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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/10/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro distinta dal n. 2624 2022, promossa da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, e (tutti rappr. e dif. dall'avv. Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
V. Cappello) contro rappr. e dif. dalla dott.ssa V. Assenza e dal dott. D. C. R. CP_1
Giunta), avente ad oggetto: retribuzione;
osserva
I ricorrenti, premesso di avere svolto attività di docenza in virtù di contratti a termine, nello specifico negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, Parte_2 negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, negli Parte_1 Parte_3 anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, negli anni scolastici 2017/2018, Parte_4
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, negli anni Parte_5 scolastici 2021/2022 e 2022/2023, negli anni scolastici 2019/2020, Parte_6
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, negli anni scolastici 2020/2021, Parte_7
2021/2022, 2022/2023, negli anni scolastici 2016/2017, Parte_8
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, affermano di non avere mai ottenuto la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, ossia la c.d. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari.
Affermano che tale disciplina deve ritenersi contrastante con la clausola 4 e 6 dell'Accordo quadro del 18.03.99 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente. Chiedono quindi che il Tribunale voglia condannare il convenuto CP_2 all'assegnazione in loro favore della Carta elettronica in parola per ciascuno degli anni scolastici di cui sopra.
Il , chiede nel merito il rigetto del ricorso, sostenendo che Controparte_3 il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus al personale docente assunto a tempo determinato e che la denunziata diversità di disciplina (rispettivamente riguardante i docenti di ruolo e quelli c.d. precari) non ha natura discriminatoria.
***
La disciplina della “Carta del docente” è contenuta nell'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (“La Buona Scuola”), che prevede l'assegnazione di una carta elettronica del valore nominale di € 500 annui ai docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, finalizzata alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015, n. 32313, e il successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016, hanno definito i criteri e le modalità di assegnazione, limitando il beneficio ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, escludendo quindi il personale assunto con contratto a tempo determinato.
I ricorrenti nonostante abbiano lavorato con contratti a tempo determinato negli AA.SS. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato sottoposto agli stessi obblighi formativi, non ha goduto del beneficio della carta elettronica. Tale esclusione, tuttavia, è stata oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato, che con sentenza n. 1842 del 18 marzo 2022 ha annullato il D.P.C.M. 2015, ritenendo la limitazione priva di giustificazione oggettiva, anche alla luce degli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, che disciplinano la formazione obbligatoria senza distinguere tra personale di ruolo e precario.
La questione è stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, ha interpretato la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, affermando che: “Essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio di un vantaggio finanziario di € 500 annui, concesso per sostenere la formazione continua e valorizzare le competenze professionali.” La Corte ha sancito, dunque, che il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato (clausola 4 dell'Accordo quadro) è vincolante, che la formazione obbligatoria riguarda tutti i docenti, indipendentemente dal tipo di contratto, ed infine, che la natura temporanea del rapporto di lavoro non costituisce una ragione oggettiva per negare il beneficio.
In attuazione di tale pronuncia, il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, ha esteso la Carta docente anche ai docenti con supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ma solo per l'anno 2023 (art. 15).
La Corte di Cassazione, successivamente, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha riconosciuto il diritto alla Carta docente anche ai docenti non di ruolo con incarichi annuali fino al 31 agosto o al termine delle attività didattiche, precisando che la decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio non è opponibile ai precari, i quali possono accedere al beneficio solo tramite riconoscimento giudiziale.
Da ultimo, la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 3 luglio 2025, causa C- 268/24, ha stabilito che l'esclusione automatica dei docenti con supplenze brevi viola il diritto comunitario, in quanto discriminatoria. La Corte ha, infatti, affermato che anche i supplenti brevi svolgono mansioni identiche ai colleghi di ruolo, che la mancata conclusione dell'anno scolastico non costituisce una valida ragione oggettiva e che i docenti con incarichi brevi possono avere maggiori necessità formative, specie se all'inizio della carriera o impegnati in più materie e scuole.
La Corte ha inoltre ribadito che la quantità di lavoro prestata non è un criterio valido per negare il beneficio, e che la differenza di trattamento eccede quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla normativa.
In definitiva e alla luce di tali pronunce, deve ritenersi che tutti i docenti, anche coloro che hanno contratti di breve o brevissima durata, abbiano diritto al riconoscimento del beneficio economico previsto dall'art. 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, in quanto svolgono attività didattiche e formative comparabili a quelle dei docenti di ruolo.
Ciò posto e venendo al caso di specie, i ricorrenti hanno documentato di avere, per gli anni scolastici indicati in ricorso, ricevuto “incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30 giugno” (cfr. contratti in atti) e, dunque, di rientrare nella categoria di supplenti di cui all'art. 4, comma 2, della L. n. 124/1999, ai quali la Cassazione ha espressamente esteso il beneficio in discorso. I ricorrenti hanno altresì dimostrato di essere ancora inseriti nel sistema delle docenze scolastiche, in quanto gli insegnanti Parte_2 Parte_4 [...]
e sono assunti con contratto a tempo determinato dal Pt_5 Parte_7
01.09.2025 al 30.06.2026 (cfr. contratti in atti); mentre i docenti Parte_1
e sono ormai assunti a tempo Parte_3 Parte_6 Parte_8 indeterminato dall'Amministrazione resistente (cfr. contratti in atti). Per quanto sopra, va indubbiamente dichiarato il diritto dei ricorrenti a fruire della
“Carta del docente”, mediante adempimento in forma specifica, per gli anni di servizio svolti a tempo determinato di cui vi è stata data prova in giudizio e nei termini di cui al dispositivo. Il va per l'effetto condannato a porre in essere gli Controparte_3 adempimenti necessari a consentire l'effettiva fruizione di detta Carta elettronica, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito per gli anni accertati alla concreta attribuzione. Tenuto conto della novità della questione giuridica esaminata e della circostanza che l'Amministrazione scolastica si è attenuta alla disciplina vigente, si stima equo condannare l'amministrazione scolastica al pagamento della metà delle spese di lite, con compensazione della residua parte.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così decide:
- dichiara il diritto della ricorrente a fruire della Carta docente per Parte_2 gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 ed a percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo € 500,00);
- dichiara il diritto della ricorrente a fruire della Carta docente Parte_1 per gli aa.s. 2021/2022 e 2022/2023 ed a percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo € 500,00);
- dichiara il diritto della ricorrente a fruire della Carta docente per Parte_3 gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ed a percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo € 500,00);
- dichiara il diritto della ricorrente a fruire della Carta Parte_4 docente per gli aa.ss. 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ed a percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo € 500,00);
- dichiara il diritto della ricorrente a fruire della Carta docente Parte_5 per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 ed a percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo € 500,00);
- dichiara il diritto della ricorrente a fruire della Carta docente per Parte_6 gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ed a percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo € 500,00);
- dichiara il diritto della ricorrente a fruire della Carta docente per gli Parte_7 aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ed a percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo € 500,00);
- dichiara il diritto del ricorrente a fruire della Carta docente Parte_8 per gli aa.ss. 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 ed a percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo € 500,00);
- condanna il ad accreditare sulle carte elettroniche dei ricorrenti CP_2
l'importo di € 1.000,00 oltre accessori, in favore di di € Parte_2
1.000,00 oltre accessori, in favore di di € 3.500,00, oltre Parte_1 accessori, in favore di;
di € 2.500,00 oltre accessori, in favore di Parte_3
; di € 1.000, oltre accessori, in favore di Parte_4 Parte_5 di € 1.500,00, oltre accessori, in favore di di € 1.500,00, oltre Parte_6 accessori, in favore di;
di € 2.000,00, oltre accessori, in favore di Parte_7
Parte_8
- Condanna l'amministrazione resistente a rifondere ai ricorrenti la metà delle spese processuali (metà pari ad € 1.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali), compensando tra le parti la residua parte di dette spese.
Ragusa, 8 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro distinta dal n. 2624 2022, promossa da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, e (tutti rappr. e dif. dall'avv. Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
V. Cappello) contro rappr. e dif. dalla dott.ssa V. Assenza e dal dott. D. C. R. CP_1
Giunta), avente ad oggetto: retribuzione;
osserva
I ricorrenti, premesso di avere svolto attività di docenza in virtù di contratti a termine, nello specifico negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, Parte_2 negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, negli Parte_1 Parte_3 anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, negli anni scolastici 2017/2018, Parte_4
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, negli anni Parte_5 scolastici 2021/2022 e 2022/2023, negli anni scolastici 2019/2020, Parte_6
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, negli anni scolastici 2020/2021, Parte_7
2021/2022, 2022/2023, negli anni scolastici 2016/2017, Parte_8
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, affermano di non avere mai ottenuto la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, ossia la c.d. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari.
Affermano che tale disciplina deve ritenersi contrastante con la clausola 4 e 6 dell'Accordo quadro del 18.03.99 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente. Chiedono quindi che il Tribunale voglia condannare il convenuto CP_2 all'assegnazione in loro favore della Carta elettronica in parola per ciascuno degli anni scolastici di cui sopra.
Il , chiede nel merito il rigetto del ricorso, sostenendo che Controparte_3 il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus al personale docente assunto a tempo determinato e che la denunziata diversità di disciplina (rispettivamente riguardante i docenti di ruolo e quelli c.d. precari) non ha natura discriminatoria.
***
La disciplina della “Carta del docente” è contenuta nell'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (“La Buona Scuola”), che prevede l'assegnazione di una carta elettronica del valore nominale di € 500 annui ai docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, finalizzata alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015, n. 32313, e il successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016, hanno definito i criteri e le modalità di assegnazione, limitando il beneficio ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, escludendo quindi il personale assunto con contratto a tempo determinato.
I ricorrenti nonostante abbiano lavorato con contratti a tempo determinato negli AA.SS. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato sottoposto agli stessi obblighi formativi, non ha goduto del beneficio della carta elettronica. Tale esclusione, tuttavia, è stata oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato, che con sentenza n. 1842 del 18 marzo 2022 ha annullato il D.P.C.M. 2015, ritenendo la limitazione priva di giustificazione oggettiva, anche alla luce degli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, che disciplinano la formazione obbligatoria senza distinguere tra personale di ruolo e precario.
La questione è stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, ha interpretato la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, affermando che: “Essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio di un vantaggio finanziario di € 500 annui, concesso per sostenere la formazione continua e valorizzare le competenze professionali.” La Corte ha sancito, dunque, che il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato (clausola 4 dell'Accordo quadro) è vincolante, che la formazione obbligatoria riguarda tutti i docenti, indipendentemente dal tipo di contratto, ed infine, che la natura temporanea del rapporto di lavoro non costituisce una ragione oggettiva per negare il beneficio.
In attuazione di tale pronuncia, il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, ha esteso la Carta docente anche ai docenti con supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ma solo per l'anno 2023 (art. 15).
La Corte di Cassazione, successivamente, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha riconosciuto il diritto alla Carta docente anche ai docenti non di ruolo con incarichi annuali fino al 31 agosto o al termine delle attività didattiche, precisando che la decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio non è opponibile ai precari, i quali possono accedere al beneficio solo tramite riconoscimento giudiziale.
Da ultimo, la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 3 luglio 2025, causa C- 268/24, ha stabilito che l'esclusione automatica dei docenti con supplenze brevi viola il diritto comunitario, in quanto discriminatoria. La Corte ha, infatti, affermato che anche i supplenti brevi svolgono mansioni identiche ai colleghi di ruolo, che la mancata conclusione dell'anno scolastico non costituisce una valida ragione oggettiva e che i docenti con incarichi brevi possono avere maggiori necessità formative, specie se all'inizio della carriera o impegnati in più materie e scuole.
La Corte ha inoltre ribadito che la quantità di lavoro prestata non è un criterio valido per negare il beneficio, e che la differenza di trattamento eccede quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla normativa.
In definitiva e alla luce di tali pronunce, deve ritenersi che tutti i docenti, anche coloro che hanno contratti di breve o brevissima durata, abbiano diritto al riconoscimento del beneficio economico previsto dall'art. 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, in quanto svolgono attività didattiche e formative comparabili a quelle dei docenti di ruolo.
Ciò posto e venendo al caso di specie, i ricorrenti hanno documentato di avere, per gli anni scolastici indicati in ricorso, ricevuto “incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30 giugno” (cfr. contratti in atti) e, dunque, di rientrare nella categoria di supplenti di cui all'art. 4, comma 2, della L. n. 124/1999, ai quali la Cassazione ha espressamente esteso il beneficio in discorso. I ricorrenti hanno altresì dimostrato di essere ancora inseriti nel sistema delle docenze scolastiche, in quanto gli insegnanti Parte_2 Parte_4 [...]
e sono assunti con contratto a tempo determinato dal Pt_5 Parte_7
01.09.2025 al 30.06.2026 (cfr. contratti in atti); mentre i docenti Parte_1
e sono ormai assunti a tempo Parte_3 Parte_6 Parte_8 indeterminato dall'Amministrazione resistente (cfr. contratti in atti). Per quanto sopra, va indubbiamente dichiarato il diritto dei ricorrenti a fruire della
“Carta del docente”, mediante adempimento in forma specifica, per gli anni di servizio svolti a tempo determinato di cui vi è stata data prova in giudizio e nei termini di cui al dispositivo. Il va per l'effetto condannato a porre in essere gli Controparte_3 adempimenti necessari a consentire l'effettiva fruizione di detta Carta elettronica, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito per gli anni accertati alla concreta attribuzione. Tenuto conto della novità della questione giuridica esaminata e della circostanza che l'Amministrazione scolastica si è attenuta alla disciplina vigente, si stima equo condannare l'amministrazione scolastica al pagamento della metà delle spese di lite, con compensazione della residua parte.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così decide:
- dichiara il diritto della ricorrente a fruire della Carta docente per Parte_2 gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 ed a percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo € 500,00);
- dichiara il diritto della ricorrente a fruire della Carta docente Parte_1 per gli aa.s. 2021/2022 e 2022/2023 ed a percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo € 500,00);
- dichiara il diritto della ricorrente a fruire della Carta docente per Parte_3 gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ed a percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo € 500,00);
- dichiara il diritto della ricorrente a fruire della Carta Parte_4 docente per gli aa.ss. 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ed a percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo € 500,00);
- dichiara il diritto della ricorrente a fruire della Carta docente Parte_5 per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 ed a percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo € 500,00);
- dichiara il diritto della ricorrente a fruire della Carta docente per Parte_6 gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ed a percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo € 500,00);
- dichiara il diritto della ricorrente a fruire della Carta docente per gli Parte_7 aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ed a percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo € 500,00);
- dichiara il diritto del ricorrente a fruire della Carta docente Parte_8 per gli aa.ss. 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 ed a percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo € 500,00);
- condanna il ad accreditare sulle carte elettroniche dei ricorrenti CP_2
l'importo di € 1.000,00 oltre accessori, in favore di di € Parte_2
1.000,00 oltre accessori, in favore di di € 3.500,00, oltre Parte_1 accessori, in favore di;
di € 2.500,00 oltre accessori, in favore di Parte_3
; di € 1.000, oltre accessori, in favore di Parte_4 Parte_5 di € 1.500,00, oltre accessori, in favore di di € 1.500,00, oltre Parte_6 accessori, in favore di;
di € 2.000,00, oltre accessori, in favore di Parte_7
Parte_8
- Condanna l'amministrazione resistente a rifondere ai ricorrenti la metà delle spese processuali (metà pari ad € 1.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali), compensando tra le parti la residua parte di dette spese.
Ragusa, 8 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano