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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 16/12/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2972 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 2972 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 31/07/2025, da:
(CF. , con il patrocinio dell'Avv. Egle Parte_1 C.F._1
Asciutti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore, giusta procura in atti;
E (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Elena D'Amico, elettivamente domiciliato in Porto San Giorgio, via F. Petrarca n.63, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Ragioni di fatto e di diritto e con ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 31.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, anche in relazione alla loro figlia nata a [...], in data [...], hanno Persona_1
1 congiuntamente istato per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore alle seguenti condizioni: Per_ 1) “Fermo il regime di affido condiviso, e rimarrà collocata presso la ex casa familiare, sita a
Sant'Elpidio a Mare (FM) a STRADA FALERIENSE N. 4693, dove ella già vive in maniera stabile ed ha la propria residenza anagrafica ed abituale, in comproprietà tra i genitori e gravata da prestito personale.
Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi ogni cambiamento di residenza o domicilio.
In particolare, il sig. si impegna a spostare la propria residenza dalla casa Parte_2 familiare, entro e non oltre la fine del corrente anno, anche a fini fiscali.
2) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenuto conto di quelle che sono capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della prole, con obbligo di collaborare con lealtà e buona fede e di darsi reciproco riscontro alle comunicazioni necessarie ed urgenti, a mezzo telefono, email o strumenti di messaggistica.
I rapporti tra le parti saranno improntati al rispetto reciproco, evitando le stesse di esprimere giudizi lesivi dell'una o dell'altra soprattutto in presenza della figlia.
3) Stante l'attuale permanenza del padre all'estero, la mamma si farà carico integrale dei compiti di cura e di gestione della bambina e, dal canto suo, il sig. si impegna a riscontrare Parte_2 le comunicazioni concernenti la minore, anche al fine del rilascio delle varie autorizzazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per visite mediche, iscrizioni scolastiche e extrascolastiche, gite, ecc.) con massima lealtà e tempestività.
In difetto, sarà facoltà della sig.ra agire in giudizio per la modifiche delle condizioni ratificate, Pt_1 con riserva di formulare istanza di affido esclusivo o esclusivo rafforzato.
3 [bis] I genitori per il benessere psico-fisico della minore, proprio in ragione del venir meno della convivenza e della comunione familiare, di comune accordo, hanno stabilito un percorso di psicoterapia che la Per_ piccola ha già intrapreso con cadenza quindicinale. I genitori altresì concordemente si rimettono alla valutazione della professionista di concerto incaricata, al fine di valutare la frequenza delle sedute e la durata percorso, e si impegnano a seguirne le indicazioni, anche in tema di esercizio della genitorialità, nel superiore interesse della minore.
4) In particolare, il padre avrà diritto di effettuare una chiamata al giorno, anche in videochiamata, con la figlia, compatibilmente agli impegni materni e della bambina stessa, nonché del diverso fuso orario intercontinentale.
2 Poiché i contatti telefonici sono atti a sostituire, nella fattispecie, il diritto di visita e/o di frequentazione paterna essi, per le medesime motivazioni già enucleate al punto 3), 1 cpv, si svolgeranno solo per il tramite del dispositivo mobile della sig.ra ella presenza della stessa, al fine di tutelare la serenità della bambina. Pt_1
Ciò avverrà sino a che sarà reputato necessario in base alle indicazioni fornite dalla psicoterapeuta che ha in carico la bambina, professionista con la quale i genitori hanno libera facoltà di rapportarsi, anche separatamente.
5) Nell'ipotesi in cui il sig. intenda ritornare, stabilmente o Parte_2
Per_ momentaneamente, in Italia, al fine di incontrare dovrà darne preavviso di almeno 7 giorni alla sig.ra
, accordandosi con la stessa e comunque rispettando le abitudini ed i tempi di adattamento della Pt_1 bambina. Per_ 6) Stante l'età di ed a tutela della sua riservatezza, i genitori concordano sull'opportunità di evitare pubblicazioni di foto e video della stessa su qualsiasi profilo social, salvo diverso accordo tra essi previamente assunto (a titolo esemplificativo, eventi scolastici e sportivi).
