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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
VIGORITA CELESTE, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 463/2020 depositato il 06/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 770 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 770 del 5.11.2019, notificatole il 20.11.2019, con il quale le è stato richiesto il pagamento della IMU per l'anno di imposta 2014.
Ha eccepito il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in special modo per quanto concerne i valori attribuiti alle aree edificabili, giudicati inattendibili e non in linea con i valori di mercato, considerati i vincoli gravanti sui fondi che ne compromettono l'effettiva edificabilità.
Ha eccepito, altresì, la mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento.
Il Comune di Lesina ha replicato sostenendo la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 5 giugno 2024 è stata disposta l'interruzione del giudizio in conseguenza del decesso della ricorrente, dichiarato dal difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che entro il termine di sei mesi dall'avvenuta comunicazione dell'ordinanza di interruzione
(5.6.2024) non vi è stata riassunzione da parte di coloro che avevano interesse alla prosecuzione del giudizio.
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 45 del d. lgs. n.
546/1992.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia, il 21 gennaio 2026
Il Presidente est.
AO SS
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
VIGORITA CELESTE, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 463/2020 depositato il 06/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 770 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 770 del 5.11.2019, notificatole il 20.11.2019, con il quale le è stato richiesto il pagamento della IMU per l'anno di imposta 2014.
Ha eccepito il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in special modo per quanto concerne i valori attribuiti alle aree edificabili, giudicati inattendibili e non in linea con i valori di mercato, considerati i vincoli gravanti sui fondi che ne compromettono l'effettiva edificabilità.
Ha eccepito, altresì, la mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento.
Il Comune di Lesina ha replicato sostenendo la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 5 giugno 2024 è stata disposta l'interruzione del giudizio in conseguenza del decesso della ricorrente, dichiarato dal difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che entro il termine di sei mesi dall'avvenuta comunicazione dell'ordinanza di interruzione
(5.6.2024) non vi è stata riassunzione da parte di coloro che avevano interesse alla prosecuzione del giudizio.
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 45 del d. lgs. n.
546/1992.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia, il 21 gennaio 2026
Il Presidente est.
AO SS