Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00034/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01538/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2025, proposto da
Sviluppo Campese Ambiente Turismo Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sonia Marlazzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale Spartaco Lavagnini n. 13;
contro
Comune di Campo Nell'Elba, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego di permesso di costruire n. 4/2024, prot. n. 4255, adottato dal Comune di Campo nell’Elba il 19.03.2025 e notificato in pari data;
- di ogni atto a questo presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché allo stato incognito, ivi compreso, per quanto occorrer possa:
- il preavviso di diniego ex art. 10-bis L. 241/1990 sull’istanza di permesso di costruire per realizzazione di abitazione rurale, prot. n. 17197, adottato dal Comune di Campo nell’Elba il 13.12.2024 e notificato in pari data;
per l’accertamento
del diritto della Società ricorrente ad ottenere il permesso di costruire richiesto con istanza del 19.01.2024, prot. n. 851;
per la condanna
del Comune di Campo nell’Elba all’adozione dello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La S.r.l. Sviluppo Campese, premesso: 1) di aver presentato al comune di campo Nell’Elba una istanza di permesso di costruire avente ad oggetto un edificio di carattere rurale ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico dal DM 19/08/1952; 2) che tale opera è contemplata dal piano di miglioramento agricolo approvato dalla stessa Amministrazione comunale dopo apposita conferenza di servizi nella quale la stessa Soprintendenza ne ha rilevato la compatibilità con il PIT regionale; 3) che lo stesso progetto posto alla base del permesso di costruire è stato assentito sotto il profilo paesaggistico con autorizzazione rilasciata dal medesimo comune di campo nell’Elba previo parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza; 4) che l’istanza di rilascio del permesso di costruire è stata, nondimeno, denegata dal menzionato comune in quanto il progetto non risulterebbe conforme alle disposizioni contenute nella scheda 11 del PIT/PPR rubricata “Aree tutelate per legge Art. 142, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 42/2004” ed a quelle che, sempre nel medesimo PIT, disciplinano le aree di notevole interesse pubblico individuate dal D.M. 18/08/1952.
Tutto ciò premesso la ricorrente impugna il provvedimento negativo per i motivi di cui appresso.
Con il primo motivo la S.r.l. Sviluppo Campese afferma che l’Amministrazione avrebbe effettuato valutazioni di tipo paesaggistico e non edilizio esorbitando dalle proprie competenze.
Il motivo è fondato.
L’area in cui ricade l’intervento risulta essere sottoposta a vincolo paesaggistico approvato con D.M. del 18/08/1952.
Il piano di indirizzo territoriale approvato dalla regione Toscana ha valenza di piano paesaggistico nella parte in cui nei singoli ambiti territoriali assoggettati a vincoli paesaggistici ex lege o apposti con specifico provvedimento detta la disciplina d’uso del territorio in funzione della tutela dei valori ambientali dagli stessi protetti (cd. “vestizione dei vincoli”) il cui rispetto viene verificato al momento del rilascio della autorizzazione di cui all’art. 146 del D.Lgs n. 42 del 2004.
La autorità tenuta ad applicare le norme di vestizione dei vincoli contenuta nel PIT non è, quindi, quella investita dei poteri di controllo edilizio ed urbanistico ma quella preposta alla tutela del paesaggio che, nel caso di specie, sia in sede di approvazione del piano di miglioramento agricolo e ambientale sia in sede di esame dello specifico progetto posto alla base della istanza di permesso di costruire, si è espressa in senso favorevole.
L’accoglimento di tale motivo assorbe i restanti con i quali la ricorrente lamenta la errata applicazione della normativa del PIT.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il comune di Campo nell’Elba alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 4.000 oltre IVA e c.p.a. oltre al rimborso del c.u.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO MA UC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | TO MA UC |
IL SEGRETARIO