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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3672 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 11314/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
14/10/2025 da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. FERRO SIMONETTA, presso il cui studio - sito in VIA GIOVANNI PACINI, 76, MILANO -
è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], assistito Controparte_1 C.F._2
e difeso dell'avv. FERRO SIMONETTA, presso il cui studio - sito in VIA GIOVANNI PACINI, 76,
MILANO - è elettivamente domiciliato;
Per_ con i seguenti figli: nata il [...]
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 15.10.2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 13/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Milano n. 1359/2022 del 31.05.2022; in particolare, dando atto del mutamento della situazione e delle Per_ esigenze della minore chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate: 1) La figlia minore resta affidata congiuntamente a entrambe i genitori e la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dagli stessi.
2) La figlia minore fisserà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
3) Suddivisione della collocazione e dei turni di cura dei figli minori:
- la figlia minore starà col padre il lunedì e il mercoledì, con la madre il martedì ed il giovedì e le giornate di venerdì, sabato e domenica a settimane alterne con ciascun genitore;
- Entrambi i genitori si dichiarano sin da ora disponibili a sostituire l'altro nei turni di cura.
4) La figlia trascorrerà le vacanze natalizie, ad anni alterni, per il periodi dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro
5) La figlia trascorrerà le vacanze pasquali, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo.
6) Le restanti festività (25 aprile,1 maggio, 1 novembre, 8 dicembre ecc) verranno trascorse con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza
7) Ciascun genitore avrà, altresì, la facoltà di tenere con se la figlia per un periodo di vacanza estiva della durata di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nelle date che verranno concordate con la madre.
8) I signori ed assumono lo specifico obbligo di comunicarsi l'un l'altro il luogo di dimora Pt_1 CP_1 ed il recapito telefonico, quando, avendo con sé la figlia, si spostano in località diverse da quella di residenza.
9) I signori I signori ed si danno reciproco consenso all'espatrio ed al rinnovo del Pt_1 CP_1 passaporto della figlia.
10) Qualsiasi decisione straordinaria riguardante l'educazione, crescita e sviluppo della figlia sarà previamente concordata tra i genitori.
11) In ragione del fatto che la figlia trascorrerà periodi alterni di pari durata con ciascun genitore, gli stessi si assumeranno l'onere di provvedere ai bisogni economici ordinari in via esclusiva per tutti i periodi di convivenza.
12) Le spese straordinarie necessarie per la salute, la crescita l'educazione, scolastiche ed extra scolastiche, e lo sviluppo psicofisico e sociale della figlia saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%.
13) Nello specifico, ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
14) COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Ritiene, altresì, il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Milano n. 1359/2022 del 31.05.2022:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
14/10/2025 da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. FERRO SIMONETTA, presso il cui studio - sito in VIA GIOVANNI PACINI, 76, MILANO -
è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], assistito Controparte_1 C.F._2
e difeso dell'avv. FERRO SIMONETTA, presso il cui studio - sito in VIA GIOVANNI PACINI, 76,
MILANO - è elettivamente domiciliato;
Per_ con i seguenti figli: nata il [...]
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 15.10.2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 13/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Milano n. 1359/2022 del 31.05.2022; in particolare, dando atto del mutamento della situazione e delle Per_ esigenze della minore chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate: 1) La figlia minore resta affidata congiuntamente a entrambe i genitori e la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dagli stessi.
2) La figlia minore fisserà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
3) Suddivisione della collocazione e dei turni di cura dei figli minori:
- la figlia minore starà col padre il lunedì e il mercoledì, con la madre il martedì ed il giovedì e le giornate di venerdì, sabato e domenica a settimane alterne con ciascun genitore;
- Entrambi i genitori si dichiarano sin da ora disponibili a sostituire l'altro nei turni di cura.
4) La figlia trascorrerà le vacanze natalizie, ad anni alterni, per il periodi dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro
5) La figlia trascorrerà le vacanze pasquali, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo.
6) Le restanti festività (25 aprile,1 maggio, 1 novembre, 8 dicembre ecc) verranno trascorse con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza
7) Ciascun genitore avrà, altresì, la facoltà di tenere con se la figlia per un periodo di vacanza estiva della durata di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nelle date che verranno concordate con la madre.
8) I signori ed assumono lo specifico obbligo di comunicarsi l'un l'altro il luogo di dimora Pt_1 CP_1 ed il recapito telefonico, quando, avendo con sé la figlia, si spostano in località diverse da quella di residenza.
9) I signori I signori ed si danno reciproco consenso all'espatrio ed al rinnovo del Pt_1 CP_1 passaporto della figlia.
10) Qualsiasi decisione straordinaria riguardante l'educazione, crescita e sviluppo della figlia sarà previamente concordata tra i genitori.
11) In ragione del fatto che la figlia trascorrerà periodi alterni di pari durata con ciascun genitore, gli stessi si assumeranno l'onere di provvedere ai bisogni economici ordinari in via esclusiva per tutti i periodi di convivenza.
12) Le spese straordinarie necessarie per la salute, la crescita l'educazione, scolastiche ed extra scolastiche, e lo sviluppo psicofisico e sociale della figlia saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%.
13) Nello specifico, ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
14) COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Ritiene, altresì, il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Milano n. 1359/2022 del 31.05.2022:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo