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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/09/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1740 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria ed ivi elettivamente domiciliata in via Pio XI dir. Gullì 50/A, presso lo studio dell'avv. Alessandro Torrente dal quale è rappresentato e difeso in giudizio come da mandato in atti;
-attore-
CONTRO nuova denominazione sociale di Controparte_1 Controparte_2
C.F. P.I. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano in
[...] P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale e direzione generale
Cologno Monzese (MI), via Alessandro Volta n. 16, quale impresa assicuratrice mandataria ex art. 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni, dell'
[...]
a in circolazione internazionale) con Controparte_3 CP_4
sede in Milano, corso Sempione n. 39, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via
Placido Geraci n. 3, presso lo studio dell'avv. Demetrio Fusaro dal quale è rappresentata e difesa in giudizio come da mandato in atti;
- convenuta-
1 , C.F. P.I. in persona del legale rappresentate Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore con sede in Milano, corso Sempione n. 39;
- convenuto contumace-
, residente in [...], ed Controparte_5
elettivamente domiciliata in Milano, corso Sempione n. 39;
-convenuta contumace-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 16.6.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio gli odierni convenuti al fine di ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non da lui patiti in seguito al sinistro occorsogli il
12.11.2016.
Esponeva:
- che in data 12.11.2016, alle ore 06:30 circa, percorreva la via SS 18, direzione
Catona-Reggio Calabria, alla guida del motociclo IO ER (tg. EC22568), di proprietà di;
Parte_2
- che giunto in località Gallico, veniva investito dall'autovettura Audi A3 (tg.
B1114B), assicurata dalla , di proprietà e condotta da Controparte_6 [...]
CP_5
- che quest'ultima, provenendo in retromarcia da una strada secondaria, nel tentativo di immettersi in circolazione sulla SS 18, non dava la precedenza al motociclo, quindi, urtava con la parte posteriore dell'autovettura Audi A3 la fiancata destra del che Controparte_7
rovinava a terra sulla fiancata sinistra;
- che l'attore veniva traportato presso il pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di
Reggio Calabria ove gli veniva diagnosticato “frattura pluriframmentaria scomposta epifisi
2 distale tibiale prossimale cont. escoriata piramide nasale con frattura ossa nasali escoriazione spina iliaca dx”;
- che in ragione delle lesioni riportate a seguito del sinistro subiva un danno biologico da invalidità permanente pari al 15%, un'invalidità temporanea di 78 giorni nonché un pregiudizio patrimoniale di € 914,15, costituito dalle spese mediche sopportate, giusta relazione medico legale redatta dal Dott. (incaricato dalla stessa Persona_1 [...]
di quantificare i postumi invalidanti residuati sull'istante a seguito del Controparte_2
sinistro);
- che, pertanto, l'istante, riscontrata negativamente la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno ed esperita vanamente la procedura di negoziazione assistita, instaurava il presente procedimento.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente atto e per motivazione di cui in premessa, condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore ex art. 26 del Controparte_3
C.d.A. al pronto ed immediato pagamento a favore dell'istante, nel domicilio eletto, della somma totale di € 49.999,16, giusto prospetto di calcolo del danno che si allega (cosi determinata: € 914,16 per il danno patrimoniale (spese mediche) ed € 49.085,00 per il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in riferimento all'art. 32 della Cost., da liquidarsi integralmente ai sensi dell'art. 2056 c.c. (in base ai pregiudizi patiti dall'attore quali: il danno permanente biologico e da invalidità temporanea e così determinato: € 44.7717,00 per il 15% di danno biologico;
€ 768,00 per gg. 8 di ITT;
€ 2.160,00 per gg. 30 di ITP al 75 %;
€ 960,00 per gg. 20 di ITP al 50% ed € 480,00 per gg. 20 di ITP al 25%) oltre interessi legali
e la rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, o nella maggiore somma entro lo scaglione per il quale è stato versato il contributo unificato, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
Con comparsa del 14.9.2019, si costituiva la nuova Controparte_1
denominazione sociale di già , Controparte_2 Controparte_6
contestando la domanda attorea sotto il duplice profilo dell'an e del quantum debeatur in quanto infondata e non provata;
ne chiedeva, pertanto, il rigetto vinte le spese di lite.
3 Contr I convenuti non si costituivano e, all'udienza del 15.1.2019, Controparte_5
venivano dichiarati contumaci.
Assegnati i termini 183, sesto comma, c.p.c. ed esaurita l'attività istruttoria ammessa
(prova testimoniale), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni differimenti d'ufficio dovuti, anche, al cambio del giudice titolare del ruolo, e, all'udienza dell'11.2.2025, prima celebrata dalla scrivente, il GI, ritenuto opportuno definire il procedimento ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Quindi, all'udienza del 16.6.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D.lgs. 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. La domanda attorea è infondata e va rigettata.
Il D'GO chiede il risarcimento dei danni dallo stesso patiti a causa di un incidente avvenuto in data 12.11.2016 e, a suo dire, cagionato da Controparte_5
Lamenta che in data 12.11.2016, alle ore 06:30 circa, si trovava alla guida del motociclo IO ER, tg. EC22568, e percorreva la via SS 18 con direzione Catona-
Reggio Calabria quando, giunto in località Gallico, veniva investito dall'autovettura Audi A3, di proprietà e condotta dalla la quale, provenendo in retromarcia da una strada CP_5
secondaria, non dava la precedenza al motociclo, quindi, urtava con la parte posteriore della propria autovettura la fiancata destra del che rovinava a terra unitamente Controparte_7
all'attore.
2.1. Ai sensi dell'art. 2967 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Da tale disposizione normativa discende il noto principio “onus probandi incumbit ei qui dicit” con la conseguenza che la contraddittoria, incompleta e insoddisfacente prova sui fatti costitutivi del diritto azionato si riflette a svantaggio della parte gravata del relativo onere.
Tanto premesso, questo Giudice, valutate le risultanze istruttorie in atti, ritiene che l'onere probatorio gravante su parte attrice sia stato soddisfatto in maniera incompleta e
4 contradditoria non potendosi ritenere sufficientemente provata la verificazione del sinistro secondo la dinamica descritta in citazione.
In particolare, gli elementi rilevanti ai fini del decidere sono costituiti dalla produzione documentale in atti e dalla deposizione resa dall'unico teste escusso, . Testimone_1
Anzitutto, occorre rilevare che appare inspiegabile che l'attore abbia omesso di indicare nel CAI e in tutte le successive richieste risarcitorie in atti le generalità del teste Tes_1
(indicazione espressamente prevista dalla sezione V del modello compilato) e ciò nonostante quest'ultimo, per sua stessa dichiarazione, fosse dal D'GO già conosciuto e quindi facilmente indicabile;
il nominativo appare per la prima volta solo nell'atto di citazione.
Esaminando la deposizione testimoniale emergono, poi, delle incongruenze.
Il teste ha così dichiarato “ADR (cap. 1): Confermo la circostanza. Sono Tes_1
autotrasportatore e tutte le mattine mi alzo presto per consegnare i farmaci alle farmacie.
Quella mattina di novembre 2016 incontrai il Sig. al bar “Rosso e Nero” Parte_1
sulla SS 18. Ci vedevano spesso in quel bar in quanto anche il lo frequenta poiché Parte_1
ha un'attività lavorativa nelle vicinanze. Io mi fermavo al bar per fare colazione poiché la mattina, intorno alle 06.10 - 06.15, dovevo consegnare le medicine alla Controparte_8
(che si trova nei pressi del bar), precisando che lasciavo le medicine, su disposizione
[...]
della Farmacia, ad un edicolante che si trova dirimpetto alla stessa (poiché la CP_8
Farmacia apre dopo le 8.00). ADR (cap. 2): Dopo aver fatto colazione al bar, il Parte_1
è andato via con il suo motorino (liberty) e subito dopo sono andato via anch'io con il mio furgone. Ho quindi assistito personalmente al sinistro che ha coinvolto il : in Parte_1
particolare, ho visto che un'autovettura Audi, presumo tipo A3, di colore chiaro, faceva retromarcia mentre usciva dalla traversa dove si trova l'edicola alla quale io dovevo consegnare i medicinali. Nel fare retromarcia, detta autovettura impattava col motorino guidato dal , il quale cadeva per terra e sbatteva sul lato sinistro della strada con Parte_1
il viso per terra. Preciso che indossava il casco, ma non era del tipo a chiusura totale (era un casco tipo jet, non copriva il volto, aveva il laccio). L'autovettura era guidata da una signora di circa 40/45 anni di età. Mi sono accostato per soccorrere il ed ho Parte_1
chiamato con il cellulare il fratello per avvisarlo dell'accaduto. ADR (Cap. 5): […] L'Audi
5 proveniva a retromarcia e, nel tentativo di immettersi sulla SS 18, urtava con la parte posteriore il lato destro del motorino ed il D' veniva quindi sbalzato dal medesimo Pt_1
motorino finendo con l'impattare il viso sull'asfalto. Confermo che a seguito della caduta il
non riusciva proprio a muovere la gamba destra (anche perché il motorino lo Parte_1
aveva colpito in occasione della caduta) e perdeva molto sangue dal naso. ADR (Giudice):
Non mi ricordo il nome del fratello del . Attualmente non ho il suo numero di Parte_1
cellulare in memoria perché ho cambiato il cellulare. ADR (Giudice): Ho conosciuto il fratello del presso la ditta del medesimo (Doctor Glasses) e quindi la sera, Parte_1
qualche volte, ci vedevamo per scambiare due chiacchere. Mio fratello abita a circa un chilometro di distanza dalla ditta del . ADR (Giudice): Attualmente incontro il Parte_1
fratello del solo occasionalmente. ADR: Successivamente alla telefonata che ho Parte_1
fatto al fratello del D'GO, sono arrivati dei parenti di . Tra questi vi era pure il Pt_1
fratello (di cui però non ricordo il nome) al quale avevo poco prima telefonato.
Successivamente all'arrivo dei predetti io sono andato via, poiché i predetti parenti lo hanno messo su un'automobile e lo hanno portato (credo) in ospedale. Sul posto non è intervenuta nessuna ambulanza. ADR (Avv. Torrente): Non vedo da un bel po', ma Parte_1
non sono in grado di riferire se si sia traferito o meno. Preciso che da gennaio 2017 ho cambiato zona di consegna dei farmaci […]” (cfr. verbale di udienza del 6.7.2020).
Il teste ricostruisce, quindi, con dovizia di particolari, la verificazione dell'incidente secondo la dinamica prospettata dall'attore.
Difatti, dopo aver precisato le ragioni per le quali si trovava a quell'ora del mattino sul luogo dell'incidente, ha dichiarato di avervi personalmente assistito, ne ha descritto la dinamica (“ho visto che un'autovettura Audi, presumo tipo A3, di colore chiaro, faceva retromarcia mentre usciva dalla traversa dove si trova l'edicola alla quale io dovevo consegnare i medicinali. Nel fare retromarcia, detta autovettura impattava col motorino guidato dal , il quale cadeva per terra e sbatteva sul lato sinistro della strada con Parte_1
il viso per terra” cfr. verbale ud. del 6.7.2020) ed ha, altresì, precisato il tipo di casco che indossava il danneggiato e la fascia d'età dell'investitrice (“Nel fare retromarcia, detta autovettura impattava col motorino guidato dal , il quale cadeva per terra e Parte_1
6 sbatteva sul lato sinistro della strada con il viso per terra. Preciso che indossava il casco, ma non era del tipo a chiusura totale (era un casco tipo jet, non copriva il volto, aveva il laccio).
L'autovettura era guidata da una signora di circa 40/45 anni di età”, cfr. verbale del
6.7.2020).
La descrizione dettagliata di si affievolisce nel passaggio in cui il teste, dopo Tes_1
aver dichiarato di essersi fermato per soccorrere l'infortunato (“mi sono accostato per soccorrere il ed ho chiamato con il cellulare il fratello per avvisarlo Parte_1
dell'accaduto. […]”), non ha saputo indicare il nome del fratello dell'attore che pure conosceva e che ha contattato telefonicamente per avvisarlo dell'occorso (“ADR (Giudice):
Non mi ricordo il nome del fratello del D'GO. Attualmente non ho il suo numero di cellulare in memoria perché ho cambiato il cellulare. ADR (Giudice): Ho conosciuto il fratello del presso la ditta del medesimo (Doctor Glasses) e quindi la sera, Parte_1
qualche volte, ci vedevamo per scambiare due chiacchere. Mio fratello abita a circa un chilometro di distanza dalla ditta del . ADR (Giudice): Attualmente incontro il Parte_1
fratello del solo occasionalmente. Successivamente alla telefonata che ho fatto Parte_1
al fratello del D'GO, sono arrivati dei parenti di . Tra questi vi era pure il fratello Pt_1
(di cui però non ricordo il nome) al quale avevo poco prima telefonato […].” (cfr. verbale del 6.7.2020).
Ebbene, risulta singolare che il abbia conosciuto il fratello del Tes_1 Parte_1
presso la sua attività commerciale, abbia intrattenuto con lui delle conversazioni e, addirittura, lo abbia telefonato per avvertirlo dell'incidente dove è rimasto coinvolto il fratello, senza, tuttavia, ricordarne il nome, specie ove si consideri che, sempre il medesimo teste, ricordava tutti gli altri dettagli e particolari relativi alla dinamica del sinistro.
Ancora, va evidenziato che il ha descritto la conducente dell'Audi come una Tes_1
donna di 40-45 anni;
in realtà, la convenuta al momento dell'incidente aveva 61 anni, CP_5
come si evince dalla data di nascita (19.5.1955) riportata nel modello CAI.
La deposizione in esame non solo presenta le rilevate incongruenze ed è stata resa da un teste il cui nominativo, si ribadisce, è stato indicato per la prima volta nell'atto di citazione,
7 ma non appare, altresì, in alcun modo suffragata, se non addirittura smentita, dalle ulteriori risultanze documentali.
Ed invero, dalla produzione fotografica versata in atti dalla compagnia assicurativa
(cfr. foto allegate alla comparsa di costituzione) si evince chiaramente che la fiancata destra del ciclomotore condotto dal è pressoché priva di introflessioni o striature;
tale Parte_1
circostanza è del tutto incompatibile con la dinamica del sinistro avendo l'attore dedotto che l'urto si concretizzava proprio tra la fiancata destra del motociclo e la parte posteriore dell'autovettura della . CP_5
Al riguardo, si evidenza che parte attrice, ovvero i parenti occorsi, ben avrebbe(ro) potuto scattare, nell'immediatezza del sinistro, fotografie ritraenti la posizione dei mezzi coinvolti nel sinistro nonché, anche in un momento successivo all'occorso, i danni materiali riportati dal motociclo condotto dal , al fine di corroborare la dinamica del Parte_1
sinistro. Nulla di tutto ciò è stato prodotto dalla difesa attorea.
Nel contesto probatorio appena delineato si inseriscono, poi, tre ulteriori elementi che meritano di essere evidenziati: i) il considerevole lasso di tempo intercorso tra il sinistro e la richiesta di risarcimento danni inoltrata per la prima volta all' convenuta;
ii) CP_3
l'omesso intervento dell'autorità di polizia e del personale sanitario;
iii) omessa collaborazione del con l'agenzia investigativa incaricata dall' Parte_1 CP_3
convenuta all'accertamento dei fatti.
Quanto al primo profilo, dagli atti di causa risulta che l'attore ha avanzato richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa del veicolo investitore con pec del 30.7.2017 (v. all. n.7 atto di citazione fascicolo di parte attrice), ossia a distanza di ben otto mesi dalla data del sinistro (12.11.2016).
Vero è che le modalità e le tempistiche della richiesta di risarcimento danni di un sinistro stradale sono rimesse all'insindacabile scelta processuale del danneggiato, nei limiti del termine di prescrizione;
tuttavia, dette circostanze, nel prudente apprezzamento delle prove, rimesso al Giudice (art. 116 c.p.c.), possono e devono essere considerate ed interpretate alla luce del complessivo compendio probatorio in atti.
8 Nella vicenda in esame l'ampio lasso temporale intercorso tra la verificazione del sinistro e la richiesta di risarcimento appare anomalo ed ingiustificato considerata l'immediata identificazione del soggetto presunto responsabile ( ). CP_5
Al riguardo, è del tutto irrilevante la circostanza, evidenziata dalla difesa attorea, che il sia stato dichiarato clinicamente guarito, con postumi da valutare in sede Parte_1
medico legale, solamente in data 13.4.2017, tenuto conto che il predetto infortunato è stato trasportato nell'immediatezza del sinistro presso il presidio di pronto soccorso dove gli veniva sin da subito diagnosticata la frattura scomposta della tibia e la frattura alle ossa nasali.
Ancora, l'attore, nonostante le conseguenze dell'evento, non ebbe a richiedere l'intervento della Polizia per svolgere gli accertamenti necessari in casi, come quello di specie, di sinistri in cui i soggetti coinvolti sono rimasti non lievemente feriti, né sono stati chiamati i soccorsi per l'immediato e sicuro trasporto del danneggiato in ospedale.
Infine, appare del tutto anomalo e privo di ragionevole giustificazione il comportamento del il quale, seppur non obbligato, non si è reso disponibile a Parte_1
collaborare con l'agenzia investigativa , incaricata dall'Assicurazione convenuta di Per_2
effettuare gli accertamenti dei fatti, essendosi rifiutato di rilasciare qualsiasi dichiarazione in ordine alla dinamica del sinistro ovvero ad approfondire aspetti del medesimo (si v. informativa dell'investigazioni allegata alla comparsa di costituzione). Per_2
Non vale, poi, a suffragare la prospettazione attorea il modulo CAI nonché la documentazione medica versata in atti essendo tali documenti insufficienti, in difetto di ulteriori riscontri, a comprovare la ricostruzione del sinistro per come dedotta dall'attore.
In particolare, quanto al modulo CAI si rileva l'infondatezza delle deduzioni attoree in ordine alla efficacia probatoria di tale documento.
Sul punto, la Suprema Corte in una recente pronuncia ha ribadito che “la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto
C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario,
9 la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. La citata pronuncia delle Sezioni Unite - Cass. civ., SS UU, 5.5.2006,
n. 10311 - più volte ribadita in seguito e alla quale la decisione odierna intende dare ulteriore continuità, fu determinata, in realtà, dalla necessità di risolvere una serie di problemi diversi da quello oggi in esame;
tra cui il fatto che, all'epoca, una parte della giurisprudenza di merito era orientata - in presenza di una prova contraria resa dalla società assicuratrice rispetto a quanto risultava dal modello CID - a condannare al risarcimento il solo danneggiante e non l'assicuratore. Ciò spiega la particolare attenzione dimostrata dalle
Sezioni Unite, in più passaggi della motivazione, all'unicità del rapporto dedotto in giudizio
e alla necessità di un accertamento il quale "non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell'assicurato esistano nel rapporto tra due delle parti e non per l'altra, e ciò non soltanto in base al principio di non contraddizione, ma soprattutto in base alla struttura dell'azione così come disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, se si ha presente che l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente
l'indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato" (cfr. Cass. civ., sez. III, 3.6.2024, n.15431 che rinvia a Cass. civ., SS UU, 5.5.2006, n. 10311).
Applicando il superiore e condiviso principio di diritto alla vicenda in esame deve concludersi che sulla scorta del quadro probatorio in atti per come sopra delineato (omessa indicazione nel modulo CAI del nominativo dell'unico teste escusso;
incongruenze rilevate nella deposizione testimoniale;
assenza di danni materiali riportati dal motociclo nell'asserito punto d'urto; omesso intervento delle autorità di polizia e personale sanitario;
assenza di una tempestiva denuncia) non può di certo riconoscersi alcun valore conducente al CAI in ordine alla dinamica del sinistro e alla relativa responsabilità e ciò vale sia nei confronti dell'assicurazione convenuta che del responsabile civile.
Parimenti inconducente il certificato di pronto soccorso, riportante quale data ed ora del triage il 12.11.2016 ore 07:53 in quanto, sebbene attesti che circa un'ora e mezza dopo la
10 presunta verificazione dell'incidente il abbia fatto ingresso presso il presidio Parte_1
ospedaliero, nulla è in grado di rivelare, al pari dell'ulteriore documentazione medica, circa la dinamica del sinistro.
In definitiva, per tutte le superiori ragioni, la domanda attorea non merita accoglimento.
Il rigetto in punto di an debeatur assorbe ogni questione in ordine alla quantificazione del quantum e rende superfluo l'esperimento della consulenza medico legale sulla persona dell'attore.
3. Le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_1
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile (D.M. 55/2014 e succ. mod.) per le cause di valore fino ad € 52.000,00, tenuto conto dell'entità della causa, della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
Nulla sulle spese nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_3
- e attesa la contumacia di quest'ultimi convenuti. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta, per le causali in motivazione, la domanda proposta da;
Parte_1
2. condanna l'attore al pagamento, in favore della delle Controparte_1
spese processuali che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. nulla sulle spese nei rapporti tra e i convenuti Parte_1 [...]
- e rimasti contumaci. Controparte_3 Controparte_5
Così deciso in Reggio Calabria, 28 settembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
11
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1740 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria ed ivi elettivamente domiciliata in via Pio XI dir. Gullì 50/A, presso lo studio dell'avv. Alessandro Torrente dal quale è rappresentato e difeso in giudizio come da mandato in atti;
-attore-
CONTRO nuova denominazione sociale di Controparte_1 Controparte_2
C.F. P.I. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano in
[...] P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale e direzione generale
Cologno Monzese (MI), via Alessandro Volta n. 16, quale impresa assicuratrice mandataria ex art. 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni, dell'
[...]
a in circolazione internazionale) con Controparte_3 CP_4
sede in Milano, corso Sempione n. 39, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via
Placido Geraci n. 3, presso lo studio dell'avv. Demetrio Fusaro dal quale è rappresentata e difesa in giudizio come da mandato in atti;
- convenuta-
1 , C.F. P.I. in persona del legale rappresentate Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore con sede in Milano, corso Sempione n. 39;
- convenuto contumace-
, residente in [...], ed Controparte_5
elettivamente domiciliata in Milano, corso Sempione n. 39;
-convenuta contumace-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 16.6.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio gli odierni convenuti al fine di ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non da lui patiti in seguito al sinistro occorsogli il
12.11.2016.
Esponeva:
- che in data 12.11.2016, alle ore 06:30 circa, percorreva la via SS 18, direzione
Catona-Reggio Calabria, alla guida del motociclo IO ER (tg. EC22568), di proprietà di;
Parte_2
- che giunto in località Gallico, veniva investito dall'autovettura Audi A3 (tg.
B1114B), assicurata dalla , di proprietà e condotta da Controparte_6 [...]
CP_5
- che quest'ultima, provenendo in retromarcia da una strada secondaria, nel tentativo di immettersi in circolazione sulla SS 18, non dava la precedenza al motociclo, quindi, urtava con la parte posteriore dell'autovettura Audi A3 la fiancata destra del che Controparte_7
rovinava a terra sulla fiancata sinistra;
- che l'attore veniva traportato presso il pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di
Reggio Calabria ove gli veniva diagnosticato “frattura pluriframmentaria scomposta epifisi
2 distale tibiale prossimale cont. escoriata piramide nasale con frattura ossa nasali escoriazione spina iliaca dx”;
- che in ragione delle lesioni riportate a seguito del sinistro subiva un danno biologico da invalidità permanente pari al 15%, un'invalidità temporanea di 78 giorni nonché un pregiudizio patrimoniale di € 914,15, costituito dalle spese mediche sopportate, giusta relazione medico legale redatta dal Dott. (incaricato dalla stessa Persona_1 [...]
di quantificare i postumi invalidanti residuati sull'istante a seguito del Controparte_2
sinistro);
- che, pertanto, l'istante, riscontrata negativamente la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno ed esperita vanamente la procedura di negoziazione assistita, instaurava il presente procedimento.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente atto e per motivazione di cui in premessa, condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore ex art. 26 del Controparte_3
C.d.A. al pronto ed immediato pagamento a favore dell'istante, nel domicilio eletto, della somma totale di € 49.999,16, giusto prospetto di calcolo del danno che si allega (cosi determinata: € 914,16 per il danno patrimoniale (spese mediche) ed € 49.085,00 per il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in riferimento all'art. 32 della Cost., da liquidarsi integralmente ai sensi dell'art. 2056 c.c. (in base ai pregiudizi patiti dall'attore quali: il danno permanente biologico e da invalidità temporanea e così determinato: € 44.7717,00 per il 15% di danno biologico;
€ 768,00 per gg. 8 di ITT;
€ 2.160,00 per gg. 30 di ITP al 75 %;
€ 960,00 per gg. 20 di ITP al 50% ed € 480,00 per gg. 20 di ITP al 25%) oltre interessi legali
e la rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, o nella maggiore somma entro lo scaglione per il quale è stato versato il contributo unificato, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
Con comparsa del 14.9.2019, si costituiva la nuova Controparte_1
denominazione sociale di già , Controparte_2 Controparte_6
contestando la domanda attorea sotto il duplice profilo dell'an e del quantum debeatur in quanto infondata e non provata;
ne chiedeva, pertanto, il rigetto vinte le spese di lite.
3 Contr I convenuti non si costituivano e, all'udienza del 15.1.2019, Controparte_5
venivano dichiarati contumaci.
Assegnati i termini 183, sesto comma, c.p.c. ed esaurita l'attività istruttoria ammessa
(prova testimoniale), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni differimenti d'ufficio dovuti, anche, al cambio del giudice titolare del ruolo, e, all'udienza dell'11.2.2025, prima celebrata dalla scrivente, il GI, ritenuto opportuno definire il procedimento ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Quindi, all'udienza del 16.6.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D.lgs. 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. La domanda attorea è infondata e va rigettata.
Il D'GO chiede il risarcimento dei danni dallo stesso patiti a causa di un incidente avvenuto in data 12.11.2016 e, a suo dire, cagionato da Controparte_5
Lamenta che in data 12.11.2016, alle ore 06:30 circa, si trovava alla guida del motociclo IO ER, tg. EC22568, e percorreva la via SS 18 con direzione Catona-
Reggio Calabria quando, giunto in località Gallico, veniva investito dall'autovettura Audi A3, di proprietà e condotta dalla la quale, provenendo in retromarcia da una strada CP_5
secondaria, non dava la precedenza al motociclo, quindi, urtava con la parte posteriore della propria autovettura la fiancata destra del che rovinava a terra unitamente Controparte_7
all'attore.
2.1. Ai sensi dell'art. 2967 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Da tale disposizione normativa discende il noto principio “onus probandi incumbit ei qui dicit” con la conseguenza che la contraddittoria, incompleta e insoddisfacente prova sui fatti costitutivi del diritto azionato si riflette a svantaggio della parte gravata del relativo onere.
Tanto premesso, questo Giudice, valutate le risultanze istruttorie in atti, ritiene che l'onere probatorio gravante su parte attrice sia stato soddisfatto in maniera incompleta e
4 contradditoria non potendosi ritenere sufficientemente provata la verificazione del sinistro secondo la dinamica descritta in citazione.
In particolare, gli elementi rilevanti ai fini del decidere sono costituiti dalla produzione documentale in atti e dalla deposizione resa dall'unico teste escusso, . Testimone_1
Anzitutto, occorre rilevare che appare inspiegabile che l'attore abbia omesso di indicare nel CAI e in tutte le successive richieste risarcitorie in atti le generalità del teste Tes_1
(indicazione espressamente prevista dalla sezione V del modello compilato) e ciò nonostante quest'ultimo, per sua stessa dichiarazione, fosse dal D'GO già conosciuto e quindi facilmente indicabile;
il nominativo appare per la prima volta solo nell'atto di citazione.
Esaminando la deposizione testimoniale emergono, poi, delle incongruenze.
Il teste ha così dichiarato “ADR (cap. 1): Confermo la circostanza. Sono Tes_1
autotrasportatore e tutte le mattine mi alzo presto per consegnare i farmaci alle farmacie.
Quella mattina di novembre 2016 incontrai il Sig. al bar “Rosso e Nero” Parte_1
sulla SS 18. Ci vedevano spesso in quel bar in quanto anche il lo frequenta poiché Parte_1
ha un'attività lavorativa nelle vicinanze. Io mi fermavo al bar per fare colazione poiché la mattina, intorno alle 06.10 - 06.15, dovevo consegnare le medicine alla Controparte_8
(che si trova nei pressi del bar), precisando che lasciavo le medicine, su disposizione
[...]
della Farmacia, ad un edicolante che si trova dirimpetto alla stessa (poiché la CP_8
Farmacia apre dopo le 8.00). ADR (cap. 2): Dopo aver fatto colazione al bar, il Parte_1
è andato via con il suo motorino (liberty) e subito dopo sono andato via anch'io con il mio furgone. Ho quindi assistito personalmente al sinistro che ha coinvolto il : in Parte_1
particolare, ho visto che un'autovettura Audi, presumo tipo A3, di colore chiaro, faceva retromarcia mentre usciva dalla traversa dove si trova l'edicola alla quale io dovevo consegnare i medicinali. Nel fare retromarcia, detta autovettura impattava col motorino guidato dal , il quale cadeva per terra e sbatteva sul lato sinistro della strada con Parte_1
il viso per terra. Preciso che indossava il casco, ma non era del tipo a chiusura totale (era un casco tipo jet, non copriva il volto, aveva il laccio). L'autovettura era guidata da una signora di circa 40/45 anni di età. Mi sono accostato per soccorrere il ed ho Parte_1
chiamato con il cellulare il fratello per avvisarlo dell'accaduto. ADR (Cap. 5): […] L'Audi
5 proveniva a retromarcia e, nel tentativo di immettersi sulla SS 18, urtava con la parte posteriore il lato destro del motorino ed il D' veniva quindi sbalzato dal medesimo Pt_1
motorino finendo con l'impattare il viso sull'asfalto. Confermo che a seguito della caduta il
non riusciva proprio a muovere la gamba destra (anche perché il motorino lo Parte_1
aveva colpito in occasione della caduta) e perdeva molto sangue dal naso. ADR (Giudice):
Non mi ricordo il nome del fratello del . Attualmente non ho il suo numero di Parte_1
cellulare in memoria perché ho cambiato il cellulare. ADR (Giudice): Ho conosciuto il fratello del presso la ditta del medesimo (Doctor Glasses) e quindi la sera, Parte_1
qualche volte, ci vedevamo per scambiare due chiacchere. Mio fratello abita a circa un chilometro di distanza dalla ditta del . ADR (Giudice): Attualmente incontro il Parte_1
fratello del solo occasionalmente. ADR: Successivamente alla telefonata che ho Parte_1
fatto al fratello del D'GO, sono arrivati dei parenti di . Tra questi vi era pure il Pt_1
fratello (di cui però non ricordo il nome) al quale avevo poco prima telefonato.
Successivamente all'arrivo dei predetti io sono andato via, poiché i predetti parenti lo hanno messo su un'automobile e lo hanno portato (credo) in ospedale. Sul posto non è intervenuta nessuna ambulanza. ADR (Avv. Torrente): Non vedo da un bel po', ma Parte_1
non sono in grado di riferire se si sia traferito o meno. Preciso che da gennaio 2017 ho cambiato zona di consegna dei farmaci […]” (cfr. verbale di udienza del 6.7.2020).
Il teste ricostruisce, quindi, con dovizia di particolari, la verificazione dell'incidente secondo la dinamica prospettata dall'attore.
Difatti, dopo aver precisato le ragioni per le quali si trovava a quell'ora del mattino sul luogo dell'incidente, ha dichiarato di avervi personalmente assistito, ne ha descritto la dinamica (“ho visto che un'autovettura Audi, presumo tipo A3, di colore chiaro, faceva retromarcia mentre usciva dalla traversa dove si trova l'edicola alla quale io dovevo consegnare i medicinali. Nel fare retromarcia, detta autovettura impattava col motorino guidato dal , il quale cadeva per terra e sbatteva sul lato sinistro della strada con Parte_1
il viso per terra” cfr. verbale ud. del 6.7.2020) ed ha, altresì, precisato il tipo di casco che indossava il danneggiato e la fascia d'età dell'investitrice (“Nel fare retromarcia, detta autovettura impattava col motorino guidato dal , il quale cadeva per terra e Parte_1
6 sbatteva sul lato sinistro della strada con il viso per terra. Preciso che indossava il casco, ma non era del tipo a chiusura totale (era un casco tipo jet, non copriva il volto, aveva il laccio).
L'autovettura era guidata da una signora di circa 40/45 anni di età”, cfr. verbale del
6.7.2020).
La descrizione dettagliata di si affievolisce nel passaggio in cui il teste, dopo Tes_1
aver dichiarato di essersi fermato per soccorrere l'infortunato (“mi sono accostato per soccorrere il ed ho chiamato con il cellulare il fratello per avvisarlo Parte_1
dell'accaduto. […]”), non ha saputo indicare il nome del fratello dell'attore che pure conosceva e che ha contattato telefonicamente per avvisarlo dell'occorso (“ADR (Giudice):
Non mi ricordo il nome del fratello del D'GO. Attualmente non ho il suo numero di cellulare in memoria perché ho cambiato il cellulare. ADR (Giudice): Ho conosciuto il fratello del presso la ditta del medesimo (Doctor Glasses) e quindi la sera, Parte_1
qualche volte, ci vedevamo per scambiare due chiacchere. Mio fratello abita a circa un chilometro di distanza dalla ditta del . ADR (Giudice): Attualmente incontro il Parte_1
fratello del solo occasionalmente. Successivamente alla telefonata che ho fatto Parte_1
al fratello del D'GO, sono arrivati dei parenti di . Tra questi vi era pure il fratello Pt_1
(di cui però non ricordo il nome) al quale avevo poco prima telefonato […].” (cfr. verbale del 6.7.2020).
Ebbene, risulta singolare che il abbia conosciuto il fratello del Tes_1 Parte_1
presso la sua attività commerciale, abbia intrattenuto con lui delle conversazioni e, addirittura, lo abbia telefonato per avvertirlo dell'incidente dove è rimasto coinvolto il fratello, senza, tuttavia, ricordarne il nome, specie ove si consideri che, sempre il medesimo teste, ricordava tutti gli altri dettagli e particolari relativi alla dinamica del sinistro.
Ancora, va evidenziato che il ha descritto la conducente dell'Audi come una Tes_1
donna di 40-45 anni;
in realtà, la convenuta al momento dell'incidente aveva 61 anni, CP_5
come si evince dalla data di nascita (19.5.1955) riportata nel modello CAI.
La deposizione in esame non solo presenta le rilevate incongruenze ed è stata resa da un teste il cui nominativo, si ribadisce, è stato indicato per la prima volta nell'atto di citazione,
7 ma non appare, altresì, in alcun modo suffragata, se non addirittura smentita, dalle ulteriori risultanze documentali.
Ed invero, dalla produzione fotografica versata in atti dalla compagnia assicurativa
(cfr. foto allegate alla comparsa di costituzione) si evince chiaramente che la fiancata destra del ciclomotore condotto dal è pressoché priva di introflessioni o striature;
tale Parte_1
circostanza è del tutto incompatibile con la dinamica del sinistro avendo l'attore dedotto che l'urto si concretizzava proprio tra la fiancata destra del motociclo e la parte posteriore dell'autovettura della . CP_5
Al riguardo, si evidenza che parte attrice, ovvero i parenti occorsi, ben avrebbe(ro) potuto scattare, nell'immediatezza del sinistro, fotografie ritraenti la posizione dei mezzi coinvolti nel sinistro nonché, anche in un momento successivo all'occorso, i danni materiali riportati dal motociclo condotto dal , al fine di corroborare la dinamica del Parte_1
sinistro. Nulla di tutto ciò è stato prodotto dalla difesa attorea.
Nel contesto probatorio appena delineato si inseriscono, poi, tre ulteriori elementi che meritano di essere evidenziati: i) il considerevole lasso di tempo intercorso tra il sinistro e la richiesta di risarcimento danni inoltrata per la prima volta all' convenuta;
ii) CP_3
l'omesso intervento dell'autorità di polizia e del personale sanitario;
iii) omessa collaborazione del con l'agenzia investigativa incaricata dall' Parte_1 CP_3
convenuta all'accertamento dei fatti.
Quanto al primo profilo, dagli atti di causa risulta che l'attore ha avanzato richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa del veicolo investitore con pec del 30.7.2017 (v. all. n.7 atto di citazione fascicolo di parte attrice), ossia a distanza di ben otto mesi dalla data del sinistro (12.11.2016).
Vero è che le modalità e le tempistiche della richiesta di risarcimento danni di un sinistro stradale sono rimesse all'insindacabile scelta processuale del danneggiato, nei limiti del termine di prescrizione;
tuttavia, dette circostanze, nel prudente apprezzamento delle prove, rimesso al Giudice (art. 116 c.p.c.), possono e devono essere considerate ed interpretate alla luce del complessivo compendio probatorio in atti.
8 Nella vicenda in esame l'ampio lasso temporale intercorso tra la verificazione del sinistro e la richiesta di risarcimento appare anomalo ed ingiustificato considerata l'immediata identificazione del soggetto presunto responsabile ( ). CP_5
Al riguardo, è del tutto irrilevante la circostanza, evidenziata dalla difesa attorea, che il sia stato dichiarato clinicamente guarito, con postumi da valutare in sede Parte_1
medico legale, solamente in data 13.4.2017, tenuto conto che il predetto infortunato è stato trasportato nell'immediatezza del sinistro presso il presidio di pronto soccorso dove gli veniva sin da subito diagnosticata la frattura scomposta della tibia e la frattura alle ossa nasali.
Ancora, l'attore, nonostante le conseguenze dell'evento, non ebbe a richiedere l'intervento della Polizia per svolgere gli accertamenti necessari in casi, come quello di specie, di sinistri in cui i soggetti coinvolti sono rimasti non lievemente feriti, né sono stati chiamati i soccorsi per l'immediato e sicuro trasporto del danneggiato in ospedale.
Infine, appare del tutto anomalo e privo di ragionevole giustificazione il comportamento del il quale, seppur non obbligato, non si è reso disponibile a Parte_1
collaborare con l'agenzia investigativa , incaricata dall'Assicurazione convenuta di Per_2
effettuare gli accertamenti dei fatti, essendosi rifiutato di rilasciare qualsiasi dichiarazione in ordine alla dinamica del sinistro ovvero ad approfondire aspetti del medesimo (si v. informativa dell'investigazioni allegata alla comparsa di costituzione). Per_2
Non vale, poi, a suffragare la prospettazione attorea il modulo CAI nonché la documentazione medica versata in atti essendo tali documenti insufficienti, in difetto di ulteriori riscontri, a comprovare la ricostruzione del sinistro per come dedotta dall'attore.
In particolare, quanto al modulo CAI si rileva l'infondatezza delle deduzioni attoree in ordine alla efficacia probatoria di tale documento.
Sul punto, la Suprema Corte in una recente pronuncia ha ribadito che “la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto
C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario,
9 la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. La citata pronuncia delle Sezioni Unite - Cass. civ., SS UU, 5.5.2006,
n. 10311 - più volte ribadita in seguito e alla quale la decisione odierna intende dare ulteriore continuità, fu determinata, in realtà, dalla necessità di risolvere una serie di problemi diversi da quello oggi in esame;
tra cui il fatto che, all'epoca, una parte della giurisprudenza di merito era orientata - in presenza di una prova contraria resa dalla società assicuratrice rispetto a quanto risultava dal modello CID - a condannare al risarcimento il solo danneggiante e non l'assicuratore. Ciò spiega la particolare attenzione dimostrata dalle
Sezioni Unite, in più passaggi della motivazione, all'unicità del rapporto dedotto in giudizio
e alla necessità di un accertamento il quale "non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell'assicurato esistano nel rapporto tra due delle parti e non per l'altra, e ciò non soltanto in base al principio di non contraddizione, ma soprattutto in base alla struttura dell'azione così come disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, se si ha presente che l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente
l'indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato" (cfr. Cass. civ., sez. III, 3.6.2024, n.15431 che rinvia a Cass. civ., SS UU, 5.5.2006, n. 10311).
Applicando il superiore e condiviso principio di diritto alla vicenda in esame deve concludersi che sulla scorta del quadro probatorio in atti per come sopra delineato (omessa indicazione nel modulo CAI del nominativo dell'unico teste escusso;
incongruenze rilevate nella deposizione testimoniale;
assenza di danni materiali riportati dal motociclo nell'asserito punto d'urto; omesso intervento delle autorità di polizia e personale sanitario;
assenza di una tempestiva denuncia) non può di certo riconoscersi alcun valore conducente al CAI in ordine alla dinamica del sinistro e alla relativa responsabilità e ciò vale sia nei confronti dell'assicurazione convenuta che del responsabile civile.
Parimenti inconducente il certificato di pronto soccorso, riportante quale data ed ora del triage il 12.11.2016 ore 07:53 in quanto, sebbene attesti che circa un'ora e mezza dopo la
10 presunta verificazione dell'incidente il abbia fatto ingresso presso il presidio Parte_1
ospedaliero, nulla è in grado di rivelare, al pari dell'ulteriore documentazione medica, circa la dinamica del sinistro.
In definitiva, per tutte le superiori ragioni, la domanda attorea non merita accoglimento.
Il rigetto in punto di an debeatur assorbe ogni questione in ordine alla quantificazione del quantum e rende superfluo l'esperimento della consulenza medico legale sulla persona dell'attore.
3. Le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_1
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile (D.M. 55/2014 e succ. mod.) per le cause di valore fino ad € 52.000,00, tenuto conto dell'entità della causa, della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
Nulla sulle spese nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_3
- e attesa la contumacia di quest'ultimi convenuti. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta, per le causali in motivazione, la domanda proposta da;
Parte_1
2. condanna l'attore al pagamento, in favore della delle Controparte_1
spese processuali che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. nulla sulle spese nei rapporti tra e i convenuti Parte_1 [...]
- e rimasti contumaci. Controparte_3 Controparte_5
Così deciso in Reggio Calabria, 28 settembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
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