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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/02/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 25 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1549/2018 R.G. e vertente
TRA
, c.f.: , nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Fiorentino De Leo per mandato in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' CP_1
Avvocato Maria Colletti, giusta procura in notaio di Palermo del 13.7.2016, Persona_1
repertorio n. 34375, Raccolta n. 14316. RESISTENTE
OGGETTO: danno biologico - rendita unificata
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 16.3.2018 , premettendo che il Tribunale Parte_1
di Messina – Sez. Lav., con sentenza n. 4178/2013 del 12.11.2013, gli aveva riconosciuto una lesione dell'integrità psicofisica in misura pari al 12% derivante dall'infortunio sul lavoro avvenuto in data 17.8.2003 e che, la Corte d'Appello di Messina – Sez. Lav., con sentenza n.
1325/2016 pubblicata il 6.12.2016, aveva dichiarato che egli, a seguito di infortunio sul lavoro del 29.10.2000, aveva riportato un danno biologico con postumi invalidanti pari al 5%;
1 assumeva di avere diritto, a causa delle lesioni conseguenti agli infortuni subiti, ad una rendita unica per danno biologico nella misura complessiva del 16%.
Riferiva di aver presentato, in data 28.6.2017, domanda per il riconoscimento del diritto alla rendita corrispondente al grado complessivo di inabilità e lamentava che l' , con nota del CP_1
2.8.207, aveva respinto tale domanda. Aggiungeva che in data 6.12.2017 avverso tale provvedimento aveva proposto opposizione, rimasta senza esito.
Contestava il provvedimento adottato dell' convenuto rilevando che le lesioni da egli CP_2
subite in occasione dei due distinti infortuni determinavano una complessiva riduzione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 16%.
Concludeva chiedendo di condannare l' alla costituzione liquidazione ed al pagamento CP_1
in suo favore di una rendita unica per la lesione della integrità psicofisica, conseguente agli eventi inabilitanti subiti in misura non inferiore del 16%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' , costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 10.8.2018, contestava CP_1
la fondatezza delle domande attoree eccependo, preliminarmente l'inammissibilità della domanda per violazione del principio di “ne bis in idem”. Affermava, infatti, che il ricorrente aveva già proposto l'odierna domanda proprio nel giudizio conclusosi con la sentenza della
Corte di appello n. 1325/2016.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda di unificazione per decorso del termine decennale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000.
Concludeva chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. Veniva quindi disposta c.t.u. medico-legale e successivamente veniva disposto il richiamo del c.t.u.
Depositata la relazione integrativa di consulenza tecnica e riassegnato il procedimento a questo decidente, l'udienza del 25.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4. Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto le eccezioni preliminari sollevate dall' . CP_1
Destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del principio di “ne bis in idem”, per avere il ricorrente già proposto l'odierna domanda nel giudizio definito con la sentenza della Corte di appello n. 1325/2016. Ed invero, il presente giudizio e quello definito in appello presentano petita differenti: nel gravame la Corte è stata chiamata a pronunziarsi sull'aggravamento dei postumi di natura permanente conseguenti
2 all'infortunio del 29.10.2000 mentre con il presente giudizio è chiesto l'accertamento e la costituzione e liquidazione in favore del di una rendita unica per la lesione dell'integrità Pt_1
psicofisica, conseguente agli eventi infortunistici subiti il 29.10.2000 e il 17.8.2003 in misura non inferiore del 16%.
5.- Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità della domanda di unificazione per decorso del termine decennale di cui all'art. 13 del D.Lg. n. 38/2000. Sul punto giova rilevare che la domanda di unificazione dei postumi non poteva essere avanzata dall'odierno istante prima del riconoscimento della lesione dell'integrità psico-fisica, avvenuto con la sentenza del
2013 con riferimento all'infortunio del 2003, e con l'arresto della Corte d'Appello nel 2016 relativamente all'infortunio del 2000. Il termine decennale non può pertanto dirsi maturato.
6.- Così disattese le eccezioni preliminari e passando all'esame del merito, la domanda attorea è meritevole di accoglimento.
Rilevato ch l'oggetto della domanda è la costituzione di una rendita unificata commisurata al danno biologico globale conseguente agli infortuni subiti dal ricorrente il
29.10.2000 e il 17.8.2003, considerato nel suo insieme e non già nelle singole componenti, sulla base di un giudizio medico-legale di sintesi, è stato affidato al c.t.u. il mandato suppletivo di accertare la complessiva percentuale di danno biologico ex D.Lgs. n. 38/2000 residuato in capo al a seguito dei suindicati eventi, tenuto conto delle percentuali invalidanti già Pt_1
riconosciute, rispettivamente del 5% e del 12%.
Il c.t.u. dott. , specialista in Ortopedia e Traumatologia, dopo attenta Persona_2
indagine, ha motivatamente accertato che il ricorrente a seguito degli infortuni sul lavoro per cui del 29.10.2000 e del 17.8.2003 ha riportato “FRATTURA SCAFOIDE POLSO DX Su cui gravano due precedenti traumatismi : 1970 extralavorativo : frattura scafoide carpale trattato con protesi di Soliman e valutato nel 5% e successivo del 1999 con frattura dello scafoide carpale e valutata nel 5% con il testo unico 1965 .... ESITI ALGICO DISFUNZIONALI di
FRATTURA di D12 e di DISTORSIONE RACHIDE CERVICALE in soggetto Artrosico : (
12%)” ed ha motivatamente affermato che trattasi di postumi a carattere permanente determinatisi a seguito degli incidenti sul lavoro, tenuto conto dell'obiettività clinica e della documentazione sanitaria, che integrano un danno biologico permanente valutabile in misura del 16% “a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa”.
La quantificazione dei postumi nella misura del 16%, peraltro rimasta indenne da censure specifiche, è frutto di un'accurata analisi degli esami strumentali in atti nonché sorretta da congrue argomentazioni, sicché è pienamente condivisibile.
3 In ordine alla decorrenza dello stato invalidante accertato, essa non può che farsi risalire alla data della maturazione del diritto alla predetta rendita unica, coincidente con il riconoscimento della esistenza della lesione della integrità psicofisica conseguente al più recente degli eventi inabilitanti descritti, ovvero dal sinistro del 17.8.2003. E per tale ragione non era stato demandato al c.t.u. l'accertamento della decorrenza né il c.t.u. ha accertato alcun aggravamento successivo al 17.8.2003.
7.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, va riconosciuto il diritto di al conseguimento della rendita per gli infortuni subiti Parte_1
in data 29.10.2000 e in data 17.8.2003 nella misura del 16% a decorrere dal 17.8.2003, con conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei con la CP_1
suindicata decorrenza. Competono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 legge 30.12.1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del 7.10.1992).
8.- Le spese giudiziali, per la soccombenza, si pongono a carico dell' e si CP_1
liquidano in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M.
n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni affrontate. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.c. in favore del difensore antistatario avv.
Fiorentino De Leo, sussistendo le dichiarazioni di rito.
7. Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con provvedimento emesso nel corso del giudizio, si pongono definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 16.3.2018 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- ine accoglmento delle domande, dichiara che a seguito degli Parte_1
infortuni sul lavoro subiti in data 29.10.2000 e in data 17.8.2003, ha riportato un danno biologico nella misura del 16% decorrere dal 17.8.2003 e, per l'effetto, condanna l' alla costituzione della rendita unificata e al pagamento in suo favore dei CP_1
relativi ratei con la suindicata decorrenza, da maggiorarsi con rivalutazione monetaria
4 e interessi legali salva l'applicazione dell'art. 16 legge n. 412/91 dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo;
- condanna altresì l' alla rifusione delle spese giudiziali in favore del ricorrente, CP_1 che liquida in € 4.636,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del difensore antistatario avv. Fiorentino De Leo;
- pone a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto. CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 26 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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