanto pianamente emerso nel corso dell'accesso ispettivo.
5.6. sentita come testimone nel primo grado del giudizio, ha dichiarato: Persona_1
<conosco i ricorrenti perché in passato ho ricercato clienti per loro, non ricordo esattamente il periodo. Sarà stato il 2012-2013. Riconosco la mia firma sotto le dichiarazioni che mi vengono lette, ho dichiarato di svolgere mansioni di segreteria perché in quel momento non sapevo bene cosa dire. In realtà mi occupavo di ricercare immobili. Anche l'orario che ho indicato non era quello al quale ero tenuta, era solo quello di apertura, io potevo andare in qualsiasi momento e non avevo vincoli di orario. Quando io ho dichiarato di prendere 500 euro al mese in contanti mi riferivo al fatto che tale somma mi fosse corrisposta nel momento in cui procuravo un immobile e la vendita di tale immobile andasse a buon fine. Da quando ho iniziato a settembre 2012 al giorno dell'ispezione non avevo assolutamente percepito 500 euro ogni mese. Non ricordo quanti immobili avessi procurato.>>.
All'atto dell'accesso ispettivo la aveva dichiarato, invece, agli ispettori di essere Pt_5
dipendente della dal 1° settembre 2012, di percepire la retribuzione netta Parte_2 mensile di € 500,00 in contanti, di osservare l'orario di lavoro dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00 dal lunedì al sabato, di svolgere mansioni di segretaria.
Richiesta di meglio chiarire la posizione lavorativa, la aveva dichiarato agli ispettori: <Ho Pt_5
fatto richiesta per l'apertura di partita iva. Ricevo il compenso in contanti dal sig. Parte_1
, ma non so se il sig. è il preposto dell'agenzia. Ad oggi non ho ancora firmato alcun
[...] Pt_1
contratto né quietanze relative al compenso. Per l'assunzione ho parlato direttamente con il sig.
. Non so che carica sociale ricopra lo stesso. Preciso che svolgo solo attività di segreteria. Pt_1
Oltre ai dipendenti presenti oggi, c'è il sig. ma non so che ruolo ricopre.>>. Tes_1
Le chiarissime dichiarazioni rese dalla in sede di accesso ispettivo non sono sicuramente Pt_5
inficiate dalle compiacenti e confuse affermazioni effettuate in sede di prova testimoniale, né dall'unica fattura dalla stessa emessa, prodotta dalle parti opponenti, che reca la data del 30 aprile
2013, quindi successiva all'accesso ispettivo, nel mentre alcuna fattura è stata prodotta relativamente all'attività di agente immobiliare asseritamente svolta dalla fin dal settembre Pt_5
2012.
11 Peraltro, quanto dichiarato dalla agli ispettori trova preciso riscontro nelle dichiarazioni Pt_5
agli stessi rese dal , che al riguardo ha affermato: <Poi in agenzia lavora Pt_1 Per_1
che svolge attività di segreteria anche se da giugno 2012 è diventata agente immobiliare.
[...]
L'unico agente della società sono io e ogni tanto mi accompagnano negli appuntamenti. Preciso che la si occupa di rispondere alle email e fissare gli appuntamenti>>. Pt_5
Tali ultime dichiarazioni, se ancora ve ne fosse necessità, smentiscono in maniera lampante il tentativo delle odierne parti appellanti di fornire una diversa interpretazione delle dichiarazioni rese circa l'attività svolta dalla ciò emerge palese allorché il dichiara che la Pt_5 Pt_1 Pt_5
svolge attività di segreteria nonostante da giugno 2012 sia agente immobiliare e che lui è l'unico agente della società.
6. In conclusione, questo Collegio condivide interamente la delibazione effettuata dal Tribunale di
Civitavecchia che, contrariamente a quanto affermato dalle appellanti, ha valutato puntualmente sia i documenti prodotti, rilevando infatti che i contratti di prestazione occasionale stipulati tardivamente per il ed il prevedono lo svolgimento di attività differente rispetto Pt_3 Parte_4
a quella riferita dagli stessi all'ispettore ed anche al giudice in udienza, sia le deposizione testimoniali, apprezzando la maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dai tre lavoratori agli
CP_ ispettori dell' nell'immediatezza dell'accesso, piuttosto che le deposizioni rese all'udienza.
Un'ultima necessaria osservazione merita la deduzione delle parti appellanti che le dichiarazioni CP_ rese in sede ispettiva furono raccolte dal funzionario che provvedeva a trascriverle lui stesso su un verbale prestampato e che, nello specifico, si sarebbe trattato di risposte a domande poste dall'ispettore di carattere induttivo.
In merito è sufficiente rilevare che: a) il verbale ispettivo degli istituti previdenziali fa fede fino a querela di falso del contenuto delle dichiarazioni e di altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o di quanto egli stesso dichiara di aver compiuto in riferimento alle attività di polizia amministrativa al medesimo attribuite (Cass. 14158/2002); b) l'affermato carattere induttivo delle domande poste dall'ispettore costituisce un'allegazione del tutto generica ed indimostrata.
L'appello deve, quindi, essere respinto con condanna in solido delle parti appellanti, in virtù del principio della soccombenza, a rimborsare all' le spese di lite del presente grado di CP_2
giudizio che si liquidano in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia quale evidenziato dall'importo della sanzione amministrativa applicata (scaglione da €
26.001 a € 52.000) e dell'attività processuale effettivamente espletata (non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta in appello).
12 Sussistono, inoltre, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.q.m.
Respinge l'appello.
Condanna gli appellanti in solido a pagare all' le spese di Controparte_1 lite del presente grado di giudizio che liquida nella somma di € 5.000,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri accessori, se dovuti.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 15 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
13