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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. LE IN - Presidente - dott.ssa EV TI - Giudice rel. - dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7436 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
TRA
nato il [...] a [...] (c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIORDANO PAOLO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il 16.01 .1995 (c.f. rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MERLINO GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/04/2025, e Parte_1 CP_1
chiedevano la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei
[...] confronti del figlio nato fuori dal matrimonio. Rappresentavano di aver intrattenuto dall'anno 2019 una relazione affettiva dalla quale nasceva in data 23.08.2022 in Palermo il figlio Controparte_2
Aggiungevano che, essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento
[...] della vita di coppia, avevano deciso di cessare la propria convivenza e regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio minore, con piena soddisfazione di entrambi.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. Con ordinanza del 14.7.2025, il Giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 10.7.2025, rilevato che negli accordi tra le parti l'importo del mantenimento a carico del genitore non collocatario del figlio minore appariva troppo esiguo rispetto alla soglia che il
Tribunale valuta come minimo essenziale per il soddisfacimento delle esigenze della prole e che non era indicato l'importo dell'Assegno Unico per il figlio né se lo stesso fosse percepito da uno o entrambi i genitori, rinviava all'udienza del 16.9.2025, disponendone la trattazione in modalità cartolare con termine per il deposito di note di trattazione, con le quali le parti erano invitate a fornire le integrazioni richieste.
All'udienza cartolare del 16.9.2025, le parti, con note di udienza ritualmente depositate in data
16.7.2025, chiedevano di regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio alla luce delle integrazioni riportare nelle predette note. CP_2
Il Giudice relatore, lette le note di udienza e raccolte le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso come integrato dalle parti.
In particolare, le parti chiedevano recepirsi le condizioni che di seguito si riportano:
“A. Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento CP_2 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
B. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni, soprattutto di salute, relative al figlio minore CP_2
C. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale disgiunta sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
D. La Sig.ra avrà la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria Controparte_1 residenza e quella del figlio purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di CP_2 trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. con CP_1 Parte_1 congruo preavviso;
E. Il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé il figlio almeno due giorni a settimana, Parte_1 lunedì e mercoledì dalle ore 18:00 alle ore 21:30. Il padre terrà, altresì, con sé il figlio, a settimane alterne, con pernottamento, dal venerdì alla domenica mattina, dalle ore 17:00 del venerdì fino alle ore
10:00 della domenica;
F. Ulteriori periodi di visita del padre potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto della volontà del minore;
G. Per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali, così come quelle estive e invernali, saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i genitori con inizio della turnazione da parte della madre: il padre terrà con sé, ad anni alterni, il figlio dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà col padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori 2 settimane (anche non consecutive) da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori trascorreranno con il minore ad anni alterni, il giorno del compleanno di CP_2 quest'ultimo avendo cura anche della volontà dello stesso in ordine alle modalità e al luogo della eventuale festa, mentre il compleanno dei genitori verrà gestito dalla coppia genitoriale;
H. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio minore qualora i ricorrenti decidano di trascorrere dei periodi di vacanza (estive e CP_2 invernali) con il figlio minore dovranno dare reciprocamente notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
I. Il Sig. dal mese di luglio 2025 compreso si impegna a corrispondere mensilmente, Parte_1
a titolo di concorso alle spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare;
J. Con riferimento all'Assegno Unico e Universale percepito per il figlio minore si dà atto CP_2 che, sin dalla nascita del minore, previo assenso del sig. , l'intero importo mensile Parte_1 pari ad € 199,00 è stato trattenuto dalla sig.ra Il sig. , in Controparte_1 Parte_1 conformità agli accordi intercorsi con la predetta, si impegna e si obbliga espressamente a non richiedere né ora né in futuro alcuna quota di detto assegno, che resterà nella esclusiva disponibilità della sig.ra a titolo di integrazione dell'importo di € 300,00 mensili da lui versato per il CP_1 mantenimento del figlio CP_2
K. Il Sig. corrisponderà alla sig.ra il 50% (cinquanta per Parte_1 Controparte_1 cento) di tutte le spese straordinarie previamente concordate tra le parti e/o dalla stessa già sostenute nell'interesse del figlio minore alla presentazione del documento fiscale comprovante la CP_2 relativa spesa;
L. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento del figlio Parte_1 minore fino a quando non conseguirà redditi stabili e continuativi adeguati alla propria indipendenza economica;
M. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
N. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
O. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono il presente atto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, limitandosi a prendere meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e appaiono rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo tra le parti;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19/09/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
EV TI LE IN