7) Le parti danno atto che per le necessità della minore il sig. ha Parte_2 versato, in via anticipata, la somma di € 4.000,00, da imputarsi quanto ad € 1.000,00 a spese straordinarie e quanto ad € 3.000,00 al mantenimento ordinario per un importo pari ad € 250,00 mensili, fino al dicembre
2025.
A decorrere dal gennaio 2026, il padre verserà la somma di € 250,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese e d a mezzo bonifico bancario, oltre maggiorazione
ISTAT come per legge.
Allorché il padre riesca a reperire un'occupazione che gli garantisca una maggiore stabilità economica,
l'assegno mensile verrà aumentato ad € 300,00, con le medesime previsioni del capoverso che precede.
Tenuto conto del tempo di trattenimento della minore, l'Assegno Unico Universale sarà trattenuto integralmente dalla sig.ra . Pt_1
8) Le spese straordinarie per la figlia saranno sostenute al 50% tra i genitori in applicazione del
Protocollo Distrettuale siglato in data 10.7.24, che le parti dichiarano di conoscere per averne avuto copia dai propri difensori.
Il rimborso al genitore anticipatario avverrà entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo alla spesa, dietro esibizione della relativa documentazione fiscale, a mezzo email o strumenti di messaggistica.
9) Le detrazioni fiscali IRPEF saranno usufruite dalla sig.ra , stante la sua residenza in Pt_1
Italia.
3 Per_ 10) Allorché avrà raggiunto l'età di almeno 15 anni, i genitori concorderanno la possibilità che ella si rechi per un periodo di vacanza, insieme al padre, presso il Paese di origine dello stesso (Haiti), valutata in ogni caso la presenza di condizioni di sicurezza.
11) Il presente accordo trova applicazione dalla data del deposito.
12) Le spese del procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno indicato le proprie condizioni reddituali.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
* * *
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa le condizioni inerenti alla minore ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3. Spese compensate come da accordo delle parti
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 04.12.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 2972 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 31/07/2025, da:
(CF. , con il patrocinio dell'Avv. Egle Parte_1 C.F._1
Asciutti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore, giusta procura in atti;
E (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Elena D'Amico, elettivamente domiciliato in Porto San Giorgio, via F. Petrarca n.63, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Ragioni di fatto e di diritto e con ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 31.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, anche in relazione alla loro figlia nata a [...], in data [...], hanno Persona_1
1 congiuntamente istato per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore alle seguenti condizioni: Per_ 1) “Fermo il regime di affido condiviso, e rimarrà collocata presso la ex casa familiare, sita a
Sant'Elpidio a Mare (FM) a STRADA FALERIENSE N. 4693, dove ella già vive in maniera stabile ed ha la propria residenza anagrafica ed abituale, in comproprietà tra i genitori e gravata da prestito personale.
Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi ogni cambiamento di residenza o domicilio.
In particolare, il sig. si impegna a spostare la propria residenza dalla casa Parte_2 familiare, entro e non oltre la fine del corrente anno, anche a fini fiscali.
2) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenuto conto di quelle che sono capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della prole, con obbligo di collaborare con lealtà e buona fede e di darsi reciproco riscontro alle comunicazioni necessarie ed urgenti, a mezzo telefono, email o strumenti di messaggistica.
I rapporti tra le parti saranno improntati al rispetto reciproco, evitando le stesse di esprimere giudizi lesivi dell'una o dell'altra soprattutto in presenza della figlia.
3) Stante l'attuale permanenza del padre all'estero, la mamma si farà carico integrale dei compiti di cura e di gestione della bambina e, dal canto suo, il sig. si impegna a riscontrare Parte_2 le comunicazioni concernenti la minore, anche al fine del rilascio delle varie autorizzazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per visite mediche, iscrizioni scolastiche e extrascolastiche, gite, ecc.) con massima lealtà e tempestività.
In difetto, sarà facoltà della sig.ra agire in giudizio per la modifiche delle condizioni ratificate, Pt_1 con riserva di formulare istanza di affido esclusivo o esclusivo rafforzato.
3 [bis] I genitori per il benessere psico-fisico della minore, proprio in ragione del venir meno della convivenza e della comunione familiare, di comune accordo, hanno stabilito un percorso di psicoterapia che la Per_ piccola ha già intrapreso con cadenza quindicinale. I genitori altresì concordemente si rimettono alla valutazione della professionista di concerto incaricata, al fine di valutare la frequenza delle sedute e la durata percorso, e si impegnano a seguirne le indicazioni, anche in tema di esercizio della genitorialità, nel superiore interesse della minore.
4) In particolare, il padre avrà diritto di effettuare una chiamata al giorno, anche in videochiamata, con la figlia, compatibilmente agli impegni materni e della bambina stessa, nonché del diverso fuso orario intercontinentale.
2 Poiché i contatti telefonici sono atti a sostituire, nella fattispecie, il diritto di visita e/o di frequentazione paterna essi, per le medesime motivazioni già enucleate al punto 3), 1 cpv, si svolgeranno solo per il tramite del dispositivo mobile della sig.ra ella presenza della stessa, al fine di tutelare la serenità della bambina. Pt_1
Ciò avverrà sino a che sarà reputato necessario in base alle indicazioni fornite dalla psicoterapeuta che ha in carico la bambina, professionista con la quale i genitori hanno libera facoltà di rapportarsi, anche separatamente.
5) Nell'ipotesi in cui il sig. intenda ritornare, stabilmente o Parte_2
Per_ momentaneamente, in Italia, al fine di incontrare dovrà darne preavviso di almeno 7 giorni alla sig.ra
, accordandosi con la stessa e comunque rispettando le abitudini ed i tempi di adattamento della Pt_1 bambina. Per_ 6) Stante l'età di ed a tutela della sua riservatezza, i genitori concordano sull'opportunità di evitare pubblicazioni di foto e video della stessa su qualsiasi profilo social, salvo diverso accordo tra essi previamente assunto (a titolo esemplificativo, eventi scolastici e sportivi).
7) Le parti danno atto che per le necessità della minore il sig. ha Parte_2 versato, in via anticipata, la somma di € 4.000,00, da imputarsi quanto ad € 1.000,00 a spese straordinarie e quanto ad € 3.000,00 al mantenimento ordinario per un importo pari ad € 250,00 mensili, fino al dicembre
2025.
A decorrere dal gennaio 2026, il padre verserà la somma di € 250,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese e d a mezzo bonifico bancario, oltre maggiorazione
ISTAT come per legge.
Allorché il padre riesca a reperire un'occupazione che gli garantisca una maggiore stabilità economica,
l'assegno mensile verrà aumentato ad € 300,00, con le medesime previsioni del capoverso che precede.
Tenuto conto del tempo di trattenimento della minore, l'Assegno Unico Universale sarà trattenuto integralmente dalla sig.ra . Pt_1
8) Le spese straordinarie per la figlia saranno sostenute al 50% tra i genitori in applicazione del
Protocollo Distrettuale siglato in data 10.7.24, che le parti dichiarano di conoscere per averne avuto copia dai propri difensori.
Il rimborso al genitore anticipatario avverrà entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo alla spesa, dietro esibizione della relativa documentazione fiscale, a mezzo email o strumenti di messaggistica.
9) Le detrazioni fiscali IRPEF saranno usufruite dalla sig.ra , stante la sua residenza in Pt_1
Italia.
3 Per_ 10) Allorché avrà raggiunto l'età di almeno 15 anni, i genitori concorderanno la possibilità che ella si rechi per un periodo di vacanza, insieme al padre, presso il Paese di origine dello stesso (Haiti), valutata in ogni caso la presenza di condizioni di sicurezza.
11) Il presente accordo trova applicazione dalla data del deposito.
12) Le spese del procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno indicato le proprie condizioni reddituali.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
* * *
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa le condizioni inerenti alla minore ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3. Spese compensate come da accordo delle parti
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 04.12.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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